§ 3.5.18 - L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.
Testo Unico in materia di commercio.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 commercio
Data:02/01/2007
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Finalità).
Art. 3.  (Programmazione regionale).
Art. 4.  (Competenze dei Comuni).
Art. 4 bis.  (Sportello unico del Comune)
Art. 5.  (Piano commerciale comunale).
Art. 6.  (Competenze di Unioncamere e Camere di Commercio).
Art. 7.  (Modulistica).
Art. 8.  (Potere sostitutivo).
Art. 9.  (Centri di assistenza tecnica).
Art. 10.  (Ambito di applicazione).
Art. 11.  (Settori merceologici).
Art. 12.  (Requisiti di onorabilità per l'accesso e l'esercizio delle attività)
Art. 13.  (Requisiti professionali di accesso e di esercizio delle attività commerciali)
Art. 14.  (Definizioni).
Art. 14 bis.  (Ulteriori titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività)
Art. 15.  (Classificazione dimensionale delle strutture di vendita al dettaglio).
Art. 16.  (Classificazione merceologica delle strutture di vendita al dettaglio).
Art. 17.  (Classificazione tipologica delle strutture di vendita al dettaglio).
Art. 18.  (Procedimento per esercizi di vicinato)
Art. 19.  (Procedimento per Medie Strutture di Vendita).
Art. 19 bis.  (Verifica preventiva di ammissibilità per l’autorizzazione delle Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali, Parchi Commerciali, Distretti Commerciali Tematici, Polo Enogastronomico)
Art. 20.  (Procedimento di autorizzazione commerciale per Grandi Strutture di Vendita)
Art. 21.  (Rapporti con le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi urbanistico-edilizi per le Grandi Strutture di Vendita in Conferenza di servizi)
Art. 22.  (Procedimento per i Centri Commerciali).
Art. 23.  (Procedimento per le Aggregazioni di esercizi singoli e per i Distretti Commerciali Tematici e per i Parchi Commerciali).
Art. 23 bis.  (Modifica della tipologia delle Strutture di Vendita)
Art. 24.  (Verifica e adeguamento degli strumenti urbanistici)
Art. 25.  (Criteri programmatori).
Art. 26.  (Disposizioni particolari).
Art. 26 bis.  (Fondi destinati alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva)
Art. 27.  (Definizioni).
Art. 27 bis.  (Ulteriori titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività)
Art. 28.  (Esercizio dell'attività).
Art. 29.  (Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio).
Art. 30.  (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione e la concessione dei posteggi).
Art. 31.  (Concessioni temporanee di posteggio).
Art. 32.  (Fiere, fiere promozionali, manifestazioni storiche e manifestazioni straordinarie).
Art. 33.  (Riserva dei posteggi).
Art. 34.  (Autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante).
Art. 34 bis.  (Sperimentazione di una nuova forma di vendita itinerante su navi minori e galleggianti)
Art. 35.  (Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari).
Art. 36.  (Programmazione e regolamento comunali).
Art. 36 bis.  (Carta di esercizio e Attestazione annuale)
Art. 36 ter.  (Tavolo di monitoraggio del commercio su aree pubbliche)
Art. 37.  (Definizione del commercio all'ingrosso).
Art. 37 bis.  (Ulteriori titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività)
Art. 38.  (Vendita all'ingrosso).
Art. 39.  (Finalità).
Art. 40.  (Definizione dei mercati).
Art. 41.  (Servizi di mercato).
Art. 42.  (Istituzione, trasferimento e ampliamento dei mercati).
Art. 43.  (Gestione dei mercati).
Art. 44.  (Compiti del gestore).
Art. 45.  (Direttore di mercato).
Art. 46.  (Commissione di mercato).
Art. 47.  (Compiti della Commissione di mercato).
Art. 48.  (Regolamento di mercato).
Art. 49.  (Vigilanza).
Art. 50.  (Definizioni).
Art. 50 bis.  (Ulteriori titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività)
Art. 51.  (Ambito di applicazione della legge).
Art. 51 bis.  (Disciplina di associazioni e circoli)
Art. 52.  (Tipologia dell'attività).
Art. 53.  (Disposizioni per i cittadini dei Paesi non europei e dell'Unione Europea).
Art. 54.  (Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande).
Art. 55.  (Funzioni amministrative dei comuni).
Art. 56.  (Attività soggette a SCIA).
Art. 57.  (Attività non soggette ad autorizzazione comunale).
Art. 58.  (Attività non soggette al piano comunale).
Art. 59.  (Limitazioni all'esercizio dell'attività).
Art. 60.  (Attività temporanee).
Art. 61.  (Disposizioni per i distributori automatici).
Art. 62.  (Esercizio di attività accessorie).
Art. 63.  (Ambito di applicazione).
Art. 64.  (Funzioni amministrative e piano commerciale dei Comuni).
Art. 65.  (Ambito di applicazione e definizioni).
Art. 66.  (Punti vendita esclusivi).
Art. 67.  (Punti vendita non esclusivi).
Art. 68.  (Esercizio dell'attività e apertura di nuovi punti vendita).
Art. 69.  (Esenzione da titoli abilitativi ).
Art. 70.  (Programmazione regionale e comunale ).
Art. 71.  (Piano comunale).
Art. 72.  (Modalità di vendita della stampa).
Art. 72 bis.  (Sostegno all’innovazione e valorizzazione dei punti vendita esclusivi)
Art. 72 ter.  (Interventi)
Art. 72 quater.  (Beneficiari)
Art. 72 quinquies.  (Misura del contributo regionale)
Art. 72 sexies.  (Clausola valutativa)
Art. 73.  (Diffusione gratuita della stampa).
Art. 74.  (Parità di trattamento).
Art. 75.  (Stampa estera).
Art. 76.  (Cessazione dell'attività).
Art. 77.  (Programmazione regionale).
Art. 78.  (Definizioni).
Art. 78 bis.  (Ulteriori titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività)
Art. 79.  (Procedure per l’installazione e l’esercizio dei nuovi impianti).
Art. 80.  (Tipologie di nuovi impianti).
Art. 80 bis.  (Modalità di erogazione)
Art. 81.  (Modifica degli impianti).
Art. 81 bis.  (Ristrutturazione totale)
Art. 81 ter.  (Collaudo degli impianti)
Art. 81 quater.  (Commissione di collaudo)
Art. 81 quinquies.  (Esercizio provvisorio)
Art. 82.  (Rete degli impianti con gas di petrolio liquefatto).
Art. 83.  (Rete degli impianti di metano).
Art. 84.  (Impianto di distribuzione ad uso privato).
Art. 85.  (Impianti marini).
Art. 86.  (Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali).
Art. 87.  (Collaudo e Commissione collaudo).
Art. 88.  (Contributi per impianti stradali eroganti metano o GPL)
Art. 89.  (Definizioni).
Art. 90.  (Funzioni regionali).
Art. 91.  (Requisiti per il rilascio della concessione).
Art. 92.  (Nuovi impianti).
Art. 93.  (Trasferimento della titolarità della concessione degli impianti).
Art. 94.  (Rinnovo della concessione degli impianti).
Art. 95.  (Modifiche degli impianti).
Art. 96.  (Ristrutturazione degli impianti).
Art. 96 bis.  (Chiusura volontaria degli impianti autostradali)
Art. 97.  (Collaudo degli impianti).
Art. 98.  (Commissione di collaudo).
Art. 99.  (Esercizio provvisorio).
Art. 100.  (Disponibilità dell'area).
Art. 101.  (Sopralluoghi).
Art. 102.  (Orari).
Art. 103.  (Ulteriori titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività).
Art. 104.  (Spacci interni).
Art. 105.  (Distributori automatici).
Art. 106.  (Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, commercio on line )
Art. 107.  (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori).
Art. 108.  (Persone incaricate).
Art. 109.  (Vendite straordinarie).
Art. 110.  (Vendite di liquidazione).
Art. 111.  (Vendite di fine stagione o saldi).
Art. 112.  (Disposizioni comuni alle vendite straordinarie).
Art. 113.  (Vendite promozionali).
Art. 114.  (Pubblicità dei prezzi).
Art. 115.  (Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa)
Art. 116.  (Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)
Art. 117.  (Orari per l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica).
Art. 118.  (Orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche).
Art. 119.  (Orario degli impianti di distribuzione dei carburanti).
Art. 120.  (Pubblicità degli orari).
Art. 121.  (Coordinamento dei tempi della città).
Art. 122.  (Sostegno e valorizzazione dei Centri Integrati di Via).
Art. 123.  (Osservatorio regionale del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, della stampa quotidiana e periodica e dei centri di telefonia in sede fissa).
Art. 124.  (Osservatorio regionale e interregionale dei carburanti negli impianti stradali e sistema informativo).
Art. 125.  (Osservatorio regionale dei carburanti negli impianti autostradali).
Art. 126.  (Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande).
Art. 127.  (Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche).
Art.128.  (Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione stradale e autostradale dei carburanti ).
Art. 129.  (Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione autostradale dei carburanti).
Art. 130.  (Sospensione autoritativa dell'attività di distribuzione stradale e autostradale dei carburanti ).
Art. 131.  (Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale).
Art. 132.  (Subingresso).
Art. 133.  (Affidamento di reparto).
Art. 134.  (Disposizioni speciali per il trasferimento di titolarità nell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita non esclusivi ).
Art. 135.  (Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche).
Art. 135 bis.  (Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)
Art. 136.  (Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di distribuzione di carburanti stradale e autostradale).
Art. 137.  (Cessazione dell'attività).
Art. 138.  (Applicazione delle sanzioni).
Art. 139.  (Sanzioni amministrative per gli impianti stradali di distribuzione carburante).
Art. 140.  (Sanzioni amministrative per gli impianti autostradali di distribuzione carburante).
Art. 141.  (Sanzioni amministrative per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, all'ingrosso, per le forme speciali di vendita, per le vendite straordinarie e promozionali, per la vendita della [...]
Art. 142.  (Decadenza e sanzioni amministrative per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande).
Art. 143.  (Sanzioni amministrative per l'attività di commercio su aree pubbliche).
Art. 144.  (Sanzioni amministrative per la violazione dei Capi XII, XIII, XVI).
Art. 145.  (Decadenza dei titoli abilitativi per le Medie e le Grandi Strutture di Vendita, per la vendita all'ingrosso, per le forme speciali di vendita, per la vendita di stampa quotidiana e periodica).
Art. 146.  (Chiusura degli Esercizi di vicinato).
Art. 147.  (Decadenza dell'autorizzazione per attività commerciale su aree pubbliche).
Art. 148.  (Decadenza dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti stradali per la distribuzione dei carburanti).
Art. 149.  (Decadenza della concessione all'installazione e all'esercizio di impianti autostradali per la distribuzione dei carburanti).
Art. 150.  (Entrata in vigore).
Art. 151.  (Disposizioni transitorie in materia di commercio al dettaglio in sede fissa)
Art. 152.  (Disposizioni transitorie in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche).
Art. 153.  (Disposizioni transitorie in materia di mercati all'ingrosso).
Art. 154.  (Disposizioni transitorie in materia di somministrazione di alimenti e bevande).
Art. 155.  (Disposizioni transitorie in materia di impianti di distribuzione carburante stradali e autostradali).
Art. 156.  (Disposizioni transitorie in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica).
Art. 157.  (Disposizioni transitorie in materia di contributi alle attività commerciali).
Art. 158.  (Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci).
Art. 159.  (Applicazione delle disposizioni statali).
Art. 160.  (Abrogazioni).
Art. 161.  (Norma finanziaria).
Art. 162.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 3.5.18 - L.R. 2 gennaio 2007, n. 1. [1]

Testo Unico in materia di commercio.

(B.U. 3 gennaio 2007, n. 1).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto).

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle seguenti attività commerciali:

a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;

b) il commercio su aree pubbliche;

c) la vendita della stampa quotidiana e periodica;

d) la somministrazione di alimenti e bevande;

e) la distribuzione dei carburanti;

f) le forme speciali di commercio al dettaglio;

g) i centri di telefonia in sede fissa.

 

     Art. 2. (Finalità).

1. Le norme della presente legge perseguono in particolare, le seguenti finalità:

a) favorire l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo equilibrato della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi e del miglioramento della qualità del servizio reso ai consumatori;

b) promuovere l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento, alla tutela e alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese commerciali, anche in relazione alla loro funzione di salvaguardia e di presidio del territorio e del tessuto urbano;

c) incentivare la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e, in particolare, nell'ambito dei centri storici;

d) favorire la trasparenza e la qualità del mercato, la libera concorrenza e la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;

e) tutelare i consumatori in riferimento alla salute e alla sicurezza, nonché alla corretta informazione e alla pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;

f) promuovere la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali nel rispetto dei CCNL e della contrattazione territoriale, e promuovere, altresì, la tutela dei lavoratori e dell'occupazione con un'efficace politica della formazione;

g) armonizzare e integrare il settore con altre attività economiche;

h) semplificare i procedimenti e gli adempimenti per l'avvio e l'esercizio delle attività;

i) favorire le forme di aggregazione e di collaborazione tra le piccole imprese commerciali quale strumento per una loro miglior tutela e valorizzazione, anche attraverso processi di collaborazione con le medie e grandi imprese commerciali;

j) assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

k) salvaguardare le aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale;

l) valorizzare e promuovere la cultura enogastronomica e le produzioni tipiche della Regione;

m) valorizzare l'aggiornamento professionale degli operatori economici;

n) correlare i procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita, prevedendone la contestualità;

o) favorire e salvaguardare il benessere degli animali vivi nell'ambito delle attività commerciali correlate alla presente legge, nel rispetto della vigente disciplina normativa di tutela della specie;

p) concorrere al coordinamento delle attività lavorative rispetto agli orari delle attività commerciali in modo da favorire l'autodeterminazione del tempo e il rafforzamento delle pari opportunità tra uomini e donne al fine di un migliore equilibrio tra le responsabilità familiari e quelle lavorative e una migliore ripartizione delle stesse all'interno della famiglia.

 

     Art. 3. (Programmazione regionale).

1. La Regione, attraverso forme di consultazione e di confronto con le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e delle Organizzazioni sindacali, definisce gli indirizzi generali e i criteri di programmazione commerciale e urbanistica per l'insediamento delle seguenti attività commerciali:

a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;

b) la vendita della stampa quotidiana e periodica;

c) la somministrazione di alimenti e bevande;

d) la distribuzione dei carburanti.

2. A tal fine la Giunta regionale propone al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria l’approvazione della programmazione commerciale ed urbanistica, eventualmente anche con atti separati per ogni singola tipologia di attività commerciale.

3. La programmazione commerciale ed urbanistica persegue i seguenti obiettivi:

a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;

b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole imprese commerciali;

c) rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali e valorizzare la funzione del commercio degli esercizi di piccole, medie e grandi dimensioni per la riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;

d) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali e artigianali;

e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna e rurali anche attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali e al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;

f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero, ammodernamento e sviluppo delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali;

g) favorire uno sviluppo commerciale equilibrato tale da garantire la qualità e la stabilità del lavoro;

h) promuovere l'assistenza in ogni sua forma ai piccoli imprenditori commerciali per accedere alle grandi centrali nazionali di acquisto delle merci all'ingrosso.

 

CAPO II

FUNZIONI AMMMINISTRATIVE E ORGANISMI ASSOCIATIVI

 

SEZIONE I

COMPETENZE

 

     Art. 4. (Competenze dei Comuni).

1. Nelle materie oggetto della presente legge sono di competenza dei Comuni tutte le funzioni amministrative e sanzionatorie non espressamente riservate alla Regione o ad altri enti.

2. Il Comune accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13, ad eccezione della vendita all'ingrosso di cui all'articolo 38.

 

     Art. 4 bis. (Sportello unico del Comune)

1. Ai fini dell'esercizio delle attività commerciali disciplinate dalla presente legge, nelle procedure gestite dallo Sportello unico per le attività produttive del Comune competente per territorio, si devono applicare le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), nonchè quelle della legge regionale vigente in materia.

 

     Art. 5. (Piano commerciale comunale).

1. Il piano commerciale comunale è uno strumento settoriale di programmazione territoriale di cui i Comuni possono dotarsi, secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, laddove necessaria e sulla base di quanto stabilito dalle disposizioni della presente legge, attraverso forme di consultazione e di confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del settore, delle Organizzazioni dei consumatori e delle Organizzazioni sindacali.

 

     Art. 6. (Competenze di Unioncamere e Camere di Commercio).

1. Al fine di realizzare le attività previste dall'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 123, Unioncamere Liguri, in collaborazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del Commercio, delle Organizzazioni sindacali e con ANCI Liguria, svolge una attività permanente di rilevazione e analisi strutturale e congiunturale delle imprese liguri del commercio al dettaglio in sede fissa, della somministrazione di alimenti e bevande, della stampa quotidiana e periodica e dei centri di telefonia in sede fissa.

2. A tal fine, tutti i dati quantitativi e qualitativi relativi al settore merceologico, alla superficie e all'ubicazione degli esercizi di vendita, così come disciplinati dagli articoli successivi, devono essere trasmessi dai Comuni alla Camera di Commercio territorialmente competente la quale, a sua volta, trasmette tali dati ad Unioncamere Liguri.

 

     Art. 7. (Modulistica).

     [Abrogato]

 

     Art. 8. (Potere sostitutivo).

1. Ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto regionale, sulla base dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza e nel rispetto del principio di leale collaborazione, la Giunta regionale può sostituirsi ad organi degli enti locali i quali, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, non adottino norme o atti previsti come obbligatori dalla presente legge.

1 bis. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale può provvedere direttamente ovvero nominare un commissario ad acta.

2. L'atto di sostituzione è adottato sentito l'ente interessato.

 

SEZIONE II

ORGANISMI ASSOCIATIVI

 

     Art. 9. (Centri di assistenza tecnica).

1. Per sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva, le associazioni di categoria del settore commerciale maggiormente rappresentative a livello provinciale e loro organismi o società di cui esse detengono la maggioranza di quote o azioni, possono istituire centri di assistenza tecnica alle imprese, anche in forma consortile. Sono considerate maggiormente rappresentative a livello provinciale le associazioni presenti, relativamente al settore commercio, nell'ambito dei consigli provinciali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

2. I centri di assistenza tecnica di cui al comma 1 sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività di cui al comma 5 e non devono perseguire scopo di lucro.

3. La Regione definisce i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.

4. I centri inoltre devono disporre di una rilevante presenza sul territorio comprovata dall'esistenza di una pluralità di strutture operative.

5. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica, di formazione e aggiornamento, in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dal loro statuto, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali. I Centri di assistenza tecnica svolgono, altresì, le attività indicate al comma 7 dell'articolo 122 e quelle inerenti lo sviluppo delle aggregazioni e delle reti d'impresa, nonchè dell'innovazione.

6. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di cui al comma 1 allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti e di realizzare programmi di attività per la qualificazione della rete distributiva e lo sviluppo di politiche per la promozione e innovazione commerciale anche attraverso il sostegno alla diffusione delle aggregazioni e delle reti d'imprese, l'individuazione di programmi per la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali, del patrimonio artistico e culturale e l'implementazione della vivibilità del territorio e per la tutela dei consumatori. A tal fine la Regione sostiene l'attività dei centri di cui al comma 1 attraverso appositi finanziamenti, nonchè specifici programmi volti alla diffusione dell'innovazione tra le imprese.

7. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

8. La Regione, per l'attuazione della legge 25 febbraio 1992 n. 215 (azioni positive per l'imprenditoria femminile), può stipulare apposite convenzioni con i Centri di assistenza tecnica di cui al comma 1 dirette a:

a) promuovere iniziative di informazione e di supporto per la diffusione della cultura di impresa tra le donne;

b) sviluppare servizi di assistenza e consulenza tecnica e manageriale a favore dell'imprenditoria femminile;

c) promuovere la formazione imprenditoriale delle donne.

