§ 5.2.26 – L.R. 2 dicembre 1995, n. 49.
Assestamento e variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1995 e al bilancio pluriennale 1995/1997 - II provvedimento.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:02/12/1995
Numero:49


Sommario
Art. 1.  (Residui attivi e passivi).
Art. 2.  (Variazioni di cassa).
Art. 3.  (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1994).
Art. 4.  (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 1995).
Art. 5.  (Fondo comune regionale e tasse automobilistiche).
Art. 6.  (Fondo regionale di sviluppo ex art. 9 l. 281/70).
Art. 7.  (Reiscrizione di economie vincolate).
Art. 8.  (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/78).
Art. 9.  (Oneri pregressi per Lombardia Informatica S.p.A.).
Art. 10.  (Interessi di ritardato pagamento).
Art. 11.  (Liquidazione fondo di previdenza dei consiglieri regionali).
Art. 12.  (Contributi alle organizzazioni di volontariato).
Art. 13.  (Iniziative a favore della ex Jugoslavia).
Art. 14.  (Interventi a favore dei profughi della Bosnia).
Art. 15.  (F.R.I.S.L.).
Art. 16.  (Ristrutturazione di immobili per servizi socio- assistenziale).
Art. 17.  (Strutture socio-assistenziali).
Art. 18.  (Strutture socio-sanitarie per la psichiatria).
Art. 19.  (Corsi farmacisti).
Art. 20.  (Sistemi integrati di beni e servizi culturali).
Art. 21.  (Imprenditorialità giovanile).
Art. 22.  (Cooperative sociali).
Art. 23.  (Innovazione nel settore dell'artigianato).
Art. 24.  (Acquisto e sostituzione di macchine agricole).
Art. 25.  (Piano di miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie reg. CEE n. 2328/91 e n. 2843/94).
Art. 26.  (Piani di miglioramento aziendale).
Art. 27.  (Infrastrutture agricole in montagna).
Art. 28.  (Strutture cooperative in agricoltura).
Art. 29.  (Sanzioni amministrative sul prelievo supplementare sulle quote latte).
Art. 30.  (Agricoltura e forestazione).
Art. 31.  (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese).
Art. 32.  (Riconversione industria bellica).
Art. 33.  (Finlombarda S.p.A.).
Art. 34.  (Infrastrutture turistiche).
Art. 35.  (Programma operativo Asse del Sempione).
Art. 36.  (Integrazione Fondo nazionale trasporti).
Art. 37.  (Sentieri).
Art. 38.  (Trafori alpini).
Art. 39.  (Bonifica terreni degradati).
Art. 40.  (Piano regionale delle acque).
Art. 41.  (Risparmio energetico).
Art. 42.  (Autoveicoli a trazione elettrica).
Art. 43.  (Impianti di depurazione).
Art. 44.  (Barriere architettoniche).
Art. 45.  (Assegni vitalizi ed indennità di fine mandato ai consiglieri non rieletti).
Art. 46.  (Fondo per infrastrutture nei trasporti).
Art. 47.  (Fondo residui perenti).
Art. 48.  (Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali).
Art. 49.  (Imprese artigiane).
Art. 50.  (Contabilità speciali).
Art. 51.  (Diritto allo studio universitario).
Art. 52.  (Classificazioni dei capitoli).
Art. 53.  (Clausola d'urgenza).


§ 5.2.26 – L.R. 2 dicembre 1995, n. 49. [1]

Assestamento e variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1995 e al bilancio pluriennale 1995/1997 - II provvedimento.

(B.U. 5 dicembre 1995, n. 49 – S.O. n. 2).

 

Art. 1. (Residui attivi e passivi).

     1. I dati relativi ai residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1994 riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1994. Le differenze risultanti fra l'ammontare presunto dei residui riportato nel predetto stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 ed il successivo ammontare rideterminato dal rendiconto generale per l'esercizio 1994 sono riportate, a livello di capitolo, nell'allegato «A».

 

     Art. 2. (Variazioni di cassa).

     1. Al fine di adeguare la dotazione finanziaria dei capitoli iscritti sugli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, al medesimo bilancio sono apportate le variazioni di cui all'allegato «B».

 

     Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1994).

     1. Il saldo negativo dell'esercizio finanziario 1994 di L. 625.000.000.000, previsto dall'art. 2, primo comma lett. a), della l.r. 13 febbraio 1995, n. 8, è rideterminato in un saldo positivo di L. 380.513.864.262 e risulta quale differenza fra il saldo finanziario positivo per l'anno 1994 di L. 4.230.909.056.294, ai sensi dell'art. 9 del progetto di legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1994, e l'avvenuta utilizzazione anticipata dello stesso saldo finanziario per complessive L. 3.850.395.192.032 in conseguenza delle seguenti operazioni:

     a. iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, ai sensi dell'art. 50 della l.r. 34/78 e sue successive modificazioni ed integrazioni, di spese per un importo complessivo di L. 3.389.185.130.743 con i decreti del presidente della giunta regionale n. 50319 del 18 gennaio 1995, n. 51595 del 16 febbraio 1995, n. 54549 del 28 marzo 1995 e n. 55858 del 19 aprile 1995;

     b. iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, ai sensi dell'art. 70 bis, ottavo comma, della l.r. 34/78 e sue successive modificazioni ed integrazioni, di spese per un importo complessivo di L. 112.231.473.560 con i decreti del presidente della giunta regionale n. 54549 del 28 marzo 1995 e n. 55858 del 19 aprile 1995;

     c. iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, ai sensi dell'art. 71, quarto comma, della l.r. 34/78 e sue successive modificazioni ed integrazioni, di spese per un importo complessivo di L. 176.441.587.729 con il decreto del presidente della giunta regionale n. 54549 del 28 marzo 1995;

     d. iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, della somma di L. 145.700.000.000 come saldo finanziario positivo presunto dell'esercizio precedente;

     e. impiego, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 34/78 e sue successive modificazioni ed integrazioni, di fondi globali iscritti nel bilancio per l'esercizio finanziario 1994 per un importo complessivo di L. 26.837.000.000 di cui L. 21.037.000.000 a copertura della spesa autorizzata per l'anno 1995 dall'art. 9 della l.r. n. 37 del 29 aprile 1995 e L. 5.800.000.000 a copertura della l.r. n. 35 del 29 aprile 1995.

     2. Il saldo finanziario positivo di cui al comma precedente viene destinato alla riduzione del disavanzo previsto per l'anno in corso per L. 241.513.864.262.

     3. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, sono apportate le seguenti variazioni:

 

Stato di previsione delle entrate:

     - la dotazione finanziaria di competenza della voce «Saldo finanziario positivo accertato alla chiusura dell'esercizio precedente» è incrementata di L. 380.513.864.262;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.1.737 «Mutui per la copertura del disavanzo presunto alla chiusura dell'esercizio precedente» è ridotta di L. 625.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.1.755 «Mutui per la copertura del disavanzo di esercizio» è ridotta di L. 241.513.864.262.

 

Stato di previsione delle spese:

     - la dotazione finanziaria della voce «Saldo negativo presunto dell'esercizio precedente» è ridotta di L. 625.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria del capitolo 5.3.1.1.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» è ridotta di L. 866.513.864.262;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.1.1.1.541 «Spese per il pagamento della quota interessi di ammortamento dei mutui» è ridotta di L. 71.727.883.700;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.1.1.1.668 «Spese per il pagamento della quota capitale di ammortamento dei mutui» è ridotta di L. 15.114.000.000.

     4. Al bilancio pluriennale 1995-1997 sono apportate le seguenti variazioni:

 

Quadro di previsione delle spese:

     - all'obiettivo 5.1.1. «Mutui», tabella relativa a leggi operanti, le previsioni di spesa per il rimborso dei prestiti sono ridotte di L. 127.225.239.000 per il 1996 e il 1997;

     - all'obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione di residui perenti» tabella relativa a leggi operanti, le previsioni di spesa di investimento in capitale sono incrementate di L. 127.225.239.000 per il 1996 e il 1997.

     5. Le maggiori risorse resesi disponibili per il 1995, in relazione a quanto disposto dai precedenti commi, sono pari a L. 225.841.883.700 di competenza e L. 86.841.883.700 di cassa.

     6. Le maggiori risorse resesi disponibili di cui al precedente quinto comma, sono destinate per L. 25.000.000.000 all'aumento dello stanziamento di competenza e di cassa dei seguenti capitoli iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.1.3.1.545 «Oneri derivanti dalla prestazione di garanzie fidejussorie concesse dalla regione in dipendenza di autorizzazioni legislative» è incrementata di L. 5.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.1.1.537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» è incrementata di L. 10.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.1.1.538 «Fondo di riserva per le spese impreviste» è incrementata di L. 10.000.000.000.

     7. Con le restanti risorse pari a L. 200.841.883.700 di competenza e L. 61.841.883.700 di cassa si provvede alla copertura finanziaria delle spese disposte con gli articoli successivi.

