§ 6.5.12 - R.R. 15 dicembre 2004, n. 3.
Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.5 demanio e patrimonio
Data:15/12/2004
Numero:3

§ 6.5.12 - R.R. 15 dicembre 2004, n. 3. [1]

Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi.

(B.U. 20 dicembre 2004, n. 35 – S.O. n. 7).

 

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto, finalità ed ambito di applicazione).

     1. Nelle more dell’emanazione della legge regionale in materia di concessioni relative alle pertinenze idrauliche ed alle aree fluviali, alle spiagge lacuali e alle superfici e pertinenze dei laghi, il presente regolamento disciplina, con finalità di semplificazione amministrativa, il procedimento per il rilascio, il rinnovo, la modificazione e l’estinzione delle concessioni stesse, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera a), n. 5 e lettera b), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 e nel rispetto della legislazione statale concernente la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo.

     2. Le province, per l’esercizio delle funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 53/1998, si conformano al presente regolamento in quanto compatibile con i propri assetti ordinamentali e con la propria autonomia organizzativa.

 

Art. 2. (Concessioni).

     1. Per concessione si intende esclusivamente il provvedimento con il quale viene costituito in favore del richiedente il diritto all’uso esclusivo, secondo quanto previsto all’articolo 4, dei beni demaniali individuati nell’articolo 1.

     2. La concessione di cui al comma 1 costituisce il presupposto per il rilascio delle concessioni sulle aree del demanio lacuale e fluviale a fini turistici e ricreativi ai sensi dell’articolo 77, comma 2, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche.

 

Art. 3. (Attribuzione delle competenze).

     1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 bis, i provvedimenti e gli altri atti amministrativi previsti dal presente regolamento sono di competenza del Direttore del Dipartimento Territorio, salvo delega al direttore della Direzione regionale competente in materia di ambiente. Le relative procedure istruttorie, fino all’attivazione dello Sportello unico per il demanio idrico, lacuale e marittimo, sono di pertinenza della Direzione regionale competente in materia di ambiente, di seguito denominata Ufficio istruttore, che cura in particolare [2]:

     a) la ricezione delle domande;

     b) l’ammissibilità delle domande;

     c) il rilascio, il diniego, il rinnovo della concessione;

     d) la revoca e la decadenza della concessione;

     e) la limitazione o sospensione temporanea dell’esercizio della concessione;

     f) il cambio della titolarità della concessione [3].

     1.bis. Relativamente alle aree golenali site nel Comune di Fiumicino-località Isola Sacra, i provvedimenti e gli atti amministrativi attribuiti dal presente regolamento alla competenza del Direttore del Dipartimento Territorio sono adottati dal direttore del Dipartimento Istituzionale e le procedure istruttorie sono espletate dalla Direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio che assume il ruolo di ufficio istruttore [4].

     2. L’Agenzia regionale per la difesa del suolo, di seguito denominata ARDIS, istituita ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 53/1998, provvede all’istruttoria ed al rilascio del nulla osta tecnico-idraulico, su richiesta dell’Ufficio istruttore. Il nulla osta tecnico-idraulico è rilasciato nel termine di sessanta giorni dalla data di richiesta dell’Ufficio istruttore.

 

Art. 4. (Usi assentibili. Elenco dei beni demaniali disponibili).

     1. Salvo a disporne per opere di maggiore interesse pubblico o per esigenze di salvaguardia idraulico-ambientale, i beni demaniali individuati nell’articolo 1 possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità consentite in base alla normativa vigente e compatibili con le previsioni dei piani di bacino, nonché degli strumenti urbanistici, paesaggistici ed ambientali.

     2. L’Ufficio istruttore, di concerto con l’ARDIS, redige un elenco dei beni demaniali individuati nell’articolo 1, disponibili per gli usi assentibili, e provvede, altresì, agli adempimenti previsti dall’articolo 211 bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall’articolo 24 della legge 23 aprile 2003, n. 109.

     3. L’elenco dei beni di cui al comma 2 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Regione e viene aggiornato, con periodicità annuale, di concerto con l’ARDIS.

 

Art. 5. (Durata della concessione).