 

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

 

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

     Art. 10. (Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle attività commerciali di cui all'articolo 1.

2. Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 475 (norme concernenti il servizio farmaceutico) da ultimo modificata dalla legge 8 novembre 1991 n. 362 (norme di riordino del settore farmaceutico), qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 (organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) da ultimo modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003 n. 385 e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958 n. 1074 (approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957 n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) da ultimo modificato dal d.P.R. 385/2003. Tali rivendite possono porre in vendita i pastigliaggi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), che, limitatamente all'applicazione della presente disposizione, si considerano inclusi nel settore non alimentare, senza il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 13 e senza la presentazione della SCIA di cui all'articolo 18. Anche i titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora interessati all'esercizio di un'attività commerciale disciplinata dalla presente legge per l'esercizio di vicinato e nel rispetto di quanto previsto dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, devono presentare la SCIA di cui all'articolo 18;

c) agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57) e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora la vendita sia esercitata su altre aree private di cui gli imprenditori abbiano la disponibilità, deve essere presentata la SCIA di cui all'articolo 18 della presente legge e devono essere rispettate le normative igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare previste per il commercio su aree pubbliche;

d) alle attività disciplinate dalla normativa regionale in materia di agriturismo ed ittiturismo;

e) alle attività disciplinate dalla normativa regionale in materia di strutture turistico-alberghiere, limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;

f) alle imprese artigiane iscritte agli Albi di cui all'articolo 17 della legge regionale 2 gennaio 2003 n. 3 (riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato), per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio e, per quanto riguarda le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti e comunicanti, svolte in via strumentale o accessoria all'esercizio di impresa, senza attrezzature di somministrazione ad essa finalizzate. E' consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere;

g) [abrogata];

h) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate ai sensi del Capo V bis della legge regionale 25 maggio 1992 n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere);

i) alle imprese industriali per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;

j) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

k) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

l) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

m) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, all'uopo autorizzate, nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

n) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;

o) alle attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a fini promozionali.

 

CAPO II

MERCEOLOGIE E REQUISITI

 

     Art. 11. (Settori merceologici).

1. Ai sensi della presente legge l'attività commerciale all'ingrosso e al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

2. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375 (norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971 n. 426, sulla disciplina del commercio), e all'articolo 2 del decreto ministeriale 17 settembre 1996 n. 561 (regolamento concernente modificazioni al d.m. 4 agosto 1988 n. 375, contenente il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971 n. 426, sulla disciplina del commercio) hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto della normativa igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del d.m. 375/1988, nonché quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all'articolo 1 del d.m. 561/1996.

3. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall'Agenzia delle Dogane, in possesso della tabella riservata di cui all'articolo 1 del d.m. 561/1996, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare, alle condizioni di cui all'articolo 13. Tali rivendite possono porre in vendita i pastigliaggi di cui all'articolo 14, lettera d) che, limitatamente all'applicazione della presente disposizione, si considerano inclusi nel settore non alimentare, senza il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 13 e senza la presentazione della SCIA di cui all'articolo 18. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta nel rispetto dei requisiti della normativa igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

4. I punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici di cui all'articolo 66 hanno titolo a porre in vendita i prodotti relativi al settore merceologico non alimentare.

 

     Art. 12. (Requisiti di onorabilità per l'accesso e l'esercizio delle attività)

1. Ai fini dell'esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 1 relativamente al possesso dei requisiti di onorabilità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni ed integrazioni.

1 bis. Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modificazioni e integrazioni e nei cui confronti sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione ivi previste.

 

     Art. 13. (Requisiti professionali di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Ai fini dell'esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 1 relativamente al possesso dei requisiti professionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i titoli di studio, le figure e i profili professionali e gli ordinamenti didattici si deve fare riferimento alla normativa statale vigente in materia.

3. Gli operatori commerciali che già esercitano l'attività commerciale nel settore merceologico alimentare e nella somministrazione di alimenti e bevande possono frequentare corsi di aggiornamento annuali finalizzati ad elevare il livello professionale o a riqualificarsi. A tal fine è previsto, nell'ambito delle normative regionali di sostegno al commercio, tra i criteri di priorità per l'accesso ai relativi contributi, l'avere frequentato tali corsi di aggiornamento.

4. Nella programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3 la Regione definisce:

a) le modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale di cui al comma 1;

b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie oggetto di corsi di aggiornamento di cui al comma 2 finalizzati ad elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori in attività, prevedendo criteri di priorità per l'accesso ai contributi regionali. Gli oneri relativi ai corsi di formazione professionale sono a carico dei soggetti frequentatori.

5. Per la realizzazione dei corsi di cui al comma 1 possono essere stipulati rapporti convenzionali con soggetti idonei, secondo la normativa regionale in materia.

 

CAPO III

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

 

SEZIONE I

DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

 

     Art. 14. (Definizioni).

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono:

a) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

b) per superficie netta di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, aree di esposizione se aperte al pubblico. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse. La superficie di vendita di una aggregazione di esercizi singoli di un Centro Commerciale o di un Distretto Commerciale Tematico è pari alla somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa che lo compongono non è superficie netta di vendita l'area di esposizione destinata alle merci speciali di cui alla lettera c);

c) per merci speciali, quelle merci che, per loro caratteristiche intrinseche e dimensione necessitano di aree distributive ampie e delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata ovvero non può essere effettuato il prelievo diretto da parte del consumatore. Esse sono le seguenti:

a) mobili con complementi di arredamento;

b) attrezzature e macchine per l'industria e l'agricoltura, l'artigianato (esempio: martello pneumatico);

c) materiali per l'edilizia comprensivi di complementari quali porte, finestre, pavimenti e similari;

d) legnami e derivati o semilavorati quali pannelli, recinzioni e similari;

e) auto, natanti, motoveicoli;

f) prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio solo qualora presenti materiali ed attrezzature di grandi dimensioni quali terricci, attrezzi e similari;

g) materiali termoidraulici e sanitari.

Ai fini dell'applicazione del regime abilitativo e degli standard urbanistici e di viabilità trova applicazione quanto stabilito nella programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all'articolo 3;

d) per pastigliaggi, i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, gomme, cioccolatini, patatine, snack e similari;

e) per Centro Storico-Commerciale salvo diversa determinazione da parte dei Comuni in sede di Piano Commerciale Comunale, le zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765) e ad esse assimilabili;

e bis) per outlet si intende una modalità di vendita che può essere effettuata con le diverse tipologie distributive di cui all'articolo 17 e nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge e dalla programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all'articolo 3. Ai fini dell'applicazione del regime abilitativo e degli standard urbanistici e di viabilità trova applicazione quanto stabilito nella programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all'articolo 3.

 

     Art. 14 bis. (Ulteriori titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività)

1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capo siano richiesti ulteriori titoli abilitativi trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e la relativa modulistica unificata e standardizzata, approvata ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124).

 

     Art. 15. (Classificazione dimensionale delle strutture di vendita al dettaglio).

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, si intendono:

a) per esercizi di vicinato, gli esercizi singoli con superficie netta di vendita minore o uguale:

1) a 100 mq. nei centri storico-commerciali;

2) a 150 mq. nelle restanti parti del territorio comunale per Comuni con popolazione inferiore a 10.000 residenti;

3) a 250 mq. nelle restanti parti del territorio comunale per Comuni con popolazione superiore a 10.000 residenti;

b) per Medie Strutture di Vendita, gli esercizi aventi superficie netta di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq.

c) per Grandi Strutture di Vendita gli esercizi aventi superficie netta di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita.

1 bis. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni, qualora ne siano in possesso, tengono conto dei dati anagrafici riferiti alla propria popolazione più recenti rispetto a quelli di cui all’ultimo censimento.

 

     Art. 16. (Classificazione merceologica delle strutture di vendita al dettaglio).

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, si intendono:

a) per esercizi alimentari, gli esercizi alimentari specializzati o esercizi con una superficie netta di vendita destinata, nella misura stabilita dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, alla commercializzazione di prodotti alimentari e articoli per l'igiene personale e la pulizia della casa;

b) per esercizi non alimentari, gli esercizi specializzati o esercizi con una superficie netta di vendita destinata, nella misura stabilita dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, alla commercializzazione di prodotti non alimentari.

Questi esercizi possono essere ulteriormente distinti in:

1) Non alimentari Speciali: si intendono per tali gli esercizi non alimentari che commercializzano merci speciali;

2) Non alimentari Altri: si intendono per tali gli esercizi non alimentari che commercializzano merci non speciali.

 

     Art. 17. (Classificazione tipologica delle strutture di vendita al dettaglio).

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, si intendono:

a) per esercizi singoli, gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa in cui l'attività di commercializzazione delle merci è esercitata da un unico operatore;

b) per aggregazioni di esercizi singoli, un insieme di esercizi che, per opportunità di natura edilizia, sono organizzati in spazi dotati di infrastrutture o servizi comuni, pur mantenendo, ai fini amministrativi, il carattere di esercizi singoli;

c) per distretti commerciali tematici, quegli esercizi singoli del tipo Media o Grande Struttura di Vendita o Media o Grande Struttura di Vendita articolata in più esercizi, che si caratterizzino per un'offerta merceologica coerente con i temi merceologici dell'area in cui insistono e siano tali da poter agire su un mercato di domanda ampio e di scala sovraregionale; in tali esercizi oltre all'attività commerciale possono essere svolti anche altri servizi di particolare interesse per la collettività eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Possono essere, altresì, previsti degli esercizi di vicinato con un'offerta merceologica non strettamente coerente con i temi merceologici dell'area, esclusivamente sulla base di quanto previsto dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3;

d) per Centri Commerciali, Medie Strutture di Vendita o Grandi Strutture di Vendita nelle quali più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono in comune di infrastrutture, accessi, servizi, viabilità, parcheggi. Per superficie di vendita di un Centro Commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in essa presenti.

e) per Parchi Commerciali, un insieme di esercizi di cui all'articolo 15, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3. Per superficie di vendita di un Parco Commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

 

SEZIONE II

REGIMI AMMINISTRATIVI

 

     Art. 18. (Procedimento per esercizi di vicinato)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, la concentrazione o l'accorpamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 15 di un esercizio di vicinato e la modifica quantitativa o qualitativa di settore merceologico sono soggetti a SCIA, da presentare allo SUAP per le attività produttive del Comune competente per territorio, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 222/2016. La SCIA deve contenere:

a) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13;

b) la non necessità di acquisire titoli edilizi;

c) il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d’uso e la conformità dell'insediamento alla programmazione commerciale e urbanistica di cui all'articolo 3;

d) la tipologia e la merceologia, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

2. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. E' consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

 

     Art. 19. (Procedimento per Medie Strutture di Vendita).

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la concentrazione o l'accorpamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 15 e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico di una Media Struttura di Vendita sono soggetti, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 222/2016, ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

2. Nella domanda finalizzata al rilascio dell'autorizzazione da presentarsi allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) e successive modificazioni e integrazioni il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e13;

b) di non avere la necessità di acquisire i pertinenti titoli edilizi e di rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, le normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, i regolamenti edilizi e la disciplina ambientale, di sicurezza e urbanistica vigente ed adottata, salvo i casi di cui al comma 5;

c) la tipologia e la merceologia, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

3. La domanda deve essere corredata anche da attestazione, sottoscritta da professionista abilitato alla sottoscrizione del progetto della conformità dell'attività alla programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione.

4. Decorso il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda avente ad oggetto il conseguimento soltanto dell'autorizzazione commerciale, senza che lo SUAP abbia comunicato il provvedimento di diniego, essa si intende accolta. Per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, tale termine è elevato a centoventi giorni.

5. Ove per l'insediamento di una Media Struttura di Vendita sia necessario anche il rilascio del titolo abilitativo edilizio e di altri titoli autorizzativi, concessori o assensi di varia natura nonché la preventiva approvazione di varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti o in corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Il responsabile dello SUAP, prima dell'attivazione della procedura di cui alle suddette disposizioni regionali, verifica la conformità di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. In caso di esito negativo della verifica, la domanda viene dichiarata improcedibile, previa comunicazione di cui all'articolo 10 bis della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, delle normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.

 

     Art. 19 bis. (Verifica preventiva di ammissibilità per l’autorizzazione delle Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali, Parchi Commerciali, Distretti Commerciali Tematici, Polo Enogastronomico)

1. La Regione, con l’obiettivo della tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente compreso quello urbano e dei beni culturali, verifica preventivamente, sulla base delle condizioni urbanistico-territoriali e ambientali di cui all’Allegato A alla presente legge, l’ammissibilità delle istanze presentate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 limitatamente alla dimensione di Grande Struttura di vendita.

2. La verifica è effettuata dalla Regione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), mediante Conferenza di servizi interna disciplinata con provvedimento della Giunta regionale; decorso il termine, la verifica si intende conclusa con esito positivo.

3. E’ ammesso l’insediamento delle strutture di cui al comma 1 in edifici esistenti già utilizzati per attività commerciali o in alternativa in aree che in base alla vigente strumentazione urbanistica comunale abbiano destinazione d’uso produttiva, direzionale, commerciale, ad autorimesse e rimessaggi.

 

     Art. 20. (Procedimento di autorizzazione commerciale per Grandi Strutture di Vendita)

1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento e la concentrazione o l’accorpamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo 15 di una Grande Struttura di Vendita sono soggetti, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 222/2016, ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio mediante una Conferenza di servizi.

2. Nella domanda avente ad oggetto il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, da presentarsi allo SUAP, il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13;

b) di non avere la necessità di acquisire i pertinenti titoli edilizi e di rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, le normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, i regolamenti edilizi e la disciplina ambientale, di sicurezza e urbanistica vigente ed adottata, salvo i casi di cui al comma 9;

c) la tipologia e la merceologia, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio.

3. La domanda deve essere corredata anche da attestazione, sottoscritta da professionista abilitato alla sottoscrizione del progetto della conformità dell’attività alla programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione, nonché alle condizioni urbanistico-territoriali e ambientali di cui all’articolo 19 bis.

4. L’autorizzazione è rilasciata dal Comune in sede di apposita Conferenza di servizi.

5. Il responsabile dello SUAP, ricevuta l’istanza, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti della domanda di cui ai commi 2 e 3 e invia, entro quindici giorni, alla Regione duplice copia della domanda di autorizzazione commerciale e dei relativi allegati, ai fini della verifica di cui all’articolo 19 bis. In caso di esito negativo della verifica regionale, la domanda viene dichiarata improcedibile, previa comunicazione di cui all’articolo 10 bis della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

6. La convocazione della Conferenza di servizi in sede referente è effettuata dallo SUAP a seguito dell’acquisizione della positiva verifica di ammissibilità da parte della Regione a norma dell’articolo 19 bis. Lo SUAP convoca la Conferenza referente e deliberante previa concertazione della data con la Regione e comunque entro i termini previsti dalla normativa vigente.

7. La Conferenza di servizi è composta da due membri rappresentanti rispettivamente la Regione ed il Comune. Alle riunioni della Conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori del settore e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale.

8. La deliberazione della Conferenza deve essere assunta entro sessanta giorni dalla convocazione della Conferenza di servizi in sede referente. Il parere reso dalla Regione nella Conferenza di servizi ha ad oggetto esclusivamente la compatibilità della domanda rispetto alla programmazione commerciale ed ha natura vincolante.

9. Ove per l’insediamento di una Grande Struttura di Vendita sia necessario anche il rilascio del titolo abitativo edilizio e di altri titoli autorizzativi, concessori o assensi di varia natura nonchè la preventiva approvazione di varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti o in corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21.

10. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, delle normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonchè di quelle relative alle destinazioni d’uso.

 

     Art. 21. (Rapporti con le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi urbanistico-edilizi per le Grandi Strutture di Vendita in Conferenza di servizi)

1. Nel caso in cui, in aggiunta all’autorizzazione commerciale, siano previsti interventi urbanistico-edilizi per i quali le disposizioni di cui alla l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni prevedano la presentazione di Comunicazione di inizio dei lavori (CILA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o Dichiarazione di inizio attività (DIA), questa è presentata allo SUAP dall’interessato unitamente alla domanda di autorizzazione commerciale di cui all’articolo 20.

2. Il responsabile dello SUAP ricevuta l’istanza, procede agli adempimenti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 20, comma 5, e verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui al comma 1.

3. La convocazione della Conferenza di servizi di cui all’articolo 20 in sede referente è effettuata dallo SUAP a seguito dell’acquisizione della positiva verifica di ammissibilità da parte della Regione a norma dell’articolo 19 bis.

4. Per ottenere il rilascio, in aggiunta all’autorizzazione commerciale, anche di altri atti autorizzativi, urbanistico-edilizi diversi da quelli di cui al comma 1, concessori od assensi di varia natura facenti capo a diverse pubbliche amministrazioni od enti, il responsabile del procedimento dello SUAP del Comune territorialmente competente, effettuati gli adempimenti di cui al comma 5, convoca la Conferenza di servizi ai sensi della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Il responsabile dello SUAP ricevuta l’istanza procede agli adempimenti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 20, comma 5, e convoca la Conferenza di servizi in sede deliberante a seguito dell’acquisizione della positiva verifica di ammissibilità da parte della Regione a norma dell’articolo 19 bis.

6. In sede di Conferenza di servizi di cui al comma 4 la Regione rende il parere vincolante di cui all’articolo 20, comma 8, nonché gli altri atti di natura urbanistica e ambientale di sua competenza.

7. Alle riunioni della Conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori del settore e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale.

8. Il rilascio dell’autorizzazione commerciale da parte del Comune è subordinato all’avvenuto perfezionamento degli adempimenti conseguenti alla Conferenza di servizi di cui alle disposizioni della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni ed all’avvenuto rilascio dei pertinenti titoli abilitativi, ove non rilasciati in sede di Conferenza di servizi deliberante.

9. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonché di quelle relative alle destinazioni d’uso.

 

     Art. 22. (Procedimento per i Centri Commerciali).

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la concentrazione o l'accorpamento della superficie di vendita di un Centro Commerciale di cui all'articolo 17 sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, sulla base delle disposizioni previste dagli articoli 18, 19, 20 e 21, in relazione alle dimensioni delle strutture.

2. La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.

3. Al momento della presentazione della domanda il promotore del Centro Comme3rciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 13, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione.

4. Le Medie e le Grandi Strutture di Vendita presenti all'interno del Centro Commerciale sono autorizzate dal Comune con autonomi atti contestuali o successivi; gli Esercizi di vicinato sono soggetti a SCIA di cui all'articolo 18.

5. L'intestazione dell'autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso, così come disciplinato dall'articolo 132.

6. Non sono consentiti trasferimenti esterni dei singoli esercizi inseriti all'interno del Centro Commerciale.

 

     Art. 23. (Procedimento per le Aggregazioni di esercizi singoli e per i Distretti Commerciali Tematici e per i Parchi Commerciali).

1. Il procedimento amministrativo per le Aggregazioni di esercizi singoli e per i Distretti Commerciali Tematici e per i Parchi Commerciali è quello previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21, 22, a seconda della dimensione e della tipologia di esercizi che li compongono, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3.

 

     Art. 23 bis. (Modifica della tipologia delle Strutture di Vendita)

1. Sulla base di quanto previsto dall’articolo 17, la modifica della tipologia distributiva di una struttura di vendita da esercizio singolo, sia per le Medie che per le Grandi Strutture di Vendita, a Centro Commerciale, restando invariata la superficie netta di vendita, qualora siano già state rilasciate le relative autorizzazioni amministrative in sede di Conferenza di servizi di cui agli articoli 19, 20 e 21, è soggetta al rilascio di una nuova autorizzazione amministrativa con le procedure di cui all’articolo 22.

