Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione |
Data: | 07/07/1993 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Il periodo massimo di cui al 2° comma dell'articolo 3 della legge regionale 10 marzo 1989, n. 5 deve essere inteso quale ammontare massimo del servizio di cui al comma 1°, sul quale applicare le [...] |
Art. 2. Pubblicazione. |
§ 1.10.53 - Legge Regionale 7 luglio 1993, n. 16.
Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 10 maggio 1989, n. 5.
(B.U. n. 16 del 16 luglio 1993).
Il periodo massimo di cui al 2° comma dell'articolo 3 della
Art. 2. Pubblicazione.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 36 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.