§ 5.1.1 - L.R. 15 dicembre 1971, n. 2.
Istituzione dei tributi propri della regione Lombardia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 tributi regionali
Data:15/12/1971
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Istituzione.
Art. 2.  Decorrenza.
Art. 3.  (Oggetto, soggetto passivo e aliquota dell'imposta).
Art. 4.  (Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta).
Art. 5.  (Riscossione coattiva, decadenza e rimborsi).
Art. 10.  Oggetto della tassa.
Art. 11.  Rinnovazione dell'immatricolazione e cambiamento di residenza del proprietario del veicolo.
Art. 12.  Aliquota della tassa.
Art. 13.  Pagamento della tassa.
Art. 14.  Esazione coattiva - Prescrizione.
Art. 15.  Ricorso amministrativo.
Art. 16.  Decisione amministrativa.
Art. 17.  Ricorso per revocazione.
Art. 18.  Azione giudiziaria.
Art. 19.  (Sanzioni relative all'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato).
Art. 20.      (Omissis)
Art. 21.  Sanzioni relative alla tassa di circolazione.
Art. 22.  Applicazione della pena pecuniaria.
Art. 23.  Riscossione delle sanzioni.
Art. 24.  Versamenti.
Art. 25.  Rinvio.
Art. 26.  Prima applicazione dell'imposta sulle concessioni statali.
Art. 27.  Pagamento della tassa di circolazione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1972.
Art. 28.  Entrata in vigore.


§ 5.1.1 - L.R. 15 dicembre 1971, n. 2.

Istituzione dei tributi propri della regione Lombardia. [1]

(B.U. 16 dicembre 1971, n. 45).

 

 

Titolo I

TRIBUTI PROPRI

 

Capo I

Generalità

 

Art. 1. Istituzione.

     1. Sono istituiti nel territorio della regione Lombardia i seguenti tributi:

     a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;

     b) tassa sulle concessioni regionali;

     c) tassa di circolazione.

     2. La regione si riserva di istituire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche alla Costituzione del demanio regionale.

 

     Art. 2. Decorrenza.

     1. I tributi di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo sono istituiti con decorrenza dal 1° gennaio 1972.

     2. La tassa sulle concessioni regionali è istituita, per i singoli atti e provvedimenti che ne sono soggetti, dalla data di entrata in vigore delle leggi dello Stato che regolano il passaggio alle regioni delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'art. 117 della Costituzione.

 

 

Capo II

Imposta sulle concessioni per l'occupazione

e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato[2].

 

     Art. 3. (Oggetto, soggetto passivo e aliquota dell'imposta). [3]

     1. L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, siti nel territorio della Regione.

     2. L'imposta regionale è dovuta dal concessionario nella misura del cento per cento del canone di cui all’articolo 34, comma 5, nonché all’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione delle concessioni per l'utilizzo delle acque pubbliche.

 

     Art. 4. (Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta). [4]

     1. All'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta provvedono gli uffici regionali competenti alla riscossione del canone di concessione.

     2. L'imposta è dovuta contestualmente al canone, o ad ogni rateo di esso, e con le medesime modalità.

 

     Art. 5. (Riscossione coattiva, decadenza e rimborsi). [5]

     1. Per la riscossione coattiva dell'imposta si applicano le disposizioni dell’articolo 17, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) e successive modificazioni ed integrazioni, previa intimazione del pagamento, mediante ordinanza ingiunzione, di quanto dovuto dal soggetto inadempiente a titolo di imposta, sanzioni e interessi.

     2. L'ordinanza ingiunzione di pagamento, emessa ai sensi dell’articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative

alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), costituisce titolo esecutivo e definitivo per l'iscrizione a ruolo, di cui al comma 1.

     3. Il termine per l'accertamento dell'imposta dovuta è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo al periodo d'imposta cui si riferisce l'obbligazione.

     4. Le somme versate a titolo di adempimento delle disposizioni di cui alla presente legge sono rimborsate quando risultano indebitamente o erroneamente pagate. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista per l'interesse legale, a decorrere dalla data dell'indebito pagamento.

