§ 11.1.37 - D.M. 7 maggio 1998, n. 195.
Regolamento recante norme per l'individuazione delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni sportive dilettantistiche alle quali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:11. Associazioni
Capitolo:11.1 associazioni
Data:07/05/1998
Numero:195


Sommario
Art. 1.      1. Per l'individuazione delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni sportive dilettantistiche, alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 11.1.37 - D.M. 7 maggio 1998, n. 195.

Regolamento recante norme per l'individuazione delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni sportive dilettantistiche alle quali si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390 - articolo 5, comma 8 e 8-bis, della legge 29 novembre 1995, n. 507.

(G.U. 25 giugno 1998, n. 146).

 

     Art. 1.

     1. Per l'individuazione delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni sportive dilettantistiche, alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, riguardanti la facoltà dell'amministrazione finanziaria di dare in concessione o in locazione a canone ricognitorio, per la durata di non oltre diciannove anni, beni demaniali o patrimoniali dello Stato non suscettibili, anche temporaneamente, di uso governativo attuale, si osservano i seguenti criteri:

     a) per le associazioni combattentistiche e d'arma:

     1) assenza di fini di lucro;

     2) sottoposizione alla vigilanza del Ministero della difesa;

     b) per le associazioni sportive dilettantistiche:

     1) assenza di fini di lucro;

     2) affiliazione alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti;

     3) svolgimento di attività sportiva dilettantistica, come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affilianti.

 

          Art. 2. [1]

 

          Art. 3. [2]

 

          Art. 4. [3]


[1] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 41.

[2] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 41.

[3] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 41.