 

     Art. 24. (Verifica e adeguamento degli strumenti urbanistici)

1. La programmazione commerciale ed urbanistica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), ferme restando le condizioni urbanistico-territoriali ed ambientali di cui all’Allegato A alla presente legge, stabilisce gli eventuali criteri di verifica e adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

 

     Art. 25. (Criteri programmatori).

1. L'attivazione degli esercizi di vendita di cui agli articoli precedenti è subordinata al rispetto degli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica di cui al l'articolo 3.

2. L'articolazione, l'ampliamento, la concentrazione e l'accorpamento degli esercizi di vendita di cui agli articoli 18, 19, 20, 22, 23 sono disciplinati dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3.

 

     Art. 26. (Disposizioni particolari).

1. La Regione, nella programmazione commerciale ed urbanistica di cui al l'articolo 3, può individuare le zone del proprio territorio alle quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita in base alle caratteristiche socio-economiche anche in deroga al criterio della consistenza demografica.

2. Per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale nei centri storici, nonché per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree di particolare interesse del proprio territorio, è prevista:

a) per i Comuni, le frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati;

b) per centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione di maggiori poteri ai comuni relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e all'arredo urbano, utilizzando anche specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario;

c) per le aree di cui alle lettere a), b), ed, eventualmente, in altre aree di particolare interesse del proprio territorio, l'indicazione dei criteri in base ai quali i Comuni possono sospendere o inibire gli effetti della dichiarazione inizio attività all'apertura degli esercizi di vicinato o sottoporre le attività commerciali a particolari limitazioni o prescrizioni anche di natura merceologica, sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori;

d) nelle zone montane, la facoltà, attraverso il consorziamento tra Comuni e soggetti privati, di realizzare forme di aggregazione commerciali polifunzionali, anche a mezzo di concentrazione di attività commerciali già esistenti, con l'offerta di vari servizi di interesse per la collettività, prevedendo criteri di priorità per l'accesso ai contributi regionali.

3. I Comuni provvedono a dare attuazione a quanto previsto al comma 2 con disposizioni contenute nel Piano commerciale comunale di cui all'articolo 5.

3bis. Qualora si intendano realizzare nuove strutture commerciali gravitanti intorno ad aree in cui sono insediate Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali, Parchi Commerciali, Distretti Commerciali Tematici, Polo Enogastronomico, ancorché in lotti diversi, che complessivamente possano determinare un insediamento di dimensioni non superiori a 1.500 metri quadrati di superficie netta di vendita, determinata dalla somma della superficie netta di vendita dei singoli esercizi commerciali che si intenderebbe insediare e solo se gli esercizi commerciali condividano almeno le aree di parcheggio o le aree di accesso, deve essere stipulato un Accordo di Programma tra Regione e Comune per il rilascio di tutti gli assensi e titoli abilitativi necessari per l’attuazione dell’intervento.

3ter. Attorno ai centri storici urbani ricompresi nei vigenti piani urbanistici comunali nella zona omogenea di tipo A di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 765 del 1967), e nei quali è presente ed attiva una rete commerciale prevalentemente costituita da esercizi di vicinato, il Comune, sulla base delle specifiche caratteristiche e condizioni del contesto di riferimento, può individuare una fascia della profondità fino ad un massimo di 1.000 metri lineari dal relativo perimetro, nella quale possono essere insediati esclusivamente esercizi di vicinato e Medie Strutture di Vendita, di cui all’articolo 15, aventi una superficie netta di vendita non superiore a 1.000 metri quadrati.

3 quater. Laddove esista un Centro Integrato di Via (CIV) di cui all’articolo 122, all’interno dell’area perimetrata dal Comune, è vietato l’insediamento di Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali nella forma di Grandi Strutture di Vendita, parchi commerciali, distretti commerciali tematici, polo enogastronomico, in quanto aree soggette a particolare tutela ambientale.

 

     Art. 26 bis. (Fondi destinati alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva)

1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento, la concentrazione, la modifica, l’accorpamento della superficie di vendita di Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali, Parchi Commerciali, Distretti Commerciali Tematici, Polo Enogastronomico, Medie Strutture di Vendita con superficie netta di vendita compresa tra 1.000 metri quadrati e 1.500 metri quadrati. Sono subordinati all’impegno sottoscritto dal proponente in un atto unilaterale d’obbligo nei confronti del Comune e della Regione a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva.

2. L’importo del contributo deve essere pari a euro 40,00 per ogni metro quadrato di superficie di vendita nei casi di trasferimento di sede, ampliamento, concentrazione, modifica, accorpamento e di euro 50,00 per ogni metro quadrato di nuova apertura. L'importo del contributo per le Medie Strutture di Vendita di cui al comma 1 deve essere pari a euro 20,00 per ogni metro quadrato di superficie di vendita nei casi di trasferimento di sede, ampliamento, concentrazione, accorpamento di euro 30,00 per ogni metro quadrato di nuova apertura.

2 bis. Le modalità e i criteri di riscossione e ripartizione dei contributi di cui al comma 2, che saranno destinati ai territori interessati, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale e sentite l’ANCI Liguria e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria.

3. L’utilizzo delle risorse resesi disponibili a seguito dell’attuazione di cui ai commi 1 e 2 avviene con le seguenti modalità:

a) i fondi vengono destinati esclusivamente alla creazione e al funzionamento dei CIV di cui all’articolo 122;

b) il versamento dei fondi previsti dal presente articolo deve essere effettuato prima o contestualmente al rilascio dell’autorizzazione a cui il versamento si riferisce;

c) su richiesta del soggetto proponente, in caso di eccezionale e comprovata necessità, può essere concessa, in sede di Conferenza di servizi di cui agli articoli 20, 21, 22 e nei limiti di tempo di validità dell’autorizzazione, la rateizzazione delle somme volte a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio, previa presentazione di regolare fidejussione.

 

CAPO IV

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

 

     Art. 27. (Definizioni).

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono:

a) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) per mercato, l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;

d) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;

e) per posteggio, la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

f) per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

g) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;

h) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

i) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;

j) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;

k) per fuori mercato, uno o più posteggi dati in concessione su area pubblica ubicata in zone non individuabili come mercati.

k bis) per manifestazioni storiche, le manifestazioni volte alla promozione del territorio e dell’economia ligure, radicate nel territorio e che si realizzano da almeno cinque anni nello stesso Comune.

 

     Art. 27 bis. (Ulteriori titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività)

1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capo siano richiesti ulteriori titoli abilitativi trovano applicazione le disposizioni di cui al d.lgs. 222/2016 e la relativa modulistica unificata e standardizzata, approvata ai sensi del d.lgs. 126/2016.

 

     Art. 28. (Esercizio dell'attività).

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato:

a) su posteggi dati in concessione;

b) in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune a persone fisiche, a società di capitali e a società di persone regolarmente costituite o cooperative ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 come previsto dal d.lgs. 222/2016.

3. Nelle aree demaniali non comunali l'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata dal Comune previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime, esclusivamente per il caso di cui al comma 1, lettera a).

4. In assenza del titolare dell'autorizzazione o dei soci d'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito affidare la conduzione dell'attività ad un preposto o ad un dipendente per un massimo di quattro mercati. Qualora l'assenza dovesse durare per un periodo maggiore il titolare dovrà nominare un rappresentante che deve essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, dovrà essere prodotta ed esibita, a richiesta degli incaricati del Comune, apposita autocertificazione del titolare che comprovi il rapporto con il sostituto e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13.

6. Nel territorio ligure l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti autorizzati nelle altre Regioni italiane o nei paesi dell'Unione Europea di provenienza, alle condizioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 29. (Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio).

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 28 e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal Comune competente per territorio.

2. [Abrogato].

3. Ad uno stesso soggetto non possono essere concessi più di due posteggi nello stesso mercato o fiera anche se non gestiti direttamente.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati settimanali e bisettimanali e fuori mercato;

b) alla partecipazione alle fiere.

 

     Art. 30. (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione e la concessione dei posteggi).

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato il Comune predispone appositi bandi.

2. Il bando comunale è deliberato entro novanta giorni dal provvedimento di accertamento della disponibilità di posteggi che deve essere fatto annualmente entro il 31 marzo e contiene:

a) il numero dei posteggi, la dimensione dell'intera area di mercato, i settori merceologici e le loro dimensioni;

b) il termine, non inferiore a quarantacinque giorni, decorrente dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria entro il quale l'istanza deve essere spedita;

c) l'indicazione dell'obbligo di opzione al cui adempimento il richiedente è tenuto allorquando dalla graduatoria risultino accolte più domande dello stesso richiedente. Questi, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, è tenuto a indicare al Comune il posteggio prescelto. In caso di opzione mancante o tardiva, la scelta del posteggio è effettuata d'ufficio dal Comune.

3. Il bando comunale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e affisso all'Albo Pretorio.

4. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione di cui al comma 1 sulla base della graduatoria redatta tenendo conto dei criteri per il rilascio, il rinnovo e la durata della concessione, nonché le disposizioni transitorie da applicare, adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e successive modificazioni ed integrazioni.

5. [Abrogato].

6. Al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi il Comune tiene conto dei criteri di cui al comma 4.

7. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.

8. Nelle fiere di qualunque durata la presenza si acquisisce con la partecipazione per l'intera manifestazione.

9. Nei mercati coperti il Comune stabilirà le modalità per la concessione temporanea dei posteggi vacanti nelle more dell'espletamento della procedura di assegnazione definitiva. E' fatto divieto di assegnare le postazioni ove siano presenti attrezzature di proprietà di terzi.

 

     Art. 31. (Concessioni temporanee di posteggio).

1. Il Comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione a fiere promozionali e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

2. Il Comune rilascia agli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche o al soggetto organizzatore della manifestazione le concessioni temporanee di posteggio nelle fiere promozionali tenendo conto dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 30.

3. Il Comune, inoltre, per le manifestazioni commerciali a carattere straordinario, nonché per quelle concordate con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rilascia concessioni temporanee di posteggio agli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché a coloro che già esercitano l'attività di vendita al dettaglio ai sensi degli articoli 18 e 19. Le predette autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni in cui hanno luogo tali manifestazioni.

 

     Art. 32. (Fiere, fiere promozionali, manifestazioni storiche e manifestazioni straordinarie).

1. La partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente agli operatori già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

1 bis. Tutte le manifestazioni storiche, le manifestazioni straordinarie e le fiere promozionali su aree pubbliche devono essere inserite in un elenco che il Comune deve approvare entro il 1° novembre dell’anno precedente a quello in cui si realizzano e che deve essere trasmesso entro dieci giorni alla struttura regionale competente per materia. La medesima manifestazione straordinaria può essere realizzata una sola volta all’anno nel medesimo Comune e non può essere ripetuta nell’anno successivo. Non possono essere realizzate manifestazioni ulteriori o diverse da quelle inserite nell’elenco approvato. Le manifestazioni storiche, di cui all’articolo 27, comma 1, lettera k bis), sono individuate dal Comune previa verifica con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria. L’elenco suddetto deve essere concordato dal Comune con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria.

Il Comune può, decorso il termine di sette giorni dalla consultazione, decidere se inserire nell’elenco annuale quelle manifestazioni per le quali non si è pervenuti all’accordo con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, motivando tale decisione in base all’articolo 27, comma 1, lettere g), h) e k bis)..

2. Alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese, tramite rilascio della concessione temporanea di posteggio.

2 bis. Alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie possono partecipare, tramite rilascio della concessione temporanea di posteggio, anche gli hobbysti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono, in modo del tutto sporadico ed occasionale, beni provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività di hobbysti, ad eccezione del settore abbigliamento.

2 ter. I soggetti di cui al comma 2 bis devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e devono, altresì, dichiarare preventivamente, sotto la propria responsabilità, la loro condizione di venditori non professionali. Devono, inoltre, essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune dove si svolge la prima fiera promozionale o manifestazione straordinaria scelta. Il tesserino ha validità annuale ed è rilasciato per un massimo di anni cinque, anche non consecutivi, trascorsi i quali gli hobbysti per poter esercitare l'attività devono ottenerne il rinnovo. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Il tesserino è vidimato dal Comune che organizza la fiera promozionale o manifestazione straordinaria prima dell'assegnazione del posteggio di cui al comma 2 bis.

2 quater. Si considerano venditori non professionali coloro che partecipano, fino ad un massimo di ventiquattro volte all'anno, alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie.

2 quinquies. Il Comune, nella programmazione e nel regolamento comunale di cui all'articolo 36, stabilisce le relative disposizioni di attuazione e le modalità operative per garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater. Il Comune deve redigere un elenco degli hobbysti che partecipano a ciascuna fiera promozionale o manifestazione straordinaria.

2 sexies. Ai soggetti di cui al comma 2 bis, per i quali sia stata accertata la falsità delle dichiarazioni o privi del tesserino o della vidimazione di cui al comma 2 ter, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, viene interdetta, dal momento dell'accertamento, la partecipazione a tutte le fiere promozionali e le manifestazioni straordinarie del territorio regionale.

 

     Art. 33. (Riserva dei posteggi).

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche il Comune riserva posteggi ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili).

2. Nei mercati e nelle fiere il Comune può riservare posteggi:

a) agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla stagionalità delle produzioni;

b) alle organizzazioni del commercio equo e solidale.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono cedere i posteggi loro riservati.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

 

     Art. 34. (Autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante).

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune, secondo le modalità stabilite dal Comune stesso.

2. L'autorizzazione di cui all'articolo 28 all'esercizio dell'attività in forma itinerante è rilasciata dal Comune competente per territorio.

3. Il Comune stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione medesima, entro il quale la domanda deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, se autorizzate all'ingresso;

b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;

c) alla partecipazione alle fiere.

5. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione di cui al comma 2, fatta salva la facoltà di subentrare nella titolarità di autorizzazioni già esistenti.

 

     Art. 34 bis. (Sperimentazione di una nuova forma di vendita itinerante su navi minori e galleggianti)

1. L’esercizio del commercio in forma itinerante in via sperimentale è consentito sulle navi minori e galleggianti con destinazione ai servizi speciali per uso in conto proprio ai sensi dell’articolo 25 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti) e successive modificazioni e integrazioni.

2. L’esercizio del commercio in forma itinerante in via sperimentale sulle navi minori e galleggianti di cui al comma 1 è consentito alle seguenti condizioni:

a) il possesso della patente nautica;

b) la vendita può essere effettuata in via sperimentale per una durata complessiva di novanta giorni all’anno, anche non consecutivi, e può essere effettuata in tutto il territorio regionale;

c) devono essere rispettati i requisiti igienico-sanitari;

d) possono essere venduti esclusivamente i prodotti preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria comprese le bevande preconfezionate e preimbottigliate in lattina, tetra pak e bottiglietta, esclusi il latte e i suoi derivati;

e) la vendita può essere effettuata in via sperimentale esclusivamente nelle aree in cui non siano già presenti attività commerciali che vendono i medesimi prodotti.

e bis) iscrizione nei registri delle navi minori e galleggianti con destinazione ai servizi speciali per uso in conto proprio, ai sensi dell’articolo 25 della l. 472/1999 e successive modificazioni e integrazioni.

3. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante è rilasciata dal Comune competente per territorio a persone fisiche in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, dei requisiti di cui al presente articolo e di cui all’articolo 12 e nel rispetto delle normative in materia di demanio pubblico.

4. A uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un’autorizzazione di cui al comma 3.

5. I comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione, Settore commercio, gli elenchi dei soggetti autorizzati che partecipano alla sperimentazione, nonché i dati di cui al comma 6.

6. La sperimentazione ha la finalità di acquisire elementi conoscitivi sulle variazioni provocate nel mercato e valutare eventualmente l’applicazione definitiva della stessa sulla base di specifica valutazione che verrà effettuata tenendo conto dei seguenti fattori:

a) numero di autorizzazioni rilasciate;

b) promozione di prodotti tipici locali e specificità locali;

c) utilizzo di natanti storici o tradizionali liguri.

7. La sperimentazione ha una durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della norma e, a seguito delle verifiche di cui al comma 6, l’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata di diritto ai soggetti che hanno effettuato la sperimentazione.

 

     Art. 35. (Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari).

1. L'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari di cui all'articolo 28 consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. E' consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

2. L'attività di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

3. Qualora si eserciti anche l'attività di somministrazione, questa deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

 

     Art. 36. (Programmazione e regolamento comunali).

1. Il Comune approva la programmazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche la quale contiene, in particolare:

a) la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere;

b) l'individuazione delle aree o porzioni di aree del proprio territorio da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali, e ampliamenti o riduzioni di quelli esistenti e posteggi fuori mercato;

c) l'individuazione delle aree o porzioni di aree del proprio territorio nelle quali l'esercizio dell'attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a condizioni;

d) la riserva dei posteggi;

e) gli eventuali criteri e modalità per lo spostamento di mercati o fiere per motivi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale o per altri motivi di interesse pubblico;

f) l'eventuale affidamento dei mercati e fiere in gestione che può essere assegnato alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria o a Consorzi di operatori su aree pubbliche facenti ad esse riferimento;

g) l'eventuale individuazione di particolari tipologie dei settori merceologici;

h) la disciplina per l'organizzazione dei mercati artigianali.

2. Il Comune approva il regolamento che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali e adotta le norme sul procedimento concernente le funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche estese all'ambito delle attività economiche ove si esercita il commercio di animali per garantire il benessere e la salute degli animali trattati, la corretta gestione igienica ed il rispetto delle norme sanitarie ed ambientali.

3. La programmazione e il regolamento sono approvati attraverso forme di consultazione e di confronto con le rappresentanze delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore.

4. La programmazione ha validità almeno triennale e può essere aggiornata con le stesse modalità previste per l'approvazione.

5. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del Comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, posteggi fuori mercato e fiere. Al riguardo, il Comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni, garantendo ad ogni operatore, concessionario di posteggio, la disponibilità di una superficie per la vendita non inferiore a quella originaria.

 

     Art. 36 bis. (Carta di esercizio e Attestazione annuale)

1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico, compresi mercati, fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e gli operatori cosiddetti “alla spunta”, è subordinato al possesso della Carta di esercizio e dell’Attestazione annuale di cui al presente articolo.

2. La Carta di esercizio è un documento identificativo dell’operatore che esercita l’attività di commercio su aree pubbliche contenente i dati dell’impresa con relativa iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, l’iscrizione all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e gli estremi dei titoli abilitativi in possesso dell’operatore.

3. La Carta di esercizio è compilata, in forma di autocertificazione, dall’operatore che esercita l’attività di commercio su aree pubbliche, direttamente o tramite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio, industria e artigianato della Liguria ovvero tramite i Centri di assistenza tecnica di cui all’articolo 9. In caso di modifica dei dati presenti nella Carta di esercizio, l’operatore provvede all’aggiornamento della Carta entro novanta giorni dall’intervenuta modifica.

4. L’Attestazione annuale è un documento rilasciato dal Comune ovvero dalle Camere di commercio, industria e artigianato della Liguria, sulla base di apposita convenzione in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale, ovvero dall’Agenzia per le imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), da allegare alla Carta di esercizio che comprova l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti normative in relazione all’attività di commercio su aree pubbliche, esercitata negli ultimi due anni. Deve essere sempre esibita in caso di controllo.

5. I comuni verificano annualmente l’assolvimento degli obblighi di cui al comma 4. Al fine di supportare i comuni, la verifica può essere effettuata, con le stesse modalità adottate dai comuni, dalle Organizzazioni o dai Centri di assitenza tecnica di cui al comma 3, a titolo gratuito e sulla base di apposita convenzione in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale.

6. Il subingresso nell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla presentazione della Carta di esercizio e dell’Attestazione annuale da parte del cedente e del cessionario.