 

     Art. 4. (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 1995).

     1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 1995 viene determinato in L. 152.074.117.994 in conformità con quanto disposto dall'art. 10 del progetto di legge «Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1994».

     2. In relazione a quanto disposto dal precedente comma, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 la voce «Fondo iniziale di cassa» è determinata in L. 152.074.117.994.

     3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, la dotazione finanziaria di cassa del capitolo 5.3.1.1.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» è incrementata di L. 152.074.117.994.

 

     Art. 5. (Fondo comune regionale e tasse automobilistiche).

     1. A seguito della riduzione disposta dall'art. 2 della legge 22 marzo 1995, n. 85 del fondo comune di cui alla Legge 281/70 e successive modificazioni da ripartire fra le regioni a statuto ordinario nonché a seguito della revisione delle previsioni di entrata riguardanti le tasse automobilistiche regionali, allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

 

Stato di previsione delle entrate:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.204 «Tassa automobilistica regionale» è incrementata di L. 328.997.404;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.208 «Quota regionale del fondo comune» è ridotta di L. 328.997.404.

 

     Art. 6. (Fondo regionale di sviluppo ex art. 9 l. 281/70).

     1. La quota fissa del fondo regionale di sviluppo di cui alla lett. a) dell'art. 3 della l. 158/90, a seguito della riduzione apportata dall'art. 2 della legge 22 marzo 1995, n. 85 all'autorizzazione del relativo stanziamento statale, è diminuita di L. 2.606.472.630.

     2. La quota variabile del fondo regionale di sviluppo di cui alla lett. b) dell'art. 3 della l. 158/90, a seguito della deliberazione CIPE del 13 marzo 1995, è incrementata di L. 13.238.103.130.

     3. Allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.217 «Quota regionale del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo» è ridotta di L. 2.606.472.630;

     - al titolo 2, categoria 2 è istituito il capitolo 2.2.4043 «Quota regionale del fondo regionale di sviluppo - quota anni precedenti» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 13.238.103.130.

     4. Le maggiori risorse resesi disponibili per il 1995, pari a L. 10.631.630.500 sono destinate ad incremento della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

 

     Art. 7. (Reiscrizione di economie vincolate).

     1. In relazione all'utilizzo anticipato di economie vincolate per L. 11.700.000.000 di cui al terzo comma dell'art. 7 della l.r. 13 febbraio 1995, n. 8, ed alla corrispondente iscrizione della somma suddetta sui capitoli di spesa 3.2.1.2.2296 e 3.2.1.2.2381, per le spese relative al concorso in c/interessi sui mutui quindicennali di miglioramento fondiario e per il consolidamento di passività pregresse (art. 3, secondo comma, l. 752/86) e considerato che con d.p.g.r. n. 54549 del 28 marzo 1995 si è provveduto a reiscrivere sul bilancio per l'esercizio finanziario 1995 (ex art. 50 della l.r. 34/78) il fondo 5.3.3.2.2797 integralmente, senza tener conto dell'avvenuto utilizzo anticipato dell'economia di L. 11.700.000.000, al bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

 

Stato di previsione delle entrate:

     - la dotazione finanziaria di competenza della voce «Quote di economie all'esercizio precedente da assegnazioni vincolate già iscritte nel corrispondente bilancio di previsione (voce 9992) ll.rr. 34/78 (art. 50 secondo comma), 55/86 (art. 23)» è ridotta di L. 11.700.000.000.

 

Stato di previsione delle spese:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.3.2.2797 «Fondo per la copertura finanziaria degli oneri per obbligazioni pregresse derivanti da contributi statali in annualità» è ridotta di L. 11.700.000.000;

     - la dotazione finanziaria del capitolo 5.3.1.1.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» è incrementata di L. 11.700.000.000.

 

     Art. 8. (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/78).

     1. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario per far fronte a spese di funzionamento o già determinate in bilancio ai sensi dell'art. 22 della l.r. 34/78, sono autorizzate le sottoindicate variazioni allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.4.1.913 «Spese per l'espletamento delle elezioni regionali» è incrementata di L. 18.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.1.1.303 «Spese per compenso del lavoro straordinario prestato dal personale regionale» è incrementata di L. 1.300.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.10.1.3836 «Ritenute sugli interessi di depositi e conti correnti» è ridotta di L. 500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.1.1.1794 «Spese per indennità di pronta reperibilità per il personale regionale» è incrementata di L. 100.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.1.1.2464 «Spese per le attività culturali, ricreative e assistenziali a favore dei dipendenti regionali» è incrementata di L. 100.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.2.1.2747 «Acquisizione risorse di calcolo e accesso banche dati» è incrementata di L. 2.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.2.1.2748 «Locazione e manutenzione hardware e software di base» è ridotta di L. 350.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.2.1.2749 «Locazione e manutenzione software applicativi» è incrementata di L. 350.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.3.2.1867 «Spese per la manutenzione straordinaria (ristrutturazioni) dei locali e dei relativi impianti di proprietà regionale non utilizzati direttamente dalla giunta regionale» è incrementata di L. 600.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.3.2.1868 «Spese per la manutenzione straordinaria (ristrutturazioni) dei locali e dei relativi impianti utilizzati dalla giunta regionale per il funzionamento istituzionale della struttura regionale» è ridotta di L. 600.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.7.1.3897 «Spese per incarichi di consulenza e professionali per problemi di particolare rilievo scientifico connessi con le funzioni regionali» è incrementata di L. 150.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.9.1.362 «Spese per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della regione Lombardia» è incrementata di L. 720.893.164;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.10.1.342 «Spese legali, liti, arbitraggi, risarcimenti e spese accessorie» è incrementata di L. 500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.2.1.2042 «Contributo di gestione alla fondazione delle Stelline» è incrementata di L. 1.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.3.1.1570 «Spese per l'adesione della regione ad associazioni, comitati e persone giuridiche a carattere associativo che svolgono attività dirette a promuovere iniziative di rilevanza regionale» è incrementata di L. 400.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.2.1.2776 «Contributo alle USSL ed ai comuni per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per l'inserimento lavorativo per handicappati e persone a rischio di emarginazione» è incrementata di L. 2.450.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.2.1.2908 «Contributi per l'inserimento sociale e lavorativo delle persone a rischio di emarginazione e per l'eliminazione di barriere architettoniche in immobili adibiti a civile abitazione di persone portatrici di handicap» è incrementata di L. 100.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.2.1.3434 «Contributo ordinario all'unione italiana ciechi, all'ente nazionale protezione e assistenza sordomuti, all'associazione nazionale mutilati ed invalidi civili e all'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro della regione Lombardia» è ridotta di L. 41.300.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.4.1.2070 «Spese di parte corrente per l'adempimento di funzioni normali per la realizzazione di interventi diretti della regione per attività socio-assistenziali» è incrementata di L. 250.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.4.1.2074 «Contributo ad associazioni che tutelano gli interessi morali e materiali delle persone in stato di bisogno» è incrementata di L. 41.300.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.4.1.2075 «Contributi per iniziative di carattere sperimentale e relativi contributi straordinari aggiuntivi per attività socio- assistenziali di parte corrente per l'adempimento di funzioni normali svolte da enti regionali, comuni singoli, enti e istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni private e di volontariato e da privati» è ridotta di L. 2.100.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.4.1.2910 «Spese dirette della regione per iniziative sperimentali, ricerche sociali e relative consulenze, informazione in campo socio- assistenziale» è ridotta di L. 450.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.3.1.3783 «Contributi di gestione all'ente autonomo teatro "Alla Scala"» è incrementata di L. 2.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.4.1.3037 «Contributi per l'attuazione delle iniziative di promozione educativa e culturale a favore di soggetti operanti nella regione, delle istituzioni culturali di interesse regionale, nonché università ed istituti culturali di interesse nazionale con sede nella regione» è incrementata di L. 200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.4.1.1615 «Oneri per gli interventi diretti della regione a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie» è incrementata di L. 200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.4.1.2323 «Contributi alle associazioni, enti ed istituzioni a carattere regionale e/o nazionale con sede nella regione operanti con carattere di continuità, a favore dei lavoratori stranieri e delle loro famiglie e delle associazioni costituite da lavoratori extracomunitari» è incrementata di L. 100.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.1218 «Spese per il funzionamento dei centri di formazione professionale convenzionati con la regione, nonché spese per le attività di formazione professionale non svolte presso i centri - 2° e 3° quadrimestre anno scolastico in corso» è ridotta di L. 900.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.1222 «Spese per l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e locali destinati ad attività di formazione professionale» è incrementata di L. 1.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.1287 «Spese per l'attuazione diretta da parte della regione e tramite i centri da essa dipendenti delle iniziative di formazione professionale - 2° e 3° quadrimestre anno scolastico in corso» è ridotta di L. 200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.1288 «Spese per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale tramite i centri delegati agli enti locali - 2° e 3° quadrimestre anno scolastico in corso» è ridotta di L. 550.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.1289 «Spese per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale tramite i centri dipendenti dagli enti locali - 2° e 3° quadrimestre anno scolastico in corso» è ridotta di L. 600.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.2141 «Spese per l'attuazione diretta da parte della regione e tramite i centri da essa dipendenti delle iniziative di formazione professionale - 1° quadrimestre anno scolastico successivo a quello in corso» è incrementata di L. 200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.2142 «Spese per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale tramite i centri delegati agli enti locali - 1° quadrimestre anno scolastico successivo a quello in corso» è incrementata di L. 550.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.2143 «Spese per il funzionamento dei centri di formazione professionale convenzionati con la regione, nonché spese per le attività di formazione professionale non svolte presso i centri - 1° quadrimestre anno scolastico successivo a quello in corso» è incrementata di L. 900.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.2144 «Spese per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale tramite i centri dipendenti dagli enti locali - 1° quadrimestre - anno scolastico successivo a quello in corso» è incrementata di L. 600.000.000:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.3204 «Competenze accessorie personale di ruolo della formazione professionale» è incrementata di L. 300.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.1.2167 «Contributi di gestione al centro regionale incremento vitivinicoltura, frutticoltura e cerealicoltura» è incrementata di L. 100.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.5.1.511 «Spese per interventi ed iniziative dirette alla prevenzione, all'avvistamento ed all'estinzione degli incendi boschivi» è incrementata di L. 1.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.1.3661 «Contributi alle provincie per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria» è incrementata di L. 300.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.1.3664 «Spese per attività di ricerca, promozione della conoscenza della fauna e per l'istituzione e la gestione delle stazioni ornitologiche» è incrementata di L. 100.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.1.3665 «Spese per la predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale» è incrementata di L. 100.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.4.1.496 «Spese per propaganda, pubblicità, manifestazioni turistiche e per ogni altra attività tendente all'incremento del movimento turistico nella regione» è incrementata di L. 3.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.4.1.2174 «Spese per i programmi e le iniziative dirette per la promozione del turismo regionale» è incrementata di L. 500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.4.1.2333 «Contributi regionali alle aziende di promozione turistica per spese generali di gestione e per attività promozionali» è incrementata di L. 500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.5.1.533 «Spese per illuminazione, dragaggi, pontili mobili ed altre opere attinenti la navigazione lacuale e fluviale» è incrementata di L. 100.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.5.1.1026 «Contributi ordinari di gestione all'azienda regionale per il porto fluviale di Cremona» è incrementata di L. 100.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.5.1.1060 «Spese per il finanziamento degli interventi diretti della regione derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna di interesse interregionale sul fiume Po e idrovie collegate, in attuazione dell'intesa interregionale per la navigazione sul Po» è incrementata di L. 200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.5.1.1061 «Spese per il finanziamento della quota conguaglio afferente al riparto degli oneri sostenuti dalle altre regioni aderenti all'intesa interregionale per la navigazione sul Po per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna sul fiume Po di interesse interregionale ed idrovie collegate» è incrementata di L. 900.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.8.1.2263 «Contributo alle amministrazioni provinciali ed ai consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi per il pagamento delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni amministrative loro delegate di cui all'articolo 11 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 10 e quelle loro subdelegate in ordine alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci per conto terzi» è incrementata di L. 100.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.2.1.1927 «Contributi agli enti che realizzano gli studi e gli interventi di bonifica delle falde acquifere» è incrementata di L. 200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.2.1.1928 «Contributi a comuni e loro consorzi per interventi di emergenza per l'approvvigionamento idrico» è ridotta di L. 200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.7.1.1719 «Spese per studi e progetti nel campo dell'energia» è incrementata di L. 500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.9.1.3081 «Oneri pregressi derivanti dai contratti in essere stipulati in relazione al soppresso fondo ex art. 18 della l.r. 17 gennaio 1977, n. 2» è incrementata di L. 210.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.1.1.537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, è ridotto di L. 18.000.000.000.