     1. I beni demaniali individuati nell’articolo 1 possono essere oggetto di concessione temporanea.

     2. La durata massima della concessione è fissata in diciannove anni. La concessione è rinnovabile, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, comma 7.

 

TITOLO II

IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

 

CAPO I

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

 

Art. 6. (Domanda di concessione).

     1. Il procedimento per il rilascio della concessione di cui all’articolo 2 è avviato ad iniziativa di parte con la presentazione della relativa circostanziata domanda.

     2. Può presentare domanda di concessione chiunque - persone fisiche, in forma singola o associata e persone giuridiche, di diritto pubblico o privato - intenda destinare uno dei beni demaniali individuati nell’articolo 1 agli usi previsti dall’articolo 4.

 

Art. 7. (Modalità di presentazione della domanda).

     1. La domanda, redatta in triplice copia, è indirizzata all’Ufficio istruttore e contiene i seguenti elementi:

     a) i dati identificativi del richiedente, comprensivi del codice fiscale, indicando, se si tratta di ente, la natura giuridica, il legale rappresentante e l’eventuale appartenenza alle categorie di enti previsti dall’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390 e successive modifiche;

     b) l’oggetto della richiesta definito illustrando l’uso cui si intende destinare il bene demaniale interessato, l’attività che si intende svolgere, le eventuali esperienze maturate nel settore ed ogni altro elemento di specifica qualificazione soggettiva ed oggettiva;

     c) l’esatta individuazione del bene demaniale interessato (denominazione, comune, località, via/piazza, numero civico, confini);

     d) i dati identificativi catastali (foglio/i, particella/e, subalterno/i);

     e) l’eventuale richiesta di applicazione del canone ricognitorio annuo ai sensi della l. 390/1986, dell’articolo 5, comma 8, del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, dell’articolo 1 del decreto del Ministro delle Finanze 7 maggio 1998, n. 195.

     2. La domanda è corredata da:

     a) relazione sullo stato dei luoghi;

     b) progetto delle eventuali opere da eseguire con elaborati tecnici in scala adeguata;

     c) relazione tecnica illustrativa della destinazione d’uso del bene demaniale interessato, del relativo regime urbanistico e delle previsioni di piano definite per lo stesso bene dal piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

     d) documentazione fotografica nella quale sia raffigurato il bene demaniale interessato e comprendente uno schema che individui i punti di ripresa e tutte le immagini utili alla visualizzazione del contesto;

     e) corografia su carta tecnica regionale (CTR) scala 1:10.000;

     f) planimetria su base catastale;

     g) titoli comprovanti l’appartenenza alle categorie di enti previsti dall’articolo 1, comma 1, della l. 390/1986.

     3. Tutti gli elaborati sono prodotti anche su supporto informatico.

     4. Alle domande di concessione è allegata l’attestazione dell’avvenuto pagamento delle spese di istruttoria di cui all’articolo 20.

 

Art. 8. (Ammissibilità della domanda).

     1. L’Ufficio istruttore verifica la completezza della domanda e degli elaborati tecnici, comunicando al richiedente il termine, non inferiore a quindici giorni e non superiore a quarantacinque giorni, per la eventuale regolarizzazione e/o integrazione della documentazione. Il mancato adempimento nel termine senza valida motivazione, ovvero il mancato rispetto dell’ulteriore termine di trenta giorni assegnato dall’Ufficio istruttore a seguito di motivato ritardo, comporta la dichiarazione, da parte del direttore del Dipartimento Territorio, di non ammissibilità della domanda.

 

Art. 9. (Iter istruttorio).

     1. L’Ufficio istruttore individua, in rapporto alla tipologia ed all’ubicazione delle opere o degli interventi che si intendono realizzare, i pareri da richiedere per la definizione dell’istruttoria ed il rilascio della concessione.

     2. Qualora ne ricorrano i presupposti, l’Ufficio istruttore trasmette, prioritariamente, le domande ed i documenti necessari alla struttura regionale competente in materia di valutazione d’impatto ambientale e danno ambientale per l’acquisizione del relativo parere.

     3. Nel caso in cui i beni demaniali interessati siano ubicati all’interno dei parchi e delle aree protette, l’Ufficio istruttore provvede, altresì, a trasmettere le domande ed i documenti all’Ente Parco o al soggetto gestore.

