§ 1.10.53 - Legge Regionale 7 luglio 1993, n. 16.
Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 10 maggio 1989, n. 5.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:07/07/1993
Numero:16


Sommario
Art. 1.      Il periodo massimo di cui al 2° comma dell'articolo 3 della legge regionale 10 marzo 1989, n. 5 deve essere inteso quale ammontare massimo del servizio di cui al comma 1°, sul quale applicare le [...]
Art. 2.  Pubblicazione.


§ 1.10.53 - Legge Regionale 7 luglio 1993, n. 16.

Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 10 maggio 1989, n. 5.

(B.U. n. 16 del 16 luglio 1993).

 

Art. 1.

     Il periodo massimo di cui al 2° comma dell'articolo 3 della legge regionale 10 marzo 1989, n. 5 deve essere inteso quale ammontare massimo del servizio di cui al comma 1°, sul quale applicare le riduzioni di cui ai commi 4° e 5° dello stesso articolo. Pertanto, per calcolare il punteggio di anzianità, in primo luogo vanno moltiplicati punti 1,50 per un massimo di 32 trimestri e sul punteggio risultante, non superiore nel massimo di 48 punti, vanno applicate le riduzioni, di cui ai citati commi 4° e 5°, nei limiti del servizio per la cui tipologia sia prevista riduzione.

 

     Art. 2. Pubblicazione.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 36 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.