7. La partecipazione a fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla presentazione della Carta di esercizio e dell’Attestazione annuale anche se tali documenti, nella regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

8. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente alla Carta di esercizio e all’Attestazione annuale, rilasciata nello Stato membro d'origine.

9. Al fine di favorire l'acquisizione in via telematica della Carta di esercizio e dell’Attestazione annuale da parte dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche locali, la Regione, in conformità al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, ai principi e requisiti previsti dall’articolo 50 del medesimo decreto, promuove, senza oneri per il bilancio regionale, forme di raccordo con le amministrazioni periferiche dello Stato, con il sistema delle autonomie locali, con le associazioni degli operatori e, più in generale, con tutti i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale.

10. La Giunta regionale definisce le modalità attuative del presente articolo.

11. Nel caso di violazione del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 143.

 

     Art. 36 ter. (Tavolo di monitoraggio del commercio su aree pubbliche)

1. La Regione, allo scopo di acquisire tutti gli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e alla attuazione degli interventi a favore del commercio ligure su aree pubbliche e di assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza di tale settore commerciale, istituisce il Tavolo di monitoraggio del commercio su aree pubbliche per la rilevazione, l’analisi e lo studio delle problematiche del settore, comprese quelle relative all’abusivismo.

2. Il Tavolo di monitoraggio è composto da:

a) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di commercio;

b) un rappresentante dell’ANCI regionale;

c) un rappresentante del Comune capoluogo della Regione;

d) un rappresentante delle Associazioni di categoria rappresentative del commercio su aree pubbliche;

e) un rappresentante della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Genova e un rappresentante della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona.

3. La Regione, attraverso la struttura competente in materia di commercio, coordina e convoca il Tavolo di monitoraggio.

4. L’attività del Tavolo di monitoraggio è svolta a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

CAPO V

COMMERCIO E MERCATI ALL'INGROSSO

 

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI SUL COMMERCIO ALL'INGROSSO

 

     Art. 37. (Definizione del commercio all'ingrosso).

1. Ai fini del presente capo, si definisce commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.

 

     Art. 37 bis. (Ulteriori titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività)

1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capo siano richiesti ulteriori titoli abilitativi trovano applicazione le disposizioni di cui al d.lgs. 222/2016 e la relativa modulistica unificata e standardizzata, approvata ai sensi del d.lgs. 126/2016.

 

     Art. 38. (Vendita all'ingrosso).

1. Per il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti agricoli e della pesca, deve essere presentata comunicazione o SCIA, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 222/2016, allo SUAP del Comune competente per territorio.

2. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.

3. [Abrogato].

3 bis. La programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all'articolo 3 può stabilire le modalità per la vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio nello stesso locale.

 

SEZIONE II

DISPOSIZIONI GENERALI SUI MERCATI ALL'INGROSSO

 

     Art. 39. (Finalità).

1. La presente sezione disciplina l'istituzione, il funzionamento e la gestione dei mercati all'ingrosso agro-alimentari e floro-vivaistici nonché le relative attività di commercializzazione dei prodotti; regola, altresì, la programmazione degli interventi volti alla razionalizzazione del sistema mercantile ligure.

 

     Art. 40. (Definizione dei mercati).

1. Il mercato all'ingrosso è un insieme di strutture ed attrezzature con impianti e servizi, gestiti unitariamente per lo svolgimento delle operazioni commerciali, nel quale si ha la libera formazione del prezzo delle merci ed è assicurata l'osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione ed in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

I mercati all'ingrosso costituiscono strutture e servizi di interesse pubblico.

2. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) mercati alla produzione, quelli in cui le merci sono offerte prevalentemente da produttori singoli o associati;

b) mercati di distribuzione o di transito, quelli in cui le vendite e gli acquisti sono effettuati prevalentemente da commercianti all'ingrosso e da commercianti al dettaglio;

c) mercati al consumo, quelli in cui gli acquisti sono effettuati prevalentemente da commercianti al dettaglio;

d) mercati misti, quelli a funzione mista in cui agiscono più categorie di operatori.

 

     Art. 41. (Servizi di mercato).

1. Nel mercato è assicurata la prestazione dei seguenti servizi essenziali:

a) direzione del mercato;

b) rilevazione statistica;

c) verifica del peso o della quantità e della qualità.

2. Le funzioni di vigilanza igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di polizia amministrativa nel mercato sono svolte istituzionalmente dagli Enti competenti.

 

     Art. 42. (Istituzione, trasferimento e ampliamento dei mercati).

1. L'iniziativa per l'istituzione, il trasferimento e l'ampliamento dei mercati all'ingrosso può, attraverso forme di consultazione e di confronto con le categorie interessate, essere assunta:

a) dal Comune e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

b) da consorzi costituiti fra Enti locali territoriali ed Enti di diritto pubblico;

c) da società consortili per azioni;

d) da consorzi aventi personalità giuridica o da cooperative, costituiti da operatori economici dei settori, anche singoli, della produzione e del commercio, ai quali possono partecipare operatori economici della lavorazione e della movimentazione dei prodotti.

2. I Comuni provvedono, con autorizzazione, alla istituzione, il trasferimento e l'ampliamento del mercato sulla base delle indicazioni della programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3.

 

     Art. 43. (Gestione dei mercati).

1. I mercati sono gestiti dai soggetti istitutori o coistitutori o affidati in gestione, con apposita convenzione, ad uno dei soggetti dell'articolo 42, comma 1. Nel caso in cui il soggetto istitutore sia il Comune, la gestione può essere effettuata nelle forme previste dall' articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni.

2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce, fra l'altro, l'importo del canone annuo da corrispondere da parte del soggetto gestore per la gestione della struttura mercantile. Nei casi in cui il soggetto gestore sia anche coistitutore del mercato, tale canone è ridotto proporzionalmente alla quota di partecipazione da parte del soggetto gestore fornita nella fase istitutiva.

3. Il soggetto istitutore fornisce al gestore la struttura immobiliare ed il compendio delle attrezzature di mercato. La struttura immobiliare è affidata al gestore in concessione o in locazione e gli interventi di manutenzione straordinaria della stessa, compresi quelli di trasformazione e ampliamento, sono, di norma, a carico dell'istitutore.

4. La gestione del mercato è svolta secondo criteri di efficienza e di economicità e deve tendere al pareggio del bilancio.

5. I canoni di concessione o di locazione e le tariffe di mercato per l'utilizzo degli spazi, anche attrezzati, sono corrisposti dai soggetti operanti nel mercato al soggetto gestore e devono assicurare almeno la copertura dei costi di gestione nonché dei costi dei servizi a domanda collettiva, dell'ammortamento tecnico degli impianti elettrotermoidraulici e di telecomunicazione e delle attrezzature di mercato, nonché degli oneri per la manutenzione ordinaria delle strutture mercantili e dei costi dei servizi a domanda individuale eventualmente resi.

6. I canoni di concessione o di locazione sono determinati in relazione alla superficie utilizzata per la propria attività e, limitatamente al mercato ittico, anche dalla quantificazione dei diritti sul fatturato.

7. In ogni caso non possono essere imposti o esatti pagamenti che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità.

 

     Art. 44. (Compiti del gestore).

1. Il gestore provvede ai servizi di interesse generale idonei ad assicurare la funzionalità dell'intera struttura mercantile ed ai servizi a domanda individuale complementari all'esercizio dell'attività mercantile; provvede altresì:

a) alla manutenzione ordinaria della struttura mercantile;

b) alla funzionalità degli impianti elettrotermoidraulici e di telecomunicazione;

c) alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature di mercato.

 

     Art. 45. (Direttore di mercato).

1. Ad ogni mercato è preposto un direttore che provvede al regolare funzionamento delle strutture e dei relativi servizi secondo le norme di legge e del regolamento di mercato, nonché secondo le disposizioni dell'ente gestore.

2. I requisiti e le modalità per la nomina del direttore, nonché i compiti specifici, sono stabiliti nel regolamento di mercato.

 

     Art. 46. (Commissione di mercato).

1. Presso ogni mercato è istituita la Commissione di mercato, nominata dal Presidente della Camera di Commercio territorialmente competente.

2. La Commissione è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o suo delegato ed è composta da:

a) un rappresentante del soggetto istitutore;

b) un rappresentante del soggetto gestore, ove non coincida con quello istitutore;

c) il direttore della Unità Operativa Igiene degli alimenti e della nutrizione della A.S.L. competente per territorio o suo delegato, ovvero, nei mercati florovivaistici, il dirigente della Struttura regionale per il controllo fitopatologico o suo delegato;

d) per i mercati agroalimentari, dai rappresentanti dei seguenti soggetti operanti al loro interno:

1) due commercianti all'ingrosso;

2) un commerciante al dettaglio in sede fissa;

3) un commerciante al dettaglio su aree pubbliche;

4) due produttori;

5) un rappresentante delle imprese di trasformazione e conservazione;

6) un rappresentante sindacale dei lavoratori;

e) per i mercati all'ingrosso delle carni e dei prodotti ittici il direttore della Unità Operativa Igiene degli alimenti di origine animale dell'A.S.L. competente per territorio o suo delegato;

f) per i mercati di prodotti ittici istituiti in Comuni litoranei il rappresentante dell'Autorità Marittima;

g) per i mercati florovivaistici, dai rappresentanti dei seguenti soggetti operanti al loro interno:

1) sei commercianti di cui:

a) quattro commercianti all'ingrosso;

b) un commerciante al dettaglio in sede fissa;

c) un commerciante al dettaglio su aree pubbliche.

2) tre produttori;

3) due rappresentanti delle cooperative di produzione o loro consorzi.

3. Per i componenti di cui al comma 2 deve essere designato anche un supplente.

4. I componenti di cui al comma 2, lettere d) e g), sono designati dalle Organizzazioni provinciali o regionali di categoria maggiormente rappresentative.

5. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.

6. La Commissione è validamente costituita con la metà più uno dei componenti, salva l'integrazione con il pervenire delle successive designazioni.

7. I membri della Commissione di cui al comma 2, lettere d) e g), che non partecipino, senza giustificato motivo, alle riunioni per tre volte consecutive decadono e sono sostituiti.

8. La Commissione resta in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rinominati. Il procedimento di rinnovo della Commissione è avviato sei mesi prima della scadenza.

9. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore di mercato. Possono altresì partecipare, senza diritto di voto, esperti espressamente convocati dal Presidente.

10. La funzione di segretario della Commissione di mercato è svolta da un dipendente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente.

11. Le spese di funzionamento della Commissione di mercato sono a carico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio.

 

     Art. 47. (Compiti della Commissione di mercato).

1. La Commissione svolge funzioni consultive e di proposta al gestore:

a) sul regolamento di mercato;

b) sui criteri per le assegnazioni dei punti di vendita;

c) sugli orari delle operazioni di mercato;

d) sull'organico del personale necessario al funzionamento dei servizi di mercato;

e) sui canoni di concessione e di locazione dei punti di vendita e delle relative pertinenze;

f) sulle tariffe dei servizi di mercato;

g) sulla funzionalità delle attrezzature e dei servizi.

2. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta e si intende favorevole trascorso inutilmente detto termine.

 

     Art. 48. (Regolamento di mercato).

1. La Giunta Regionale approva uno o più regolamenti-tipo dei mercati all'ingrosso.

2. I regolamenti di mercato sono approvati dai soggetti gestori entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del regolamento-tipo corrispondente alla tipologia del mercato.

3. Nel regolamento-tipo sono previste norme relative:

a) ai criteri e alle modalità per la concessione dei posteggi;

b) allo svolgimento dell'attività degli operatori e del personale da essi dipendente;

c) al calendario ed orario per le operazioni mercantili, ivi compreso quello di accesso dei consumatori, e per il funzionamento dei servizi;

d) alla nomina del Direttore di mercato, alle sue attribuzioni, allo stato giuridico e al trattamento economico;

e) all'organizzazione e alla disciplina dei servizi di mercato;

f) alla disciplina delle vendite con il sistema dell'astazione;

g) alle modalità di svolgimento delle operazioni ed alle sanzioni a carico dei contravventori al regolamento di mercato;

h) ad ogni altra materia attinente alla disciplina ed al funzionamento del mercato.

4. Il regolamento di mercato può contenere norme integrative alle disposizioni del regolamento-tipo ma non può, comunque, contenere norme che ostacolano l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione dei costi di distribuzione dei prodotti.

5. Il commercio all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari e florovivaistici che si svolge fuori dal mercato, ma nell'ambito territoriale di un Comune dotato di mercato, è soggetto a tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, che non attengono al funzionamento interno di esso.

6. Il commercio di cui al comma 5 che si svolge nel territorio di Comuni sprovvisti di mercato è disciplinato dall'autorità comunale con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento relativo al mercato all'ingrosso dei rispettivi prodotti, ubicato in ambito provinciale territorialmente più vicino. Il Comune approva i relativi regolamenti entro centottanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti-tipo di cui al comma 1. Trascorsi inutilmente detti termini si applicano compatibilmente con la situazione del mercato locale le norme del regolamento-tipo.

 

     Art. 49. (Vigilanza).

1. Nei casi di gravi irregolarità o inefficienza nella gestione del mercato, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario con il compito di riferire per iscritto.

2. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base della relazione del Commissario, adotta i provvedimenti per l'adeguamento del servizio o per il regolare funzionamento dei mercati all'ingrosso, fissando il termine per la loro attuazione, e pronuncia la revoca della gestione qualora l'Ente gestore non abbia adottato nei termini i provvedimenti prescritti.

 

CAPO VI

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

 

     Art. 50. (Definizioni).

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;

b) per superficie di somministrazione, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;

c) per area aperta al pubblico, l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea, se pubblica, o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;

d) per somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico, l'attività svolta dalle mense aziendali, dagli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore;

e) per attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla lettera a), ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti;

f) per somministrazione nel domicilio del consumatore, l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate;

g) per domicilio del consumatore non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie;

h) per somministrazione svolta in forma stagionale, l'attività svolta anche per periodi di tempo limitati sulla base di quanto stabilito dalla programmazione comunale.

 

     Art. 50 bis. (Ulteriori titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività)

1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capo siano richiesti ulteriori titoli abilitativi trovano applicazione le disposizioni di cui al d.lgs. 222/2016 e la relativa modulistica unificata e standardizzata, approvata ai sensi del d.lgs. 126/2016.

 

     Art. 51. (Ambito di applicazione della legge).

1. Il presente capo si applica all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande così come definita all'articolo 50 e altresì all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

a) mediante distributori automatici in locali adibiti esclusivamente a tale attività;

b) in locali non aperti al pubblico.

 

     Art. 51 bis. (Disciplina di associazioni e circoli)

1. Alle associazioni e ai circoli di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati) e successive modificazioni e integrazioni si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 222/2016 .

 

     Art. 52. (Tipologia dell'attività).

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da una unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

3. Gli esercizi di cui al comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi e nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

 

     Art. 53. (Disposizioni per i cittadini dei Paesi non europei e dell'Unione Europea).

1. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione Europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione Europea, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002 n. 229 (attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).

2. Il Comune per le verifiche di cui al comma 1 può avvalersi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima Camera di Commercio.

3. L'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 12 e 13 dei cittadini e società dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea è effettuato dal Comune al quale viene richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, sulla base delle normative internazionali vigenti. A tal fine il Comune può avvalersi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima Camera di Commercio.

 

     Art. 54. (Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande).

1. I comuni, nel Piano di cui all’articolo 55, stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni e integrazioni.

2. La programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3 può contenere indicazioni per i comuni limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela di cui all’articolo 64 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni, relative:

a) alla localizzazione dei nuovi insediamenti e trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

b) alle modalità di tutela dei locali ed aree storici.

 

     Art. 55. (Funzioni amministrative dei comuni).

1. L'apertura, l’ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nelle zone soggette a tutela di cui all’articolo 64 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni, sono sottoposti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio ai sensi del d.lgs. 222/2016. Nelle altre zone l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a SCIA ai sensi del d.lgs. 222/2016.

2. I comuni adottano un Piano contenente i criteri relativi al rilascio delle autorizzazioni all’apertura e di quelle relative al trasferimento di sede limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela di cui all’articolo 64 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni, anche sulla base della programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, attraverso forme di consultazione e di confronto con i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

3. I comuni adottano il Piano di cui al comma 2 entro il 30 giugno 2015. Trascorso detto termine, la Giunta regionale può sostituirsi, ai sensi dell'articolo 8, anche mediante l'adozione di un Piano contenente criteri generali applicabili a tutti i comuni inadempienti. Le disposizioni regionali hanno efficacia fino all'adozione da parte dei comuni del Piano di cui al comma 2.

 

     Art. 56. (Attività soggette a SCIA).

     [Abrogato]

 

     Art. 57. (Attività non soggette ad autorizzazione comunale).

     [Abrogato]

 

     Art. 58. (Attività non soggette al piano comunale).

     [Abrogato]

 

     Art. 59. (Limitazioni all'esercizio dell'attività).

     [Abrogato]

 

     Art. 60. (Attività temporanee).

     [Abrogato]

 

     Art. 61. (Disposizioni per i distributori automatici).

     [Abrogato]

 

     Art. 62. (Esercizio di attività accessorie).

1. Salvo i casi in cui siano prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, la SCIA o l’autorizzazione di cui all’articolo 55, comma 1, abilitano all’installazione di apparecchi radiotelevisivi e di impianti per la diffusione della musica strumentale e dal vivo e di immagini, nonché all’installazione di apparecchi idonei per il gioco lecito, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale in materia di pubblica sicurezza.

 

CAPO VII

CENTRI DI TELEFONIA IN SEDE FISSA

 

     Art. 63. (Ambito di applicazione).

1. Il presente capo si applica all'attività di cessione al pubblico di servizi di telefonia, anche attraverso connessione telematica, in sede fissa in locali aperti al pubblico.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel d.l. 144/2005, convertito, con modificazioni, nella l. 155/2005 ed, in particolare, l'articolo 7.

 

     Art. 64. (Funzioni amministrative e piano commerciale dei Comuni).

1. Il Comune può adottare i criteri urbanistico-commerciali per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di cessione al pubblico del servizio di telefonia in sede fissa, dandone comunicazione al Questore.

2. Tali criteri possono essere contenuti nel Piano Commerciale Comunale di cui all'articolo 5.

3. Il Comune, ogni sei mesi, da comunicazione alla Camera di Commercio territorialmente competente del numero di centri di telefonia in sede fissa esistenti nel proprio territorio, ai fini di cui all'articolo 123.

 

CAPO VIII

VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

 

     Art. 65. (Ambito di applicazione e definizioni).

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente Capo e in adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108) e successive modificazioni e integrazioni, si intendono per:

a) punti vendita esclusivi, quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;

b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi che possono vendere quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci.

2. Per quanto non previsto dal presente Capo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 170/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 66. (Punti vendita esclusivi).

1. I punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita dell'esercizio alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare a condizione che l'esercizio in cui è effettuata la vendita abbia una superficie inferiore o uguale a quella di un esercizio di vicinato di cui all'articolo 15 e che la superficie destinata alla vendita dei prodotti appartenenti al settore non alimentare non sia superiore al trenta per cento della superficie totale.

2. I punti vendita esclusivi possono porre in vendita i pastigliaggi di cui all'articolo 14, lettera d) che, limitatamente all'applicazione del presente Capo, si considerano inclusi nel settore non alimentare.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la vendita di quotidiani e periodici effettuata da un punto vendita esclusivo deve, rispetto alla restante attività commerciale, avere il carattere di prevalenza.

4. Nel caso in cui i limiti di cui al comma 1 non vengano rispettati, il punto vendita esclusivo verrà sottoposto alla regolamentazione prevista per gli esercizi commerciali, perdendo la qualifica originaria.

