Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 24/12/2009 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni in materia di entrate) |
Art. 2. (Disposizioni in materia di spesa) |
Art. 3. (Approvazione del bilancio pluriennale) |
Art. 4. (Approvazione degli elenchi allegati allo stato previsionale della spesa) |
Art. 5. (Utilizzo dei fondi a destinazione vincolata) |
Art. 6. (Conferma delle disposizioni normative in materia di contabilità) |
Art. 7. (Copertura disavanzi sanitari 2008 e 2009) |
Art. 8. (Allegati al bilancio ai sensi dell’articolo. 58, comma 1 e dell’art. 62, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,relativi alla ricognizione e valorizzazione el patrimonio immobiliare ed [...] |
Art. 9. (Approvazione dei bilanci degli enti) |
Art. 10. (Proroga del termine di cui all’articolo 14 della l.r. 41/2003 relativa alla materia dei servizi socio assistenziali) |
Art. 11. (Entrata in vigore) |
§ 6.3.39 - L.R. 24 dicembre 2009, n. 32.
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010
(B.U. 28 dicembre 2009, n. 48 - S.O. n. 223)
Art. 1. (Disposizioni in materia di entrate)
1. Il totale generale delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2010 è approvato in Euro 25.882.395.240,55 in termini di competenza ed in Euro 30.743.599.021,45 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l’anno finanziario 2010, sulla base dello stato di previsione dell’entrata allegato alla presente legge (tabella “A”).
Art. 2. (Disposizioni in materia di spesa)
1. Il totale generale delle spese della Regione per l’anno finanziario 2010 è approvato in Euro 25.882.395.240,55 in termini di competenza ed in Euro 30.743.599.021,45 in termini di cassa.
2. E’ autorizzato, secondo le leggi in vigore, l’impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l’anno finanziario 2010, in conformità ai dati di competenza e di cassa di cui all’annesso stato di previsione riportato in allegato alla presente legge (tabella “B”). Riguardo alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformità alle norme concernenti il patto di stabilità interno. L’erogazione delle spese comprese nel settore “partite di giro” è consentita nei limiti e subordinatamente all’avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.
3. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2010.
Art. 3. (Approvazione del bilancio pluriennale)
1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione per l’arco di tempo relativo agli anni 2010-2012.
Art. 4. (Approvazione degli elenchi allegati allo stato previsionale della spesa)
1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa:
a) l’elenco n. 1 concernente i capitoli afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Regione integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alla denominazione dell’U.P.B. numeri T21, T22, T23, T24;
b) l’elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;
c) l’elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell’articolo 46 della
d) l’elenco n. 4 concernente fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi;
e) l’elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione viene autorizzata per l’anno 2010 a contrarre mutui o prestiti per interventi finalizzati ai nuovi investimenti per l’importo di 1.511.471.976,74 euro rinviando alla legge di assestamento di bilancio 2010 l’autorizzazione all’eventuale contrazione del mutuo di 2.753.362.341,18 euro finalizzato al formale riequilibrio conseguente all’iscrizione del presunto saldo finanziario negativo, riferito a spese di investimento, connesso alla gestione dei pregressi esercizi;
f) l’elenco n. 6 concernente i capitoli la cui destinazione è vincolata.
2. I mutui di cui al comma 1, lettera e), per il complessivo ammontare di 4.264.834.317,92 euro sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile non superiore a quello applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e per la durata massima di ammortamento di anni trenta.
3. Per il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui o prestiti la Regione rilascerà mandato irrevocabile ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della
4. La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere all’assunzione dei mutui o prestiti di cui al comma 1, lettera e), con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni o con le modalità previste dalla presente legge.
Art. 5. (Utilizzo dei fondi a destinazione vincolata)
1. Alle determinazioni di impegno concernenti l’utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all’individuazione delle entrate corrispondenti e del loro accertamento da parte della Regione.
2. Il pagamento relativo ai fondi a destinazione vincolata di cui al comma 1 è subordinato all’avvenuto incasso dei fondi stessi, fatti salvi i programmi comunitari e specifiche deroghe stabilite con deliberazione della Giunta regionale in relazione a motivate esigenze di necessità ed urgenza.
