§ 6.2.11 - L.R. 27 aprile 1993, n. 21.
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1993 (articolo 28 della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 norme finanziarie
Data:27/04/1993
Numero:21


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25.  [9]
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29 
Art. 30. 
Art. 31. 


§ 6.2.11 - L.R. 27 aprile 1993, n. 21.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1993 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17).

(B.U. 10 maggio 1993, n. 13, S.O. n. 4).

 

Art. 1.

     1. Relativamente all'anno finanziario 1993 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato quadro A.

 

     Art. 2.

     1. Agli effetti degli adempimenti attribuiti agli enti locali ai sensi dell'articolo 1-quater della L. 26 aprile 1983, n. 131 e successive modificazioni, la rappresentazione finanziaria delle autorizzazioni di spesa riconducibili al programma regionale di sviluppo è costituita dal bilancio pluriennale 1993/1995, la cui classificazione è conforme alla esposizione del documento politico-programmatico della Giunta regionale approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 446 del 5 agosto 1992.

     2. Al fine della più ampia partecipazione dei predetti enti ai momenti più significativi del processo di programmazione regionale, con particolare riguardo alla formazione alla gestione ed alla verifica dei risultati del bilancio di previsione annuale e pluriennale, la Giunta regionale è tenuta ad attuare trimestralmente una consultazione con le amministrazioni provinciali che, nello spirito della L.R. 11 aprile 1986, n. 17, formuleranno proposte ed osservazioni anche in ordine alla delega di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1986.

 

     Art. 3.

     1. (Omissis). [1]

     2. In attuazione della norma di rinvio contenuta al punto 5, comma 1, dell'articolo 22 dello Statuto e della direttiva in materia disposta dal comma 2 dell'articolo 35 della L. 9 maggio 1976, n. 335, la Regione Lazio recepisce normalmente nel proprio ordinamento le norme sulla contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili.

     3. Fino a quando norme legislative statali o regionali non disporranno diversamente, la formale acquisizione normativa nell'ordinamento contabile disposta con il comma 2, ha effetto ai fini dello scioglimento di ogni e qualsiasi riserva operativa o limitativa dell'attività contrattuale della regione Lazio, ivi compresa quella contenuta nell'articolo 28 della legge regionale n. 35 del 1992.

 

     Art. 4.

     1. La Giunta regionale, nei casi in cui le leggi regionali prevedano, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, il parere preventivo della commissione consiliare permanente su propri provvedimenti amministrativi, approva lo schema della deliberazione da sottoporre alla commissione stessa.

     2. Acquisito il parere della commissione consiliare permanente salvo quanto previsto al comma 3, la Giunta regionale adotta la deliberazione definitiva.

     3. Qualora il parere della commissione consiliare permanente non venga espresso entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 79 del Regolamento del Consiglio e la commissione stessa non si avvalga della facoltà di chiedere al Presidente della Giunta regionale o all'assessore competente chiarimenti a norma dei commi 7 ed 8, dell'articolo 13, dello Statuto, la Giunta regionale può precedere indipendentemente dall'acquisizione del parere richiesto nel caso non si tratti di deliberazioni di competenza consiliare.

 

     Art. 5.

     1. Sono confermate per l'anno 1993 le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 7 ed 8 della L.R. 3 giugno 1992, n. 36.

     2. Il termine del 30 giugno fissato dalla L.R. 2 marzo 1987, n. 23, e da altre leggi regionali ad essa successive, per gli adempimenti degli enti e dei soggetti privati al fine di ottenere benefici e provvidenze previsti dalla vigente legislazione regionale è anticipato al 31 maggio di ciascun anno. [2]

 

     Art. 6.

     1. Al fine di attivare nuovi interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, è autorizzata l'utilizzazione delle somme conservate mediante delibere di massima tra i residui passivi per le quali, entro i termini del comma 2, non sia stata attivata la concreta realizzazione delle relative opere od interventi.

     2. In relazione a quanto precede, entro il 30 aprile 1993 il gruppo di lavoro per l'emergenza occupazione costituito dalla Giunta regionale con delibera n. 10321 del 19 novembre 1992 dovrà espletare una revisione straordinaria dei residui passivi provenienti dall'esercizio 1991 e, entro il 30 settembre 1993, una analoga revisione dei residui passivi provenienti dall'esercizio finanziario 1992.

