Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 09/12/2004 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità). |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 4 della l. r. 24/1998). |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 24/1998, come modificato dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 25). |
Art. 4. (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 24/1998, come modificato dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 16). |
Art. 5. (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 24/1998, da ultimo modificato dalla legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2). |
Art. 6. (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 24/1998). |
Art. 7. (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 24/1998, come modificato dalla legge regionale 9 dicembre 1999, n. 37 e dalla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39). |
Art. 8. (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 24/1998). |
Art. 9. (Modifiche all’articolo 13 della l.r 24/1998). |
Art. 10. (Modifiche all’articolo 14 della l.r. 24/1998). |
Art. 11. (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 24/1998). |
Art. 12. (Modifiche all’articolo 17 della l.r. 24/1998). |
Art. 13. (Inserimento dell’articolo 18ter nella l.r. 24/1998). |
Art. 14. (Inserimento dell’articolo 18quater nella l.r. 24/1998). |
Art. 15. (Modifiche all’articolo 21 della l.r. 24/1998). |
Art. 16. (Modifiche all’articolo 22 della l.r. 24/1998, come modificato dalla legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e dalla l.r. 16/2000). |
Art. 17. (Modifiche all’articolo 23 della l.r. 24/1998, da ultimo modificato dalla legge regionale 20 dicembre 2001, n. 39). |
Art. 18. (Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 24/1998). |
Art. 19. (Modifiche all’articolo 25 della l.r. 24/1998, come modificato dalla l.r. 25/1998). |
Art. 20. (Modifiche all’articolo 26 della l.r. 24/1998). |
Art. 21. (Inserimento dell’articolo 27.1 nella l.r. 24/1998). |
Art. 22. (Modifiche all’articolo 27 bis, inserito dalla legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2). |
Art. 23. (Abrogazione dell'articolo 27ter della l.r. 24/1998, inserito dalla legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, come modificato dalla legge regionale 18 dicembre 2002, n. 32). |
Art. 24. (Modifiche all’articolo 31 della l.r. 24/1998). |
Art. 25. (Inserimento dell’articolo 31.1 nella l.r. 24/1998). |
Art. 26. (Sostituzione dell’articolo 31 bis della l.r. 24/1998, inserito dalla l.r. 6/1999). |
Art. 27 . (Inserimento dell’articolo 31ter nella l.r. 24/1998). |
Art. 28. (Inserimento dell’articolo 31quater nella l.r. 24/1998). |
Art. 29. (Inserimento dell’articolo 31quinquies nella l.r. 24/1998). |
Art. 30. (Modifiche all’articolo 34 della l.r. 24/1998). |
Art. 31. (Modifiche all’articolo 36ter della l.r. 24/1998). |
Art. 32. (Disposizioni transitorie). |
Art. 33. (Abrogazione dell'articolo 296 della l.r. 10/2001). |
Art. 34. (Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 13 della l.r. 32/2002). |
Art. 35. (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2004, n .12 “Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi”). |
Art. 36. (Entrata in vigore). |
§ 4.1.146 - L.R. 9 dicembre 2004, n. 18
Modifiche alla legge regionale 6 Luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche. Modifica alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi). Disposizioni transitorie.
(B.U. 10 dicembre 2004, n. 34 – S.O. n. 7).
Art. 1. (Oggetto e finalità).
1. La Regione, in attesa di disciplinare in modo organico l'esercizio dell'attività pianificatoria e delle funzioni amministrative di competenza regionale in materia di beni paesaggistici, anche al fine di adeguare la normativa regionale vigente ai principi contenuti nel
Art. 2. (Modifiche all’articolo 4 della
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della
“1 bis. I vincoli relativi ai beni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del
b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del
Art. 3. (Modifiche all’articolo 5 della
1. Il comma 4 dell’articolo 5 della
“4. Fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesistica ai sensi dell’articolo 25, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR, ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all’articolo 31 quinquies, commi 1 e 2, qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili.” [1].
2. Il comma 6 dell’articolo 5 della
“6. Le specifiche disposizioni dei PTP o del PTPR prevedono i casi in cui i manufatti di cui al comma 5 debbano salvaguardare le preesistenze naturalistiche ed avere preferibilmente carattere precario.”.