Art. 6. (Conferma delle disposizioni normative in materia di contabilità)
1. Sono confermate, per l’esercizio finanziario 2010, le seguenti disposizioni normative:
a) nell’ambito dell’emissione dei prestiti obbligazionari ed in relazione all’autorizzazione concessa all’amministrazione regionale a contrarre prestiti obbligazionari in alternativa totale o parziale ai mutui di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), le disposizioni di cui all’articolo 5 della
b) nell’ambito dei residui perenti relativi al consiglio regionale e delle economie di bilancio di cui all’art. 37, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2001,n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione),le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della
c) nell’ambito delle variazioni di bilancio necessarie a garantire la copertura a carico del Bilancio regionale dei disavanzi del Servizio sanitario regionale riferiti all’anno precedente, l’autorizzazione in deroga contenuta nelle disposizioni di cui all’articolo 8 della
d) nell’ambito delle iscrizioni relative ai trasferimenti regionali nel bilancio degli enti locali nonché delle attività finanziate nei confronti di questi ultimi, le disposizioni di cui all’articolo 4 della
Art. 7. (Copertura disavanzi sanitari 2008 e 2009)
1. La copertura del disavanzo sanitario per l’anno 2008 pari a 1.702.075.920,63 euro mediante l’utilizzazione delle risorse regionali per 338 milioni di euro, delle risorse derivanti dal Fondo di cui all’articolo 1, comma 796, lett. b), della
a) utilizzazione delle risorse del FAS, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo patto della salute del 23 ottobre 2009, per un importo pari a 449.659.973,45 euro;
b) utilizzazione delle risorse derivanti dal fondo di cui all’articolo 1, comma 796 lettera b), della
c) utilizzazione delle entrate aggiuntive di cui all’articolo 1, comma 174, della
d) utilizzazione delle risorse regionali per un importo pari a 9.831.026,55 euro.
2. La copertura del disavanzo sanitario per l’anno 2009 pari ad euro 1.441 milioni, rideterminato in 1.418,3 milioni di euro a fronte della copertura pari a 22,7 milioni di euro relativa al fondo socio-sanitario di cui al capitolo H41584, a seguito delle stime risultanti dal Tavolo di verifica del 10 dicembre 2009, è la seguente:
a) 797.478.000,00 euro derivanti dall’utilizzazione delle entrate aggiuntive di cui all’art. 1, comma 174, della
b) 264.349.874,00 euro derivanti al fondo di cui all’articolo 1, comma 796, lett. b), della
c) 328.168.973,45 euro, quali economie derivanti dalla rimodulazione delle risorse di cui al comma 1, a valere sul capitolo di nuova istituzione H31608 denominato “Copertura disavanzi sanitari 2009”;
d) 28.303.152,55 euro a valere sul capitolo di nuova istituzione H31610 denominato “Risorse destinate ai ripiani del debito sanitario”.
3. Ai fini del corretto utilizzo delle risorse del FAS 2007-2013 di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 6 marzo 2009, n. 1 (Aggiornamento della dotazione del fondo aree sottoutilizzate, dell’assegnazione di risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della
Art. 8. (Allegati al bilancio ai sensi dell’articolo. 58, comma 1 e dell’art. 62, comma 8, del
1. In ottemperanza a quanto stabilito dal
a) ai sensi dell’art. 58, comma 1, del
b) ai sensi dell’articolo 62, comma 8, del
Art. 9. (Approvazione dei bilanci degli enti)
1. Ai sensi dell'articolo 57 della
1 ) Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);
2) Agenzia per il diritto agli studi universitari del Lazio (LAZIODISU);
3) Istituto regionale per le Ville Tuscolane IRVIT;
4) Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL);
5) Ente regionale Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia;
6) Ente regionale Parco di Bracciano e Martignano;
7) Ente regionale Parco di Veio;
8) Ente regionale Parco dei Castelli Romani;
9) Ente regionale Parco naturale dei Monti Lucretili;
10) Ente regionale Parco dell'Appia Antica;
11) Ente regionale Parco Riviera di Ulisse;
12) Ente regionale Aree naturali protette - Roma Natura;
13) Ente regionale Parco naturale dei Monti Aurunci;
14) Ente regionale riserva naturale Nazzano, Tevere-Farfa;
15) Agenzia regionale per la mobilità (AREMOL);
16) Ente Parco naturale regionale dei Monti Simbruini.
2. Gli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad apportare, ove necessario, variazioni ai rispettivi bilanci in relazione agli stanziamenti definitivamente previsti dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2010, 2011 e 2012.
Art. 10. (Proroga del termine di cui all’articolo 14 della
1. Il termine di cinque anni di cui al comma 5 dell’articolo 14 della
Art. 11. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.
(Omissis)