     3. le risultanze della revisione verranno iscritte nell'assestamento al bilancio dell'esercizio 1993.

     4. le somme come sopra individuate saranno eliminate dall'elenco n. 5b allegato al bilancio e, per un importo di pari ammontare, saranno destinate ad interventi per investimenti al cui finanziamento si provvederà mediante inclusione sull'elenco n. 5a, al fine di conservare inalterato il limite massimo consentito per il ricorso alla contrazione di mutui.

     5. La destinazione delle risorse come sopra individuate il cui ammontare è sistemato in misura pari all'entità media annuale dei residui eliminati nei precedenti esercizi dall'articolo 8 della L.R. 20 dicembre 1990, n. 92, dall'articolo 6 della L.R. 21 dicembre 1991, n. 78, e articolo 4 della L.R. 16 dicembre 1992, n. 54, sarà disposta con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 21 della L.R. 12 aprile 1977, n. 15, e, in via prioritaria, sarà finalizzata per il 70 per cento al completamento dei progetti già parzialmente finanziati attraverso il Fondo investimenti per l'occupazione (F.I.O.), la legge n. 183 del 1989, la legge n. 305 del 1989 (piano triennale per l'ambiente) e la L.R. 24 maggio 1990, n. 60.

     6. Nell'ambito delle finalizzazioni delle risorse sarà, altresì, disposto il rifinanziamento delle leggi regionali 26 agosto 1988, n. 54 e 7 settembre 1987, n. 51, in materia di artigianato, del provvedimento sulla certificazione sistemi di qualità aziendale ed il cofinanziamento regionale di progetti approvati dalla CEE in materia di sviluppo dell'occupazione, nonché il progetto CONVER - per l'importo di lire 5 miliardi - ed i progetti legislativi per la riconversione dell'industria che opera nel settore della difesa.

     7. Con il provvedimento di utilizzazione delle suddette risorse verrà, altresì, istituito un Fondo a sostegno dell'occupazione nel Lazio, per:

     a) promuovere la creazione di nuove iniziative imprenditoriali e lo sviluppo di quelle esistenti;

     b) agevolare processi di gestione delle eccedenze di personale a favorire la mobilità dei Lavoratori interessati;

     c) promuovere la realizzazione di programmi di impiego dei lavoratori privi di occupazione in opere e servizi socialmente utili;

     d) rifinanziare la L.R. 4 marzo 1985, n. 2, per l'importo di lire 4 miliardi.

     8. Per l'istituzione di tale Fondo dovrà essere iscritta in bilancio la somma presunta di lire 35 miliardi, di cui lire 5 miliardi finalizzati al programma di sviluppo per l'Alto-Lazio.

 

     Art. 7.

     1. Ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 8 settembre 1983, n. 58, il fondo sanitario regionale di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese ripartite nei capitoli dal n. 41106 al n. 41130 di cui allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1993.

     2. Al fine di consentire alle strutture sanitarie di predisporre il proprio bilancio di previsione per l'esercizio 1993, la Giunta regionale è autorizzata a disporre il riparto tra tutte le strutture medesime degli stanziamenti di cui al comma 1.

     3. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasferimenti finanziari tra enti pubblici e coerentemente con il riparto di cui al comma 2 la Giunta regionale provvede a disporre il trasferimento per ciascuna struttura sanitaria della rata trimestrale corrente comprensiva di tutte le componenti di spesa.

     4. Nulla è innovato con riferimento alla procedura prevista dalla lettera d), comma 5, dell'articolo 21, della L.R. 12 aprile 1977, n. 15, in merito alle eventuali assegnazioni integrative da parte dello Stato per la spesa sanitaria.

 

     Art. 8.

     1. In considerazione della decadenza del decreto legge n. 425 del 1990 e del successivo decreto legge n. 75 del 1991, la disposizione contenuta nell'articolo 17 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 21 è abrogata.

     2. Per le finalità previste dalla predetta norma viene, di conseguenza, riconfermato l'intervento autorizzato con l'articolo 16 della L.R. 7 giugno 1990, n. 73, limitatamente alla prima annualità ed alle iniziative attuative poste in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Il previsto importo di lire 3 miliardi viene iscritto al capitolo n. 44127 con la denominazione: "Finanziamento regionale Comune di Frosinone per il completamento del conservatorio", prevista nell'articolo 16 della L.R. n. 73 del 1990.