3. Al comma 7 dell’articolo 5 della
4. Dopo il comma 10 dell’articolo 5 della
“10 bis. I PTP o il PTPR possono consentire trasformazioni diverse da quelle previste dai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 previa predisposizione di un piano attuativo ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b), volto al recupero urbanistico. In tal caso, al fine di preservare l’integrità delle aree libere prospicienti la linea di costa, eventuali nuovi interventi edilizi possono essere localizzati solo in ambiti il cui fronte verso il mare sia già impegnato da edificazione esistente realizzata in conformità agli strumenti urbanistici e di pianificazione vigenti.”.
Art. 4. (Modifiche all’articolo 6 della
1. Il comma 5 dell’articolo 6 della
“5. Fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesistica ai sensi dell’articolo 25, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR, ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all’articolo 31 quinquies, commi 1 e 2, qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili.” [2].
2. Al comma 10 dell’articolo 6 della
Art. 5. (Modifiche all’articolo 7 della
1. Il comma 7 dell’articolo 7 della
“7. Fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesistica ai sensi dell’articolo 25, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR, ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all’articolo 31 quinquies, commi 1 e 2, qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili." [3].
2. Al comma 8 dell’articolo 7 della
3. Dopo il comma 15 dell'articolo 7 della
“15bis. I PTP o il PTPR possono consentire trasformazioni diverse da quelle di cui ai commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13, previa predisposizione di un piano attuativo ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b), volto al recupero urbanistico. In tal caso la fascia di rispetto é stabilita in metri 50 a partire dalle sponde o dal piede dell’argine.”.
Art. 6. (Modifiche all’articolo 8 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della
“3 bis. Qualora lo sviluppo delle attività sportive di cui al comma 2, lettera d), comporti la necessità di razionalizzare o integrare bacini sciistici intercomunali si fa ricorso ai programmi di intervento previsti dall’articolo 31bis, anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 10, comma 8, fermo restando il rimboschimento compensativo con specie autoctone.”.
Art. 7. (Modifiche all’articolo 10 della
1. Al comma 2 dell’articolo 10 della
2. Al comma 8 dell’articolo 10 della
3. Dopo il comma 8 dell’articolo 10 della
“8.1. La superficie delle aree boscate non concorre al fine del calcolo della cubatura per costruire al di fuori di esse ma contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici.”.
Art. 8. (Modifiche all’articolo 11 della
1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 11 della
2. Al comma 4 dell’articolo 11 della
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della
“4 bis. Gli strumenti urbanistici generali o loro varianti che prevedano, ai sensi del comma 4, il mutamento di destinazione d’uso delle proprietà collettive gravate da uso civico, sono altresì sottoposti alla preventiva autorizzazione paesistica di cui all’articolo 25. Tale mutamento di destinazione non estingue l’uso civico e il conseguente vincolo paesistico e gli interventi previsti sono comunque sottoposti all’autorizzazione paesistica ai sensi dell’articolo 25.”.
Art. 9. (Modifiche all’articolo 13 della l.r 24/1998).
1. Il comma 3 dell’articolo 13 della
“3. Rientrano nelle zone di interesse archeologico, ai sensi del comma 2:
a) le aree ed i beni puntuali e lineari nonché le relative fasce di rispetto individuati dai PTP o dal PTPR;
b) le aree individuate con provvedimento dell’amministrazione competente anche successivamente all’approvazione dei PTP o del PTPR.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della
“3bis. La carta tecnica regionale in scala 1:10.000 costituisce il riferimento cartografico per l’individuazione dei beni e delle aree di cui al comma 3.".
3. Il comma 4 della
“4. Nelle zone di interesse archeologico ogni modifica dello stato dei luoghi é subordinata all’autorizzazione paesistica ai sensi dell’articolo 25, integrata, per le nuove costruzioni, dal preventivo parere della competente soprintendenza archeologica. In tal caso il parere valuta l’ubicazione degli interventi previsti nel progetto in relazione alla presenza ed alla rilevanza dei beni archeologici, mentre l’autorizzazione paesistica valuta l’inserimento degli interventi stessi nel contesto paesistico, in conformità alle specifiche disposizioni dei PTP o del PTPR.”.