     5. In caso di presentazione dell'istanza di rimborso a mezzo plico postale, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

     6. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'importo indebitamente o erroneamente versato da utilizzare per il pagamento dell'imposta dovuta per le successive scadenze, previa autorizzazione del dirigente della struttura tributaria della Regione Lombardia.

 

 

Capo III

Tasse sulle concessioni regionali

 

     Artt. 6. - 9. (Omissis) [6].

 

 

Capo IV

Tassa di circolazione

 

     Art. 10. Oggetto della tassa.

     1. La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi che sono soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione della regione, nonché a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione, qualora appartengano a persone, fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede nel territorio della regione.

     2. Sono esclusi dalla tassa regionale i veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione.

 

     Art. 11. Rinnovazione dell'immatricolazione e cambiamento di residenza del proprietario del veicolo.

     1. Per i veicoli ed autoscafi precedentemente iscritti nell'ambito di altra regione, la rinnovazione dell'immatricolazione in una provincia compresa nel territorio della regione Lombardia non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa di circolazione sia stata già riscossa dalla regione di provenienza.

     2. Tale disposizione si applica anche ai veicoli ed autoscafi non soggetti all'obbligo del documento di circolazione, appartenenti a persone, fisiche o giuridiche, che, già residenti o aventi sede nell'ambito di altra regione, trasferiscano la propria residenza o sede in un comune situato nel territorio della regione Lombardia.

 

     Art. 12. Aliquota della tassa.

     1. Dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1972 la tassa regionale di circolazione è determinata nella misura di lire 25 per cento lire della corrispondente tassa erariale.

 

     Art. 13. Pagamento della tassa.

     1. La tassa regionale di circolazione è dovuta contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per il pagamento della corrispondente tassa statale.

     2. Alla riscossione di essa provvedono, per conto della regione, gli uffici incaricati o delegati all'esazione della tassa erariale.

 

     Art. 14. Esazione coattiva - Prescrizione.

     1. Per l'esazione coattiva della tassa regionale di circolazione si applicano le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

     2. I termini di prescrizione per la riscossione della tassa e per la restituzione di somme indebitamente pagate sono quelli previsti in relazione alla corrispondente tassa erariale.

 

 

Titolo II

CONTENZIOSO

 

     Art. 15. Ricorso amministrativo.

     1. Ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario avverso l'accertamento e la riscossione nonché per il rimborso dei tributi regionali, può essere proposto, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi relative ai corrispondenti tributi erariali, il ricorso in via amministrativa al presidente della giunta regionale.

     2. Tale ricorso deve essere presentato nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione di esso.

     3. Il ricorso può essere presentato direttamente oppure inviato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso, agli effetti del computo dei termini, si ha riguardo alla data di spedizione risultante dal timbro postale, che deve essere apposto anche sul ricorso. Ove manchi o non sia chiaro il timbro postale, il contribuente è tenuto a provare in altro modo la data di spedizione del ricorso.

 

     Art. 16. Decisione amministrativa.

     1. Il presidente della giunta regionale, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, decide in via definitiva il ricorso con provvedimento motivato.

     2. La decisione è notificata al ricorrente ed è comunicata per l'esecuzione al competente ufficio.

 

     Art. 17. Ricorso per revocazione.

     1. Avverso la decisione di cui al precedente articolo può essere proposto nuovo ricorso al presidente della giunta regionale, entro il termine di novanta giorni, quando il provvedimento sia viziato da errore di fatto o di calcolo o quando sia stato rinvenuto un documento decisivo.

     2. Detto termine decorre dalla notificazione della decisione impugnata, nel caso di ricorso per errore di fatto o di calcolo, e dalla data di recupero del documento, nell'altro caso.

     3. Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo.

 

     Art. 18. Azione giudiziaria.

     1. Qualora il contribuente abbia presentato ricorso in via amministrativa, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorsi sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa o dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso nel caso di mancata decisione.