4 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione fino all’approvazione delle Intese di cui all’articolo 4bis del d.lgs. 170/2001 e successive modificazioni e integrazioni qualora le medesime dovessero prevedere criteri diversi da quelli ivi stabiliti.

 

     Art. 67. (Punti vendita non esclusivi).

1. Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali, previste all’articolo 2, comma 3, del d.lgs. 170/2001 e successive modificazioni e integrazioni:

a) le rivendite di generi di monopolio;

b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;

c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

d) le Medie Strutture di Vendita, le Grandi Strutture di Vendita e i Centri commerciali con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq. 700;

e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

2. La vendita della stampa negli esercizi di cui al comma 1 è legata e complementare all'attività primaria ed economicamente prevalente. La prevalenza dell'attività è determinata in base al superamento dell'indice corrispondente al sessanta per cento del volume di affari. La vendita della stampa non può essere fisicamente disgiunta dall'attività di vendita primaria. Non è consentito il trasferimento di sede e la cessione della sola attività di vendita della stampa.

 

     Art. 68. (Esercizio dell'attività e apertura di nuovi punti vendita).

1. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, il trasferimento di sede e l'ampliamento di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica, sono soggetti a SCIA ai sensi dell'articolo 4 bis del d.lgs. 170/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 69. (Esenzione da titoli abilitativi ).

1. Non è soggetta ad autorizzazione né ad altro titolo abilitativo:

a) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b) la vendita in forma ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;

c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;

d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo;

e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

f) la vendita di giornali e riviste nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;

g) la vendita di giornali e riviste all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità.

 

     Art. 70. (Programmazione regionale e comunale ).

1. Nella programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, la Regione adotta gli indirizzi per la localizzazione dei punti vendita al fine di assicurare un livello ottimale di vendita dei prodotti editoriali, in relazione alle caratteristiche economiche, urbanistiche e sociali, alla popolazione residente e ai flussi turistici delle diverse aree territoriali, tenuto conto dei criteri stabiliti nelle Intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 4 bis del d.lgs. 170/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

1 bis. I Comuni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del settore, rappresentate nei Consigli delle CCIAA Liguri, possono adottare un Piano commerciale e urbanistico nel quale vengono individuate le zone nelle quali è necessario salvaguardare le esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità, nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.

1 ter. Sulla base dei criteri e degli indirizzi di cui al comma 1 i piani comunali di cui al comma 1 bis possono prevedere un regime autorizzatorio per l’apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, il trasferimento di sede e l'ampliamento di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica.

 

     Art. 71. (Piano comunale).

     [Abrogato]

 

     Art. 72. (Modalità di vendita della stampa).

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle modalità stabilite dall’articolo 5 del d.lgs. 170/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 72 bis. (Sostegno all’innovazione e valorizzazione dei punti vendita esclusivi)

1. La Regione Liguria riconosce ai punti vendita di stampa quotidiana e periodica esclusivi di cui all’articolo 66, di seguito denominate edicole, lo svolgimento di un importante ruolo per il presidio del territorio e valorizza il rapporto diretto che i titolari o i gestori degli stessi intrattengono quotidianamente con la clientela negli spazi pubblici a loro disposizione.

2. La Regione promuove e sostiene le edicole al fine di favorire l’innovazione dei prodotti e dei servizi tradizionalmente offerti oltreché lo sviluppo di servizi aggiuntivi e qualificati che si pongono oltre la distribuzione di riviste e quotidiani. La Regione intende, in particolare, favorire un percorso di rilancio delle edicole singole o di loro aggregazioni per innovare il servizio tradizionalmente offerto e ampliare gli interessi e le occasioni che conducono alla frequentazione delle stesse da parte del pubblico.

3. La Regione intende, altresì, contribuire alla realizzazione di reti di servizi nuovi e integrativi che, utilizzando come elementi di forza la capillarità delle edicole sul territorio e il rapporto di prossimità con i consumatori, si prestino ad ampliare i servizi offerti al pubblico con particolare riferimento al settore dell’informazione turistica e della logistica cosiddetta “dell’ultimo miglio”, nonché ad estendere la possibilità di svolgere l’intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende del trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzativi previsti per tali attività e servizi ulteriori dalla normativa vigente.

 

     Art. 72 ter. (Interventi)

1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 72 bis, concede contributi per la realizzazione di progetti volti al miglioramento, alla riqualificazione e all’innovazione dei servizi offerti dalle edicole.

2. Sono ammessi a finanziamento progetti riferiti alle seguenti tipologie di interventi:

a) opere inerenti la struttura dei punti vendita, inclusi gli arredi pertinenziali quali tavolini, panchine o postazioni con seduta per consultare testi atti a favorire l’attrattività o lo stazionamento dei clienti o l’offerta di nuovi servizi;

b) dotazioni informatiche per l’erogazione di servizi e informazioni a favore della clientela quali vetrine digitali, totem interattivi o touch screen;

c) attrezzature, strumentazioni o macchinari funzionali a interventi di innovazione, miglioramento e/o ampliamento dei servizi offerti di cui all’articolo 72 bis, comma 3.

 

     Art. 72 quater. (Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all’articolo 72 ter le edicole o loro aggregazioni aventi sede legale e operativa in Liguria.

 

     Art. 72 quinquies. (Misura del contributo regionale)

1. I contributi per gli interventi di cui all’articolo 72 ter sono concessi a fondo perduto nella misura del 60 per cento della spesa ammessa a contributo.

2. I contributi di cui all’articolo 72 ter vengono concessi nei limiti del regime “de minimis”.

2 bis. La Giunta regionale, al fine di garantire l’ottimale impiego delle risorse pubbliche, affida alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A. le attività relative alla gestione del beneficio economico.

2 ter. Allo scopo di finanziare gli interventi di cui all'articolo 72 ter, è istituito presso FI.L.S.E. S.p.A. un fondo denominato "Fondo di sostegno per l’innovazione delle edicole”.

2 quater. La FI.L.S.E. S.p.A. svolge le istruttorie concernenti la concessione, la riduzione e la revoca delle agevolazioni e adotta le corrispondenti determinazioni finali.

2 quinquies. I rapporti tra la Regione Liguria e la FI.L.S.E. S.p.A. per la gestione del Fondo e lo svolgimento delle attività amministrative sono regolati da apposita convenzione.

 

     Art. 72 sexies. (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta i risultati e l’efficacia degli interventi previsti dalla presente legge per sostenere l’innovazione delle edicole e promuovere lo sviluppo di servizi aggiuntivi accanto a quelli tradizionalmente offerti da esse. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione con cadenza biennale che documenta e descrive gli interventi realizzati in attuazione della presente legge a favore delle edicole, specificandone le modalità attuative, le risorse impiegate, i beneficiari e i risultati raggiunti in riferimento alle finalità di cui all’articolo 72 bis.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.

3. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l’esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

 

     Art. 73. (Diffusione gratuita della stampa).

1. La diffusione manuale e gratuita della stampa quotidiana e periodica è consentita in zone non adiacenti alle rivendite dal Comune competente per territorio.

2. L'editore o altro soggetto giuridico, che intende distribuire manualmente ed in forma gratuita il proprio prodotto editoriale o altrui, è soggetto a SCIA ai sensi dell'articolo 68.

3. [Abrogato].

4. Il soggetto di cui al comma 2, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati o di collaboratori, comunica l'elenco al Comune competente per territorio e all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale ed è responsabile dell'attività dei medesimi.

5. Gli incaricati o collaboratori, di cui al comma 4, devono essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 12.

6. I soggetti, di cui al comma 2, rilasciano agli incaricati o collaboratori un tesserino di riconoscimento e lo ritirano in caso di perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 12.

7. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 6 è numerato e aggiornato con le generalità e la fotografia dell'incaricato.

 

     Art. 74. (Parità di trattamento).

1. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

 

     Art. 75. (Stampa estera).

1. La presente legge si applica anche alla stampa estera posta in vendita sul territorio regionale.

 

     Art. 76. (Cessazione dell'attività).

     [Abrogato]

 

CAPO IX

DISTRIBUZIONE CARBURANTI STRADALI E AUTOSTRADALI

 

SEZIONE I

OBIETTIVI E CONTENUTI

 

     Art. 77. (Programmazione regionale).

1. Nella programmazione commerciale e urbanistica di cui all'articolo 3, per gli impianti di distribuzione stradali, la Regione provvede alla:

a) definizione degli indirizzi per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete degli impianti stradali di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete, l'incremento dei servizi resi all'utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del servizio pubblico, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente, nonché al fine di favorire l'incremento del risparmio energetico, la diffusione di combustibili alternativi e garantire servizi polifunzionali al consumatore finale;

b) individuazione delle aree svantaggiate in cui prevedere deroghe alle presenti disposizioni ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) e successive modificazioni e integrazioni e dell’articolo 80;

c) definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilità degli impianti;

d) definizione degli indirizzi per gli orari di apertura e chiusura degli impianti;

e) individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività accessorie.

2. Nella programmazione commerciale e urbanistica di cui all'articolo 3, per gli impianti di distribuzione lungo le autostrade e i raccordi autostradali, la Regione provvede alla:

a) definizione degli indirizzi per l'ammodernamento della rete degli impianti autostradali di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete, l'incremento dei servizi resi all'utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del servizio pubblico, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente, e garantire servizi polifunzionali al consumatore finale;

b) individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività accessorie.

3. La titolarità delle autorizzazioni e degli altri titoli abilitativi per le attività commerciali accessorie ottenute in deroga alla normativa di settore, spetta al gestore dell'impianto, salvo rinuncia del gestore medesimo, che può consentire al titolare dell’autorizzazione dell’impianto di carburanti o, previa rinuncia di quest’ultimo, a terzi, lo svolgimento delle predette attività. Il loro rilascio è subordinato al legame con l’impianto stesso e non possono essere trasferite in altra sede.

 

     Art. 78. (Definizioni).

1. Al fine dell'applicazione del presente Capo si intende:

a) per rete, l'insieme dei punti di vendita eroganti i prodotti di cui alla lettera b);

b) per carburanti per autotrazione, i seguenti tipi di prodotti petroliferi:

1) benzine;

2) gasoli;

3) combustibili alternativi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni e specificatamente i combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti fossili di petrolio nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore trasporti. I combustibili alternativi comprendono anche:

3.1) elettricità;

3.2) idrogeno;

3.3) biocarburanti, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);

3.4) combustibili sintetici e paraffinici;

3.5) gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa, denominato gas naturale compresso, di seguito GNC, e liquefatta, denominato gas naturale liquefatto, di seguito GNL;

3.6) gas di petrolio liquefatto, di seguito GPL;

c) per impianto, il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione e i relativi serbatoi, nonché i servizi e le attività accessorie;

d) per erogatore, l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferite. Esso è composto da:

1) una pompa o un sistema di adduzione;

2) un contatore o un misuratore;

3) una pistola o una valvola di intercettazione;

4) le tubazioni che lo connettono;

5) i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente tra cui quelli di recupero dei vapori di benzina;

e) per colonnina, l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;

f) per self-service pre-pagamento, il complesso di apparecchiature a moneta e/o lettura ottica per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale;

g) per self-service post-pagamento, il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento.

2. Trovano applicazione, altresì, le altre definizioni di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Per determinare l'erogato di vendita di ciascun impianto devono essere presi in considerazione tutti i carburanti per autotrazione e i combustibili alternativi di cui al comma 1, lettera b), sulla base dei dati risultanti dai registri di carico e scarico vidimati dai competenti uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dei dati comunicati dagli interessati.

 

     Art. 78 bis. (Ulteriori titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività)

1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capo siano richiesti ulteriori titoli abilitativi trovano applicazione le disposizioni di cui al d.lgs. 222/2016 e la relativa modulistica unificata e standardizzata, approvata ai sensi del d.lgs. 126/2016.

 

SEZIONE II

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI STRADALI

 

     Art. 79. (Procedure per l’installazione e l’esercizio dei nuovi impianti).

1. L’installazione e l’esercizio di nuovi impianti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs 222/2016 e dalla programmazione commerciale e urbanistica di cui all'articolo 3.

1 bis. Per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti devono essere rispettate le normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, fiscale e del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici.

1 ter. Ai fini del calcolo delle superfici si deve tenere conto anche degli spazi destinati alla sosta.

1 quater. Gli impianti di distribuzione carburanti possono essere realizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e), nel rispetto della presente legge e degli strumenti urbanistici.

 

     Art. 80. (Tipologie di nuovi impianti).

1. Al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti, tutti i nuovi impianti devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1, del d.lgs. 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè di rifornimento di GNC o GNL, anche in esclusiva modalità self service, sulla base di quanto previsto dalla programmazione commerciale e urbanistica di cui all’articolo 3 della presente legge e dall’articolo 18 del d.lgs 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni, fatta salva la sussistenza di una delle impossibilità tecniche di cui al comma 2. Non sono soggetti a tale obbligo gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate individuate dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all’articolo 77, comma 1, lettera b).

2. Ai sensi dell’articolo 18, comma 6, del d.lgs. 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni, i titolari degli impianti possono fare valere una delle seguenti impossibilità tecniche, che devono essere verificate e certificate dal Comune competente per territorio:

a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 marzo 2018 (Individuazione degli ostacoli tecnici o degli oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo di presenza di più tipologie di carburanti negli impianti di distribuzione di carburanti);

b) per il GNC lunghezza delle tubazioni per l’allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;

c) distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL via terra superiore a 1000 chilometri.

3. Le cause di impossibilità tecnica sono verificate disgiuntamente per il GNC e il GNL e la sussistenza di condizioni di esonero per una di tali fattispecie non comporta automaticamente l’esonero dall’obbligo dell’altra.

4. Ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 marzo 2018 le cause di impossibilità di cui al comma 2 coincidono con gli ostacoli tecnici e gli oneri eccessivi di cui all’articolo 83bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Ove ricorrano contemporaneamente le impossibilità tecniche di cui al comma 2, sussiste l’obbligo di dotarsi di impianti di distribuzione di GPL, ai sensi dell’articolo 18 comma 1, del d.lgs. 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Al fine di promuovere l’uso di carburanti a basso impatto ambientale nel settore dei trasporti, è consentita, ai sensi dell’articolo 18, comma 7, del d.lgs. 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni, l’apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa - GNC, sia in forma liquida - GNL, oltre a nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1, del d.lgs. 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 80 bis. (Modalità di erogazione)

1. Gli impianti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato ai sensi e nei termini stabiliti dalla normativa statale, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 139, comma 3.
2. L’adeguamento di cui al comma 1 è consentito a condizione che l’impianto sia compatibile sulla base dei criteri definiti dalla programmazione commerciale e urbanistica di cui all’articolo 77, comma 1.

3. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del gestore o di suoi dipendenti o collaboratori.

4. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti ovunque siano ubicati non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

 

     Art. 81. (Modifica degli impianti).

1. Costituisce modifica all'impianto:

a) l'aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;

b) la variazione del numero di colonnine;

c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;

d) il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;

e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;

h) la detenzione o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;

i) la detenzione o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;

l) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.

2. Le modifiche di cui al comma 1 devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle fiscali, ambientali, sanitarie e urbanistico-edilizie.

3. Le modifiche di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere autorizzate ai sensi dell'articolo 79 e sono soggette a collaudo. Le modifiche di cui alle lettere f), g), i), l) del comma 1 sono soggette a previa comunicazione al Comune competente per territorio e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della comunicazione. La corretta realizzazione delle medesime è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea. Le modifiche di cui alle lettere b), c), d), e), h) del comma 1 sono soggette a previa comunicazione al Comune competente per territorio e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della comunicazione.

4. [Abrogato].

5. Le modifiche di cui al comma 1 sono, altresì, soggette alla presentazione, da parte del titolare dell’autorizzazione, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che gli interventi effettuati non costituiscono ristrutturazione totale di cui all’articolo 81 bis.

 

     Art. 81 bis. (Ristrutturazione totale)

1. La ristrutturazione totale è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 79, alle disposizioni dell’articolo 80 ed è soggetta a collaudo di cui all’articolo 81ter.

2. Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell’impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere.

3. Si considerano ristrutturazioni totali anche quelle realizzate in momenti successivi, ma nell’arco di tre anni, con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell’intero impianto di distribuzione.

 

     Art. 81 ter. (Collaudo degli impianti)

1. I nuovi impianti e gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale o a modifiche di cui all’articolo 81, comma 1, lettera a), non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo richiesto dall'interessato al Comune dove ha sede l'impianto.

2. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del Comune, della richiesta dell'interessato.

3. Il Comune, per l'espletamento del collaudo, nomina e convoca la Commissione di collaudo di cui all’articolo 81quater.

4. Il collaudo è comunque effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.

5. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

 

     Art. 81 quater. (Commissione di collaudo)

1. La Commissione di collaudo è composta da:

a) un rappresentante del Comune competente per materia, o un suo delegato, individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati, con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante tecnico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;

c) un rappresentante tecnico dei Vigili del Fuoco competenti per territorio, o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;

d) un rappresentante tecnico dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;

e) un rappresentante dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Liguria (ARPAL) o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati.

2. Al collaudo vengono invitati a presenziare un rappresentante della Società richiedente e un rappresentante sindacale dei gestori.

3. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente e sono determinati con delibera assunta dalla Giunta regionale che ne definisce le modalità di versamento.

4. Ai componenti la Commissione, esterni all'Amministrazione comunale, spetta un compenso onnicomprensivo per ogni collaudo effettuato, nella misura prevista dalla normativa vigente. Non sono considerati collaudi eventuali successivi sopralluoghi della Commissione necessari per verificare la realizzazione delle prescrizioni stabilite in sede di collaudo.

5. Non sono previsti rimborsi spese e trattamenti di missione, salvo quanto previsto dalle normative applicabili alle diverse amministrazioni o enti.

 

     Art. 81 quinquies. (Esercizio provvisorio)

1. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare il Comune può autorizzare l'esercizio provvisorio, con le modalità di cui all’articolo 79, per un periodo di sessanta giorni, previa presentazione di idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li disciplinano.

 

SEZIONE III

IMPIANTI AD USO PRIVATO, LACUALI E MARINI, CONTENITORI MOBILI

 

     Art. 82. (Rete degli impianti con gas di petrolio liquefatto).

     [Abrogato]

 

     Art. 83. (Rete degli impianti di metano).

     [Abrogato]

 

     Art. 84. (Impianto di distribuzione ad uso privato).

1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intende un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione collegate a serbatoi, utilizzato esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli, che abbiano una funzione strumentale all'attività dell'impresa, di proprietà o in locazione finanziaria di imprese produttive o di servizio con autoveicoli che non possono essere riforniti presso gli impianti stradali, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato, e ubicato all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili.

2. La distribuzione di carburante non può, in alcun modo, essere ricompresa nell'oggetto sociale dell'attività svolta dall'impresa.

3. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburante alle imprese produttive o di servizio con autoveicoli che non possono essere riforniti presso gli impianti stradali è rilasciata, ai sensi dell'articolo 79, in deroga alla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3.

4. Gli impianti ad uso privato devono essere comunque sottoposti a collaudo comunale di cui all'articolo 81 ter, anche nel caso di ristrutturazione totale ai sensi dell'articolo 81 bis.

 

     Art. 85. (Impianti marini).

1. Gli impianti marini sono autorizzati ai sensi delle vigenti normative statali ed in deroga agli indirizzi e criteri stabiliti dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3 per gli impianti stradali e devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento dei natanti.

 

     Art. 86. (Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali).

