§ 2.1.4 - L.R. 28 marzo 1968, n. 22.
Ordinamento degli Uffici del Consiglio e dell'Amministrazione regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici
Data:28/03/1968
Numero:22


Sommario
Art. 1.      Il Consiglio regionale per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali si avvale della Segreteria generale, che segue i lavori dell'Assemblea e delle Commissioni prestandovi la propria attiva [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      La Presidenza della Giunta regionale è costituita dall'Ufficio di gabinetto, dalla Segreteria generale, dall'Ufficio legislativo e legale e dall'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, ciascuno [...]
Art. 4.      Il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale tratta gli affari relativi all'attività politica del Presidente e la materia delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni di [...]
Art. 5.      La Segreteria generale della Presidenza della Giunta tratta gli affari della Presidenza e le materie non attribuite alla competenza degli Assessorati o di altri uffici della Regione; cura i [...]
Art. 6.      L'Ufficio legislativo e legale comprende
Art. 7.      L'Ufficio stampa e pubbliche relazioni ha il compito di curare l'opera di informazione, di documentazione e di divulgazione dell'attività dei vari organi della Regione, nonchè le iniziative di [...]
Art. 8.      La Direzione regionale del commercio e del turismo comprende
Art. 8 bis.      La Direzione regionale delle foreste comprende
Art. 8 ter.      (Omissis)
Art. 9.      La Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali comprende
Art. 9 bis.      Il Servizio della caccia e della pesca ha il compito di curare la trattazione degli affari in materia di caccia e pesca
Art. 10.      Il Servizio del libro fondiario cura l'impianto e la tenuta dei libri fondiari nonchè le ispezioni connesse con tali compiti, nelle forme e secondo le modalità che verranno previste dalle norme [...]
Art. 10 bis.      Il Servizio dell'economia montana ha il compito di provvedere allo sviluppo dei territori dl montagna
Art. 11.      Il Servizio delle attività ricreative e sportive cura lo studio dei problemi e lo sviluppo delle iniziative a carattere ricreativo e sportivo
Art. 11 bis.      Il Servizio dell'emigrazione, avente sede nella città di Udine, cura - in collaborazione con le strutture operative regionali, con gli enti locali e con gli enti, associazioni ed istituzioni [...]
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      La Direzione regionale dell'agricoltura comprende
Art. 14.      La Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività e beni culturali comprende
Art. 18.      (Omissis)
Art. 19.      (Omissis)
Art. 20.      La Direzione regionale della ragioneria generale comprende
Art. 21.      La Direzione regionale dei servizi amministrativi comprende
Art. 22.      La Direzione regionale dell'igiene e della sanità comprende
Art. 23.      La Direzione regionale dell'industria comprende
Art. 24.      La Direzione regionale dei lavori pubblici comprende
Art. 24 bis.      La Direzione regionale della pianificazione territoriale comprende
Art. 25.      La Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione comprende
Art. 26.      La Direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale comprende
Art. 27.      La Direzione regionale degli enti locali comprende
Art. 27 bis.      La Direzione regionale del bilancio e della programmazione comprende
Art. 28. 
Art. 29.      Nelle allegate tabelle viene riportato, suddiviso per ruoli e carriere, l'organico del personale del Consiglio e dell'Amministrazione regionali
Art. 30.      L'organizzazione interna degli uffici e l'assegnazione ad essi del personale necessario saranno disciplinate con apposito regolamento di esecuzione
Art. 31.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 3.750 000 000 per l'esercizio finanziario 1968, si fa fronte, per lire 3.450.000.000 con gli stanziamenti relativi [...]
Art. 32.      Sono abrogate le norme regionali in contrasto con la presente legge


§ 2.1.4 - L.R. 28 marzo 1968, n. 22.

Ordinamento degli Uffici del Consiglio e dell'Amministrazione regionali. [1]

(B.U. 1 aprile 1968, n. 12).

 

PARTE I

CONSIGLIO REGIONALE

 

Art. 1.

     Il Consiglio regionale per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali si avvale della Segreteria generale, che segue i lavori dell'Assemblea e delle Commissioni prestandovi la propria attiva collaborazione. Nell'ambito delle proprie competenze la Segreteria generale del Consiglio cura i rapporti con la Segreteria generale della Presidenza della Giunta, con il Commissario del Governo, con gli Enti dipendenti dalla Regione e con le altre pubbliche Amministrazioni.

     La Segreteria generale del Consiglio comprende:

     1) il Servizio di segreteria, con il compito di curare lo svolgimento dell'attività legislativa, la consulenza a favore delle Commissioni permanenti, il cerimoniale, le manifestazioni e le iniziative promosse dalla Presidenza del Consiglio, nonchè tutti gli affari di carattere generale;

     2) il Servizio dei resoconti, con il compito di curare la redazione, la revisione e la pubblicazione dei resoconti delle sedute del Consiglio regionale, nonchè la classificazione ed il coordinamento dei progetti di legge e la tenuta dell'archivio consiliare;

     3) il Servizio amministrativo, con il compito di curare gli adempimenti connessi alla gestione da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei fondi di bilancio necessari per il funzionamento del Consiglio medesimo e dei relativi uffici.