     4. Se l’istruttoria della domanda richiede l’esame contestuale di vari interessi pubblici, l’Ufficio istruttore può indire una Conferenza di servizi ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.

     5. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 21, comma 7, laddove l’uso cui si intende destinare il bene chiesto in concessione comporti presumibilmente l’impiego di cospicue risorse finanziarie, l’Ufficio istruttore interpella la commissione tecnica per il demanio idrico affinché si pronunci sulla configurabilità o meno della condizione di rilevanti investimenti.

 

Art. 10. (Pubblicità delle domande ammissibili).

     1. L’Ufficio istruttore dà notizia delle domande ritenute ammissibili mediante apposito avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Regione, ai fini della presentazione di eventuali ulteriori domande ovvero di opposizioni ed osservazioni.

     2. Le ulteriori domande nonché le osservazioni e le opposizioni al rilascio delle concessioni dei titolari di interessi pubblici o privati e dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire all’Ufficio istruttore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1.

     3. L’Ufficio istruttore valuta le osservazioni e le opposizioni, dandone conto nel provvedimento conclusivo del procedimento.

 

Art. 11. (Domande concorrenti).

     1. Qualora, entro il termine di cui all’ articolo 10, siano pervenute più domande in relazione ad uno stesso bene demaniale, l’Ufficio istruttore le trasmette, senza avviare l’istruttoria, alla Commissione tecnica per il demanio idrico di cui all’articolo 12, la quale esprime un parere sul miglior uso assentibile tra quelli proposti, redigendo una graduatoria delle domande stesse.

     2. La Commissione tecnica per il demanio idrico formula il parere tenendo conto, tra l’altro, della migliore compatibilità degli usi proposti con l’ambiente interessato, della più razionale utilizzazione del bene demaniale dal punto di vista economico, della più larga fruibilità pubblica del bene, della rilevanza sociale dell’uso cui si intende destinare il bene, degli elementi di specifica qualificazione soggettiva ed oggettiva indicati all’articolo 7, comma 1, lettera b), della contiguità del bene ad altro bene già dato in concessione.

     3. E’ riconosciuto titolo preferenziale, a parità di condizioni sotto il profilo dell’interesse pubblico perseguito e dell’entità degli interventi di valorizzazione e manutenzione del bene assicurati, alle domande avanzate dalla Regione Lazio e dagli enti territoriali ed enti strumentali della stessa Regione.

     4. La Commissione tecnica per il demanio idrico rende il parere nel termine di quindici giorni dall’acquisizione della relativa richiesta.

 

Art. 12. (Commissione tecnica per il demanio idrico).

     1. La Commissione tecnica per il demanio idrico, costituita con decreto del Presidente della Regione, è composta:

a) dal direttore della Direzione regionale competente in materia di ambiente, o da un dirigente suo delegato, che la presiede;

b) dal direttore della Direzione regionale Attività della Presidenza, o da un dirigente suo delegato;

c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di concessioni demaniali e pianificazione dei bacini idrografici;

d) da un rappresentante dell'ARDIS;

e) da un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di attività produttive;

f) da un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di arte, sport e politiche giovanili;

g) da un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di territorio e di urbanistica;

h) da un rappresentante dell'Assessorato competente in materia di agricoltura [5].

     2. La Commissione è validamente costituita con intervento di almeno cinque componenti, compreso il presidente, e delibera a maggioranza dei presenti.

     3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, le province costituiscono una propria commissione tecnica per l’espressione del parere di cui all’articolo 11 in relazione alle funzioni amministrative ad esse delegate.

 

Art. 13. (Canone annuo di concessione e garanzia).

     1. Con provvedimento del direttore del Dipartimento Territorio è determinato il canone annuo di concessione, nel rispetto dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, anche nei casi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e).

     2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono determinate, altresì, le modalità e l’entità della garanzia che il titolare di uso esclusivo di bene demaniale deve prestare per l’esatto adempimento degli obblighi di concessione.

     3. La Regione ed i suoi enti strumentali sono esentati dal pagamento del canone annuo.

 

CAPO II

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

 

Art. 14. (Rilascio della concessione).

     1. La concessione è rilasciata con provvedimento del direttore del Dipartimento Territorio, previo pagamento del canone annuo determinato a norma dell’articolo 13.

