Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 11. Associazioni |
Capitolo: | 11.1 associazioni |
Data: | 07/05/1998 |
Numero: | 195 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per l'individuazione delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni sportive dilettantistiche, alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, [...] |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 11.1.37 - D.M. 7 maggio 1998, n. 195.
Regolamento recante norme per l'individuazione delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni sportive dilettantistiche alle quali si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390 - articolo 5, comma 8 e 8-bis, della legge 29 novembre 1995, n. 507.
(G.U. 25 giugno 1998, n. 146).
1. Per l'individuazione delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni sportive dilettantistiche, alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della
a) per le associazioni combattentistiche e d'arma:
1) assenza di fini di lucro;
2) sottoposizione alla vigilanza del Ministero della difesa;
b) per le associazioni sportive dilettantistiche:
1) assenza di fini di lucro;
2) affiliazione alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti;
3) svolgimento di attività sportiva dilettantistica, come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affilianti.
[1] Articolo abrogato dall'art. 12 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 12 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 12 del