Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 19/07/2007 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27) |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 49 della l.r. 27/2006) |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 50 della l.r. 27/2006) |
Art. 4. (Modifiche all’articolo 51 della l.r. 27/2006) |
Art. 5. (Modifiche all’articolo 52 della l.r. 27/2006) |
Art. 6. (Modifiche all’articolo 53 della l.r. 27/2006) |
Art. 7. (Modifiche all’articolo 7bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, aggiunto dalla legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12. Disposizione transitoria) |
Art. 8. (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 12/1999, da ultimo modificato dalla legge regionale 28 aprile 2006, n. 4) |
Art. 9. (Modifica all’articolo 12 della l.r. 12/1999) |
Art. 10. (Inserimento dell’articolo 16bis nella l.r. 12/1999. Disposizione transitoria) |
Art. 11. (Accelerazione delle procedure di esame delle domande di regolarizzazione delle occupazioni senza titolo) |
Art. 12. (Accelerazione delle procedure per la trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie) |
Art. 13. (Accelerazione delle procedure per la cessione delle aree alle ATER) |
Art. 14. (Riserve in favore dei disabili) |
Art. 15. (Entrata in vigore) |
§ 4.1.162 - L.R. 19 luglio 2007, n. 11.
Misure urgenti per l’edilizia residenziale pubblica
(B.U. 30 luglio 2007, n. 11)
CAPO I
Modifiche alla
(Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 48 della
1. Al comma 1 dell’articolo 48 della
2. Al comma 2 dell’articolo 48 della
3. Al comma 2 dell’articolo 48 della
4. Al comma 3 dell’articolo 48 della
5. Al comma 3 dell’articolo 48 della
6. Al comma 4 dell’articolo 48 della
a) alla lettera a) le parole: “dell’assegnatario” sono sostituite dalle seguenti: “conviventi con l’assegnatario”;
b) alla lettera b) le parole: “o di altro componente il nucleo familiare” sono soppresse e le parole da: “E’ fatto salvo il diritto di abitazione” a: “nuda proprietà” sono soppresse;
c) alla lettera c) le parole: “per i quali il relativo procedimento, ancora in corso, sia di esito certo.” sono sostituite dalle seguenti: “, a condizione che, per i procedimenti ancora in corso, sussistano tutti i presupposti ed i requisiti previsti dalle citate leggi per la conclusione positiva degli stessi.”.
7. Dopo il comma 4 dell’articolo 48 della
8. Al comma 5 dell’articolo 48 della
9. Al comma 6 dell’articolo 48 della
a) le parole da: “ad esclusione di coloro” a: “canoni di locazione” sono soppresse;
b) dopo le parole: “è ridotto al 10 per cento.” sono aggiunte le seguenti: “Al prezzo di cessione come sopra determinato si applica l’ulteriore riduzione del 10 per cento in caso di acquisto collettivo contestuale, con atto unico, pari al 100 per cento degli alloggi cedibili compresi in ciascuno stabile posto in vendita.”.
10. Al comma 8 dell’articolo 48 della
a) all’alinea, le parole da: “per l’alienazione” a: “seguenti casi” sono sostituite dalle seguenti: “e all’articolo 9 della
b) alla lettera a) dopo le parole: “nucleo familiare” sono aggiunte le seguenti: “convivente con l’acquirente,”;
c) alla lettera c), dopo la parola: “età” sono inserite le seguenti: “dell’acquirente”;
d) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c bis) trasferimento della residenza per motivi di lavoro, da documentare con dichiarazione del datore di lavoro attestante il trasferimento dell’attività lavorativa e il suo carattere non provvisorio.”.
11. Al comma 9 dell’articolo 48 della
12. Il comma 10 dell’articolo 48 della
“10. Gli alloggi compresi nelle zone omogenee A, come definite dall’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, del Ministro per i lavori pubblici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, occupati senza titolo alla data del 20 novembre 2006 e non regolarizzati con le modalità previste dall’articolo 53, possono essere alienati con procedura ad evidenza pubblica, con diritto di prelazione sul prezzo finale d’asta in favore dell’occupante.”.
13. Dopo il comma 10 dell’articolo 48 della
“10 bis. In caso di vendita successiva al termine previsto dalle disposizioni richiamate al comma 8 o al termine ridotto previsto dallo stesso comma, le ATER, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono esercitare il diritto di prelazione con le modalità di cui all’articolo 28, nono comma della
Art. 2. (Modifiche all’articolo 49 della
1. Al comma 1 dell’articolo 49 della
a) le parole da: “delle unità immobiliari” a: “(ATER)” sono sostituite dalle seguenti: “degli immobili rimangono nella disponibilità degli enti alienanti”;
b) dopo le parole: “emergenza abitativa.” sono inserite le seguenti: “, alla manutenzione degli alloggi in attesa di assegnazione, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e ad iniziative dirette a reprimere le occupazioni illegali diffuse e ad agevolare le assegnazioni, ivi comprese le spese legali.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 49 della
a) dopo le parole: “alienazione degli alloggi” è inserita la seguente: “e”;
b) dopo le parole: “per l’esercizio 2005).” sono inserite le seguenti: “A tal fine le ATER unitamente al piano di cessione trasmettono alla Regione, per l’approvazione, anche il previsto piano per il risanamento economico-
finanziario.”.