     2. L'autorizzazione di spesa disposta per il 1995 dall'art. 21, primo comma, lett. b) della l.r. 29 aprile 1995, n. 37 è ridotta di L. 100.000.000.

     3. All'onere di L. 17.530.893.164 di competenza e di cassa, di cui al precedente comma si provvede per L. 17.430.893.164 con le risorse resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e per L. 100.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione di competenza e di cassa del capitolo 3.1.2.2.3269 «Contributi ad enti pubblici economici ed imprese costituite anche in forma cooperativa per incentivare l'assunzione di soggetti appartenenti a fasce deboli del mercato del lavoro» iscritto allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

 

     Art. 9. (Oneri pregressi per Lombardia Informatica S.p.A.).

     1. Per la fornitura dei servizi informatici di cui alla l.r. 16 marzo 1981, n. 15, resi nel secondo semestre 1994 da Lombardia Informatica S.p.A., è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di L. 164.612.723.

     2. All'onere di L. 164.612.723 di cui al precedente comma, si provvede con le maggiori risorse di competenza e di cassa resesi disponibili di cui al precedente art. 3.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.2.1.3421 «Oneri pregressi per l'acquisizione di risorse di calcolo software applicativi ed altri servizi informatici» è incrementata di L. 164.612.723.

 

     Art. 10. (Interessi di ritardato pagamento).

     1. In relazione alla sentenza del tribunale di Milano, n. 2079 del 23 febbraio 1995, emessa a seguito del decreto ingiuntivo n. 40265 del 25 novembre 1992, di pagamento a Lombardia Informatica di interessi di mora relativi ad alcune fatture per forniture di servizi, si autorizza per l'anno 1995 la spesa di L. 682.955.645.

     2. Al finanziamento del maggiore onere di L. 682.955.645 previsto dal precedente comma si provvede con le maggiori risorse di competenza e di cassa resesi disponibili di cui al precedente art. 3.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 1, settore 2, obiettivo 2, è istituito il capitolo 1.2.2.1.3840 «Oneri per il ritardato pagamento di fatture a Lombardia Informatica S.P A.» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 682.955.645.

 

     Art. 11. (Liquidazione fondo di previdenza dei consiglieri regionali).

     1. A seguito del trasferimento al bilancio regionale delle risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione del fondo di previdenza dei consiglieri della regione Lombardia e del fondo per l'erogazione d'indennità di fine mandato ai consiglieri della regione Lombardia, di cui al primo e secondo comma dell'art. 9 della l.r. del 20 marzo 1995, n. 12 è autorizzata allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995, la seguente variazione:

 

Stato di previsione delle entrate:

     - al titolo 3, categoria 4, è istituito il capitolo 3.4.4044 «Introiti derivanti dalla liquidazione del fondo di previdenza e del fondo di indennità di fine mandato dei consiglieri regionali» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 334.604.277.

 

Stato di previsione delle spese:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.1.544 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali» è incrementata di L. 334.604.277.

 

     Art. 12. (Contributi alle organizzazioni di volontariato).

     1. In relazione alle maggiori occorrenze finanziarie per l'esercizio finanziario 1995, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.4.1.3669 «Contributi ad organizzazioni di volontariato a sostegno delle attività generali, di formazione, di specifiche attività documentate e di progetti» è incrementata di L. 2.000.000.000.

     2. All'onere di L. 2.000.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 12 della l.r. 29 aprile 1995, n. 37.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.4.1.3932 «Spese dirette della regione per la formazione e qualificazione professionale dei volontari» è ridotta di L. 2.000.000.000.

 

     Art. 13. (Iniziative a favore della ex Jugoslavia).

     1. Per gli interventi regionali di cui all'art. 3 della l.r. 28 marzo 1994, n. 7 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di parte corrente di L. 75.000.000.

     2. All'onere di L. 75.000.000 previsto del precedente comma, si provvede con le maggiori risorse di competenza e di cassa resesi disponibili di cui al precedente art. 3.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.4.1.3777 «Spese di parte corrente per la promozione di iniziative umanitarie e di solidarietà a favore delle popolazioni della ex Jugoslavia» è incrementata di L. 75.000.000.

 

     Art. 14. (Interventi a favore dei profughi della Bosnia).

     1. Per le finalità previste dall'art. 1 della l.r. 17 agosto 1995, n. 41, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di parte corrente di L. 70.000.000.

     2. All'onere di L. 70.000.000 previsto dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa disposte dall'art. 11 della l.r. 29 aprile 1995, n. 37.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.4.1.3776 «Contributi straordinari di parte corrente ad associazioni di volontariato, alle organizzazioni umanitarie ed enti locali per iniziative umanitarie e di solidarietà a favore delle popolazioni della ex Jugoslavia» è ridotta di L. 70.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.4.1.4041 «Contributi ad organismi associativi e di volontariato per le spese di trasporto di generi di sopravvivenza sia alimentare che sanitaria alle popolazioni profughe delle enclave bosniache» è incrementata di L. 70.000.000.

 

          Art. 15. (F.R.I.S.L.).