Art. 10. (Modifiche all’articolo 14 della
1. Il comma 2 dell’articolo 14 della
“2. Il PTPR di cui all’articolo 21 attua una revisione delle classificazioni per zona previste dai PTP e ne determina le relative modalità d’uso.”.
Art. 11. (Modifiche all’articolo 16 della
1. Il comma 3 dell’articolo 16 della
“3. I punti di vista ed i percorsi panoramici sono individuati sulla carta tecnica regionale in scala 1:10.000. I PTP o il PTPR sottopongono a specifica normativa d’uso i punti di vista ed i percorsi panoramici che ricadono nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico dall’amministrazione competente ai sensi dell’articolo 14.”.
Art. 12. (Modifiche all’articolo 17 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della
“1 bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l’apertura di nuove cave e di nuove miniere può essere consentita nelle aree di scarso pregio paesistico, classificate dai PTP vigenti con il livello minimo di tutela, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico ed esclusivamente per l’escavazione di materiale raro. In tal caso l’autorizzazione paesistica é rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto delle procedure di cui al comma 6.”.
Art. 13. (Inserimento dell’articolo 18ter nella
1. Dopo l’articolo 18bis della
“Art. 18 ter. (Interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture).
1. Fermo restando l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesistica di cui all’articolo 25, nelle zone sottoposte a vincolo paesistico sono comunque consentiti, anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente capo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
b) gli interventi di ristrutturazione edilizia nonché, limitatamente alle strutture pubbliche, di interesse pubblico o destinate ad attività produttive e agli impianti e alle attrezzature sportive, gli ampliamenti che comportino la realizzazione di un volume non superiore al venti per cento del volume dell’edificio esistente, salvo prescrizioni più restrittive contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR;
c) gli adeguamenti funzionali e le opere di completamento delle infrastrutture e delle strutture pubbliche esistenti, ivi compresi gli impianti tecnologici, gli impianti per la distribuzione dei carburanti, nonché gli interventi strettamente connessi ad adeguamenti derivanti da disposizioni legislative, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, ovvero previa presentazione del SIP ai sensi degli articoli 29 e 30; tali adeguamenti ed opere di completamento possono essere effettuati anche in deroga alle disposizioni contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR;
d) le isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti.”.
Art. 14. (Inserimento dell’articolo 18quater nella
1. Dopo l’articolo 18 ter della
“Art. 18 quater. (Eliminazione delle barriere architettoniche).
1. Gli interventi edilizi relativi ad immobili sottoposti a vincolo paesistico, finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, sono realizzati in conformità alle disposizioni contenute nel
Art. 15. (Modifiche all’articolo 21 della
1. Al comma 1 dell’articolo 21 della
Art. 16. (Modifiche all’articolo 22 della
1. Il comma 2 dell’articolo 22 della
“2. Il PTPR individua le aree di interesse archeologico ai sensi dell’articolo 13, comma 3.”.
Art. 17. (Modifiche all’articolo 23 della
1. Alla rubrica dell’articolo 23 della
2. Al comma 1 dell’articolo 23 della
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 della
“1 bis. L’esame delle proposte di cui al comma 1 é effettuato da una commissione tecnica di cui fanno parte il direttore della Direzione regionale competente in materia di territorio ed urbanistica, che la presiede, ed i dirigenti delle aree regionali competenti in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.”.
4. Il comma 7 dell’articolo 23 della
“7. Il PTPR é modificato con le procedure previste dal presente articolo ma con i termini ridotti alla metà.”.
5. Dopo il comma 7 della
“7 bis. La Regione effettua il primo aggiornamento del PTPR trascorsi due anni dall’approvazione del PTPR stesso, procedendo, in particolare, ad una modifica delle classificazioni per zona delle aree che risultino soggette a cambiamenti naturalistici e morfologici.”.