 

     Art. 9.

     1. Per le richieste di attualizzazione di contributi annuali quindicennali e per la determinazione della rete per operazioni di leasing mobiliare previste dalla L.R. 17 settembre 1984, n. 53, e modificata dalla L.R. 28 luglio 1988, n. 45, il tasso ufficiale di sconto da applicare è quello vigente al 1° gennaio dell'anno nel quale viene adottato il provvedimento di liquidazione.

 

     Art. 10. [3]

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     1. Al settore rapporti con la CEE è attribuito il raccordo unitario ed il collegamento interoperativo delle strutture regionali cui compete la gestione degli interventi confinanziati dalla Comunità Europea ivi compresi quelli disposti in applicazione del regolamento CEE n. 2052/88. Ferma restando l'attribuzione delle competenze gestionali delle diverse strutture, l'Assessore regionale cui è attribuita la delega per il predetto settore riferirà alla Giunta ed al Consiglio regionale lo stato di utilizzazione ed eccesso ai fondi comunitari e le compatibilità con gli altri interventi finanziari regionali destinati ad iniziative rientranti nei medesimi ambiti.

 

     Art. 12. [4]

     (Omissis).

 

     Art. 13. [5]

     (Omissis).

 

     Art. 14.

     1. I capitoli n. 1004 e n. 01009 del bilancio 1992 sono unificati nel bilancio 1993, nel capitolo n. 21207 che assume la seguente denominazione: "Fondo di rotazione per la concessione di contributi negli interessi della quota di ammortamento dei mutui decennali contratti dai consorzi di bonifica (L.R. 21 gennaio 1984, n. 4)".

 

     Art. 15.

     1. Per l'anno 1993 la Giunta regionale è autorizzata ad intervenire fino alla concorrenza di lire 2 miliardi per un impianto per la trasformazione bieticola nella Regione Lazio a carico del capitolo n. 21230 che viene istituito con la seguente denominazione: "Intervento regionale nel settore bieticolo".

 

     Art. 16.

     1. Al bilancio di previsione della Regione Lazio per il 1993, alla tabella B, spesa, viene aggiunto un nuovo capitolo, cui si attribuisce il n. 52116 con la denominazione: "Interventi per l'innovazione tecnologica in materia di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali industriali".

     2. Il nuovo capitolo è finanziato con una previsione di lire 3 miliardi con detrazione di pari somma dal capitolo n. 52101.

 

     Art. 17. [6]

     (Omissis).

 

     Art. 18.

     1. Al fine di rendere più tempestiva l'erogazione della spesa per l'attuazione degli interventi previsti per il PIM (Programma integrato mediterraneo) e per le finalità di cui al Regolamento CEE n. 2052/88 è consentito, con decreti del Presidente della Giunta regionale, apportate variazioni per aggiornare gli stanziamenti dei relativi capitoli in conformità alle determinazioni comunitarie ed alle variazioni di cambio dell'unità monetaria.

 

     Art. 19.

     I contributi per insediamenti in aree attrezzate previsti dall'articolo 11 della L.R. 30 settembre 1987, n. 51, già stabiliti nella misura del 30 per cento della spesa ammissibile sono concessi fino ad un massimo di L. 60.000.000. Sono ammesse a tale beneficio le domande presentate successivamente alla data del 30 giugno 1992.

     2. Sono confermate per l'anno 1993 le disposizioni contenute nell'articolo 2 della L.R. 3 giugno 1992, n. 36, per i capitoli di spesa n. 22220, n. 22223 e n. 22224.

 

     Art. 20.

     1. Le provvidenze di cui alla L.R. 21 gennaio 1988, n. 7, sono estese anche ai consorzi così come definiti dalle leggi n. 443 del 1985 e n. 317 del 1991.

     2. Al fine di dare piena ed intera esecuzione alla decisione CEE SG (93) D 1306 del 27 gennaio 1993 la legge regionale n. 7 del 1988 è integrata da quanto disposto dalla delibera della Giunta regionale n. 6252 del 2 luglio 1992.

     3. le disposizioni di cui al comma 2 si applicano dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 7 del 1988.

 

     Art. 21. [7]

     (Omissis)

 

     Art. 22.