     1. Ai sensi dell'art. 9 della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la concessione di contributi in capitale per L. 37.500.000.000 per le sottoindicate iniziative le cui schede sono allegate al bilancio pluriennale 1995/97:

     a) L. 4.500.000.000 per l'iniziativa «Beni culturali»;

     b) L. 10.000.000.000 per l'iniziativa «Viabilità primaria»;

     c) L. 20.000.000.000 per l'iniziativa «Anziani»;

     d) L. 3.000.000.000 per l'iniziativa «Trattamento rifiuti».

     2. All'onere complessivo di L. 37.500.000.000 di cui al precedente comma si provvede per pari importo, per competenza, con le maggiori risorse resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e per cassa, con il «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3338 «Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa "Anziani"» è incrementata di L. 20.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3341 «Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa "Beni culturali"» è incrementata di L. 4.500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3350 «Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa "Viabilità primaria"» è incrementata di L. 10.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3356 «Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa "Trattamento rifiuti"» è incrementata di L. 3.000.000.000.

 

     Art. 16. (Ristrutturazione di immobili per servizi socio- assistenziale).

     1. E' autorizzata per il 1995 la spesa di L. 5.000.000.000 in capitale per le finalità previste dal terzo comma dell'art. 47, della l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. All'onere di L. 5.000.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante utilizzo delle maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.4.2.2079 «Spese dirette di investimento per la ristrutturazione di immobili di proprietà regionale utilizzati per servizi socio-assistenziali

- finanziamento con mezzi regionali» è incrementata di L. 5.000.000.000.

 

     Art. 17. (Strutture socio-assistenziali).

     1. Per le finalità di cui all'art. 44 della l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per il triennio 1995-1997, la spesa complessiva di L. 20.000.000.000 di cui L. 4.000.000.000 per il 1995.

     2. Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvederà con legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 23, primo comma della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. L'onere di L. 4.000.000.000 relativo all'esercizio finanziario 1995 trova copertura con le maggiori risorse resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 dello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     4. L'onere relativo agli esercizi 1996 e 1997 trova copertura nel bilancio pluriennale al quadro di previsione delle spese di parte 2ª, tabella riferita a leggi operanti, obiettivo 5.3.2 «Fondi per la riassegnazione di residui perenti».

     5. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.5.2.2078 «Contributi in capitale per programmi di sviluppo agli ERSZ, agli enti pubblici, agli enti ed organismi privati, per la realizzazione di interventi in campo socio-assistenziale» è incrementata di L. 4.000.000.000.

     6. Allo stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1995- 1997, è apportata per l'anno 1996 la seguente variazione:

     - all'obiettivo 2.2.5. «Strutture socio-assistenziali», tabella riferita a leggi operanti, parte II, la previsione di spesa di investimenti è incrementata di L. 16.000.000.000.

 

     Art. 18. (Strutture socio-sanitarie per la psichiatria).

     1. Per la realizzazione del programma di interventi di cui alle lett. b) e c), primo comma, dell'art. 5 della l.r. 31 dicembre 1984, n. 67, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, la spesa in capitale di L. 6.000.000.000.

     2. All'onere di L. 6.000.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante utilizzo delle maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.7.2.3218 «Contributi in capitale per la realizzazione ed il completamento di strutture per servizi psichiatrici e neuropsichiatrici» è incrementata di L. 6.000.000.000.

 

     Art. 19. (Corsi farmacisti).

     1. In relazione all'art. 21 del d.p.r. 21 febbraio 1989, n. 94 «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833» con il quale si dispone che le regioni trattengano per ogni farmacia la somma di L. 15.000 quale contributo delle farmacie stesse alle spese dei corsi di aggiornamento professionale obbligatorio, si autorizza l'iscrizione della somma di L. 45.000.000 negli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     2. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

 

Stato di previsione delle entrate:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.3276 «Contributo delle farmacie alle spese dei corsi di aggiornamento professionale obbligatorio» è incrementata di L. 45.000.000.

 

Stato di previsione delle spese:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.8.1.3277 «Spese per i corsi di aggiornamento professionale obbligatorio dei farmacisti» è incrementata di L. 45.000.000.

 

     Art. 20. (Sistemi integrati di beni e servizi culturali).

     1. Per le finalità della l.r. 29 aprile 1995, n. 35, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, la spesa complessiva di L. 3.500.000.000 di cui:

     a) L. 1.500.000.000 ai sensi dell'art. 1, lett. a);

     b) L. 2.000.000.000 ai sensi dell'art. 1, lett. b).

     2. All'onere di L. 3.500.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante utilizzo delle maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.4.2.3971 «Contributi per la partecipazione agli oneri di costituzione di nuovi musei, biblioteche ed archivi, anche multimediali nonché di istituzioni culturali dello spettacolo e della musica» è incrementata di L. 1.500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.4.2.3972 «Spese per l'acquisto di attrezzature e risorse strumentali in favore di musei, biblioteche ed archivi, anche multimediali nonché delle nuove istituzioni culturali» è incrementata di L. 2.000.000.000.

 

     Art. 21. (Imprenditorialità giovanile).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 10 dicembre 1986, n. 68 sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1995, le seguenti spese:

     a) L. 632.911.000 per i contributi di parte corrente di cui all'art. 4, primo comma, lett. a) e b);

     b) L. 395.713.072 per gli oneri derivanti dalla convenzione con Finlombarda S.p.A. di cui all'art. 4, primo comma.

     2. Le autorizzazioni disposte per il 1995 dalla l.r. 29 aprile 1995, n. 37 all'art. 21, primo comma, lett. a), lett. b), lett. c), sono ridotte rispettivamente di L. 305.713.072, L. 350.000.000 e L. 282.911.000.

     3. All'onere di L. 1.028.624.072 per il 1995, previsto dal precedente primo comma si provvede per L. 938.624.072 con le risorse resesi disponibili in seguito alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente secondo comma e per L. 90.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa rispettivamente per L. 50.000.000 dal capitolo 3.1.3.1.2045 «Contributi a favore di università ed istituti specializzati per la predisposizione di studi e ricerche relative alle problematiche della cooperazione» e per L. 40.000.000 dal capitolo 3.1.2.2.3243 «Compenso a favore di Finlombarda S.p.A. per le operazioni di gestione dei finanziamenti agevolati concessi per l'avvio di attività imprenditoriali da parte dei lavoratori in difficoltà occupazionale» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.2.1.2252 «Contributi di parte corrente a favore di Finlombarda S.p.A. per il rimborso totale delle spese di costituzione di piccole imprese formate da giovani nonché per la copertura finanziaria parziale delle spese di locazione di immobili destinati alle relative attività, degli oneri finanziari per l'accesso al credito di esercizio e delle spese di addestramento in relazione all'attività dell'impresa» è incrementata di L. 632.911.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.2.1.3422 «Rimborso spese di istruttoria a Finlombarda S.p.A. per la gestione del fondo regionale per la creazione di imprese da parte dei giovani» è incrementata di L. 395.713.072;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.2.2.3269 «Contributi ad enti pubblici economici ed imprese costituite anche in forma cooperativa per incentivare l'assunzione di soggetti appartenenti a fasce deboli del mercato del lavoro» è ridotta di L. 350.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.2.2.3243 «Compenso a favore di Finlombarda S.p.A. per le operazioni di gestione dei finanziamenti agevolati concessi per l'avvio di attività imprenditoriali da parte dei lavoratori in difficoltà occupazionale» è ridotta di L. 40.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.2.2.3705 «Spese per la predisposizione di progetti territoriali di inserimento nel lavoro» è ridotta di L. 282.911.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.2.2.3708 «Spese per la promozione degli interventi di politica attiva del lavoro della regione Lombardia» è ridotta di L. 305.713.072;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.3.1.2045 «Contributi a favore di università ed istituti specializzati per la predisposizione di studi e ricerche relative alle problematiche della cooperazione» è ridotta di L. 50.000.000.

 

          Art. 22. (Cooperative sociali).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, per le finalità previste dalla l.r. 1 giugno 1993, n. 16, la spesa complessiva di L. 650.000.000 di cui:

     a) L. 150.000.000 per le spese in capitale previste dall'art. 11, primo comma, lett. a);

     b) L. 500.000.000 per le finalità previste dall'art. 11, quinto comma.

     2. L'autorizzazione di spesa disposta per il 1995 dall'art. 23 della l.r. 29 aprile 1995, n. 37, è ridotta di L. 650.000.000.

     3. All'onere complessivo di L. 650.000.000 di cui al precedente comma, si provvede con le risorse resesi disponibili in seguito alla riduzione dell'autorizzazione di cui al precedente comma.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.3.2.3684 «Contributi in capitale per le spese di istituzione di primo impianto delle cooperative sociali» è incrementata di L. 150.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.3.2.3686 «Contributi ad enti locali per progetti innovativi e a carattere sperimentale riguardanti cooperative sociali, detenuti e tossicodipendenti» è incrementata di L. 500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.3.2.3685 «Fondo regionale per il finanziamento a tasso agevolato di cooperative sociali e loro consorzi» è ridotta di L. 650.000.000.