     2. Il provvedimento di concessione prevede l’impegno del concessionario relativo all’assunzione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali interessati nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

     3. Il provvedimento di concessione è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Regione, con le informazioni concernenti:

     a) i dati identificativi del concessionario;

     b) l’individuazione del bene dato in concessione e l’eventuale destinazione dello stesso ad attività che comporti rilevanti investimenti;

     c) la superficie, l’uso, la durata e la scadenza della concessione;

     d) le eventuali condizioni speciali previste dal disciplinare di concessione;

     e) il canone annuo di concessione;

     f) ogni altro elemento ritenuto utile.

 

Art. 15. (Disciplinare di concessione).

     1. Il disciplinare di concessione prevede le condizioni e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario.

     2. Il disciplinare, predisposto dall’Ufficio istruttore e sottoscritto dal direttore del Dipartimento Territorio e dal concessionario, contiene i seguenti elementi:

     a) i dati identificativi del concessionario;

     b) la località, l’estensione, i dati catastali ed i confini del bene demaniale dato in concessione;

     c) l’uso per il quale la concessione del bene demaniale è rilasciata;

     d) la descrizione delle opere esistenti e di quelle da realizzarsi;

     e) la durata e la decorrenza della concessione;

     f) i termini entro i quali il concessionario deve realizzare le opere e porre in esercizio la concessione, determinati nei provvedimenti delle autorità competenti ad autorizzare l’esecuzione delle opere o, in mancanza, stabiliti con provvedimento del direttore del Dipartimento Territorio, tenuto conto delle effettive condizioni ed esigenze di esercizio della concessione;

     g) l’importo del canone annuo di concessione e la sua decorrenza, le modalità di aggiornamento, le scadenze e il pagamento;

     h) le modalità e l’entità della garanzia da prestare per l’esatto adempimento degli obblighi di concessione;

     i) le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell’interesse pubblico e di quello dei terzi;

     l) gli obblighi del concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi;

     m) ogni altra clausola o disposizione ritenuta utile.

     3. Il disciplinare è approvato con il provvedimento di concessione di cui all’articolo 14.

     4. L’Ufficio istruttore assegna al concessionario un termine per presentarsi ai fini della sottoscrizione del disciplinare e del ritiro del provvedimento di concessione. Il ritiro del provvedimento è subordinato:

     a) alla prestazione della garanzia per l’esatto adempimento degli obblighi di concessione;

     b) al pagamento della prima annualità anticipata del canone di concessione e dell’eventuale importo integrativo delle spese di istruttoria di cui all’articolo 20.

 

Art. 16. (Diniego della concessione).

     1. Il diniego della concessione è pronunciato con provvedimento del direttore del Dipartimento Territorio sulla base dei seguenti motivi:

     a) incompatibilità dell’uso richiesto del bene demaniale con gli usi assentibili ai sensi dell’articolo 4;

     b) incompatibilità dell’uso richiesto del bene demaniale con la destinazione prevista dagli strumenti urbanistici;

     c) incompatibilità dell’uso richiesto del bene demaniale con le pianificazioni a difesa del suolo e delle risorse idriche e con la normativa vigente a tutela dell’ambiente e del territorio;

     d) contrasto con il pubblico generale interesse e la natura giuridica del bene;

     e) ogni altra giustificata motivazione dedotta dall’Ufficio istruttore.

 

Art. 17. (Consegna e ripresa in consegna dei beni demaniali).

     1. Entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del provvedimento di concessione, l’Ufficio istruttore procede alla formale consegna del bene demaniale interessato redigendo apposito verbale, sottoscritto dal direttore del Dipartimento Territorio e dal concessionario.

     2. Alla scadenza della concessione, se non è stata presentata la domanda di rinnovo nei termini prescritti, l’Ufficio istruttore procede alla formale ripresa in consegna del bene demaniale redigendo apposito verbale, sottoscritto dal direttore del Dipartimento Territorio e dal concessionario.

     3. Il verbale di ripresa in consegna costituisce titolo di disponibilità del bene demaniale in capo al concedente.

 

Art. 18. (Termini per la conclusione del procedimento).

