§ 1.10.4 - Legge Regionale 31 agosto 1974, n. 11.
Norme provvisorie sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:31/08/1974
Numero:11


Sommario
Art. 45. 
Art. 46.  Fascicolo personale.
Art. 47.  Ruolo di anzianità.
Art. 78.  Compensi per partecipazione a commissioni.


§ 1.10.4 - Legge Regionale 31 agosto 1974, n. 11.

Norme provvisorie sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale. [1]

(B.U. n. 27 del 7 settembre 1974).

 

TITOLO I

Ordinamento e funzioni del personale

 

     Artt. 1. - 4. [1]

 

TITOLO II

Assunzione agli impieghi regionali

 

     Artt. 5. - 14. [1]

 

TITOLO III

Diritti e doveri

CAPO I

Mansioni, trasferimenti e comandi

 

     Artt. 15. - 18. [1]

CAPO II

Diritti sindacali

 

     Artt. 19. - 26. [1]

CAPO III

Riposo settimanale, congedi, aspettative e permessi

 

     Artt. 27. - 36. [1]

CAPO IV

Doveri

 

     Artt. 37. - 44. [1]

TITOLO IV

Amministrazione e valutazione del personale

CAPO I

Organi collegiali per il funzionamento dei

servizi e per l'ordinamento del personale

 

Art. 45. [1]

 

     Art. 46. Fascicolo personale.

     Presso l'Ufficio del personale è tenuto per ciascun dipendente un fascicolo corredato di indice, nel quale sono inseriti tutti gli atti che lo riguardano numerati senza discontinuità.

     Il fascicolo deve contenere in particolare:

     a) i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato giuridico, al riscatto dei servizi non di ruolo, al trattamento economico, nonchè le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi;

     b) i documenti relativi a titoli di studio conseguiti, dopo la nomina all'impiego, in corsi di istruzione, abilitazione, perfezionamento e relativi ad attività didattica o scientifica, ed in genere ogni altro documento relativo alla preparazione tecnica e professionale;

     c) l'indicazione delle mansioni assegnate successivamente alla nomina, nonchè gli eventuali trasferimenti e comandi;

     d) i risultati degli accertamenti di prestazioni insufficienti di cui ai successivi artt. 48 e 49;

     e) i periodi di congedo straordinario e di aspettativa;

     f) le sentenze penali, i provvedimenti disciplinari, nonchè le eventuali conseguenti decisioni giurisdizionali;

     g) gli atti relativi a giudizi di responsabilità verso l'Amministrazione o verso terzi;

     h) tutti gli altri documenti inerenti alla carriera.

     L'impiegato ha diritto di prendere visione del suo fascicolo personale in ogni tempo, anche dopo la cessazione dal servizio.

 

     Art. 47. Ruolo di anzianità.

     La Giunta Regionale compila, non oltre il mese di marzo di ciascun anno, il ruolo di anzianità del personale, secondo la situazione esistente al 1° gennaio dell'anno medesimo.

     Entro il 30 aprile successivo il ruolo deve essere portato a conoscenza del personale. Nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del ruolo il dipendente può proporre ricorso al Presidente della Giunta per ottenere la rettifica della composizione di ruolo o di anzianità.

 

     Artt. 48. - 75. [1]

 

TITOLO V

Trattamento economico

 

     Artt. 76. - 77. [1] [1]a

 

     Art. 78. Compensi per partecipazione a commissioni.

     Gli importi dei compensi e dei gettoni che dovrebbero essere liquidati ai dipendenti della Regione, i quali, su designazione dell'Amministrazione regionale o in virtù dell'ufficio ricoperto presso di essa, partecipino a commissioni di esami e simili ovvero assumano gli incarichi di cui all'art. 43, quarto comma della presente legge, sono direttamente versati alla tesoreria della Regione [2].

     Ai dipendenti regionali interessati verrà riconosciuta la eventuale indennità di missione ed il compenso per prestazioni straordinarie ove la partecipazione a sedute comporti prestazioni eccedenti il normale orario d'ufficio.

     Il numero delle ore eccedenti l'orario di ufficio necessarie per la partecipazione a sedute di commissioni di esami e simili non è computato ai fini del limite massimo di prestazioni di cui all'art. 41.

 

     Artt. 79. - 81. [1]

 

TITOLO VI

Cessazione del rapporto

 

     Artt. 82. - 86. [1]

 

NORME TRANSITORIE

 

     Artt. 87. - 104. [1]

 

Allegati [1]

 

[TABELLA "A"

(Omissis).

 

TABELLA "B"

(Omissis).

 

TABELLA "C"

(Omissis).

 

TABELLA "D"

(Omissis).

 

TABELLA "E"

(Omissis).]

 

 


[1] Legge abrogata, ad eccezione degli artt. 46, 47 e 78, dall'art. 47, secondo comma, lettera a) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7.

[1] Legge abrogata, ad eccezione degli artt. 46, 47 e 78, dall'art. 47, secondo comma, lettera a) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7.

[1] Legge abrogata, ad eccezione degli artt. 46, 47 e 78, dall'art. 47, secondo comma, lettera a) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7.

[1] Legge abrogata, ad eccezione degli artt. 46, 47 e 78, dall'art. 47, secondo comma, lettera a) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7.

[1] Legge abrogata, ad eccezione degli artt. 46, 47 e 78, dall'art. 47, secondo comma, lettera a) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7.

[1] Legge abrogata, ad eccezione degli artt. 46, 47 e 78, dall'art. 47, secondo comma, lettera a) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7.

[1] Legge abrogata, ad eccezione degli artt. 46, 47 e 78, dall'art. 47, secondo comma, lettera a) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7.

[1] Legge abrogata, ad eccezione degli artt. 46, 47 e 78, dall'art. 47, secondo comma, lettera a) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7.

[1] Legge abrogata, ad eccezione degli artt. 46, 47 e 78, dall'art. 47, secondo comma, lettera a) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7.

[1] Legge abrogata, ad eccezione degli artt. 46, 47 e 78, dall'art. 47, secondo comma, lettera a) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7.

[1]1a L'articolo 77 è stato nuovamente (ed erroneamente, vedere annotazione del Commissario di Governo apparsa su B.U) abrogato dall'art. 21 della L.R. 12 aprile 1999, n. 12.

[2] Comma così modificato dall'art. unico, punto 15, della L.R. 31 agosto 1974, n. 12. Per l'interpretazione autentica, vedi l'art. 1 della L.R. 18 aprile 1978, n. 9.

[1] Legge abrogata, ad eccezione degli artt. 46, 47 e 78, dall'art. 47, secondo comma, lettera a) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7.

[1] Legge abrogata, ad eccezione degli artt. 46, 47 e 78, dall'art. 47, secondo comma, lettera a) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7.

[1] Legge abrogata, ad eccezione degli artt. 46, 47 e 78, dall'art. 47, secondo comma, lettera a) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7.

[1] Legge abrogata, ad eccezione degli artt. 46, 47 e 78, dall'art. 47, secondo comma, lettera a) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7.