Art. 3. (Modifiche all’articolo 50 della
1. Alla rubrica dell’articolo 50 della
2. Il comma 2 dell’articolo 50 della
“2. Limitatamente agli alloggi delle ATER, nel caso in cui siano applicati canoni di importo inferiore al costo di gestione e manutenzione ordinaria dell’alloggio, nella misura fissata dalla Giunta regionale su proposta delle ATER stesse, sono stipulati contratti di servizio tra la Regione e la singola ATER, nei limiti e secondo i criteri determinati dalla Giunta regionale medesima, tenuto conto anche della gestione del patrimonio della stessa ATER.”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 50 della
“2 bis. Il limite di reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa è stabilito in 18 mila euro. Il limite di reddito per la decadenza dall’assegnazione degli alloggi viene calcolato aumentando del 40 per cento il limite di reddito per l’accesso. Entrambi i limiti sono computati secondo le modalità indicate nell’articolo 21 della
2 ter. Successive modifiche ai limiti di reddito di cui al comma 2bis sono effettuate con deliberazione del Consiglio regionale, secondo quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della
4. Il comma 3 dell’articolo 50 della
“3. Coloro che superano per due anni consecutivi il limite di reddito annuo per la decadenza dall’assegnazione degli alloggi di cui al comma 2bis, non compresi nei piani di vendita, possono accettare, in luogo della risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’articolo 13 della
5. Dopo il comma 3 dell’articolo 50 della
“3 bis. Nelle more della riforma organica della materia e in ogni caso per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2bis non si applica ai fini del calcolo dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa, per i quali restano in vigore i criteri fissati dalla
Art. 4. (Modifiche all’articolo 51 della
1. Al comma 1 dell’articolo 51 della
a) le parole: “sono da versarsi” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere versate”;
b) le parole: “Le ATER sono, inoltre, autorizzate a trasferire” sono sostituite dalle seguenti: “Le ATER possono trasferire, inoltre,”.
2. Al comma 1 dell’articolo 51 della
“1 bis. Le operazioni di cui al comma 1 sono decise dalle ATER sulla base del criterio della maggiore convenienza finanziaria.”.
Art. 5. (Modifiche all’articolo 52 della
1. Alla rubrica dell’articolo 52 della
2. Al comma 2 dell’articolo 52 della
3. Al comma 3 dell’articolo 52 della
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 52 della
“3 bis. Sono fatti salvi i piani di cessione di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa deliberati dagli enti proprietari anteriormente al 30 dicembre 2006 e non approvati dalla Regione, limitatamente al numero di alloggi indicati nei piani stessi, comunque nei limiti della percentuale massima di cui all’articolo 48, comma 3.
3ter. Sono fatte salve le disposizioni di leggi statali e regionali non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 48, 49 e 50.”.
5. Dopo la lettera a) del comma 4 dell’articolo 52 della
“a bis) all’alinea del comma 5 dell’articolo 17, come modificata dalla
Art. 6. (Modifiche all’articolo 53 della
1. Alla rubrica dell’articolo 53 della
2. Al comma 1 dell’articolo 53 della
3. Al comma 2 dell’articolo 53 della
a) alla lettera a) le parole: “certificazione anagrafica,” sono sostituite dalle seguenti: “certificazione anagrafica o”;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) al possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 1, della
c) alla lettera c), dopo le parole: “in possesso dell’alloggio.” sono inserite le seguenti: “o ad un soggetto che, essendosi assentato, abbia segnalato con atto avente data certa l’avvenuta occupazione oppure ad un soggetto in attesa di voltura.”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 53 della
“3 bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 15, comma 5, della
3 ter. Per l’applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, gli occupanti devono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il reddito complessivo lordo del nucleo familiare, che è oggetto di verifica da parte dell’ente gestore degli alloggi.”.
5. Al comma 4 dell’articolo 53 della
6. Il comma 5 dell’articolo 53 della
“5. Nei casi di illegittima cessione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, l’assegnatario e l’occupante vengono privati del diritto all’assegnazione, all’acquisto e alla regolarizzazione della posizione amministrativa. E’ fatto obbligo ai comuni ed agli enti gestori di comunicare all’autorità competente all’emanazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 15 della
7. Dopo il comma 5 dell’articolo 53 della
“5bis. L’ente competente alle assegnazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) della
8. Dopo la lettera b) del comma 6 dell’articolo 53 della
9. Dopo il comma 6 dell’articolo 53 della
“6 bis. Al comma 7 dell’articolo 1 della
CAPO II
Modifiche alla
(Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche
Art. 7. (Modifiche all’articolo 7bis della
1. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 7bis della
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 7bis della
“4 bis. Per gli interventi di edilizia residenziale pubblica di competenza delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) e dei comuni, decorso il termine di cui al comma 1, la Regione, valutate le cause che hanno impedito il rispetto del termine per l’inizio dei lavori e la permanenza dell’interesse pubblico ad eseguire i lavori programmati e finanziati, può, in alternativa all’accordo di programma previsto al comma 3, con deliberazione della Giunta, riconfermare le localizzazioni degli interventi, assegnando un nuovo termine per l’inizio dei lavori, in ogni caso non superiore a tredici mesi. Decorso inutilmente tale termine i relativi fondi tornano nella disponibilità della Regione.”.