     1. Per far fronte alla situazione finanziaria che si è venuta a determinare a seguito del trasferimento da parte dello Stato di risorse inferiori alle necessità dell'attuale servizio sanitario regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, sentita la commissione consiliare permanente della sanità, i provvedimenti previsti dalla normativa vigente, in relazione alla partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria.

 

     Art. 23.

     1. In attesa del riordino del servizio sanitario regionale a norma del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ed in particolare della definizione dei nuovi ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, le operazioni di liquidazione e pagamento delle prestazioni specialistiche rese dai presidi e specialisti convenzionati verranno effettuate dalle unità sanitarie locali del capoluogo di provincia e per la provincia di Roma, dalla USL, RM 4 per conto delle USL del rispettivo ambito territoriale.

 

     Art. 24.

     1. A parziale modifica di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3, della L.R. 31dicembre 1992, n. 58 nella prima fase di attuazione della stessa legge sono inseriti anche l'intervento sperimentale per la riconversione a metano di alcuni veicoli del servizio di trasporto pubblico del Comune di Roma, nonché l'intervento per la realizzazione di corsie protette per i mezzi pubblici e di nuove isole pedonali nella città di Roma (spesa L. 6 miliardi). [8]

     2. Gli interventi di cui sopra sono assistiti dall'apposito stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 58 del 1992 previsti al capitolo n. 13108 della proposta di bilancio 1993, e già riservati agli studi del comune di Roma.

 

     Art. 25. [9]

     1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un'area protetta regionale istituita a norma della L.R. 28 novembre 1977, n. 46, è attribuita priorità, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 394 del 1991 e del D.M. 12 febbraio 1993 nell'erogazione dei finanziamenti regionali stanziati per la realizzazione sul territorio compreso entro i confini dell'area protetta di interventi, impianti o spese previste nel piano dell'area protetta, relativamente a:

     a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;

     b) recupero dei nuclei abitati rurali;

     c) opere igieniche ed idropotabili è di risanamento dell'aria, acqua, suolo;

     d) opere di conservazione è restauro ambientale del territorio e delle attività agricole e forestali;

     e) attività culturali nei campi di interesse del parco;

     f) agriturismo;

     g) attività sportive compatibili;

     h) interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;

     i) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale (metano, gas combustibile ed altro). [10]

 

     Art. 26.

     1. Per dare attuazione alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie" articoli 7 e 23, si dispone lo stanziamento di lire 500 milioni.

     2. Il pari importo è a carico del capitolo n. 511120. Si dà contemporaneamente disposizione per l'istituzione di un nuovo capitolo di bilancio e alla modifica della tabella B.

 

     Art. 27. [11]

     [1. È istituita l'Agenzia regionale per i Parchi ai sensi dell'articolo 53 dello Stato al fine:

     a) di assistere gli organismi di gestione nella progettazione e realizzazione die programmi di sviluppo compatibile previsti dalla L.R. 28 novembre 1977, n. 46;

     b) collaborare con gli uffici regionali alla elaborazione di programmi e delle previsioni finanziarie in materia di aree protette ivi compresi quelli per l'accesso ai finanziamenti nazionali e comunitari;

     c) curare per conto della Regione la formazione professionale, l'aggiornamento e la qualificazione del personale delle aree protette.

     1 bis. Sono organi dell'agenzia regionale per i parchi:

     a) il Consiglio di amministrazione;

     b) il Presidente;

     c) il Collegio dei revisori dei conti. [12]

     1 bis 1. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto dal presidente e da altri sei membri, scelti tra persone di comprovata qualificazione in materia di tutela dell'ambiente e di gestione delle aree naturali protette, di cui:

     a) uno, con funzioni di presidente, nominato dal Presidente della Regione, acquisito il parere della commissione consiliare permanente competente per materia;

     b) quattro designati dal Consiglio Regionale con voto limitato a tre quarti;

     c) uno designato dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

     d) uno designato dalle associazioni ambientaliste che operano a livello regionale, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modifiche, o iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche. [13]

     1 bis 2. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la nomina della metà più uno dei suoi componenti. [14]

     1 bis 3. Il collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da tre membri nominati dal Presidente stesso, designati dal Consiglio regionale, con voto limitato per assicurare la rappresentanza delle opposizioni, e scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. [15]

     2. Lo statuto dell'Agenzia regionale per i parchi e le relative modifiche, adottati dal consiglio di amministrazione, sono approvati dalla Giunta regionale. [16]

     3. È contemporaneamente istituito un fondo di dotazione dell'importo di lire 1 miliardo per le attività di gestione dell'Agenzia.