 

     Art. 23. (Innovazione nel settore dell'artigianato).

     1. Per i progetti innovativi di imprese artigiane di cui all'art. 5 della l.r. 20 marzo 1990, n. 17, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di L. 3.000.000.000.

     2. All'onere di L. 3.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante utilizzo delle maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.3.2.2.3272 «Contributi per il sostegno di progetti innovativi di imprese artigiane per il trasferimento e/o l'applicazione di innovazioni» è incrementata di L. 3.000.000.000.

 

     Art. 24. (Acquisto e sostituzione di macchine agricole).

     1. Per l'acquisto di macchine agricole di cui all'art. 2, primo comma, lett. b), della l.r. 7 marzo 1991, n. 6, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, la spesa in capitale di L. 2.000.000.000.

     2. All'onere di L. 2.000.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante utilizzo delle maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo Stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 1, è istituito il capitolo 3.2.1.2.4046 «Contributi in capitale ad imprenditori agricoli per la sostituzione di macchine agricole e l'acquisizione di nuove attrezzature» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.000.000.000.

 

     Art. 25. (Piano di miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie reg. CEE n. 2328/91 e n. 2843/94).

     1. Per l'attuazione degli interventi del piano di miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie - obiettivo 5a di cui ai regolamenti CEE n. 2328/91 e n. 2843/94, quale cofinanziamento regionale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, la spesa in capitale di L. 3.200.000.000.

     2. All'onere di L. 3.200.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante utilizzo delle maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3933 la cui descrizione è così modificata «Cofinanziamento regionale FEAOG del piano relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie reg. CEE n. 2328/91 e n. 2843/94 - periodo 1994/1999» è incrementata di L. 3.200.000.000.

 

     Art. 26. (Piani di miglioramento aziendale).

     1. Per il finanziamento degli interventi previsti dai piani di miglioramento aziendali di cui all'art. 2 della l.r. 30 novembre 1991, n. 31, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, la spesa in capitale di L. 6.000.000.000.

     2. In deroga a quanto stabilito dagli artt. 5 e 9, punto 2) della l.r. 30 novembre 1991, n. 31, i fondi di cui al precedente comma sono riservati al finanziamento dei piani di miglioramento aziendale di interesse regionale già presentati ai sensi del d.p.g.r. 7 luglio 1994, n. 4160.

     3. Le autorizzazioni di spesa disposte per il 1995 dalla l.r. 29 aprile 1995, n. 37 agli artt. 36, 37, 38, 40 e 41 sono ridotte rispettivamente di L. 100.000.000, L. 1.400.000.000, L. 500.000.000, L. 3.000.000.000 e L. 500.000.000.

     4. All'onere complessivo di L. 6.000.000.000 di cui al precedente comma, si provvede per L. 500.000.000 mediante utilizzo delle maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cassa dal «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 e per L. 5.500.000.000 con le risorse resesi disponibili in seguito alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente terzo comma.

     5. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3425 «Contributi regionali per gli interventi previsti dal piano di miglioramento aziendale e del reddito per unità di lavoro» è incrementata di L. 6.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.3.2.3934 «Coofinanziamento regionale FEAOG-O dell'iniziativa comunitaria di miglioramento della selvicoltura reg. CEE 867/90» è ridotta di L. 100.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.3.2.3935 «Coofinanziamento regionale FEAOG-O del piano relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli reg. CEE n. 866/90 e n. 3669/93 obiettivo 5a» è ridotta di L. 1.400.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.3.2.3936 «Coofinanziamento regionale FEAOG-O per il programma Interreg Italia Svizzera 1994/1999» è ridotta di L. 500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.5.2.3938 «Coofinanziamento regionale FEAOG-O per il piano di sviluppo delle zone rurali obiettivo 5b» è ridotta di L. 3.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.5.2.3940 «Coofinanziamento regionale FEAOG-O per il programma Leader II» è ridotta di L. 500.000.000.

 

     Art. 27. (Infrastrutture agricole in montagna).

     1. Per interventi a favore delle infrastrutture agricole pubbliche e private di cui all'art. 3 della l.r. 25 novembre 1991, n. 22, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di L. 1.200.000.000.

     2. All'onere di L. 1.200.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante utilizzo delle maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.2.2.3365 «Contributi per la realizzazione ed il ripristino di infrastrutture agricole pubbliche e private nelle zone montane, collinari e svantaggiate» è incrementata di L. 1.200.000.000.

 

     Art. 28. (Strutture cooperative in agricoltura).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, per le finalità previste dalla l.r. 30 novembre 1991, n. 29 la spesa in capitale complessiva di L. 17.200.000.000 di cui:

     a) L. 16.650.000.000 per interventi di ricapitalizzazione finanziaria di cui all'art. 4, primo comma;

     b) L. 550.000.000 per interventi di sviluppo riguardanti strutture, impianti, reti commerciali, marchi, partecipazioni societarie ed ogni altra iniziativa ritenuta necessaria per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, secondo comma.

     2. Le autorizzazioni di spesa disposte per il 1995 dall'art. 30 e dall'art. 35 della l.r. 29 aprile 1995, n. 37, sono ridotte rispettivamente di L. 2.000.000.000 e di L. 3.000.000.000.

     3. All'onere di L. 17.200.000.000 di cui al precedente comma, si provvede per L. 12.200.000.000 mediante utilizzo delle maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 e per L. 5.000.000.000 con le risorse resesi disponibili in seguito alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente secondo comma.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3429 «Contributi in capitale per interventi di ricapitalizzazione finanziaria delle strutture cooperativistiche in agricoltura» è incrementata di L. 16.650.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3430 «Contributi in capitale per strutture, impianti, reti commerciali, marchi, partecipazioni societarie relative agli interventi dei piani di sviluppo e ricapitalizzazione delle strutture cooperativistiche» è incrementata di L. 550.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3424 «Interventi per fronteggiare le sfavorevoli situazioni congiunturali nel settore lattiero-caseario» è ridotta di L. 2.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3690 «Contributi alle imprese agricole singole e associate per interventi volti alla valorizzazione agronomica dei reflui zootecnici, al recupero energetico, all'introduzione di sistemi di allevamento tendenti a ridurre la produzione di liquami o ad incentivare la produzione di letame» è ridotta di L. 3.000.000.000.

 

     Art. 29. (Sanzioni amministrative sul prelievo supplementare sulle quote latte).

     1. Per provvedere alla devoluzione allo Stato delle sanzioni per il ritardato versamento del prelievo supplementare di cui all'art. 6, terzo comma della legge 26 novembre 1992, n. 468, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di L. 1.000.000.000.

     2. All'onere di L. 1.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante il corrispondente importo che gli acquirenti delle quote latte, sono tenuti a pagare alle regioni quale sanzione come previsto dall'art. 6, primo comma, della suddetta legge 468/92.

     3. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

     - al titolo 3, categoria 5, è istituito il capitolo 3.5.4077 «Introito delle sanzioni per il ritardato versamento del prelievo supplementare sulle quote latte» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000;

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 3, è istituito il capitolo 3.2.3.2.4078 «Devoluzione allo Stato delle sanzioni per il ritardato versamento del prelievo supplementare sulle quote latte» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000.

     4. Gli impegni sono subordinati all'accertamento per pari importo sul capitolo di entrata.

 

     Art. 30. (Agricoltura e forestazione).

     1. A seguito di quanto disposto dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, che autorizza, nelle more dell'approvazione di una nuova legge pluriennale, per la realizzazione delle attività previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, per l'anno 1995, la spesa complessiva di L. 800 miliardi di cui L. 640 per le regioni e tenuto conto che di tale stanziamento complessivo, come indicato nella deliberazione CIPE del 10 maggio 1995, alla regione Lombardia viene ripartita la somma di L. 41.894.000.000, sono autorizzate l'acquisizione al bilancio per l'esercizio finanziario 1995 delle suddette entrate ed altresì le seguenti spese:

     a) L. 1.500.000.000 per il finanziamento del programma di attività dell'ente regionale di sviluppo agricolo (ERSAL) di cui all'art. 3 della l.r. 21 luglio 1979, n. 35;

     b) L. 3.600.000.000 per i programmi di miglioramento, potenziamento ed ampliamento del demanio forestale della Azienda regionale delle foreste di cui alla l.r. 2 gennaio 1980, n. 4;

     c) L. 500.000.000 per il miglioramento del bestiame di cui all'art. 2, primo comma, lett. a) della l.r. 3 febbraio 1983, n. 8;

     d) L. 400.000.000 per l'acquisto di attrezzature, mezzi di trasporto e materiale vario per i nuclei antincendio e per il noleggio dei mezzi aerei per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi di cui all'art. 3 della l.r. 18 dicembre 1978, n. 73;

     e) L. 8.200.000.000 per il concorso regionale sugli interessi dei prestiti per la conduzione aziendale di cui all'art. 2, lett. d) della l.r. 7 marzo 1991, n. 6;