     1. Il procedimento per il rilascio della concessione di cui all’articolo 2 si conclude con un provvedimento espresso.

     2. Il termine per l’emanazione del provvedimento di rilascio o diniego della concessione, salvi i termini di cui all’articolo 8, decorre dalla data di ricezione della domanda da parte dell’Ufficio istruttore ed è di centottanta giorni.

     3. Il termine di cui al comma 2 deve intendersi sospeso quando è necessaria la definizione di atti endoprocedimentali presupposti dalla concessione. In tale caso il termine riprende a decorrere dalla comunicazione dell’atto endoprocedimentale ovvero dalla scadenza del termine per la sua comunicazione, fatte salve le norme legislative o regolamentari che stabiliscono diversamente.

 

Art. 19. (Notificazione e registrazione degli atti).

     1. I provvedimenti relativi alle concessioni sono notificati al concessionario e indicano i termini e le modalità per l’impugnazione.

     2. I provvedimenti di rilascio o rinnovo della concessione e di cambio di titolarità sono soggetti a registrazione ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

 

Art. 20. (Spese di istruttoria).

     1. Le spese occorrenti per l’espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi alle domande di concessione sono determinate in modo forfettario nella misura minima di € 250,00.

     2. Se la particolare complessità dell’istruttoria comporta spese superiori, l’importo è incrementato dando conto dell’importo e della relativa motivazione nel disciplinare di concessione.

     3. Per le domande di concessione per periodi comunque inferiori a dodici mesi, che richiedono adempimenti istruttori urgenti, le spese di cui al comma 1 sono aumentate del cinquanta per cento.

     4. Il pagamento delle spese di istruttoria è effettuato all’atto della presentazione della domanda ed eventualmente integrato all’atto della firma del disciplinare di concessione.

     5. Le spese di cui al comma 1 sono comunque acquisite a prescindere dall’esito del procedimento concluso con provvedimento.

     6. Gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adeguati al tasso di inflazione programmata complessivamente maturato nel triennio.

     7. La Regione ed i suoi enti dipendenti sono esentati dal pagamento delle spese di cui ai commi 1, 2 e 3.

 

CAPO III

PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

 

Art. 21. (Rinnovo della concessione).

     1. Il rinnovo della concessione, disposto con provvedimento del direttore del Dipartimento Territorio, è subordinato alla presentazione, entro i centottanta giorni precedenti alla scadenza naturale del titolo, della relativa domanda con le modalità indicate all’articolo 7, ad eccezione degli allegati di cui al comma 2 dello stesso articolo, fatte salve eventuali esigenze dell’Ufficio istruttore.

     2. Le domande di rinnovo non sono soggette a pubblicazione.

     3. L’amministrazione ha facoltà di condizionare il rinnovo della concessione ad ulteriori prescrizioni, attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo.

     4. Nel caso in cui la domanda di rinnovo comporti variazioni ritenute sostanziali dall’Ufficio istruttore, il rinnovo della concessione è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

     5. La concessione non è rinnovata se sopravvengono ragioni di pubblico interesse in relazione all’uso del bene demaniale e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego della concessione di cui all’articolo 16.

     6. L’entità della garanzia da prestare per l’esatto adempimento degli obblighi di concessione è adeguato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e alle eventuali variazioni assentite.

     7. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 24 e 25, qualora nel provvedimento relativo al primo rilascio sia stato dato atto che l’uso cui si intende destinare il bene ottenuto in concessione per la durata massima prevista dall’articolo 5 comporti rilevanti investimenti ai sensi dell’articolo 14, comma 3, lettera b), il titolo è senz’altro rinnovato per un successivo periodo pari alla durata massima.

 

Art. 22. (Cambio di titolarità della concessione).

     1. La domanda di cambio della titolarità della concessione, indirizzata all’Ufficio istruttore, è presentata entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento che la giustifica.

     2. Il direttore del Dipartimento Territorio, accertata la sussistenza degli elementi di specifica qualificazione soggettiva ed oggettiva indicati all’articolo 7, comma 1, lettera b), adotta il provvedimento di cambio della titolarità della concessione, assegnando al nuovo concessionario un termine per la prestazione della garanzia per l’esatto adempimento degli obblighi di concessione. Tale garanzia non va prestata quando si tratta di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, di incorporazione, di trasformazione di società o di conferimento di azienda.