Art. 18. (Sostituzione dell’articolo 24 della
1. L’articolo 24 della
“Art. 24. (Sportello unico per il territorio ed il paesaggio).
1. E’ istituito, presso la struttura regionale competente in materia di territorio, urbanistica e paesaggio, lo sportello unico per il territorio ed il paesaggio (SUTP) alla cui organizzazione si provvede ai sensi della normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale.
2. Il SUTP svolge, in particolare, le seguenti attività:
a) coordinamento dei dati relativi ai regimi vincolistici presenti sul territorio regionale ed agli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica, al fine di consentirne l’accesso a qualsiasi soggetto interessato nonché agli enti locali, anche in relazione all’esercizio delle funzioni connesse allo sportello urbanistico comunale di cui all’articolo 73 della
b) orientamento ai cittadini sulla normativa da applicare e sugli adempimenti da espletare in relazione ai procedimenti amministrativi di competenza regionale in materia di paesaggio;
c) coordinamento con gli sportelli unici per le attività produttive.
3. Il SUTP é collegato con il SITR ed é accessibile da parte dei cittadini attraverso sistemi informatici e telematici.”.
Art. 19. (Modifiche all’articolo 25 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 25 della
“1 bis. Non é richiesta l’autorizzazione di cui al comma 1:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti all’esercizio dell’attività agro-silvo pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste di cui all’articolo 10, purché previsti ed autorizzati ai sensi della normativa vigente.”.
2. Al comma 6 dell’articolo 25 della
Art. 20. (Modifiche all’articolo 26 della
1. Al comma 3 dell’articolo 26 della
Art. 21. (Inserimento dell’articolo 27.1 nella
1. Dopo l’articolo 27 della
“Art. 27.1. (Adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali e modifiche al PTPR).
1. I comuni, entro il termine stabilito dal PTPR e, comunque, non oltre due anni dalla sua approvazione, adeguano lo strumento urbanistico generale alle previsioni del PTPR stesso, secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l’ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal PTPR.
2. I comuni, in sede di adozione dello strumento urbanistico generale o della sua variante ai fini del comma 1, possono proporre, per specifiche esigenze di sviluppo o di salvaguardia del paesaggio locale, una modifica del PTPR stesso, adeguatamente motivata e documentata, con le procedure indicate nei commi successivi.
3. I comuni sottopongono lo strumento urbanistico generale adottato e la proposta di modifica del PTPR alle forme di pubblicità ed alla procedura previste dall’articolo 23, commi 2, 3 e 4, ed inviano alla Regione le osservazioni relative alle proposte di modifica del PTPR stesso con le proprie controdeduzioni.
4. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni e delle controdeduzioni pervenute, si pronuncia sulla proposta di modifica del PTPR. In caso di valutazione positiva, adotta la modifica del PTPR e la invia al Consiglio regionale per l’approvazione; in caso di valutazione negativa ne da comunicazione al comune ed alla provincia.
5. I termini previsti dalla normativa vigente per la verifica di conformità da parte della provincia dello strumento urbanistico generale adottato dai comuni restano sospesi fino alla data di approvazione della modifica del PTPR o fino alla data di comunicazione della valutazione negativa da parte della Giunta regionale.”.
Art. 22. (Modifiche all’articolo 27 bis, inserito dalla
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 27bis della
“1 bis. In deroga a quanto previsto nel comma 1, nelle zone definite dagli strumenti urbanistici vigenti come E, ai sensi del
Art. 23. (Abrogazione dell'articolo 27ter della
1. L'articolo 27 ter della
Art. 24. (Modifiche all’articolo 31 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 31 della
2. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 31 della
Art. 25. (Inserimento dell’articolo 31.1 nella
1. Dopo l’articolo 31 della
“Art. 31.1. (Strumenti di attuazione del PTPR e misure incentivanti).
1. La Regione individua e promuove strumenti volti ad assicurare lo sviluppo sostenibile, la gestione e la valorizzazione dei paesaggi attraverso progetti mirati e azioni di recupero. Il PTPR individua, in particolare, progetti mirati, misure incentivanti e di sostegno per il recupero, la valorizzazione e la gestione finalizzata al mantenimento dei paesaggi del territorio regionale.
