§ 1.10.27 - Legge Regionale 3 gennaio 1983, n. 1.
Inquadramento del personale comandato ai sensi delle leggi n. 386/1974, n. 349/1977 e n. 833/1978, e del personale messo a disposizione ai [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:03/01/1983
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.      L'inquadramento del personale comandato alla Regione ai sensi della legge n. 386/1974, della legge n. 349/1977 e della legge n. 833/1978 potrà effettuarsi secondo quanto previsto dall'art. 5 [...]
Art. 3.      Il personale di cui alla presente legge, sentita la Commissione di inquadramento di cui all'art. 97 della legge regionale n. 11/74, è inquadrato d'ufficio nel ruolo unico regionale.
Art. 4.  Procedura e decorrenza dell'inquadramento.
Art. 5.  Inquadramento giuridico.
Art. 6.  Posizione economica di inquadramento.
Art. 7.  Trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza.
Art. 8.  Revisione degli organici per effetto degli inquadramenti.
Art. 9.  Oneri finanziari.
Art. 10.      La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 1.10.27 - Legge Regionale 3 gennaio 1983, n. 1.

Inquadramento del personale comandato ai sensi delle leggi n. 386/1974, n. 349/1977 e n. 833/1978, e del personale messo a disposizione ai sensi del D.P.R. n. 616/1977.

(B.U. n. 1 del 15 gennaio 1983).

 

Art. 1. Finalità.

     La presente legge disciplina i criteri e le modalità di inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di ruolo e non di ruolo proveniente:

     a) dall'Amministrazione statale, a norma del D.P.R. n. 616/1977;

     b) dagli Enti di cui alla tabella B allegata al predetto decreto presidenziale, a norma della legge n. 641/78.

 

     Art. 2.

     L'inquadramento del personale comandato alla Regione ai sensi della legge n. 386/1974, della legge n. 349/1977 e della legge n. 833/1978 potrà effettuarsi secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 32.

     Il personale di cui al precedente comma potrà, a richiesta da presentare alla Giunta Regionale nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione della presente legge, essere inquadrato nei ruoli del personale dipendente dalla Regione con la rinuncia a futuro inquadramento nel ruolo sanitario regionale.

 

     Art. 3.

     Il personale di cui alla presente legge, sentita la Commissione di inquadramento di cui all'art. 97 della legge regionale n. 11/74, è inquadrato d'ufficio nel ruolo unico regionale.

 

     Art. 4. Procedura e decorrenza dell'inquadramento.

     La decorrenza dell'inquadramento ai fini giuridici ed economici è fissata al 1° febbraio 1981 o alla data, eventualmente posteriore, in cui il personale ha assunto effettivo servizio. Il periodo di servizio prestato presso l'Amministrazione di provenienza, nonchè quello prestato presso la Regione anteriormente alla data del 1° febbraio 1981 , è considerato come servizio prestato alle dipendenze organiche della Regione ai soli fini dell'ammissione ai concorsi.

     Il personale di cui all'art. 5 della legge n. 441/1980, sarà inquadrato ai soli fini giuridici, con effetto dal 1° gennaio 1981, fermo restando tutto quanto specificamente previsto dalla presente legge.

 

     Art. 5. Inquadramento giuridico.

     Il personale è inquadrato nel ruolo regionale in conformità all'allegata tabella di corrispondenza, sulla base della posizione giuridica rivestita al 31 gennaio 1981, facendo salve le modificazioni sopravvenute in base ad atti formali, ove questi retroagiscano i propri effetti anteriormente ad essa data.

     Il personale che riveste qualifiche non espressamente previste nella tabella citata verrà inquadrato, in via analogica, sulla base dell'equipollenza delle qualifiche stesse.

     Ai soli fini del primo inquadramento del personale di cui alla presente legge, si applicano i seguenti criteri integrativi per il passaggio al livello superiore:

     a) per il personale da inquadrare nel ruolo unico regionale trovano applicazione i criteri di cui all'art. 57, comma terzo, della legge regionale n. 12/1980.

     Detto personale ha, inoltre titolo a fruire del beneficio di cui all'art. 60 della stessa legge n. 12/1980.

     Restano ferme tutte le condizioni e le modalità previste dalla suddetta legge regionale, tranne che per le domande di partecipazione ai concorsi, i cui termini di presentazione delle stesse decorrono dalla data di pubblicazione della presente legge.

     In particolare detti criteri si applicano al:

     - personale proveniente dallo Stato che al momento dell'inquadramento nella Regione non abbia goduto, in virtù della legge n. 312/1980 di un passaggio di posizione tale da essere inquadrato in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza in base al vecchio ordinamento di provenienza;

     - personale proveniente dagli Enti parastatali ad eccezione di quello di cui alla successiva lettera c).

     b) il personale cui, in forza dell'art. 4 della legge n. 312/1980, sono applicabili gli scorrimenti di livello previsti dalla normativa medesima, è collocato al livello immediatamente superiore a quello conseguito in sede di primo inquadramento, al maturare delle relative anzianità. Resta escluso il personale che abbia usufruito della norma di cui al precedente punto a).

     c) I dipendenti con qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con coordinamento, vengono inquadrati nel sesto livello del ruolo regionale.