     3. In caso di morte del concessionario, gli eredi subentrano nella concessione, ma devono chiedere la conferma entro sei mesi, a pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti alla mancanza degli elementi di specifica qualificazione soggettiva ed oggettiva indicati all’articolo 7, comma 1, lettera b), l’Ufficio istruttore non ritiene di poter confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.

 

Art. 23. (Limitazione o sospensione dell’esercizio della concessione).

     1. L’esercizio della concessione è temporaneamente limitato o sospeso, con provvedimento del direttore del Dipartimento Territorio, per speciali motivi di interesse pubblico o altra motivata esigenza.

     2. Il provvedimento indica, ove prevedibile, la durata della sospensione o della limitazione nonché la sanzione amministrativa irrogabile nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

     3. Qualora non siano individuati i termini di efficacia del provvedimento di limitazione o sospensione, al cessare degli eventi che ne hanno determinato l’adozione, il direttore del Dipartimento Territorio procede alla revoca del provvedimento stesso.

     4. Durante il periodo di sospensione il concessionario mantiene il diritto alla concessione, che, a domanda, viene prorogata per un periodo uguale a quello della sospensione ovvero termina alla scadenza prefissata con il rimborso della quota parte del canone pagato per il periodo corrispondente al mancato esercizio della concessione.

 

Art. 24. (Decadenza della concessione).

     1. Sono causa di decadenza della concessione e del diritto di uso esclusivo del bene demaniale interessato i seguenti fatti, eventi od omissioni:

     a) la destinazione d’uso diversa da quella concessa;

     b) il mancato rispetto, grave e reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;

     c) il mancato pagamento del canone annuo di concessione nei termini prescritti;

     d) il subentro non autorizzato nella titolarità della concessione;

     e) la subconcessione o la sublocazione a terzi, a qualunque titolo, del bene demaniale interessato.

     2. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma 1, l’Ufficio istruttore comunica l’avvio del procedimento preordinato al provvedimento di decadenza, assegnando un termine, non inferiore a trenta giorni, per le controdeduzioni.

     3. Qualora le giustificazioni addotte siano irrilevanti, il concessionario viene diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, il direttore del Dipartimento Territorio adotta il provvedimento di decadenza della concessione.

     4. Nei casi di cui alle lettere d) ed e) la decadenza è immediata.

 

Art. 25. (Revoca della concessione).

     1. La concessione è revocata, con provvedimento del direttore del Dipartimento Territorio, in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

     2. In caso di revoca per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, il concessionario ha diritto alla restituzione della quota parte del canone annuo di concessione pagato per il periodo corrispondente al mancato esercizio della concessione.

 

Art. 26. (Rinuncia alla concessione).

     1. La rinuncia alla concessione è comunicata in forma scritta all’Ufficio istruttore fornendo le seguenti informazioni:

     a) i dati identificativi del titolare;

     b) gli estremi del provvedimento di concessione;

     c) le indicazioni in merito al bene demaniale dato in concessione, alle opere realizzate e all’eventuale ripristino dello stato dei luoghi.

     2. L’obbligo di pagamento del canone annuo di concessione cessa al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

     3. Il provvedimento del direttore del Dipartimento Territorio di presa d’atto della rinuncia alla concessione contiene le prescrizioni relative alle modalità ed ai tempi per il ripristino dello stato dei luoghi.

 

Art. 27. (Autotutela).

     1. Al fine della tutela dei beni demaniali individuati all’articolo 1, in presenza di abusi o violazioni delle vigenti disposizioni in materia, si procede in via amministrativa intimando, con provvedimento del direttore del Dipartimento Territorio, da notificarsi ai soggetti interessati, il ripristino della situazione di diritto o di fatto.

     2. Il provvedimento di cui al comma 1 indica i successivi interventi dell’Amministrazione volti comunque ad assicurare la tutela dei beni demaniali in caso di inosservanza dell’intimazione da parte dei destinatari del provvedimento stesso.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 28. (Utilizzatori senza titolo).

