Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.5 demanio e patrimonio |
Data: | 26/05/2010 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 3 del r.r. 3/2004 e successive modifiche |
Art. 2. Modifica all'articolo 12 del r.r. 3/2004 |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 6.5.16 - R.R. 26 maggio 2010, n. 5. [1]
Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche.
(B.U. 7 giugno 2010, n. 21)
Art. 1. Modifiche all'articolo 3 del
1. All'articolo 3 del
a) al primo e al secondo periodo dell'alinea del comma 1 le parole: "ambiente e protezione civile" sono sostituite dalle seguenti: "competente in materia di ambiente";
b) al comma 1 bis le parole: "Direzione regionale Demanio, patrimonio e provveditorato" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio".
Art. 2. Modifica all'articolo 12 del
1. Il comma 1 dell'articolo 12 del
"1. La Commissione tecnica per il demanio idrico, costituita con decreto del Presidente della Regione, è composta:
a) dal direttore della Direzione regionale competente in materia di ambiente, o da un dirigente suo delegato, che la presiede;
b) dal direttore della Direzione regionale Attività della Presidenza, o da un dirigente suo delegato;
c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di concessioni demaniali e pianificazione dei bacini idrografici;
d) da un rappresentante dell'ARDIS;
e) da un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di attività produttive;
f) da un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di arte, sport e politiche giovanili;
g) da un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di territorio e di urbanistica;
h) da un rappresentante dell'Assessorato competente in materia di agricoltura.".
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
[1] Abrogato dall'art. 37 del