     f) L. 300.000.000 per la difesa attiva e passiva delle produzioni intensive contro la grandine e le brinate di cui all'art. 6 della l.r. 24 gennaio 1975, n. 19 e sue successive integrazioni e modificazioni;

     g) L. 9.600.000.000 per strutture, impianti, reti commerciali, ecc. relative ai piani di sviluppo e ricapitalizzazione delle strutture cooperativistiche di cui all'art. 2 della l.r. 30 novembre 1991, n. 29;

     h) L. 800.000.000 per gli interventi di forestazione di cui all'art. 15, primo, secondo e terzo comma della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;

     i) L. 800.000.000 per i lavori di pronto intervento ai sensi dell'art. 3 della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;

     l) L. 3.000.000.000 per la promozione della commercializzazione dei prodotti agricoli e la valorizzazione della produzione di cui all'art. 2, lett. f), della l.r. 7 marzo 1991, n. 6;

     m) L. 700.000.000 per interventi di meccanizzazione forestale di cui all'art. 15, ottavo comma, della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;

     n) L. 2.000.000.000 per spese di ricerca e sperimentazione in agricoltura di cui all'art. 1, terzo comma, lett. a) della l.r. 12 settembre 1986, n. 47 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

     o) L. 8.000.000.000 per le spese di assistenza tecnico-economica di base e specializzata di cui all'art. 1, terzo comma lett. b) della l.r. 12 settembre 1986, n. 47 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

     p) L. 500.000.000 per gli interventi di difesa fito-sanitaria di cui all'art. 1 della l.r. 2 settembre 1972, n. 30, così come modificato dall'art. 4 della l.r. 47/77;

     q) L. 400.000.000 per interventi previsti dal piano di assestamento di cui all'art. 21 della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

     r) L. 400.000.000 per i piani di assestamento e di utilizzazione dei beni silvo-pastorali di cui agli artt. 19 e 20 della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

     s) L. 194.000.000 per interventi di forestazione urbana di cui all'art. 15, quinto comma della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

     t) L. 200.000.000 per spese di ricerca e sperimentazione, aggiornamento e divulgazione di cui all'art. 6, della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

     u) L. 800.000.000 per le finalità previste dall'art. 39, primo comma lett. d), terzo, quinto, sesto, settimo e ottavo comma della l.r. 26 novembre 1984, n. 59 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

 

Stato di previsione delle entrate:

     - al titolo 2, categoria 2, è istituito il capitolo 2.2.4045 «Quota regionale dei fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione degli interventi nel campo agricolo e forestale» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 41.894.000.000.

 

Stato di previsione delle spese:

     - all'ambito 3, settore 2, sono istituiti i seguenti capitoli:

     3.2.4.2.4079 «Contributi per il finanziamento del programma di attività dell'ERSAL relativo ad interventi per programmi di sviluppo» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.500.000.000;

     3.2.5.2.4080 «Contributi di parte corrente a favore dell'Azienda regionale delle foreste per il finanziamento di programmi finalizzati al miglioramento, al potenziamento ed all'ampliamento del demanio forestale» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.600.000.000;

     3.2.5.2.4081 «Contributi in capitale per il miglioramento del bestiame» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500.000.000;

     3.2.5.2.4082 «Acquisto di attrezzature, mezzi di trasporto e materiale vario per i nuclei antincendio e per il noleggio dei mezzi aerei per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 400.000.000;

     3.2.1.2.4047 «Concorso negli interessi sui prestiti di conduzione concessi a favore di coltivatori diretti e di cooperative agricole per gli scopi previsti dall'art. 2, punti 1 e 4/a-b, della legge 5 luglio 1928, n. 1760» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 8.200.000.000;

     3.2.1.2.4048 «Contributi in capitale a consorzi tra produttori agricoli, ad enti locali e loro consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni contro la grandine, il gelo e la brina» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 300.000.000;

     3.2.1.2.4049 «Contributi in capitale per strutture, impianti, reti commerciali, marchi, partecipazioni societarie relativi agli interventi dei piani di sviluppo e ricapitalizzazione delle strutture cooperativistiche» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 9.600.000.000;

     3.2.1.2.4050 «Contributi in capitale per il rimboschimento e la ricostituzione di boschi, per l'impianto di colture arboree a rapido accrescimento nonché per forme di produzione del legname di pregio ed arboricoltura fuori foresta» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 800.000.000;

     3.2.5.2.4051 «Manutenzione straordinaria delle opere di bonifica ed idraulico-agrario-forestali e lavori straordinari di pronto intervento a carattere idraulico-forestale conseguenti a calamità naturali nei territori montani» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 800.000.000;

     3.2.3.2.4052 «Contributi per la promozione della commercializzazione dei prodotti agricoli e la valorizzazione della produzione» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.000.000.000;

     3.2.3.2.4053 «Contributi in capitale per l'acquisto di mezzi ed attrezzature forestali e di macchine di prima trasformazione del legno» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 700.000.000;

     3.2.4.2.4054 «Spese per la ricerca e la sperimentazione per l'attuazione dei servizi di sviluppo agricolo» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.000.000.000;

     3.2.4.2.4055 «Spese per l'assistenza tecnico-economica di base e specializzata per l'attuazione dei servizi di sviluppo agricolo» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 8.000.000.000;

     3.2.4.2.4056 «Contributi in capitale ad associazioni di produttori vitivinicoli per il sostegno di iniziative di difesa fito-sanitaria delle coltivazioni mediante impiego di mezzi aerei e di impianti pluvio-irrigui» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500.000.000;

     3.2.5.2.4057 «Contributi in capitale per l'attuazione degli interventi previsti nei piani di assestamento e di utilizzazione dei beni silvo- pastorali» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 400.000.000;

     3.2.5.2.4058 «Contributi statali per l'attuazione del piano forestale nazionale destinati al finanziamento dei piani di assestamento e dei piani di utilizzazione di beni silvo-pastorali» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 400.000.000;

     3.2.5.2.4059 «Contributi in capitale ad enti pubblici per iniziative di silvicoltura e forestazione in ambiente urbano» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 194.000.000;

     3.2.5.2.4060 «Spese per l'assistenza, la propaganda, istruzione e ricerca nel settore silvo-pastorale» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 200.000.000;

     3.2.2.2.4061 «Contributi per la manutenzione delle opere di bonifica di interesse regionale affidate in concessione per le spese di gestione consortili per il sollevamento di acque irrigue e di colo eccedente il costo ordinario e per il sollevamento e la distribuzione delle acque ad uso umano e domestico eccedente il costo ordinario in zone agricole, collinari e montane» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 800.000.000.

 

     Art. 31. (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 22 febbraio 1993, n. 7, sono autorizzati per l'esercizio finanziario 1995 i seguenti contributi in capitale:

     a) L. 3.000.000.000 per lo sviluppo delle qualità di cui al primo comma dell'art. 4;

     b) L. 3.000.000.000 per la promozione delle innovazioni di cui al primo comma dell'art. 5.

     2. All'onere di L. 6.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante utilizzo delle maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.3.2.2.3677 «Contributi in capitale alle imprese ed alle aziende artigiane per investimenti volti allo sviluppo del controllo della qualità delle lavorazioni e dei prodotti» è incrementata di L. 3.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.3.2.2.3678 «Contributi in capitale alle piccole imprese ed alle imprese artigiane per la realizzazione di progetti innovativi» è incrementata di L. 3.000.000.000.

 

     Art. 32. (Riconversione industria bellica).

     1. Per l'elaborazione di progetti di intervento di cui all'art. 4, secondo comma della l.r. 11 marzo 1994, n. 6 è autorizzata la spesa di L. 700.000.000.

     2. All'onere di L. 700.000.000 di cui al precedente comma si provvede con le maggiori risorse di competenza e di cassa resesi disponibili di cui al precedente art. 3.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.3.2.1.3754 «Contributi a soggetti pubblici e privati per l'elaborazione dei progetti di intervento di riconversione dell'industria bellica» è incrementata di L. 700.000.000.

 

     Art. 33. (Finlombarda S.p.A.).

     1. Per l'attività svolta da Finlombarda S.p.A. in base alla convenzione di cui al terzo comma dell'art. 15 della l.r. 27 giugno 1988, n. 36, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di L. 300.000.000.

     2. All'onere di L. 300.000.000 di cui al precedente comma si provvede con le maggiori risorse di competenza e di cassa resesi disponibili di cui al precedente art. 3.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.5.1.2493 «Spese per il compenso a favore di Finlombarda S.p.A. a titolo di rimborso degli oneri per l'attuazione delle operazioni organizzative ed esecutive finalizzate all'incentivazione dell'ammodernamento, del potenziamento e della qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche» è incrementata di L. 300.000.000.

 

     Art. 34. (Infrastrutture turistiche).