1. Per il prelievo di carburanti in recipienti omologati secondo le vigenti disposizioni di legge presso gli impianti stradali gli utenti interessati devono fornire, al Comune ove è localizzato l'impianto presso il quale intendono effettuare i rifornimenti, idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la proprietà di mezzi o impianti non rifornibili di carburante direttamente presso gli impianti stradali. Il Comune, sulla base di tale dichiarazione, rilascia l'attestazione contenente l'indicazione dell'impianto presso il quale devono essere effettuati i rifornimenti e le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

2. Il Comune può accertare che gli utenti che hanno richiesto l'attestazione di cui al comma 1 siano in possesso di mezzi o impianti rifornibili solo sul posto di lavoro.

3. Le attestazioni rilasciate dal Comune hanno validità di un anno e possono essere rinnovate.

 

     Art. 87. (Collaudo e Commissione collaudo).

     [Abrogato]

 

SEZIONE IV

INCENTIVI

 

     Art. 88. (Contributi per impianti stradali eroganti metano o GPL)

     [Abrogato]

 

SEZIONE V

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITUATI LUNGO LE AUTOSTRADE ED I RACCORDI AUTOSTRADALI

 

     Art. 89. (Definizioni).

1. L'attività di erogazione dei carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali costituisce pubblico servizio.

2. Per impianto di distribuzione carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, ai fini della presente sezione, si intende il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione e i relativi serbatoi.

 

     Art. 90. (Funzioni regionali).

1. Le concessioni per i nuovi impianti di cui all'articolo 92 e le autorizzazioni per le ristrutturazioni di cui all'articolo 96, sono rilasciate dalla Regione sulla base degli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3 e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale.

2. Le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle aree di servizio sono adottate anche nel rispetto degli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3.

3. La Regione competente al rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio dei nuovi impianti partecipa, tra gli altri, alla Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni al fine di verificare la conformità di eventuali nuovi impianti previsti in fase progettuale agli indirizzi e ai criteri di programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3.

 

     Art. 91. (Requisiti per il rilascio della concessione).

1. Ai fini del rilascio della concessione il richiedente deve aver compiuto il diciottesimo anno di età e deve essere inoltre in possesso:

a) dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 12;

b) del requisito di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971 n. 1269 (norme per l'esecuzione dell' articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970 n. 745 convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970 n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione);

c) della capacità tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti.

2. Per l'accertamento della capacità tecnico-organizzativa ed economica si deve tenere conto dei criteri indicati all'articolo 5 del d.P.R. 1269/1971.

 

     Art. 92. (Nuovi impianti).

01. Al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti, tutti i nuovi impianti devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce. I nuovi impianti devono altresì dotarsi di rifornimento di GNC o GNL, anche in esclusiva modalità self-service, sulla base di quanto previsto dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 77, comma 2.

1. La concessione per l'installazione e l'esercizio di un nuovo impianto è rilasciata subordinatamente alla conformità dell'impianto alle disposizioni urbanistico-edilizie, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici.

2. La concessione ha validità di anni nove fatti salvi i casi di cui al comma 1 del punto 1 del Documento procedurale parte integrante e sostanziale del decreto interministeriale 7 agosto 2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico. La concessione può essere soggetta a rinnovo, con le procedure di cui all’articolo 94.

3. L'istanza per il rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio del nuovo impianto è presentata dall'interessato alla Regione, completa della seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di cui all'articolo 91;

b) perizia giurata, redatta da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea, attestante la conformità dell'impianto alle disposizioni urbanistico-edilizie, alle prescrizioni fiscali nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici;

c) dichiarazione di assenso da parte dell'ente proprietario della strada o di un suo concessionario;

d) pareri favorevoli in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio rilasciati dagli organi competenti, ai sensi delle normative vigenti. Relativamente al parere ambientale si applicano le disposizioni assunte in materia dalla Giunta regionale.

4. I pareri di cui ai punti b) c) e d) possono anche essere stati rilasciati in sede di Conferenza dei Servizi, di cui all'articolo 90, comma 3.

5. La Regione, verificata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente sezione e prendendo atto della positiva conclusione della Conferenza dei Servizi, di cui all'articolo 90, comma 3, rilascia la concessione a favore del soggetto richiedente.

6. L'esercizio dell'impianto è subordinato all'esito positivo del collaudo, di cui all'articolo 97 che l'interessato deve richiedere alla Regione almeno sessanta giorni prima della conclusione dei lavori, salvo l'esercizio provvisorio.

 

     Art. 93. (Trasferimento della titolarità della concessione degli impianti).

1. La domanda, intesa ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento della titolarità della concessione dell'impianto, deve essere presentata alla Regione dal concessionario subentrante.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione di assenso da parte dell'ente proprietario della strada o di un suo concessionario;

b) proprietà o disponibilità dell'impianto del subentrante;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di cui all'articolo 91;

d) parere favorevole dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. Non configurano trasferimento di titolarità della concessione e sono soggetti a sola preventiva comunicazione i casi di:

a) modifica della ragione sociale;

b) modifica della denominazione sociale;

c) fusione o incorporazione da parte della società controllante;

d) passaggio di concessione all'interno di gruppi di imprese tra la società controllante e la società controllata o viceversa, aventi nell'oggetto sociale la commercializzazione di prodotti petroliferi e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91.

 

     Art. 94. (Rinnovo della concessione degli impianti).

1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto deve essere presentata alla Regione sei mesi prima della scadenza novennale.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione di assenso, da parte dell'ente proprietario della strada o di un suo concessionario alla permanenza dell'impianto, ovvero copia dell'istanza destinata ad ottenerlo;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di cui all'articolo 91;

c) perizia giurata, redatta da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea, attestante la conformità dell'impianto alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici;

d) pareri favorevoli in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio rilasciati dagli organi competenti, ai sensi delle normative vigenti. Relativamente al parere ambientale si applicano le disposizioni assunte in materia dalla Giunta regionale;

e) richiesta di collaudo dell'impianto.

3. La Regione, verificata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente sezione, rinnova la concessione a favore del soggetto richiedente.

4. L'esercizio dell'impianto è subordinato all'esito positivo del collaudo, di cui all'articolo 97.

 

     Art. 95. (Modifiche degli impianti).

1. Costituiscono modifiche dell'impianto i seguenti interventi:

a) l'aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;

b) la variazione del numero di colonnine;

c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;

d) il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;

e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;

h) la detenzione o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;

i) la detenzione o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;

l) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.

2. Le modifiche di cui al comma 1 devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio, di quelle fiscali e urbanistico-edilizie.

3. Le modifiche di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere autorizzate dalla Regione e sono soggette a collaudo, di cui all'articolo 97, che l'interessato deve richiedere almeno sessanta giorni prima della conclusione dei lavori, salvo l'esercizio provvisorio.

4. Le modifiche di cui alle lettere b), c), d), e), h) del comma 1 sono soggette a previa comunicazione da presentarsi alla Regione e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della comunicazione.

5. Le modifiche di cui alle lettere f), g), i), l) del comma 1 sono soggette a previa comunicazione da presentarsi alla Regione e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della comunicazione. La corretta realizzazione delle medesime è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea.

6. Le modifiche di cui al presente articolo sono inserite dalla Regione nel successivo provvedimento di rinnovo della concessione.

6 bis. Le modifiche di cui al comma 1 sono altresì soggette alla presentazione, da parte del titolare della concessione, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale di cui all’articolo 96.

 

     Art. 96. (Ristrutturazione degli impianti).

1. La ristrutturazione totale è soggetta ad autorizzazione nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 92 e soggetta a collaudo di cui all’articolo 97.

1bis. Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell’impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere.

1ter. Si considerano ristrutturazioni totali anche quelle realizzate in momenti successivi, ma nell’arco di tre anni, con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell’intero impianto di distribuzione.

2. L'istanza di autorizzazione alla ristrutturazione dell'impianto deve essere presentata dall'interessato alla Regione, completa della seguente documentazione:

a) perizia giurata, redatta da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea, attestante la conformità dell'impianto alle disposizioni urbanistico-edilizie, alle prescrizioni fiscali nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici;

b) dichiarazione di assenso da parte dell'ente proprietario della strada o di un suo concessionario;

c) pareri favorevoli in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio rilasciati dagli organi competenti, ai sensi delle normative vigenti. Relativamente al parere ambientale si applicano le disposizioni assunte in materia dalla Giunta regionale.

3. I pareri di cui al comma 2 possono anche essere rilasciati, qualora attivata, nell'ambito della procedura dello Sportello unico di cui all'articolo 15 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Al termine della procedura dello Sportello unico, di cui all'articolo 15 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione, prendendo atto della sua positiva conclusione e verificata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente sezione, rilascia l'autorizzazione a favore del soggetto richiedente.

5. L'esercizio dell'impianto è subordinato all'esito positivo del collaudo di cui all'articolo 97, che l'interessato deve richiedere alla Regione almeno sessanta giorni prima della conclusione dei lavori, salvo l'esercizio provvisorio.

6. Al fine di non sospendere l'attività di erogazione può essere realizzato un impianto temporaneo, che deve essere autorizzato. All'istanza per l'autorizzazione dell'impianto temporaneo, che deve essere presentata dall'interessato insieme a quella di autorizzazione alla ristrutturazione, devono essere allegati i pareri favorevoli, relativi all'impianto temporaneo, in materia di sicurezza sanitaria, ambientale e antincendio rilasciati dagli organi competenti, ai sensi delle normative vigenti. Dell'avvenuto smantellamento dell'impianto temporaneo deve essere data tempestiva comunicazione.

 

     Art. 96 bis. (Chiusura volontaria degli impianti autostradali)

1. In caso di chiusura volontaria, per gravi motivi debitamente documentati, il titolare, congiuntamente all’Ente concessionario autostradale, deve darne comunicazione alla Regione con un preavviso di almeno sei mesi.

2. La Regione procede alla revoca della concessione petrolifera relativamente all’impianto chiuso e trasmette la documentazione agli uffici regionali competenti in materia di territorio e ambiente ed agli altri enti interessati per gli adempimenti rientranti nell’ambito della loro competenza.

 

     Art. 97. (Collaudo degli impianti).

1. Sono sottoposti a collaudo i nuovi impianti, gli impianti per i quali si chiede il rinnovo della concessione, gli impianti ristrutturati e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), al fine di verificare l'idoneità tecnica delle attrezzature oggetto della concessione petrolifera.

2. Oggetto del collaudo è l'impianto così come definito al comma 2 dell'articolo 89.

3. La Commissione di collaudo provvede ad effettuare il collaudo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato.

4. In caso di esito negativo del collaudo, la Regione assegna un termine perentorio al richiedente per la eliminazione delle irregolarità riscontrate sull'impianto e dispone un nuovo collaudo.

5. Nel caso in cui due collaudi consecutivi abbiano dato esito negativo, si applicano le sanzioni previste all'articolo 139, comma 2.

 

     Art. 98. (Commissione di collaudo).

1. La Commissione di collaudo è nominata e convocata dalla Regione ed è composta da:

a) il dirigente dell'Ufficio della Regione competente per materia, o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;

b) il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;

c) un rappresentante tecnico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;

d) un rappresentante tecnico della A.S.L. competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;

e) un rappresentante dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Liguria (A.R.P.A.L.) o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati.

2. Al collaudo vengono invitati a presenziare un rappresentante della Società richiedente e un rappresentante dell'ente proprietario della strada o di un suo concessionario.

3. Ai componenti la Commissione, esterni all'Amministrazione regionale, spetta un compenso onnicomprensivo per ogni collaudo effettuato, nella misura prevista dalla normativa regionale vigente. Non sono considerati collaudi eventuali successivi sopralluoghi della Commissione necessari per verificare la realizzazione delle prescrizioni stabilite in sede di collaudo.

4. Non sono previsti rimborsi spese e trattamenti di missione, salvo quanto previsto dalle normative applicabili alle diverse Amministrazioni od Enti.

5. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente e sono determinati con delibera assunta dalla Giunta regionale che ne definisce le modalità di versamento.

 

     Art. 99. (Esercizio provvisorio).

1. Per i nuovi impianti, i rinnovi, le modifiche di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) e le ristrutturazioni, in attesa del collaudo e su richiesta dell'interessato, la Regione può autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili, al massimo di altri centottanta giorni, previa presentazione della seguente documentazione:

a) perizia giurata, redatta da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea, comprovante la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato;

b) richiesta al Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente del certificato di prevenzione incendi da parte del concessionario con l'impegno all'osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dai Vigili del Fuoco.

 

     Art. 100. (Disponibilità dell'area).

1. Qualora l'assenso dell'ente proprietario della strada o del suo concessionario venga dato per un periodo inferiore a nove anni, la società titolare della concessione petrolifera è tenuta, sei mesi prima della scadenza di tale assenso, a presentare una nuova dichiarazione di assenso.

2. Qualora l'area sia data in affidamento ad un nuovo aggiudicatario, sei mesi prima del subentro, il nuovo aggiudicatario dovrà presentare l'istanza di trasferimento ai sensi dell'articolo 93. In caso contrario la concessione decade e il subentrante dovrà presentare un'istanza di nuova concessione, ai sensi dell'articolo 92, che dovrà rispettare gli indirizzi e i criteri di programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3.

 

     Art. 101. (Sopralluoghi).

1. La Regione in qualsiasi momento può disporre sopralluoghi sugli impianti.

 

     Art. 102. (Orari).

1. Gli impianti di distribuzione carburanti situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali svolgono servizio continuativo ed ininterrotto, fatti salvi i casi previsti dalla normativa statale.

 

CAPO X

FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

 

     Art. 103. (Ulteriori titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività).

1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capo siano richiesti ulteriori titoli abilitativi trovano applicazione le disposizioni di cui al d.lgs. 222/2016 e la relativa modulistica unificata e standardizzata, approvata ai sensi del d.lgs. 126/2016.

 

     Art. 104. (Spacci interni).

1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di attività di commercio al dettaglio di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi sono soggetti a SCIA ai sensi del d.lgs. 222/2016 e deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

 

     Art. 105. (Distributori automatici).

1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di attività effettuata in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici, ai sensi del d.lgs. 222/2016 sono soggetti:

a) per esercizio di vicinato, a SCIA;

b) per media e grande struttura di vendita, ad autorizzazione.

2. Per l’utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture, l’avvio dell'attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetto a presentazione di SCIA ai sensi del d.lgs. 222/2016.

 

     Art. 106. (Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, commercio on line )

1. L’avvio dell’attività della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, commercio on line, è soggetta a SCIA ai sensi del d.lgs. 222/2016..

2. E' vietato l'invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore.

3. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.

4. In caso di vendita tramite televisione l'emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, l'avvenuta trasmissione della SCIA.

5. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.

6. [Abrogato].

7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003 n. 229).

7 bis. Quando l'attività di cui al comma 1 è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.

 

     Art. 107. (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori).

1. L’avvio dell’attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a SCIA ai sensi del d.lgs. 222/2016.

2. [Abrogato].

3. Durante le operazioni di vendita e di raccolta di ordinativi di acquisto l'esercente deve esporre in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento.

4. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere numerato e deve contenere:

a) le generalità e la fotografia dell'esercente;

b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;

c) la firma del responsabile dell'impresa.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.

6. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 206/2005.

6bis. Nel caso di esercizio dell'attività tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori deve essere presentata la SCIA ai sensi del d.lgs. 222/2016.

 

     Art. 108. (Persone incaricate).

1. L'attività di cui all'articolo 107 può essere svolta anche mediante persone incaricate in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13.

2. L'esercente comunica, entro trenta giorni, l'elenco delle persone incaricate all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività delle medesime.

3. L'esercente rilascia alle persone incaricate un tesserino di riconoscimento, che deve ritirare non appena le stesse perdano i requisiti di cui agli articoli 12 e 13.

4. Il tesserino deve essere numerato e deve contenere:

a) le generalità e la fotografia dell'incaricato;

b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;

c) la firma del responsabile dell'impresa.

5. Il tesserino deve essere esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita e di raccolta degli ordinativi di acquisto.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.

 

CAPO XI

VENDITE STRAORDINARIE E PROMOZIONALI

 

     Art. 109. (Vendite straordinarie).

1. Costituiscono vendite straordinarie:

a) le vendite di liquidazione;

b) le vendite di fine stagione o saldi.

 

     Art. 110. (Vendite di liquidazione).

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci o gran parte di esse a seguito di:

a) cessazione dell'attività commerciale;

b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;

c) trasferimento dell'azienda in altro locale o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;

d) trasformazione o rinnovo dei locali.

2. L'esercente dettagliante che intenda effettuare la vendita di liquidazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata postale almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita stessa al Comune dove è insediato l'esercizio commerciale, con l'indicazione di quanto previsto all'articolo 112, comma 1.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve, in particolare, essere corredata dai seguenti documenti:

a) per la cessazione dell'attività commerciale:

1) copia dell'atto di rinuncia irrevocabile all'autorizzazione allorquando si tratti di Media o Grande Struttura di Vendita;

2) dichiarazione di cessazione dell'attività in relazione agli esercizi di vicinato;

b) per la cessione d'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione:

1) copia dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;

c) per il trasferimento dell'azienda in altri locali o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione:

1) comunicazione di trasferimento e, ove occorra, copia dell'autorizzazione;

d) per la trasformazione o il rinnovo dei locali:

1) copia della concessione o dell'autorizzazione edilizia, se necessaria;

2) qualora si tratti di interventi non soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, relazione sottoscritta da tecnico professionalmente abilitato che illustri anche con allegati cartografici lo stato dell'esercizio antecedente e successivo all'attuazione del programma di intervento che deve necessariamente interessare l'intera struttura dei locali di vendita, nonché la descrizione dettagliata delle iniziative programmate e dei preventivi di spesa relativi a ciascuna di esse;

3) nel caso di trasformazione o rinnovo non assoggettato a concessione o autorizzazione edilizia, entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori, debbono essere prodotte al Comune le copie delle fatture comprovanti l'avvenuta realizzazione dell'intervento.

4. In tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alla vendita di liquidazione devono essere indicati gli estremi della comunicazione di cui al comma 2.

5. Con decorrenza dalla data di spedizione della comunicazione della imminente vendita di liquidazione è vietato introdurre nei locali dell'esercizio di vendita, ivi comprese le pertinenze, nuove merci.

6. La vendita di liquidazione può essere effettuata per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni. Nei casi di trasferimento dell'esercizio di vendita o di trasformazione o di rinnovo dei locali di vendita, il periodo è limitato a cinquanta giorni. La vendita di liquidazione non può essere svolta nei trenta giorni antecedenti il Natale e l'inizio delle vendite di fine stagione fatto salvo il caso di chiusura definitiva dell'esercizio commerciale.

7. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), al termine della vendita di liquidazione l'esercente non può riprendere la medesima attività se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori e, comunque, per un periodo non inferiore a giorni dieci. Qualora il rinnovo riguardi non tutto l'esercizio ma solo alcune parti, la chiusura dello stesso può essere limitata alle medesime parti.

 

     Art. 111. (Vendite di fine stagione o saldi).

1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno della durata massima di quarantacinque giorni e, precisamente, dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e dal primo sabato di luglio.

2 bis. La Giunta regionale, su richiesta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio e sentiti i Comuni, può, ogni anno modificare le date di cui al comma 2.

3. L'esercente dettagliante che intende effettuare la vendita di fine stagione è tenuto a darne comunicazione, con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando quanto previsto all'articolo 112, comma 1.

4. L'esercente dettagliante che effettua la vendita di fine stagione deve presentarla al pubblico come tale.

4 bis. Le vendite di cui al comma 1 non possono essere effettuate dagli esercizi commerciali che svolgono attività di vendita con modalità “Outlet” ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera e bis).

 

     Art. 112. (Disposizioni comuni alle vendite straordinarie).

