§ 4.1.106 - L.R. 20 marzo 2000, n. 16.
Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modificazioni concernente: Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:20/03/2000
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni all'articolo 6 della legge 6 luglio 1998, n. 24 e successive modificazioni).
Art. 2.  (Modificazioni all'articolo 7 della legge regionale 24/1998 e successive modificazioni).
Art. 3.  (Modificazioni all'articolo 21 della legge regionale 24/1998 e successive modificazioni).
Art. 4.  (Modificazioni all'articolo 22 della legge regionale 24/1998 e successive modificazioni).
Art. 5.  (Modificazioni all'articolo 23 della legge regionale 24/1998 e successive modificazioni).
Art. 6.  (Modificazioni all'articolo 27 della legge regionale 24/1998 e successive modificazioni).
Art. 7.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.1.106 - L.R. 20 marzo 2000, n. 16.

Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modificazioni concernente: Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico.

(B.U. 30 marzo 2000, n. 9).

 

Art. 1. (Modificazioni all'articolo 6 della legge 6 luglio 1998, n. 24 e successive modificazioni). [1]

 

     Art. 2. (Modificazioni all'articolo 7 della legge regionale 24/1998 e successive modificazioni). [2]

 

     Art. 3. (Modificazioni all'articolo 21 della legge regionale 24/1998 e successive modificazioni). [3]

 

     Art. 4. (Modificazioni all'articolo 22 della legge regionale 24/1998 e successive modificazioni). [4]

 

     Art. 5. (Modificazioni all'articolo 23 della legge regionale 24/1998 e successive modificazioni).

     1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 24/1998, così come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 25, le parole "entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse.

 

     Art. 6. (Modificazioni all'articolo 27 della legge regionale 24/1998 e successive modificazioni). [5]

 

     Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Modifica il comma 8, art. 6 della L.R. 6 luglio 1998, n. 24.

[2] Modifica il comma 7, art. 7 della L.R. 6 luglio 1998, n. 24.

[3] Modifica il comma 1, art. 21 della L.R. 6 luglio 1998, n. 24.

[4] Modifica il comma 2 bis, art. 22 della L.R. 6 luglio 1998, n. 24.

[5] Modifica il comma 5 bis, art. 27 della L.R. 6 luglio 1998, n. 24.