2. Gli strumenti di cui al comma 1 prevedono forme di collaborazione e concertazione tra la Regione, gli enti pubblici statali e locali e soggetti privati interessati, e possono individuare misure incentivanti, finanziamenti pubblici e privati.
3. Rientrano negli strumenti di cui al comma 1:
a) i programmi di intervento per il paesaggio;
b) i parchi culturali ed archeologici;
c) i piani attuativi comunali con valenza paesistica.”.
Art. 26. (Sostituzione dell’articolo 31 bis della
1. L’articolo 31bis della
“Art. 31 bis. (Programmi di intervento per il paesaggio).
1. La Regione al fine di valorizzare il paesaggio, anche in attuazione delle indicazioni dei PTP o del PTPR ed in relazione ad analoghe previsioni di programmi nazionali o comunitari, può approvare appositi programmi di intervento per il paesaggio, di seguito denominati programmi.
2. I programmi possono riguardare ambiti territoriali sia interni che esterni ad aree sottoposte a vincolo paesistico, individuano azioni, misure, opere ed altri interventi diretti esclusivamente alla valorizzazione, riqualificazione, recupero, ripristino, mantenimento dei beni paesaggistici ed individuano le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione dei programmi stessi.
3. Gli interventi previsti nei programmi possono essere realizzati con risorse pubbliche o private; in tal caso le amministrazioni competenti stipulano con i privati specifiche convenzioni.
4. Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, anche su richiesta degli enti locali, adotta un apposito schema del programma che é pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed é trasmesso ai comuni interessati per l’affissione presso i rispettivi albi pretori per sessanta giorni. Entro tale termine tutti i soggetti interessati possono presentare osservazioni.
5. I comuni, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, trasmettono alla Regione le osservazioni pervenute unitamente ad una relazione complessiva.
6. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sulla base delle osservazioni e della relazione complessiva di cui al comma 5, approva il programma. Il programma approvato é pubblicato nel BUR.
7. Qualora lo schema di programma adottato dalla Giunta regionale presenti elementi di difformità rispetto ai PTP o al PTPR, é approvato dal Consiglio regionale e comporta modifiche ai medesimi PTP o PTPR.".
Art. 27. (Inserimento dell’articolo 31ter nella
1. Dopo l’articolo 31bis della
“Art. 31 ter. (Parchi archeologici e culturali).
1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di beni culturali e paesaggistici e d’intesa con le amministrazioni pubbliche interessate, può individuare, all'interno delle aree sottoposte a vincolo paesistico e, in particolare, in quelle di interesse archeologico, zone da destinare nella loro globalità alla fruizione collettiva come parchi archeologici e culturali, al fine di promuovere, valorizzare e consolidare le identità della comunità locale e dei luoghi.
2. I parchi archeologici e culturali possono riguardare sia i beni architettonici, monumentali, paesaggistici e naturali, sia aspetti della letteratura e della tradizione religiosa e popolare e possono comprendere anche zone esterne alle aree con vincolo paesistico.
3. I parchi archeologici e culturali sono istituiti mediante apposite convenzioni tra Regione ed amministrazioni pubbliche interessate, ivi comprese le soprintendenze competenti, ed eventuali associazioni ed organizzazioni culturali.
4. La convenzione di cui al comma 3 definisce, in conformità alla normativa statale vigente in materia di beni culturali e paesaggistici , la disciplina d'uso del parco archeologico e culturale, con particolare riguardo agli aspetti di fruizione, promozione e valorizzazione. La convenzione individua altresì gli interventi prioritari da realizzare ed eventuali misure incentivanti o finanziamenti pubblici e privati.
5. Gli interventi di cui al comma 4 possono comportare modifiche ai PTP o al PTPR, purché attuati mediante appositi accordi di programma approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa ratifica del Consiglio regionale da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo stesso. Gli atti relativi all’accordo di programma sono, altresì, sottoposti, prima della sottoscrizione dell’accordo, alle forme di pubblicità previste dall’articolo 23, commi 2 e 3, ma con i termini ridotti della metà.".