1. L'esercente dettagliante che intende effettuare una vendita straordinaria è tenuto ad indicare su apposito e ben visibile cartello:

a) l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;

b) la data di inizio della vendita e la sua durata;

c) la qualità delle merci e i prezzi praticati prima della vendita di liquidazione e i prezzi che si intendono praticare durante la vendita stessa nonché lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;

d) la separazione delle merci offerte in saldo in modo chiaro ed inequivocabile da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

2. E' vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto.

3. E' vietato nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, il riferimento alle vendite fallimentari.

4. Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono contenere la natura, la durata e l'oggetto della vendita stessa.

5. L'esercente dettagliante deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica ed alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.

6. Nel caso che per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.

7. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.

8. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.

9. L'esaurimento delle scorte durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita.

10. I soggetti preposti alla vigilanza hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.

 

     Art. 113. (Vendite promozionali).

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici non oggetto delle vendite di fine stagione o saldi e per periodi di tempo limitati e residuali rispetto a quelli di cui al comma 2.

2. Non possono essere effettuate vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi per la medesima merceologia di prodotti stagionali o di moda tradizionalmente oggetto delle vendite di fine stagione. Per medesima merceologia di prodotti s'intendono:

a) abbigliamento;

b) calzature;

c) biancheria intima;

d) accessori di abbigliamento;

e) pelletterie.

2 bis. Solo in casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i quali è stato decretato lo stato di emergenza, quali tra l'altro danni alluvionali, i Comuni possono adottare provvedimenti motivati di deroga rispetto a quanto previsto al presente articolo anche per singole parti del territorio.

2 ter. La Giunta regionale, su richiesta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio e sentiti i Comuni, può ogni anno stabilire l'effettuazione delle vendite promozionali in deroga a quanto previsto al comma 2.

3. L'esercente dettagliante che intende effettuare la vendita promozionale è tenuto a darne comunicazione, con avviso apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando quanto previsto all'articolo 112, comma 1.

 

CAPO XII

ESPOSIZIONE PREZZI

 

     Art. 114. (Pubblicità dei prezzi).

1. Ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. In relazione a determinate tipologie di esercizi, nel caso di prodotti d'arte e di antiquariato nonché di oreficeria, si ritiene rispettato l'obbligo di pubblicità del prezzo mediante modalità idonee allo scopo anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio e non dall'esterno.

3. Nel periodo necessario all'allestimento dell'esposizione è consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico per un tempo massimo non superiore a giorni due.

4. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso prezzo è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

5. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 1.

6. Per l'obbligo di indicazione dei prezzi per unità di misura si applicano le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

7. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella ben visibile;

b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge, per le attività di ristorazione, l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.

8. Per l'offerta dei prodotti di cui al comma 7, lettera b) con formule a prezzo fisso, è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per servizio e coperto e deve essere chiaramente espresso il costo delle bevande non comprese nel costo fisso.

9. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio, con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.

10. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 15 del d.lgs. 206/2005 i prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti stradali, autostradali e su raccordi autostradali, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. E' fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

 

CAPO XIII

ORARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

 

     Art. 115. (Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa)

1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio è contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.

2. La programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all'articolo 3, ai fini di una omogenea e corretta applicazione nel proprio territorio, può riportare le disposizioni di cui al comma 1.

 

     Art. 116. (Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)

1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.

2. La programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all'articolo 3, ai fini di una omogenea e corretta applicazione nel proprio territorio, può riportare le disposizioni di cui al comma 1.

 

     Art. 117. (Orari per l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica).

1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico dei punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici è contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.

2. La programmazione commerciale e urbanistica per i punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici, ai fini di una omogenea e corretta applicazione nel proprio territorio, può riportare le disposizioni di cui al comma 1.

 

     Art. 118. (Orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche).

1. I Comuni determinano gli orari di apertura e di chiusura al pubblico per l'attività di commercio nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nelle fiere e per l'attività in forma itinerante, coordinandoli con quelli degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, attraverso forme di consultazione e di confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore, nel rispetto della quiete pubblica.

 

     Art. 119. (Orario degli impianti di distribuzione dei carburanti).

1. Gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti sono disciplinati nell'ambito della programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3.

 

     Art. 120. (Pubblicità degli orari).

1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande rendono noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale giornata di riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.

2. Gli impianti di distribuzione di carburanti rendono noto al pubblico l'orario di servizio e i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo mediante un apposito cartello predisposto secondo le indicazioni del Comune.

 

     Art. 121. (Coordinamento dei tempi della città).

1. La regolamentazione degli orari delle attività commerciali concorre al rispetto e all'attuazione delle disposizioni di cui ai Capi I e VII della legge 8 marzo 2000 n. 53 (disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città) e dell'articolo 50, comma 7 del d.l. 267/2000.

 

CAPO XIV

CENTRI INTEGRATI DI VIA

 

     Art. 122. (Sostegno e valorizzazione dei Centri Integrati di Via).

1. Al fine di favorire il miglioramento della qualità della vita nei centri storici e nelle aree urbane e di sostenere lo sviluppo delle attività economiche in esse operanti, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole imprese commerciali, la Regione promuove e favorisce l'aggregazione degli operatori economici e commerciali in Centri Integrati di Via (CIV).

2. I Centri di cui al comma 1 devono dare comunicazione della loro costituzione alla Regione. La loro operatività si esplica in ambiti territoriali perimetrati dai Comuni di appartenenza secondo i criteri e le modalità approvati dalla Giunta regionale, sentite le rappresentanze dei Comuni e delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio.

3. Al fine di una equilibrata programmazione regionale commerciale nonché di una efficiente ed efficace destinazione delle risorse a favore del settore commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e nei centri storici, i CIV presentano alla Regione un Piano di Attività contenente l'elenco delle azioni e degli interventi previsti.

4. - 6. [Abrogati].

7. Al fine di favorire processi di innovazione diretti alla valorizzazione e qualificazione dei CIV, la Regione promuove e sostiene iniziative di animazione economica anche attraverso l'attività dei Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 9.

 

CAPO XV

OSSERVATORI REGIONALI

 

     Art. 123. (Osservatorio regionale del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, della stampa quotidiana e periodica e dei centri di telefonia in sede fissa).

1. La Regione, allo scopo di acquisire tutti gli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e alla attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione del commercio ligure e di assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, promuove una attività permanente di rilevazione, di analisi e di studio delle problematiche del settore, previste dall'articolo 6. Al fine di esaminare e affrontare le problematiche dell'abusivismo, l'Osservatorio avrà anche i seguenti compiti:

a) monitoraggio dei dati delle autorità competenti sull'abusivismo nei centri urbani;

b) informazione, studi ed approfondimento delle dinamiche del commercio abusivo riferite alle statistiche di comuni e autorità competenti;

c) individuazione di strumenti di lotta al fenomeno dell'abusivismo.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce l'Osservatorio regionale del commercio di seguito denominato Osservatorio.

3. L'Osservatorio opera in stretto collegamento con la Struttura regionale competente in materia di commercio.

4. Le funzioni dell'Osservatorio per l'espletamento delle attività di cui al comma 1 sono svolte da Unioncamere liguri in collaborazione con le organizzazioni rappresentative a livello regionale delle imprese del Commercio e con l'ANCI Liguria. La Regione finanzia le spese di impianto dell'Osservatorio e le successive implementazioni del sistema.

 

     Art. 124. (Osservatorio regionale e interregionale dei carburanti negli impianti stradali e sistema informativo).

1. La Regione effettua un monitoraggio ai fini delle verifiche relative all’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 1, comma 100, della l. 124/2017 per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva e comunica annualmente al competente Ministero i risultati del monitoraggio.

2. A tal fine i Comuni, i titolari dell'autorizzazione, gli uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i Comandi dei Vigili del Fuoco trasmettono alla Regione ogni dato che la stessa ritenga utile acquisire.

3. La Regione inoltre promuove una attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del Settore Rete Carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante l'istituzione, presso la Struttura regionale competente in materia di carburanti, di un Osservatorio che, nell'ambito del sistema informativo regionale e raccordandosi con gli altri sistemi informativi regionali, concorra:

a) alla programmazione regionale nel Settore;

b) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del Settore;

c) alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche.

4. A tal fine l'Osservatorio cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sulla rete distributiva carburanti, promuove indagini, studi e ricerche e realizza strumenti di informazione periodica destinati agli operatori nonché alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche.

5. L'Osservatorio regionale si raccorda con l'Osservatorio interregionale che viene costituito, in accordo con altre Regioni, quale organo comune per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

 

     Art. 125. (Osservatorio regionale dei carburanti negli impianti autostradali).

1. I concessionari e gli Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli trasmettono all'Ufficio della Regione competente per materia i dati quantitativi e qualitativi dei prodotti erogati nell'anno precedente per ciascun impianto ed ogni altro dato che la Regione ritenga utile al monitoraggio della rete autostradale.

 

CAPO XVI

SOSPENSIONE VOLONTARIA, VARIAZIONI, SUBINGRESSO E CESSAZIONE

 

     Art. 126. (Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande).

1. L'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, previa comunicazione al Comune competente per territorio.

 

     Art. 127. (Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche).

1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare, previa comunicazione al Comune competente per territorio.

 

     Art.128. (Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione stradale e autostradale dei carburanti ).

1. L'attività di distribuzione stradale dei carburanti può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi, previa comunicazione al Comune competente per territorio, da parte del titolare dell'autorizzazione.

1bis. Non sono previste sospensioni del servizio di erogazione negli impianti di distribuzione carburanti autostradali e nei raccordi autostradali, salvo in caso di gravi motivi debitamente documentati, per cui il titolare, congiuntamente all’Ente concessionario autostradale, dovrà darne comunicazione alla Regione, con un preavviso di almeno tre mesi.

 

     Art. 129. (Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione autostradale dei carburanti).

     [Abrogato]

 

     Art. 130. (Sospensione autoritativa dell'attività di distribuzione stradale e autostradale dei carburanti ).

1. Per motivi di pubblico interesse o per urgenti ragioni di sicurezza il Sindaco può disporre la sospensione dell'esercizio dell'impianto stradale. In caso di inottemperanza il Sindaco può ordinare la decadenza dell'autorizzazione dell'impianto.

2. Nei casi di impianti stradali ubicati in località ad intenso movimento turistico stagionale, tenuto conto delle esigenze dell'utenza residente, il Comune può autorizzare la sospensione dell'attività per determinati periodi di tempo, in nessun caso superiori a sei mesi l'anno.

2 bis. Per motivi di pubblica sicurezza può essere disposta la sospensione di un impianto autostradale. La sospensione è disposta dall'Ente competente che ha rilevato la sussistenza dei motivi di pubblica sicurezza, che deve darne tempestiva comunicazione alla Regione.

 

     Art. 131. (Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale).

1. Le variazioni del rappresentante legale e della denominazione o ragione sociale di un'attività commerciale sono soggetta a preventiva comunicazione.

 

     Art. 132. (Subingresso).

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 134, 135 e 135 bis, per il subingresso deve essere presentata, ai sensi del d.lgs. 222/2016, al Comune competente per territorio:

a) per il settore merceologico non alimentare, la comunicazione;

b) per il settore merceologico alimentare, la SCIA unica.

 

     Art. 133. (Affidamento di reparto).

1. Il titolare di un esercizio commerciale può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 13, con la presentazione di preventiva comunicazione.

2. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla presentazione della comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.

3. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.

 

     Art. 134. (Disposizioni speciali per il trasferimento di titolarità nell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita non esclusivi ).

1. La titolarità del titolo abilitativo alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita solo congiuntamente alla titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività principale.

2. La gestione del ramo d'azienda relativo alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita indipendentemente dal trasferimento del ramo d'azienda relativo all'attività principale.

 

     Art. 135. (Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche).

     [Abrogato]

 

     Art. 135 bis. (Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Per il subingresso nel settore relativo alla somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata al Comune competente per territorio SCIA unica o condizionata ai sensi del d.lgs. 222/2016.

 

     Art. 136. (Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di distribuzione di carburanti stradale e autostradale).

     [Abrogato]

 

     Art. 137. (Cessazione dell'attività).

1. La cessazione di una delle attività disciplinate dalla presente legge è soggetta a comunicazione al Comune competente per territorio da effettuarsi entro trenta giorni dalla cessazione stessa, ai sensi del d.lgs. 222/2016.

 

CAPO XVII

SANZIONI E DECADENZE

 

     Art. 138. (Applicazione delle sanzioni).

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

2. Il Comune è competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge e ne introita i relativi proventi, fatta eccezione per gli impianti di distribuzione carburante lungo le autostrade e i raccordi autostradali.

 

     Art. 139. (Sanzioni amministrative per gli impianti stradali di distribuzione carburante).

1. L'installazione o l'esercizio di un impianto stradale di carburante o di un impianto ad uso privato in assenza dell'autorizzazione o del collaudo ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 13, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 8.000 e con il sequestro delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente.

2. L'installazione o l'esercizio di un impianto stradale di carburante o di un impianto ad uso privato in difformità dall'autorizzazione o dalle prescrizioni stabilite in sede di collaudo, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 5.000. In tali casi l'attività dell'impianto è sospesa fino alla sua regolarizzazione.

3. Chiunque violi le disposizioni in materia di modalità di erogazione di cui all'articolo 80 bis o non esponga, in modo leggibile, il cartello relativo ai prezzi praticati, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

3bis. La violazione degli obblighi previsti all’articolo 80 e all’articolo 81 bis è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 5.000. In tali casi l'attività dell'impianto è sospesa fino alla sua regolarizzazione.

4. L'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo è di competenza del Comune ove è installato l'impianto.

 

     Art. 140. (Sanzioni amministrative per gli impianti autostradali di distribuzione carburante).

1. L'installazione o l'esercizio di un impianto autostradale di carburante in assenza della concessione o del collaudo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 12 e 91 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 8.000 e con il sequestro delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente.

2. L'installazione o l'esercizio di un impianto autostradale di carburante in difformità dalla concessione o in mancanza dell'autorizzazione o in difformità dalle prescrizioni stabilite in sede di collaudo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 5.000. In tali casi viene fissato un termine entro cui procedere alla regolarizzazione dell'impianto. Decorso inutilmente tale termine la concessione decade.

3. Chiunque violi le disposizioni regionali in materia di orari o non esponga, in modo leggibile, il cartello relativo ai prezzi praticati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

3bis. La violazione degli obblighi previsti all’articolo 92 e all’articolo 96 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 5.000. In tali casi viene fissato un termine entro cui procedere alla regolarizzazione dell'impianto. Decorso inutilmente tale termine la concessione decade.

4. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo provvedono le Province che ne introitano i relativi proventi.

 

     Art. 141. (Sanzioni amministrative per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, all'ingrosso, per le forme speciali di vendita, per le vendite straordinarie e promozionali, per la vendita della stampa quotidiana e periodica).

1. Chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di commercio all'ingrosso, le forme speciali di vendita, le vendite straordinarie e promozionali e l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica senza autorizzazione o altro titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura immediata dell'esercizio.

2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del Titolo II, Capi III, V, VIII, X, XI, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

2 bis. Chiunque violi le disposizioni sugli outlet di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e bis), nonché quelle contenute nella programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all'articolo 3 relative alla medesima tipologia distributiva, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000. In caso di reiterazione, l'attività di vendita è sospesa per un periodo da dieci a trenta giorni.

 

     Art. 142. (Decadenza e sanzioni amministrative per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande).

1. La decadenza e le sanzioni amministrative relative all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinate dall’articolo 64 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 143. (Sanzioni amministrative per l'attività di commercio su aree pubbliche).

1. Chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 13 o eserciti nelle zone interdette dal Comune, ovvero, nel caso di commercio itinerante, permanga nel posteggio dato in concessione ad altri oltre il tempo necessario alla contrattazione che si formalizza con il pagamento del prezzo della merce offerta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse nonché degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale).

2. In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore familiare o senza il possesso dei requisiti previsti all'articolo 12 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 13, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione è irrogata al titolare dell'autorizzazione.

3. A chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal Comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e per ogni altra violazione delle disposizioni del Titolo II, Capo IV, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250 a euro 1500.

3 bis. A chiunque eserciti l’attività di commercio su aree pubbliche senza aver acquisito la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale, previste dall’articolo 36 bis, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro 2.000, il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e la successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni. Qualora non venga esibita la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale, pur avendo adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 36 bis, comma 4, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 500. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della Carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.

3 ter. A chiunque eserciti l’attività di commercio su aree pubbliche avendo acquisito la Carta di esercizio, ma senza aver acquisito la relativa Attestazione annuale prevista dall’articolo 36 bis, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 600 a euro 3.000. In tale caso il Comune procede ad un invito a regolarizzare la posizione contributiva entro trenta giorni trascorsi i quali, nel caso l’interessato non abbia regolarizzato la propria posizione, l’autorizzazione è sospesa per due mesi..

3 quater. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione non si computano ai fini della decadenza di cui all'articolo 147, comma 1, lettera c).

3 quinquies. L'autorizzazione decade qualora, decorsi i due mesi di sospensione di cui comma 3 ter, l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione.

3 sexies. Le sanzioni di cui ai commi 3 bis, 3 ter e 3 quinquies trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2017.

 

     Art. 144. (Sanzioni amministrative per la violazione dei Capi XII, XIII, XVI).

1. Chiunque violi le disposizioni di cui ai Capi XII, XIII, XVI, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

 

     Art. 145. (Decadenza dei titoli abilitativi per le Medie e le Grandi Strutture di Vendita, per la vendita all'ingrosso, per le forme speciali di vendita, per la vendita di stampa quotidiana e periodica).

1. Il titolo abilitativo di una Media o di una Grande Struttura di Vendita, di un mercato all'ingrosso, di una forma speciale di vendita, di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica decade.

a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, quelli di cui all'articolo 13;

b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non sia iniziata entro un anno dalla data del rilascio, se si tratta di una Media Struttura o di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica; entro due anni, se si tratta di una Grande Struttura;

c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;

d) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nei Capi III, V, VI, VIII, X e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti abilitativi. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

 

     Art. 146. (Chiusura degli Esercizi di vicinato).

1. Il Comune dispone la chiusura di un Esercizio di vicinato:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, quelli di cui all'articolo 13;

b) [abrogata];

c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;

d) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel Capo III. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

 

     Art. 147. (Decadenza dell'autorizzazione per attività commerciale su aree pubbliche).

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio nel mercato e nella fiera decadono:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, quelli di cui all'articolo 13;

b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non sia iniziata entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o, nei casi di subingresso, entro sei mesi dalla data di acquisizione del titolo a subentrare;

c) qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 127;

d) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel Capo IV e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Liguria.

2. L'autorizzazione e la concessione di posteggio nella fiera decadono qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 127.

 

     Art. 148. (Decadenza dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti stradali per la distribuzione dei carburanti).

1. L'autorizzazione decade:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, quelli di cui all'articolo 13;

b) qualora l'impianto chiuda a seguito di verifica di incompatibilità rispetto ai criteri stabiliti dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3;

c) per chiusura volontaria;

d) qualora il titolare non inizi l'attività, nel caso di nuova installazione, entro il termine fissato dal Comune, salvo proroga in caso di comprovati impedimenti all'attivazione dell'impianto;

e) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;

f) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel Capo IX e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

2. La decadenza dell'autorizzazione comporta il sequestro delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente.

 

     Art. 149. (Decadenza della concessione all'installazione e all'esercizio di impianti autostradali per la distribuzione dei carburanti).

1. La concessione decade:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 12 e 91;

b) qualora non sia osservato il provvedimento di sospensione adottato a seguito dell'esito negativo di due collaudi consecutivi;

c) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel Capo IX e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di concessione o autorizzazione. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

2. La decadenza della concessione comporta il sequestro delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente.

 

CAPO XVIII

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

 

     Art. 150. (Entrata in vigore).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore della stessa, salvo quanto previsto dagli articoli successivi.