 

 

Titolo III

VIOLAZIONI

 

Capo I

Sanzioni

 

     Art. 19. (Sanzioni relative all'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato). [7]

     1. Per i ritardati od omessi versamenti si applicano le sanzioni tributarie non penali di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

     2. In caso di ravvedimento operoso trovano, altresì, applicazione le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

 

     Art. 20.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 21. Sanzioni relative alla tassa di circolazione.

     1. Per le violazioni delle norme relative alla tassa regionale di circolazione, si applicano le pene pecuniarie previste dalla tabella allegato n. 2 al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

     2. Il conducente ed il proprietario del veicolo o dell'autoscafo sono solidamente obbligati al pagamento delle pene pecuniarie indicate nella tabella stessa.

 

 

Capo II

Definizione delle violazioni e riscossione delle sanzioni

 

     Art. 22. Applicazione della pena pecuniaria.

     1. Per le violazioni delle norme relative ai tributi regionali, per le quali sia stabilita la pena pecuniaria, il presidente della giunta regionale notifica all'interessato il verbale di accertamento e lo invita a pagare una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre all'ammontare del tributo, entro il termine dei quindici giorni, ovvero a presentare nello stesso termine le sue deduzioni.

     2. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

     3. In caso di mancato pagamento nel termine suddetto, il presidente della giunta regionale, qualora in base agli atti raccolti e alle deduzioni che siano state presentate, accerti l'esistenza della violazione e la responsabilità dell'interessato, determina con provvedimento motivato, sotto forma di ordinanza, l'ammontare della pena pecuniaria.

     4. Il provvedimento è definitivo ed è notificato al trasgressore.

     5. Avverso a tale provvedimento può essere proposta azione giudiziaria entro sei mesi dalla notificazione.

 

     Art. 23. Riscossione delle sanzioni.

     1. Le sanzioni per le violazioni delle norme sui tributi regionali sono riscosse, per conto della regione, dagli uffici competenti alla riscossione delle sanzioni relative ai corrispondenti tributi erariali.

     2. Le pene pecuniarie irrogate dal presidente della giunta regionale per le violazioni alla tassa di circolazione - di competenza regionale - accertate dal 1° gennaio 1974 al 10 aprile 1978, sono riscosse dalla tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 e successive modificazioni, intendendosi sostituita la regione all'erario agli effetti di detta legge [9].

 

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 24. Versamenti.

     1. Le somme riscosse a qualunque titolo per conto della regione saranno ad essa versate nei termini e con le forme e modalità da stabilirsi d'intesa con gli enti da cui dipendono gli uffici riscuotitori.

 

     Art. 25. Rinvio.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano in quanto applicabili, le norme dello Stato che regolano i corrispondenti tributi erariali, nonché in materia di violazioni, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

 

     Art. 26. Prima applicazione dell'imposta sulle concessioni statali.

     1. Nella prima applicazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali, qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione venga a scadere dopo il 31 dicembre 1971, l'imposta è dovuta in misura proporzionale alla durata residua della concessione.

 

     Art. 27. Pagamento della tassa di circolazione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1972.

     1. I veicoli e gli autoscafi di cui al precedente art. 10 non sono soggetti alla tassa regionale di circolazione per il periodo per il quale sia stata pagata la tassa erariale con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1972.

 

     Art. 28. Entrata in vigore.

     La presente legge regionale, stante l'urgenza, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[2] Rubrica così sostituita dall’art. 1 della L.R. 17 dicembre 2001, n. 26.

[3] Articolo già sostituito dall'art. 6 della L.R. 8 aprile 1995, n. 19 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della L.R. 17 dicembre 2001, n. 26.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 17 dicembre 2001, n. 26.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 17 dicembre 2001, n. 26.

[6] Articoli abrogati dalla L.R. 4 marzo 1974, n. 14.

[7] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 17 dicembre 2001, n. 26.

[8] Articolo abrogato dalla L.R. 4 marzo 1974, n. 14.

[9] Comma aggiunto dalla L.R. 10 novembre 1978, n. 64.