     4. Il pari importo è a carico del capitolo n. 13136. Si dà contemporaneamente disposizione per l'istituzione di un nuovo capitolo di bilancio ed alla modifica della tabella B.]

 

     Art. 28.

     1. Una quota dell'affidamento dei lavori concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l'acquisizione di beni e servizi è riservata, fino alla concorrenza massima del 4 per cento e comunque non inferiore al 2 per cento, a valere sugli stanziamenti relativi del bilancio di previsione 1993 a cooperative integrate con portatori di handicap di cui alla L.R. 14 gennaio 1987, n. 9.

 

     Art. 29

     1. - 4. [17]

     5. L'autorizzazione di spesa è articolata in ragione di lire 2 miliardi per il 1993 e lire 7 miliardi per il 1994, mediante utilizzazione delle partite contabili iscritte al capitolo n. 39002, lettera a) per l'anno 1993 ed al capitolo n. 39002, lettera a) per il il 1994.

     6. Le risorse relative alle predette finalità sono trasferite in ragione del 45 per cento alla provincia di Rieti, del 35 per cento alla provincia di Frosinone, del 20 per cento alla provincia di Roma.

     7. le domande di contributo sono presentate alle rispettive province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da operatori pubblici e privati compresi coloro che per il medesimo titolo hanno già presentato alla Regione la domanda ai sensi della legge regionale n. 62 del 1990 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno ancora ottenuto il contributo.

     8. Le amministrazioni provinciali redigono, sulla base delle risultanze di conferenze dei servizi all'uopo convocate, un programma organico di interventi che deve essere approvato con delibera del consiglio provinciale.

     9. La misura del contributo relativa agli interventi previsti nei programmi provinciali non può eccedere l'80 per cento della spesa ammissibile. A parità di condizione sono ritenuti prioritari gli interventi a favore di soggetti che gestiscono direttamente i servizi interessati alla legge regionale n. 62 del 1990.

     10. Con cadenza semestrale le province riferiscono alla Regione sull'entità dei contributi concessi e sullo stato di attuazione dei programmi.

     11. la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di turismo, in caso di ritardo nell'attuazione dei programmi stessi, può deliberare il recupero dei fondi assegnati per i quali non sia stata disposta la concessione dei contributi; la Giunta regionale può, altresì, disporre, su richiesta delle amministrazioni provinciali interessate, la riapertura dei termini per la richiesta dei contributi medesimi.

     12. Sono fatte salve per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera d), comma 4, le disposizioni della legge regionale n. 62 del 1990 non incompatibili con quelle espressamente previste per i medesimi interventi.

 

     Art. 30.

     1. Parte dello stanziamento previsto al capitolo n. 32443, tabella B spesa, per lire 300 milioni, è destinato al comune di Civitella S. Paolo per l'acquisto del Castello Ducale.

 

     Art. 31.

     1. Per le esigenze dell'Osservatorio regionale sull'ambiente, Settore 68, di cui alla L.R. 18 novembre 1991, n. 74, ai fini dell'installazione, completamento e gestione della rete di monitoraggio riguardanti l'inquinamento atmosferico e l'inquinamento delle acque è stanziata la somma di lire 3.672 milioni.

     2. L'importo è a carico del fondo sanitario nazionale, capitolo n. 41130, ed è contestualmente trasferito al capitolo di nuova istituzione.

 

     Allegato

     (Omissis)

 


[1] Comma modificato dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 1993, n. 69 ed abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 luglio 1996, n. 25.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 17 agosto 1993, n. 38. Per una modifica del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 29 maggio 1998, n. 16.

[3] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 3 giugno 1994, n. 16.

[6] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 22 maggio 1995, n. 38.

[8] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 13 dicembre 1993, n. 69.

[9] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.

[10] Comma così modificato dall'art. 18 della  L.R. 13 dicembre 1993, n. 69.

[11] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[12] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 5 ottobre 1999, n. 28.

[13] Comma inserito dall'art. 35 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[14] Comma inserito dall'art. 35 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[15] Comma inserito dall'art. 35 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[16] Comma così sostituito dall'art. 35 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.