3. Le modifiche apportate alla
Art. 8. (Modifiche all’articolo 10 della
1. Dopo la lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 10 della
2. Dopo la lettera d bis) del comma 2 dell’articolo 10 della
“d ter) costruiti a suo tempo dall’Enel nelle località Campomorto e Marzola nel territorio del comune di Montalto di Castro, che il comune, con fondi propri, ha già acquistato od ha in corso di acquisizione.”.
Art. 9. (Modifica all’articolo 12 della
1. Alla lettera e) del comma 4 dell’articolo 12 della
Art. 10. (Inserimento dell’articolo 16bis nella
1. Nel Capo III della
“Art. 16 bis. (Gestione degli immobili di edilizia residenziale agevolata in locazione da parte di un fondo immobiliare)
1. Gli immobili residenziali realizzati con finanziamento agevolato pubblico, con vincolo di locazione a termine o permanente, possono essere gestiti mediante il conferimento, da parte dei soggetti beneficiari del finanziamento pubblico medesimo, ad un fondo immobiliare, istituito ai sensi del
a) gli immobili da conferire siano completamente realizzati;
b) siano stati individuati i locatari degli immobili e stipulati i relativi contratti di locazione.
2. I soggetti beneficiari del finanziamento pubblico, che conferiscono al fondo immobiliare o alla società di cui al comma 1 gli immobili realizzati, danno immediata comunicazione alla Regione di tale conferimento e forniscono alla Regione notizie in ordine all’amministrazione degli stessi, anche per consentire di verificare il rispetto della normativa vigente e di valutare i risultati gestionali e le prospettive di finanziamento e sviluppo dei programmi regionali di edilizia residenziale.”.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16bis della
CAPO III
Disposizioni finalizzate ad accelerare
adempimenti procedurali. Disposizioni in favore dei disabili
Art. 11. (Accelerazione delle procedure di esame delle domande di regolarizzazione delle occupazioni senza titolo)
1. I comuni, nell’ambito dello loro autonomia organizzativa, stabiliscono termini e modalità per l’istruttoria delle domande presentate ai fini della regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa, da concludere entro ventiquattro mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stabilito nel modello approvato con delibera della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 53, comma 4 della
Art. 12. (Accelerazione delle procedure per la trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie)
1. I comuni che abbiano promosso o promuovano la trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie concesso sulle aree comprese nei piani di zona di cui alla
2. Le finalità di cui al comma 1 possono riguardare anche la determinazione del corrispettivo della cessione delle aree in proprietà, consentendo che all’importo calcolato ai sensi dell’articolo 31, comma 48 della
a) al tempo occorso per la determinazione e la comunicazione dell’indennità definitiva di espropriazione rispetto alla data di concessione del diritto di superficie;
b) ai diversi regimi giuridici che si sono succeduti in materia di determinazione degli indennizzi espropriativi.
3. Al fine di realizzare la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, i comuni definiscono in via transattiva, laddove ne ricorrano le condizioni, la quantificazione dell’entità dei conguagli, qualora dovuti, per il diverso costo di acquisizione delle aree espropriate, stabilendo in tal modo le condizioni di maggiore favore per i cittadini e fatti sempre salvi gli accordi tra le parti [1].
Art. 13. (Accelerazione delle procedure per la cessione delle aree alle ATER)
1. I comuni accelerano le procedure per la stipula con le ATER della convenzione prevista dall’articolo 35 della
2. Per gli alloggi edificati sulle aree indicate al comma 1, compresi nei piani di vendita formulati dalle ATER, la convenzione prevista dall’articolo 35 della
3. Qualora non siano stati definitivamente determinati gli oneri relativi all’acquisizione delle aree ed alle opere di urbanizzazione, dovuti dalle ATER per la concessione del relativo diritto di superficie, nella stipulanda convenzione può essere inserita apposita clausola di conguaglio, con l’impegno di pagamento successivo da parte delle ATER medesime.
Art. 14. (Riserve in favore dei disabili)
1. Una aliquota non inferiore al 10 per cento delle risorse finanziarie disponibili per l’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa è riservata a favore di nuclei familiari con persone con grave disabilità ai sensi degli articoli 3 e 4
2. Le riserve di cui al comma 1 trovano applicazione, altresì, in sede di programmazione regionale delle risorse finanziarie disponibili per l’edilizia agevolata-convenzionata destinata alla locazione permanente o ad alloggi sociali.
3. I comuni riservano una quota non inferiore al 5 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa in favore dei nuclei familiari con persone non deambulanti e una quota non inferiore al 10 per cento per i diversamente abili, ferma restando l’aliquota massima del 25 per cento della riserva consentita dalle vigenti disposizioni per le situazioni di emergenza abitativa.
Art. 15. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma modificato dall'art. 39 della