§ 1.9.6 - Legge Regionale 20 dicembre 1999, n. 40.
Sospensione degli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 14 della Legge Regionale 29 settembre 1999, n. 34, recante: "Norme sulla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.9 deleghe agli enti locali
Data:20/12/1999
Numero:40


Sommario
Art. 1.  (Differimento degli effetti).
Art. 2.  (Norma transitoria).
Art. 3.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 1.9.6 - Legge Regionale 20 dicembre 1999, n. 40. [1]

Sospensione degli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 14 della Legge Regionale 29 settembre 1999, n. 34, recante: "Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli Enti locali, in attuazione dell'articolo 3 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

(B.U. n. 24 del 21 dicembre 1999).

 

Art. 1. (Differimento degli effetti).

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, hanno effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di svolgimento delle elezioni regionali dell'anno 2000.

 

     Art. 2. (Norma transitoria).

     1. Nelle more della decorrenza di cui all'articolo 1 la Giunta regionale predispone il riordino organizzativo necessario all'attuazione del richiamato articolo 14.

     2. Sono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti nel frattempo assunti dal comitato regionale di controllo e dalle sezioni provinciali di controllo.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.