     1. Per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche, nonché il riequilibrio delle attività di interesse turistico di cui all'art. 2 della l.r. 27 giugno 1988, n. 36, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la concessione di contributi in conto capitale di L. 4.000.000.000 di cui:

     a) L. 1.000.000.000 ai comuni;

     b) L. 1.000.000.000 ad enti senza scopo di lucro;

     c) L. 2.000.000.000 ad imprese, consorzi tra imprese e cooperative.

     2. All'onere di L. 4.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante utilizzo delle maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziario di competenza e di cassa del capitolo 3.4.5.2.2495 «Contributi regionali in conto capitale a comuni per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche nonché il riequilibrio delle attività di interesse turistico» è incrementata di L. 1.000.000.000;

     - la dotazione finanziario di competenza e di cassa del capitolo 3.4.5.2.2498 «Contributi regionali in conto capitale a enti e associazioni senza fine di lucro per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche nonché il riequilibrio delle attività di interesse turistico» è incrementata di L. 1.000.000.000;

     - la dotazione finanziario di competenza e di cassa del capitolo 3.4.5.2.2499 «Contributi regionali in conto capitale ad imprese, consorzi fra imprese e cooperative per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche nonché il riequilibrio delle attività di interesse turistico» è incrementata di L. 2.000.000.000.

 

     Art. 35. (Programma operativo Asse del Sempione).

     1. Per le finalità di cui al quarto comma, dell'art. 6 della l.r. 22 febbraio 1993, n. 7, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa in capitale di L. 3.000.000.000 quale cofinanziamento regionale del «Piano di riconversione - Programma operativo - obiettivo 2 - Area Asse del Sempione», predisposto ai sensi del regolamento CEE 2081 del 20 luglio 1993 ed approvato con deliberazione della giunta regionale n. 50257 del 28 marzo 1994.

     2. L'autorizzazione di spesa disposta per il 1995 dalla lett. c) del primo comma dell'art. 15 della l.r. 6 settembre 1994, n. 27 è ridotta di L. 3.000.000.000.

     3. All'onere di L. 3.000.000.000, per il 1995, previsto dal precedente primo comma, si provvede con le risorse resesi disponibili in seguito alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.6.2.3825 «Programma operativo Area "Asse del Sempione" - cofinanziamento regionale al sottoprogramma FERS» è incrementata di L. 3.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.7.2.2809 «Contributi in capitale a province, comunità montane, consorzi di enti locali, nonché a società di intervento appositamente convenzionate, per la promozione e la realizzazione di servizi reali alla produzione e per il miglioramento delle condizioni ambientali» è ridotta di L. 3.000.000.000.

 

     Art. 36. (Integrazione Fondo nazionale trasporti).

     1. Per la concessione di contributi di cui all'art. 2 della l.r. 17 dicembre 1993, n. 45, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di L. 642.953.000.

     2. All'onere di L. 642.953.000 previsto dal precedente comma si provvede con le maggiori risorse di competenza e di cassa resesi disponibili di cui al precedente art. 3.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.4.1.3731 «Contributi agli enti, imprese ed aziende concessionarie di servizi di trasporto di persone pubblico locale di linea extraurbano a titolo di integrazione del fondo nazionale trasporti» è incrementata di L. 642.953.000.

 

     Art. 37. (Sentieri).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 30 novembre 1983, n. 86, art. 9, terzo comma, lett. d) è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 per la realizzazione e trasformazione dei sentieri, punti di sosta e capanni di ricovero.

     2. All'onere di L. 200.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 57, primo comma, lett. a) della l.r. 29 aprile 1995, n. 37.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.4.2.1671 «Contributi in capitale per l'acquisizione di aree e di beni per gli interventi relativi a nuove localizzazioni di attività economiche e alla tutela nonché alla valorizzazione del patrimonio ambientale, a favore degli enti gestori delle aree protette» è ridotta di L. 200.000 000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.4.2.1672 «Contributi in capitale per la realizzazione e trasformazione di sentire, punti di sosta e capanni di ricovero, a favore degli enti, associazioni e gruppi operanti nelle aree protette» è incrementata di L. 200.000.000.

 

     Art. 38. (Trafori alpini).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la concessione di un contributo di L. 50.000.000 al fine di promuovere e realizzare trafori alpini, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della l.r. 10 maggio 1990, n. 47.

     2. All'onere di L. 50.000.000 previsto dal precedente comma si provvede con le maggiori risorse di competenza e di cassa resesi disponibili di cui al precedente art. 3.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.2.4.1.2836 «Contributi per la promozione e la realizzazione di trafori alpini» è incrementata di L. 50.000.000.

 

     Art. 39. (Bonifica terreni degradati).

     1. Per la bonifica di terreni degradati di cui all'art. 24 della l.r. 7 giugno 1980, n. 94 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la concessione dei contributi in capitale di L. 5.000.000.000.

     2. All'onere di L. 5.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante utilizzo delle maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.1.2.980 la cui descrizione è così modificata «Contributi ad enti locali per la bonifica di terreni degradati conseguente alla chiusura di discariche di rifiuti solidi urbani non controllate e per l'attuazione di misure urgenti per la bonifica di aree inquinate» è incrementata di L. 5.000.000 000.

 

     Art. 40. (Piano regionale delle acque).

     1. Per l'affidamento d'incarichi di cui all'art. 14 della l.r. 20 marzo 1980, n. 32, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di L. 2.500.000.000.

     2. All'onere di L. 2.500.000.000 di cui al precedente comma, si fa fronte mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa per L. 1.800.000.000 del capitolo 4.3.2.1.1928 «Contributi a comuni e loro consorzi per interventi di emergenza per l'approvvigionamento idrico» e per L. 700.000.000 del capitolo 4.3.2.1.2753 «Spese per il rimborso agli enti locali degli oneri da essi sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate per il censimento dei corpi idrici e il catasto delle acque» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.2.1.843 «Spese per la redazione del piano regionale delle acque e per le inerenti attività preliminari ed integrative» è incrementata di L. 2.500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.2.1.1928 «Contributi a comuni e loro consorzi per interventi di emergenza per l'approvvigionamento idrico» è ridotta di L. 1.800.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.2.1.2753 «Spese per il rimborso agli enti locali degli oneri da essi sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate per il censimento dei corpi idrici e il catasto delle acque» è ridotta di L. 700.000.000.

 

     Art. 41. (Risparmio energetico).

     1. Per il sostegno di progetti di risparmio, energetico di cui all'art. 1, della l.r. 15 settembre 1989, n. 50, è autorizzato per l'esercizio finanziario 1995, la concessione di un contributo in capitale di L. 500.000.000 a favore di Finlombarda S.p.A.

     2. All'onere di L. 500.000.000, di cui al precedente comma, si provvede mediante utilizzo delle maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione di cassa del «Fondo di riserva del Bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.7.2.2633 «Contributi una tantum in capitale a Finlombarda S.p.A. per l'erogazione di un contributo sull'ammontare attualizzato degli interessi sui prefinanziamenti, finanziamenti a lungo termine e locazioni finanziarie contratti per iniziative di risparmio energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili» è incrementata di L. 500.000.000.

 

     Art. 42. (Autoveicoli a trazione elettrica).

     1. Per la concessione dei contributi per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 6 della l.r. 12 dicembre 1994, n. 40, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di L. 700.000.000.

     2. All'onere di L. 700.000.000 di cui al precedente comma, si provvede per L. 300.000.000 mediante utilizzo delle maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 e per L. 400.000.000 mediante riduzione

dell'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 63 della l.r. 29 aprile 1995, n. 37.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.3.1.3767 «Contributi per l'acquisto e la locazione finanziaria di veicoli elettrici dotati di accumulatori» è ridotta di L. 400.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.3.2.3768 «Contributi a comuni, enti pubblici, aziende municipalizzate, società per azioni, per la realizzazione di progetti finalizzati alla diffusione di veicoli elettrici e relative infrastrutture di ricarica» è incrementata di L. 700.000.000.

 

     Art. 43. (Impianti di depurazione).

     1. Per la costruzione o il completamento di impianti di depurazione e relativi condotti di allacciamento di cui all'art. 1 della l.r. 28 aprile 1984, n. 23 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di L. 20.000.000.000.

     2. All'onere di L. 20.000.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante utilizzo delle maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.4.2.1784 «Contributi in capitale agli enti locali, con popolazione non superiore a tremila abitanti, e loro consorzi per la costruzione o per il completamento di impianti di depurazione e relativi condotti di allacciamento» è incrementata di L. 20.000.000.000.

 

     Art. 44. (Barriere architettoniche).

     1. Per la realizzazione degli interventi diretti a sviluppare la ricerca e la sperimentazione nel settore dell'abbattimento delle barriere architettoniche di cui all'art. 34 bis della l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di L. 3.000.000.000.

     2. All'onere di L. 3.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante utilizzo delle maggiori risorse di competenza resesi disponibili di cui al precedente art. 3 e mediante corrispondente riduzione della dotazione di cassa del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.7.2.2867 «Spese dirette per la realizzazione di interventi pilota su edifici e strutture pubbliche per l'eliminazione delle barriere architettoniche» è incrementata di L. 3.000.000.000.