     I dipendenti con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore, in possesso al 31 dicembre 1979 di dieci anni di anzianità nella qualifica di collaboratore e della laurea, nonchè i dipendenti con la qualifica di direttore aggiunto di divisione, in possesso al 31 dicembre 1979 di nove anni e sei mesi di anzianità nella carriera direttiva e della laurea, vengono inquadrati nel livello immediatamente superiore a quello previsto nella tabella sopra richiamata.

     I dipendenti con la qualifica di commesso nell'ordinamento di provenienza vengono inquadrati nel terzo livello funzionale se in possesso di un'anzianità di servizio di almeno otto anni alla data del 30 settembre 1978.

     d) L'applicazione delle predette norme transitorie non può in alcun caso comportare l'attribuzione di più di un passaggio di livello rispetto alla posizione di provenienza.

     e) Ai fini economici l'attribuzione del livello superiore è effettuata sulla base del maturato, anche in itinere, spettante alla data di attribuzione del livello, con esclusione della corresponsione della differenza di livello.

 

     Art. 6. Posizione economica di inquadramento.

     Ai fini della determinazione della posizione economica di inquadramento, si applicano i seguenti criteri:

     1) per i dipendenti che hanno titolo all'applicazione del D.P.R. numero 509/79, la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili, con esclusione dei benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 previsti dagli artt. 19 e 20 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 10 per i dipendenti regionali.

     2) Per il personale statale la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981 ivi compresi gli effetti economici del rinnovo contrattuale di provenienza per il periodo 1° gennaio 1979 - 31 gennaio 1981; inoltre il personale suddetto utilizza, per la determinazione del maturato economico, anche i miglioramenti economici previsti al 1 febbraio 1981 dall'accordo contrattuale nazionale di provenienza per il triennio 1979-1981 ivi compresi quelli la cui erogazione si attua nel 1982.

     Non si applicano i benefici economici decorrenti dal 1°febbraio 1981 spettanti ai dipendenti regionali.

     3) Al personale degli Enti soppressi, privi di sviluppo contrattuale per il triennio 1979 - 1981 ed eventualmente per il triennio precedente, si attribuiscono i benefici economici dei contratti della Regione, sia ai fini della determinazione della posizione economica di inquadramento al 1° febbraio 1981, che per le competenze relative ai periodi predetti di vuoti contrattuali.

     Al personale degli Enti soppressi per cui trovano applicazione le norme relative ai dipendenti statali si applicano le norme contrattuali proprie di tale personale sino al 1°febbraio 1981, fermo restando il principio della non cumulabilità con i benefici previsti dagli accordi contrattuali per il personale regionale per lo stesso periodo.

     La posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è data dalla classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.

     Al dipendente viene altresì riconosciuto il "maturato in itinere" con le modalità indicate dal terzo comma e seguenti dell'art. 58 della legge regionale n. 12/80, con riferimento alla data del 31 gennaio 1981.

     Dal 1° febbraio 1981 compete al personale la progressione economica prevista dalla legge regionale n. 10/81.

     Sono fatti salvi, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, gli effetti economici maturati in virtù del contratto di provenienza vigente al 1° febbraio 1981, se più favorevoli.

 

     Art. 7. Trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza.

     Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie all'Istituto Nazionale per l'Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali (INADEL) ed alla Cassa per le Pensioni dei Dipendenti degli Enti Locali (CPDEL).

     Agli effetti del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza l'iscrizione del personale proveniente da Enti soppressi e riformati, in attuazione del D.P.R. n. 616/1977, è eseguita con effetto dal giorno dell'effettiva messa a disposizione.

 

     Art. 8. Revisione degli organici per effetto degli inquadramenti.

     Il personale di cui ai precedenti artt. 1 e 2 è inquadrato nel ruolo unico regionale secondo le dotazioni provvisorie dell'organico di cui alla tabella D allegata alla legge regionale n. 12/1980 che viene sostituita dalla seguente:

 

Livello I                               posti               n. 2

Livello II                              posti              n. 60

Livello III                             posti              n. 60

Livello IV                              posti             n. 220

Livello V                               posti             n. 260

Livello VI                              posti             n. 100

Livello VII                             posti             n. 150

Livello VIII                            posti              n. 80

                                        Totale             n. 932

 

 

     Art. 9. Oneri finanziari.

     All'onere per l'attuazione della presente legge, ivi compresa al maggiore spesa afferente all'anno 1981, si farà fronte con gli appositi stanziamenti già iscritti sul cap. 4000 del bilancio regionale per l'esercizio 1982 e con quelli che verranno iscritti nei bilanci regionali per gli anni successivi.

 

 

     Art. 10.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.