Art. 28. (Inserimento dell’articolo 31quater nella
1. Dopo l’articolo 31ter della
“Art. 31 quater. (Piani attuativi con valenza paesistica).
1. In relazione a specifici e circoscritti ambiti territoriali individuati graficamente o indicati dalla normativa dei PTP o del PTPR, i comuni definiscono una più puntuale disciplina delle trasformazioni territoriali previste dagli stessi PTP o PTPR, attraverso la formazione di strumenti urbanistici attuativi, accompagnati da SIP, che assumono valore di piano attuativo con valenza paesistica.
2. I piani attuativi con valenza paesistica verificano le perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica dei PTP o del PTPR, precisano i perimetri entro i quali si attuano le trasformazioni e possono disciplinare, in particolare:
a) la valorizzazione ed il recupero degli insediamenti urbani periferici;
b) la riqualificazione delle aree di particolare degrado;
c) il recupero del patrimonio edilizio esistente;
d) la riqualificazione del centro storico e delle relative aree di rispetto.
3. I piani attuativi con valenza paesistica costituiscono integrazione o specificazione dei PTP o del PTPR e riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesistiche di cui all’articolo 25.”.
Art. 29. (Inserimento dell’articolo 31quinquies nella
1. Dopo l’artico 31quater della
“Art. 31 quinquies. (Varianti speciali per il recupero dei nuclei abusivi in ambito paesistico).
1. Nelle aree urbanizzate esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR i comuni possono adottare, in conformità alla
2. Qualora la variante speciale non sia conforme ai PTP o al PTPR, il comune può, contestualmente all’adozione della variante stessa, proporre una modifica del PTP o del PTPR limitatamente al soddisfacimento degli standard di cui all'articolo 3 del
3. I pareri di cui all'articolo 32 possono essere rilasciati soltanto a seguito della definizione delle procedure relative alla variante speciale previste dai precedenti commi.
4. I comuni che, in applicazione della vigente normativa in materia di abusivismo edilizio, procedano alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi nelle aree urbanizzate esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR, sono tenuti a darne comunicazione alla Regione al fine di apportare i necessari adeguamenti ai PTP o al PTPR stesso.”.
Art. 30. (Modifiche all’articolo 34 della
1. Al comma 2 dell’articolo 34 della
2. Al comma 2bis dell’articolo 34 della
Art. 31. (Modifiche all’articolo 36ter della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 36ter della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 36ter della l.r. 24/98 é aggiunto il seguente:
“2 bis. Fino alla data di approvazione del PTPR, gli accordi di programma aventi ad oggetto piani o programmi d’intervento finalizzati all’acquisizione pubblica di aree ricadenti in aree naturali protette o con rilevante valore paesaggistico possono comportare variazioni ai PTP vigenti a condizione che [4]:
a) le acquisizioni siano previste in strumenti urbanistici generali comunali approvati o adottati o in leggi regionali istitutive di aree naturali protette;
b) gli atti relativi all’accordo di programma siano sottoposti, prima della sottoscrizione dell’accordo stesso, alle forme di pubblicità previste dall’articolo 23, commi 2 e 3, ma con i termini ridotti alla metà;
c) l’accordo di programma sia approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa ratifica del Consiglio regionale da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo stesso.”.
Art. 32. (Disposizioni transitorie).
1. Le modifiche apportate dalla presente legge all’articolo 5, commi 4 e 10bis, all’articolo 6, comma 5, all’articolo 7, commi 7, 8 e 15bis, all’articolo 16, comma 3, della
2. Le province possono presentare le proposte di modifica delle perimetrazioni dei vincoli paesistici e delle classificazioni per zona, ai sensi dell’articolo 23 della
Art. 33. (Abrogazione dell'articolo 296 della
1. L'articolo 296 della
Art. 34. (Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 13 della
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 13 della
Art. 35. (Modifica all’articolo 3 della
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della
“b) le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali;”.
Art. 36. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 20 dicembre 2004, n. 35.
[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 20 dicembre 2004, n. 35.
[3] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 20 dicembre 2004, n. 35.
[4] Alinea così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 20 dicembre 2004, n. 35.