 

     Art. 151. (Disposizioni transitorie in materia di commercio al dettaglio in sede fissa)

1. Fino all'entrata in vigore della nuova programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono fatti salvi i contenuti e gli effetti di cui alle:

a) deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 18 (Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del Testo unico in materia di commercio. Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1) e successive modificazioni e integrazioni;

b) deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2007, n. 637 (Disposizioni esplicative della deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 18 (Indirizzi e criteri per il commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del Testo unico in materia di commercio. Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1));

c) deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2007, n. 1539 (Disposizioni esplicative della deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 18 (Indirizzi e criteri per il commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del Testo unico in materia di commercio. Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1));

d) circolare del Settore Politiche di sviluppo del commercio del 7 maggio 2008, prot. n. PG 2008/61626 (Nota esplicativa agli articoli 56 e 57 del T.U.C.- l.r. 1/2007).

 

     Art. 152. (Disposizioni transitorie in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche).

1. Gli adempimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni per il commercio in forma itinerante rilasciate da Comuni liguri a soggetti non residenti in Liguria sono di competenza dei Comuni liguri che hanno rilasciato l'autorizzazione, qualora non vi provveda il Comune di residenza dell'operatore. Parimenti i Comuni liguri provvedono agli adempimenti amministrativi inerenti le autorizzazioni rilasciate a soggetti residenti in Liguria dai Comuni delle altre regioni italiane.

 

     Art. 153. (Disposizioni transitorie in materia di mercati all'ingrosso).

1. Fino all'approvazione della programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, l'istituzione, l'ampliamento ed il trasferimento dei mercati all'ingrosso sono autorizzati dalla Giunta regionale, su proposta o sentito il Comune competente per territorio.

2. I regolamenti-tipo dei mercati all'ingrosso sono approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I regolamenti-tipo dei mercati all'ingrosso già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia.

4. I vigenti regolamenti di mercato devono essere uniformati al regolamento-tipo di cui all'articolo 48 entro novanta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 154. (Disposizioni transitorie in materia di somministrazione di alimenti e bevande).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991 n. 287 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), previa verifica di conformità dell'esercizio alla normativa igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare, hanno diritto ad estendere la propria attività secondo quanto previsto dall'articolo 52, dandone comunicazione al Comune.

2. A seguito della comunicazione di cui al comma 1, il Comune integra il titolo autorizzatorio rilasciato ai sensi della legge 287/1991 con l'indicazione della nuova attività.

3. Il titolare di autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 287/1991 per uno stesso esercizio ha diritto, sussistendone le condizioni, di esercitare l'attività commerciale o vendere, con atto notarile registrato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi rami d'azienda e il subentrante ha diritto all'intestazione della relativa autorizzazione ed al trasferimento in altre zone del territorio comunale, nel rispetto dei criteri commerciali ed urbanistici eventualmente vigenti ed adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché nel rispetto di quanto previsto all'articolo 52. Tale autorizzazione deve essere attivata attraverso l'esercizio dell'attività commerciale, entro e non oltre sei mesi dalla relativa intestazione, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa. In tali casi non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 126.

4. Fino all'approvazione della programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, non possono essere rilasciate autorizzazioni per nuovi esercizi, fatte salve le ipotesi di subingresso e di trasferimento, salvo che i Comuni abbiano ancora disponibilità nei loro piani vigenti ed adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il requisito professionale per la somministrazione di alimenti e bevande consistente nell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio, di cui agli articoli 1 della l. 426/1971 e 2 della l. 287/1991, deve intendersi in ogni caso sostituito, ove richiesto, con il requisito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). Tale requisito è riconosciuto anche a coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino aver avanzato domanda di iscrizione al registro degli esercenti il commercio, purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione stessa.

6. Fino all'attivazione dei corsi di formazione professionale ai sensi della presente legge, il requisito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), numero 1), è riconosciuto a chi abbia frequentato con esito positivo il corso per l'iscrizione al registro esercenti il commercio di cui agli articoli 1 della l. 426/1971 e 2 della l. 287/1991.

7. In luogo delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, della l. 287/1991, ove richiamate, si applicano le disposizioni della programmazione comunale di cui all'articolo 55.

 

     Art. 155. (Disposizioni transitorie in materia di impianti di distribuzione carburante stradali e autostradali).

1. Fino all'approvazione della programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, continuano a trovare applicazione, per le parti non incompatibili con le disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 109 del 13 febbraio 2004 (approvazione provvedimento amministrativo attuativo della legge regionale 12 marzo 2003 n. 5 (razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) e successive modificazioni).

2. [Abrogato].

3. Fino all'approvazione della programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, possono essere rilasciate le concessioni per i nuovi impianti, per i rinnovi e le autorizzazioni per le ristrutturazioni degli impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali sulla base delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo IX, Sezione V.

 

     Art. 156. (Disposizioni transitorie in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica).

     2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non trovano più applicazione le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 791 del 19 luglio 2002 (circolare regionale esplicativa del decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170 - Riforma Editoria).

 

     Art. 157. (Disposizioni transitorie in materia di contributi alle attività commerciali).

     1. Sono fatti salvi i bandi regionali già approvati e i relativi procedimenti amministrativi, nonché i procedimenti amministrativi “in itinere” e non conclusi prima dell’entrata in vigore della presente legge relativi alla concessione di contributi alle attività commerciali, per i quali trovano applicazione le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 158. (Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci).

     1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 (disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006 n. 248, la comunicazione deve essere inviata anche al Comune in cui ha sede l’esercizio.

     2. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo nonché di quelle di cui all’articolo 114, si applicano le sanzioni previste all’articolo 141.

 

     Art. 159. (Applicazione delle disposizioni statali).

     1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dalla presente legge continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute:

     a) nel decreto legislativo n. 114/1998;

     b) nella legge n. 287/1991;

     c) nel d.lgs.170/2001;

     d) nel d.lgs. 206/2005.

 

     Art. 160. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) L.R. 2 luglio 1999, n. 19 (disciplina del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114) e successive modificazioni e/o integrazioni;

     b) L.R. 12 marzo 2003, n. 5 (razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) e successive modificazioni e/o integrazioni;

     c) L.R. 13 luglio 1998, n. 24 (disciplina dei mercati all’ingrosso) e successive modificazioni e/o integrazioni.

 

     Art. 161. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 162. (Dichiarazione d’urgenza).

     (Omissis).

 

 

Allegato A (Articolo 19 bis)

1 - Condizioni urbanistico-territoriali per la localizzazione di Grandi Strutture di Vendita.

 

Tipologie insediative ammissibili per localizzare G.S.V.

Condizioni escludenti

Requisiti obbligatori di accesso al procedimento di autorizzazione commerciale

Requisiti obbligatori del progetto di insediamento commerciale per G.S.V.

1) Edifici esistenti già utilizzati per attività commerciali ed aree produttive in ambito urbano, dismesse o in via di riconversione per usi urbani compatibili con le funzioni commerciali.

Presenza di aree inondabili comprese nella Fascia A (T</=50) o nella Fascia B (T=200) dei vigenti Piani di bacino, con esclusione delle aree comprese in Fascia B che ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato per le quali sia già stato accertato che si tratta di aree a minor pericolosità in relazione a modesti tiranti idrici e a ridotte velocità di scorrimento.

Edifici esistenti già utilizzati per attività commerciali o in alternativa con destinazione d’uso prevista dal PUC/PRG tra quelle per funzioni: produttiva e direzionale, commerciale, autorimesse e rimessaggi, di cui all’articolo 13, comma 1, lett. c), d) e f) della l.r. 16/2008 e s.m.

Realizzazione di opere di urbanizzazione all’esterno dell’insediamento commerciale per il miglioramento della qualità urbana.

 

Presenza di suscettività al dissesto alta e molto alta anche per contiguità qualora l’intervento modifichi le condizioni di equilibrio del versante.

Accesso alternativamente da strade: - extraurbane principali e secondarie; - urbane di scorrimento; - urbane di quartiere e locali urbane.

Realizzazione di aree pedonali e spazi verdi all’interno dell’insediamento commerciale.

 

Interferenza diretta con vincoli di elettrodotti ad alta tensione, pozzi, sorgenti, elementi della rete ecologica regionale (RER).

Edifici esistenti facilmente adattabili per l’uso commerciale con interventi non eccedenti la ristrutturazione edilizia o con realizzazione di nuovi edifici mediante interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione che ne rinnovino la qualità architettonica, l’efficienza energetica e l’inserimento paesaggistico.

Riduzione della superficie impermeabile nel caso di interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione o in alternativa adozione di sistemi di rallentamento del deflusso delle acque piovane di coperture, terrazzi e piazzali impermeabili.

 

Presenza all’interno del lotto dell’insediamento commerciale di aree utilizzate ad orti o per colture agricole in attività o dismesse.

Disponibilità degli spazi da riservare ai parcheggi pertinenziali per la clientela all’interno degli edifici, sulla copertura con schermatura verde, nelle aree esterne o in aree limitrofe a condizione che queste ultime siano direttamente collegate con la struttura commerciale mediante sistemi di trasporto pedonale di lunghezza non superiore a 100 metri.

Utilizzo di tecnologie costruttive che favoriscano l’inserimento di vegetazione nelle costruzioni (tetti e pareti verdi)

 

Contrasto con il vigente PTCP

Servizio di trasporto pubblico entro una distanza a piedi di 300 metri dalla struttura commerciale

 

2) Edifici produttivi e complessi produttivi in ambito urbano, già utilizzabili per funzioni produttive e commerciali.

Presenza di aree inondabili comprese nella Fascia A (T</=50) o nella Fascia B (T=200) dei vigenti Piani di bacino, con esclusione delle aree comprese in Fascia B che ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato per le quali sia già stato accertato che si tratta di aree a minor pericolosità in relazione a modesti tiranti idrici e a ridotte velocità di scorrimento.

Destinazione d’uso prevista dal PUC/PRG tra quelle per funzioni: produttiva e direzionale, commerciale, autorimesse e rimessaggi, di cui all’articolo 13, comma 1, lett. c), d) e f) della l.r. 16/2008 e s.m.

Realizzazione di opere di urbanizzazione all’esterno dell’insediamento commerciale per il miglioramento della qualità urbana.

 

Presenza di suscettività al dissesto alta e molto alta anche per contiguità qualora l’intervento modifichi le condizioni di equilibrio del versante.

Accesso alternativamente da strade: - extraurbane principali e secondarie; - urbane di scorrimento; - urbane di quartiere e locali urbane.

Realizzazione di aree pedonali e spazi verdi all’interno dell’insediamento commerciale.

 

Interferenza diretta con vincoli di elettrodotti ad alta tensione, pozzi, sorgenti, elementi della rete ecologica regionale (RER).

Edifici esistenti facilmente adattabili per l’uso commerciale con interventi non eccedenti la ristrutturazione edilizia o realizzazione di nuovi edifici mediante interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione che rinnovino la qualità architettonica, l’efficienza energetica e l’inserimento paesaggistico dell’insediamento.

Riduzione della superficie impermeabile nel caso di interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione o in alternativa adozione di sistemi di rallentamento del deflusso delle acque piovane di coperture, terrazzi e piazzali impermeabili.

 

Presenza all’interno del lotto dell’insediamento commerciale di aree utilizzate ad orti o per colture agricole in attività o dismesse.

Disponibilità degli spazi da riservare ai parcheggi pertinenziali per la clientela all’interno degli edifici, sulla copertura con schermatura verde, nelle aree esterne con cortine alberate ed interrati.

Utilizzo di tecnologie costruttive che favoriscano l’inserimento di vegetazione nelle costruzioni (tetti e pareti verdi)

 

Contrasto con il vigente PTCP

Servizio di trasporto pubblico entro una distanza a piedi di 300 metri dalla struttura commerciale.

 

3) Aree produttive urbanizzate dismesse o infrastrutture dismesse da riconvertire per usi urbani o produttivi.

Presenza di aree inondabili comprese nella Fascia A (T</=50) o nella Fascia B (T=200) dei vigenti Piani di bacino, con esclusione delle aree comprese in Fascia B che ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato per le quali sia già stato accertato che si tratta di aree a minor pericolosità in relazione a modesti tiranti idrici e a ridotte velocità di scorrimento.

Destinazione d’uso prevista dal PUC/PRG tra quelle per funzioni: produttiva e direzionale, commerciale, autorimesse e rimessaggi, di cui all’articolo 13, comma 1, lett. c), d) e f) della l.r. 16/2008 e s.m.

Interventi di adeguamento o di potenziamento della viabilità di accesso esistente a carico del soggetto attuatore.

 

Presenza di suscettività al dissesto alta e molto alta anche per contiguità qualora l’intervento modifichi le condizioni di equilibrio del versante.

Accesso alternativamente da strade: - extraurbane principali e secondarie; - urbane di scorrimento; - urbane di quartiere e locali urbane.

Realizzazione di opere di urbanizzazione all’esterno dell’insediamento commerciale per il miglioramento della qualità urbana.

 

Interferenza diretta dell’insediamento commerciale con vincoli di elettrodotti ad alta tensione, pozzi, sorgenti, elementi della rete ecologica regionale (RER).

Edifici esistenti facilmente adattabili per l’uso commerciale con interventi non eccedenti la ristrutturazione edilizia o realizzazione di nuovi edifici mediante interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione che rinnovino la qualità architettonica, l’efficienza energetica e l’inserimento paesaggistico dell’insediamento.

Realizzazione di aree pedonali e spazi verdi all’interno dell’insediamento commerciale.

 

Presenza all’interno del lotto dell’insediamento commerciale di aree utilizzate ad orti o per colture agricole in attività o dismesse.

Disponibilità degli spazi da riservare ai parcheggi pertinenziali per la clientela all’interno degli edifici, sulla copertura con schermatura verde, nelle aree esterne con cortine alberate ed interrati.

Riduzione della superficie impermeabile nel caso di interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione o in alternativa adozione di sistemi di rallentamento del deflusso delle acque piovane di coperture, terrazzi e piazzali impermeabili.

 

Contrasto con il vigente PTCP

Servizio di trasporto pubblico entro una distanza a piedi di 500 metri dalla struttura commerciale.

Utilizzo di tecnologie costruttive che favoriscano l’inserimento di vegetazione nelle costruzioni (tetti e pareti verdi)

4) Edifici e aree comprese in insediamenti produttivi esistenti con funzioni commerciali in esercizio.

Presenza di aree inondabili comprese nella Fascia A (T</=50) o nella Fascia B (T=200) dei vigenti Piani di bacino, con esclusione delle aree comprese in Fascia B che ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato per le quali sia già stato accertato che si tratta di aree a minor pericolosità in relazione a modesti tiranti idrici e a ridotte velocità di scorrimento.

Destinazione d’uso prevista dal PUC/PRG tra quelle per funzioni: produttiva e direzionale, commerciale, autorimesse e rimessaggi, di cui all’articolo 13, comma 1, lett. c), d) e f) della l.r. 16/2008 e s.m.

Interventi di adeguamento della viabilità di accesso esistente a carico del soggetto attuatore.

 

Presenza di suscettività al dissesto alta e molto alta anche per contiguità qualora l’intervento modifichi le condizioni di equilibrio del versante.

Accesso alternativamente da strade: - extraurbane principali e secondarie; - urbane di scorrimento; - urbane di quartiere e locali urbane.

Realizzazione di opere di urbanizzazione all’esterno dell’insediamento commerciale per il miglioramento della qualità urbana.

 

Interferenza diretta dell’insediamento commerciale con vincoli di elettrodotti ad alta tensione, pozzi, sorgenti, elementi della rete ecologica regionale (RER).

Edifici esistenti facilmente adattabili per l’uso commerciale con interventi non eccedenti la ristrutturazione edilizia o realizzazione di nuovi edifici mediante interventi di ampliamento degli edifici esistenti, sostituzione edilizia e nuova costruzione che rinnovino la qualità architettonica, l’efficienza energetica e l’inserimento paesaggistico dell’insediamento.

Realizzazione di aree pedonali e spazi verdi all’interno dell’insediamento commerciale.

 

Presenza all’interno del lotto dell’insediamento commerciale di aree utilizzate ad orti o per colture agricole in attività o dismesse.

Disponibilità degli spazi da riservare ai parcheggi pertinenziali per la clientela all’interno degli edifici, sulla copertura con schermatura verde, nelle aree esterne con cortine alberate ed interrati.

Riduzione della superficie impermeabile nel caso di interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione o in alternativa adozione di sistemi di rallentamento del deflusso delle acque piovane di coperture, terrazzi e piazzali impermeabili.

 

Contrasto con il vigente PTCP

Servizio di trasporto pubblico entro una distanza a piedi di 500 metri dalla struttura commerciale.

Utilizzo di tecnologie costruttive che favoriscano l’inserimento di vegetazione nelle costruzioni (tetti e pareti verdi)

 

2 – Indicatori ambientali qualitativi da analizzare per la presentazione delle domande di cui all’articolo 20 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni

 

Indicatore ambientale da verificare

Fonte dei dati

Valori limite per la protezione della salute umana

1) concentrazioni rispetto alla soglia di valutazione superiore (SVS) / al valore limite (VL) del benzene – C6H6

SIRAL - banca dati Qualità dell’aria della Regione Liguria - Stazioni di monitoraggio sul territorio regionale

Valore limite annuale 5.0 µg/mc - SVS:70% Valore Limite (3.5 µg/mc)

2) concentrazioni rispetto alla SVS / al valore limite del biossido d’azoto – NO2

SIRAL - banca dati Qualità dell’aria della Regione Liguria - Stazioni di monitoraggio sul territorio regionale.

Valore limite orario 200 µg/mc da non superare più di 18 volte per anno civile

Valore limite annuale 40 µg/mc

SVS: 70% del VL orario (140 µg/mc da non superare più di 18 volte per anno civile)

VS: 80% del VL annuale (32 µg/mc)

3) concentrazioni rispetto alla SVS / al valore limite del biossido di zolfo – SO2

- SIRAL - banca dati Qualità dell’aria della Regione Liguria - Stazioni di monitoraggio sul territorio regionale

Valore limite orario 350 µg/mc da non superare più di 24 volte per anno civile.

Valore limite giornaliero 125 µg/mc da non superare più di 3 volte per anno civile

SVS: 60% del VL giornaliero (75µg/mc da non superare più di 3 volte per anno civile)

4) concentrazioni rispetto alla SVS / al valore limite del monossido di carbonio – CO

SIRAL - banca dati Qualità dell’aria della Regione Liguria - Stazioni di monitoraggio sul territorio regionale

Valore limite giornaliero 10 µg/mc (media di massima giornaliera)

SVS: 70% del valore limite (7µg/mc)

5)concentrazioni rispetto alla SVS /al limite del PM10

SIRAL - banca dati Qualità dell’aria della Regione Liguria - Stazioni di monitoraggio sul territorio regionale

Valore limite giornaliero 50 µg/mc da non superare più di 35 volte per anno civile

Valore limite annuale 40 µg/mc

SVS: 70% del VL giornaliero (35 µg/mc da non superare più di 35 volte per anno civile)

SVS: 70% del valore limite annuale (28µg/mc)

6) concentrazioni rispetto alla SVS / al valore limite del PM2,5

SIRAL - banca dati Qualità dell’aria della Regione Liguria - Stazioni di monitoraggio sul territorio regionale

Valore limite annuale 25 µg/mc

SVS: 70% del VL (17 µg/mc)

 

NOTA relativa agli indicatori:

- gli indicatori di qualità dell’aria non hanno carattere ostativo alle autorizzazioni degli insediamenti;

- gli indicatori sono frutto di elaborazione dei dati delle stazioni di misura e sono contenuti nella classificazione delle zone adottata ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 155/2010 e nella valutazione di qualità dell’aria pubblicata annualmente nel sito regionale ambiente.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 26 luglio 2019, n. 15.