1990, della Legge n. 591997 e del Decreto Legislativo n. 1121998"."> § 1.9.8 - Legge Regionale 7 settembre 2000, n. 42.
Ulteriore differimento degli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 14 della Legge Regionale 29 settembre 1999, n. 34, recante: [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.9 deleghe agli enti locali
Data:07/09/2000
Numero:42


Sommario
Art. 1.  (Ulteriore differimento degli effetti).
Art. 2.  (Norma transitoria).


§ 1.9.8 - Legge Regionale 7 settembre 2000, n. 42. [1]

Ulteriore differimento degli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 14 della Legge Regionale 29 settembre 1999, n. 34, recante: "Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli Enti locali in attuazione dell'articolo 3 della Legge n. 142/1990, della Legge n. 59/1997 e del Decreto Legislativo n. 112/1998".

(B.U. n. 18 del 16 settembre 2000).

 

Art. 1. (Ulteriore differimento degli effetti).

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.

 

     Art. 2. (Norma transitoria).

     1. Nelle more della decorrenza di cui all'articolo 1, la Giunta regionale predispone il riordino organizzativo necessario all'attuazione dell'articolo 14 della Legge Regionale n. 34/1999.

     2. Sono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti nel frattempo assunti dal Comitato regionale di controllo e dalle sezioni provinciali di controllo.

 

     Art 3. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.