     1. Agli effetti del presente regolamento sono utilizzatori senza titolo coloro i quali, essendo sprovvisti del provvedimento di concessione, utilizzano di fatto i beni o porzioni dei beni demaniali indicati all’articolo 1.

     2. Per le utilizzazioni in atto al compimento dei sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento, l’utilizzatore che provi validamente la sussistenza della predetta circostanza, è tenuto a regolarizzare la propria posizione presentando domanda di concessione, con le modalità di cui all’articolo 7, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta data. La domanda è corredata, oltre che dagli atti indicati al comma 2 del citato articolo 7, anche da attestazione rilasciata dalle filiali territorialmente competenti dell’Agenzia del demanio, dalla quale risulti l’assenza di eventuali situazioni debitorie o contenziosi con l’Amministrazione finanziaria, relativamente al bene demaniale interessato e nei confronti del richiedente [6].

     3. Qualora l’utilizzazione si protragga dal 1 gennaio 2001, l’utilizzatore è tenuto, altresì, al pagamento di una indennità di occupazione anticipata, pari a tante annualità del canone determinato per la concessione quanti sono gli anni di pregressa occupazione o frazioni di anno. Il pagamento di tale indennità non pregiudica i diritti dell’Agenzia del demanio per le occupazioni antecedenti alla data del 1 gennaio 2001.

     4. Alle domande di concessione presentate ai sensi del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10.

     5. Se entro il termine di novanta giorni di cui al comma 2 l’utilizzatore senza titolo non ha presentato domanda di concessione, l’Ufficio istruttore attiva le procedure coattive di recupero della disponibilità del bene demaniale, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

     6. L’utilizzazione di fatto del bene demaniale non costituisce titolo preferenziale per il rilascio della concessione.

 

Art. 29. (Procedimenti di rinnovo di concessioni in corso).

     1. In sede di prima applicazione, le concessioni scadute, ancora in esercizio, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sia concluso il procedimento di rinnovo,sono rinnovate secondo la procedura di cui all’articolo 21, previa presentazione, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta data, della relativa domanda corredata da attestazione rilasciata dalle filiali territorialmente competenti dell’Agenzia del demanio, dalla quale risulti l’assenza di eventuali situazioni debitorie o contenziosi con l’amministrazione finanziaria, relativamente al bene demaniale interessato e nei confronti del richiedente e il pagamento anticipato, ove dovuto, e/o nella misura ancora dovuta, del canone annuale arretrato determinato per la concessione. Tale pagamento non pregiudica i diritti dell’Agenzia del demanio antecedenti alla data del 1 gennaio 2001 [7].

 

Art. 30. (Canone annuo di concessione provvisorio).

     1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il canone annuo di concessione è determinato, ai sensi dell’articolo 13, in via provvisoria nel rispetto dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2001, n. 1177 (Determinazione indennizzi e canoni provvisori di occupazione di aree demaniali in prossimità dei corsi d’acqua naturali ed artificiali del Lazio), salvo conguaglio da determinarsi sulla base dei criteri stabiliti con successiva deliberazione della Giunta regionale in relazione al canone annuo di concessione definitivo.

 

Art. 31. (Modalità di pagamento).

     1. Il pagamento del canone annuo di concessione, delle spese di istruttoria e di ogni altra comma dovuta in base alle norme del presente regolamento è effettuato mediante versamento utilizzando il c/c postale n. 51695377 intestato a “Regione Lazio – Provvedimenti concessioni idrauliche aree fluviali spiagge– Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 ROMA” - codice ABI 7601 -CAB 03200.

 

Art. 32. (Norma di rinvio).

     1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applica la vigente normativa di settore.


[1] Abrogato dall'art. 37 del R.R. 30 aprile 2014, n. 10.

[2] Alinea così modificato dall'art. 1 del R.R. 26 maggio 2010, n. 5.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 8 giugno 2007, n. 6.

[4] Comma inserito dall'art. 1 del R.R. 8 giugno 2007, n. 6 e così modificato dall'art. 1 del R.R. 26 maggio 2010, n. 5.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 del R.R. 26 maggio 2010, n. 5.

[6] Comma così modificato dall’art. 1 del R.R. 31 marzo 2005, n. 4.

[7] Comma così modificato dall’art. 2 del R.R. 31 marzo 2005, n. 4.