 

     Art. 45. (Assegni vitalizi ed indennità di fine mandato ai consiglieri non rieletti).

     1. In relazione a quanto disposto con la legge 20 marzo 1995, n. 12, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di L. 3.000.000.000.

     2. All'onere di L. 3.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante utilizzo delle maggiori risorse di competenza e di cassa resesi disponibili di cui al precedente art. 3.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.1.1.3911 «Contributo per l'indennità di fine mandato e gli assegni vitalizi ai consiglieri regionali» è incrementata di L. 3.000.000.000.

 

     Art. 46. (Fondo per infrastrutture nei trasporti).

     1. In relazione agli interventi previsti ed individuati come prioritari dalla programmazione regionale, è istituito il «Fondo per la realizzazione di infrastrutture nel settore dei trasporti e della mobilità».

     2. La dotazione finanziaria del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, è incrementata di L. 33.750.000.000.

     3. L'onere di L. 33.750.000.000 di cui al precedente comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1995/97 al quadro di previsione delle spese di parte II, spese per programmi di sviluppo, obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione dei residui perenti», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti».

     4. Nell'elenco delle spese da finanziarie con l'impiego dei fondi globali, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995, è inserita la voce 4.2.4.2.9799 «Fondo per la realizzazione di infrastrutture nel settore dei trasporti e della mobilità» con la dotazione finanziaria, riferita al 1996, di L. 33.750.000.000.

     5. Al bilancio pluriennale 1995/97, al quadro di previsione delle spese, parte II, sono apportate le seguenti variazioni:

     - nella tabella riferita a nuovi provvedimenti legislativi, all'obiettivo 4.2.4. «Interventi diversi», le previsioni di spesa di investimento, per il 1996, sono incrementate di L. 33.750.000.000;

     - nella tabella riferita a leggi operanti, all'obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione dei residui perenti», le previsioni di spesa di investimento, per il 1996, sono ridotte di L. 33.750.000.000.

 

     Art. 47. (Fondo residui perenti).

     1. Al fine di adeguare per il 1995 le relative dotazioni finanziarie di competenza e di cassa:

     a) è incrementato di L. 22.100.000.000 il Fondo per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai sensi dell'art. 71 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e relativi a spese per l'adempimento di funzioni normali;

     b) è incrementato di L. 38.795.469.168 il Fondo per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai sensi dell'art. 71 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e relativi a spese per programmi di sviluppo.

     2. Al finanziamento del maggiore onere per complessive L. 60.895.469.168, previste per il 1995 dal precedente comma, si provvede mediante utilizzo delle maggiori risorse di competenza e di cassa resesi disponibili di cui al precedente art. 3 nonché mediante utilizzo per L. 22.100.000.000 del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. In conseguenza di quanto disposto dal precedente primo comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.1.544 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali» è incrementata di L. 22.100.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.2.735 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'attuazione di programmi di sviluppo» è incrementata di L. 38.795.469.168.

 

     Art. 48. (Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali).

     1. Per la realizzazione di infrastrutture di particolare rilevanza sul territorio viene istituito il «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali» da normare con successivo provvedimento di legge.

     2. La dotazione finanziaria del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, è incrementata di L. 50.000.000.000.

     3. L'onere di L. 50.000.000.000 di cui al precedente comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1995/97 al quadro di previsione delle spese di parte II, spese per programmi di sviluppo, obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione dei residui perenti», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti».

     4. Nell'elenco delle spese da finanziare con l'impiego di fondi globali, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995, è inserita la voce 1.5.2.2.9715 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali» con la dotazione finanziaria riferita al 1996 di L. 50.000.000.000.

     5. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 all'ambito 1, settore 5, è istituito l'obiettivo 1.5.2. «Progetti infrastrutturali di rilevanza regionale».

     6. Al bilancio pluriennale 1995/97, al quadro di previsione delle spese, parte II, sono apportate le seguenti variazioni:

     - nella tabella riferita a nuovi provvedimenti legislativi, all'obiettivo 1.5.2. «Progetti infrastrutturali di rilevanza regionale», le previsioni di spesa d'investimento sono incrementate di L. 50.000.000.000 per il 1996;

     - nella tabella riferita a leggi operanti all'obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione dei residui perenti», le previsioni di spesa d'investimento sono ridotte di L. 50.000.000.000 per il 1996.

 

     Art. 49. (Imprese artigiane).

     1. Per le finalità previste all'art. 27 della l.r. 20 marzo 1990 n. 17 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di L. 3.000.000.000.

     2. All'onere di L. 3.000.000.000 previsto dal precedente primo comma, si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.1.1.538 «Fondo di riserva per le spese impreviste» iscritto allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.3.3.2.2893 «Contributi alle imprese, loro consorzi, società consortili, società di intervento ed associazioni temporanee fra imprese artigiane per i danni relativi agli impianti, laboratori, attrezzature e scorte subiti in occasione di calamità naturali» è incrementata di L. 3.000.000.000.

 

     Art. 50. (Contabilità speciali).

     1. Al fine di adeguare la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dei capitoli iscritti nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 relativi a contabilità speciali, al medesimo bilancio sono apportate le seguenti variazioni:

 

Stato di previsione delle entrate:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 6.1.284 «Movimenti interinali e giri contabili» è incrementata di L. 170.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 6.1.919 «Deposito delle indennità di servitù di elettrodotto» è incrementata di L. 250.000.000.

 

Stato di previsione delle spese:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 6.3.679 «Movimenti interinali e giri contabili» è incrementata di L. 170.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 6.3.921 «Erogazione in favore dei proprietari dei fondi, delle indennità per servitù di elettrodotto» è incrementata di L. 250.000.000.

 

     Art. 51. (Diritto allo studio universitario).

     1. Per l'attuazione del diritto allo studio nelle università mediante l'utilizzo dei proventi di cui all'art. 43 primo e secondo comma della l.r. 25 novembre 1994, n. 33, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di L. 20.000.000.000.

     2. All'onere di L. 20.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede con i maggiori introiti del capitolo 3.5.3551 «Proventi derivanti da contributi e tasse universitarie» dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.5.3551 «Proventi derivanti da contributi e tasse universitarie» è incrementata di L. 20.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.6.1.3552 «Assegnazione agli ISU dei proventi derivanti da contributi e tasse universitarie per il diritto allo studio nelle università» è incrementata di L. 20.000.000.000.

 

     Art. 52. (Classificazioni dei capitoli).

     1. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

     - all'ambito 2, la descrizione del settore 2.2. è così modificata: «Famiglia e politiche sociali»;

     - all'ambito 2, la descrizione del settore 2.4. è così modificata: «Trasparenza e cultura»;

     - all'ambito 3, la descrizione del settore 3.1. è così modificata: «Giovani, formazione professionale, lavoro e sport»;

     - all'ambito 3, settore 3.1. la descrizione dell'obiettivo 3.1.10 è così modificata: «Sicurezza alpinistica»;

     - all'ambito 3, settore 3.1. sono istituiti gli obiettivi:

     - 3.1.11. «Sport e tempo libero»

     - 3.1.12. «Interventi diversi»;

     - all'ambito 3, la descrizione del settore 3.3. è così modificata: «Artigianato»;

     - all'ambito 3, settore 3 è soppresso l'obiettivo 3.3.6;

     - all'ambito 3, la descrizione del settore 3.4. è così modificata: «Attività produttive»;

     - all'ambito 3, settore 3.4. la descrizione dell'obiettivo 3.4.6. è così modificata: «Localizzazione e progetti integrati»;

     - all'ambito 3, settore 3.4. la descrizione dell'obiettivo 3.4.7. è così modificata: «Servizi reali alle imprese»;

     - all'ambito 3, settore 3.4. sono istituiti gli obiettivi:

     - 3.4.8. «Sostegno e servizi finalizzati alle imprese»

     - 3.4.9. «Acque minerali e termali»;

     - all'ambito 4, settore 4.1. la descrizione del settore è così modificata: «Urbanistica e territorio»;

     - all'ambito 4, settore 4.1. la descrizione dell'obiettivo 4.1.4. è così modificata «Parchi e riserve»;

     - all'ambito 4, settore 4.1. sono soppressi gli obiettivi: 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8;

     - all'ambito 4, settore 4.2. è istituito il settore 4.2. «Trasporti e viabilità»;

     - all'ambito 4, settore 4.2. sono istituiti i seguenti obiettivi:

     - 4.2.1. «Servizi di trasporto»

     - 4.2.2. «Navigazione interna»

     - 4.2.3. «Trasporti su ferro»

     - 4.2.4. «Interventi diversi»;

     - all'ambito 4, la descrizione del settore 4.4. è così modificata: «Lavori pubblici ed edilizia residenziale».

     2. Sono variate le classificazioni funzionali dei capitoli di cui all'allegato C.

 

     Art. 53. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.