§ 6.1.20 - L.R. 4 luglio 1994, n. 29.
Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, recante: «Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali».


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:04/07/1994
Numero:29


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 1 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 76, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 30 del 1980, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. L'art. 4 della legge regionale n. 30 del 1980, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. I commi 1 e 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 30 del 1980, sono sostituiti dai seguenti
Art. 5.      1. L'art. 7 della legge regionale n. 30 del 1980, è sostituito dal seguente
Art. 6.      1. L'art. 8 della legge regionale n. 30 del 1980, è sostituito dal seguente
Art. 7.      1. L'art. 9 della legge regionale n. 30 del 1980, è sostituito dal seguente
Art. 8.      1. L'art. 10 della legge regionale n. 30 del 1980, è sostituito dal seguente
Art. 9.      1. L'art. 14 della legge regionale n. 30 del 1980, è sostituito dal seguente
Art. 10.  Importi delle tasse.
Art. 11.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.1.20 - L.R. 4 luglio 1994, n. 29. [1]

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, recante: «Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali».

(B.U. 20 luglio 1994, n. 20).

 

Art. 1.

     1. L'art. 1 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 76, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 30 del 1980, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. L'art. 4 della legge regionale n. 30 del 1980, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. I commi 1 e 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 30 del 1980, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. L'art. 7 della legge regionale n. 30 del 1980, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. L'art. 8 della legge regionale n. 30 del 1980, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. L'art. 9 della legge regionale n. 30 del 1980, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. L'art. 10 della legge regionale n. 30 del 1980, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     1. L'art. 14 della legge regionale n. 30 del 1980, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10. Importi delle tasse.

     1. Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le misure delle tasse relative ai numeri d'ordine 17-sub a) e 17-sub b) della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, dovute a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono elevate, con effetto da tale data, a L. 125.000, sia per la tassa di rilascio sia per la tassa annuale.

 

     Art. 11. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 29 aprile 2013, n. 2.