     Agli uffici della Segreteria generale del Consiglio è assegnato il seguente personale:

     a) 16 impiegati della carriera direttiva, di cui un Segretario generale, un vice Segretario generale, tre direttori dl servizio, quattro direttori di sezione e sette consiglieri;

     b) 26 impiegati della carriera di concetto, di cui quattro segretari superiori o equiparati;

     c) 19 impiegati della carriera esecutiva;

     d) 15 impiegati della carriera ausiliaria amministrativa;

     e) 7 impiegati della carriera ausiliaria tecnica.

 

PARTE II

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

TITOLO I

PRESIDENZA ELLA GIUNTA REGIONALE

 

     Art. 3.

     La Presidenza della Giunta regionale è costituita dall'Ufficio di gabinetto, dalla Segreteria generale, dall'Ufficio legislativo e legale e dall'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, ciascuno dei quali è posto alle dirette dipendenze del Presidente.

     L'Ufficio legislativo e legale e l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni svolgono le rispettive attribuzioni a favore di tutti gli organi della Regione e degli enti da essa dipendenti.

     Alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale sono poste la Direzione regionale del commercio e del turismo, la Direzione regionale delle foreste e la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali [3].

     Alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale sono posti inoltre il Servizio delle attività ricreative e sportive il Servizio dell'emigrazione, il Servizio dei libri fondiari, il Servizio della caccia e della pesca il Servizio dell'economia montana e l'Ufficio di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33 [4].

 

     Art. 4.

     Il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale tratta gli affari relativi all'attività politica del Presidente e la materia delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni di interesse della Giunta regionale. Esso cura inoltre i rapporti di rappresentanza e gli affari del cerimoniale.

     Il Capo di Gabinetto può essere scelto tra i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a direttore di servizio ovvero tra quelli dello Stato o di altri enti pubblici con qualifica equiparabile; in quest'ultimo caso è collocato in soprannumero all'organico.

     Il Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, da due funzionari direttivi, da tre funzionari di concetto e da quattro impiegati della carriera esecutiva.

     Alle dipendenze dell'Ufficio di Gabinetto, per assistere il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento delle sue funzioni nella capitale, è distaccato in Roma, con compiti di segreteria, l'Ufficio di cui all'articolo 4, IV comma, della legge regionale 25 giugno 1965, n. 7, cui è preposto un funzionario della carriera direttiva [5].

 

     Art. 5.

     La Segreteria generale della Presidenza della Giunta tratta gli affari della Presidenza e le materie non attribuite alla competenza degli Assessorati o di altri uffici della Regione; cura i rapporti con la Segreteria generale del Consiglio regionale, con gli enti dipendenti dalla Regione, con le Amministrazioni dello Stato e con le altre pubbliche amministrazioni [6].

     La Segreteria generale della Presidenza della Giunta comprende:

     1) il Servizio degli affari della Presidenza, con il compito di curare la trattazione degli affari connessi alle attribuzioni proprie del Presidente della Giunta regionale, comprese le pronunce e le dichiarazioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato, e la preparazione di contratti non attribuiti alla competenza di Assessorati, nonchè la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti e gli adempimenti relativi;

     2) il Servizio degli affari della Giunta, con il compito di curare la trattazione degli affari di segreteria della Giunta regionale e di provvedere, in particolare, all'esame preliminare degli atti da sottoporre alla Giunta medesima ed ai successivi adempimenti;

     3) il Servizio degli affari generali, organizzazione e metodi, con il compito di trattare affari non attribuiti alla competenza degli Assessorati o di altri Uffici della Regione, compresi quelli di cui all'art. 6, punto 3, della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, modificato con la legge regionale 4 aprile 1966, n. 4; di curare l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici regionali, anche in relazione alla scelta, all'utilizzazione ed al perfezionamento professionale del personale; di studiare ed attuare la semplificazione e la meccanizzazione dei metodi di lavoro ed il coordinamento degli interventi regionali nei diversi settori; di attendere inoltre alla documentazione relativa all'attività delle altre Regioni [7];

     4) il Servizio degli affari del personale, con il compito di curare gli adempimenti e la formazione degli atti amministrativi concernenti lo stato giuridico ed trattamento economico del personale regionale.

 

     Art. 6.

     L'Ufficio legislativo e legale comprende:

     1) il Servizio degli affari legislativi, con il compito di curare lo studio, la revisione ed il coordinamento dei disegni di legge e degli schemi di regolamento, nonchè di fornire pareri in materia legislativa;

     2) il Servizio degli affari legali, con il compito di fornire consulenze in materia legale e giuridico-amministrativa;

     3) il Servizio degli affari contenziosi, con 11 compito di curare la trattazione degli affari contenziosi ed i rapporti con i difensori, quando la Regione non si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato [8].

 

     Art. 7.

     L'Ufficio stampa e pubbliche relazioni ha il compito di curare l'opera di informazione, di documentazione e di divulgazione dell'attività dei vari organi della Regione, nonchè le iniziative di relazioni pubbliche ed i servizi di traduzione, duplicazione e fotoriproduzione e di trasmissione con telescrivente.

     A capo dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni può essere posto un dipendente regionale con qualifica di direttore di servizio, ovvero un iscritto all'Ordine dei giornalisti, professionisti e pubblicisti, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale sullo stato giuridico del personale [9].

 

     Art. 8.

     La Direzione regionale del commercio e del turismo comprende:

     1) il Servizio del commercio, con il compito di promuovere lo sviluppo delle attività commerciali e di curare la trattazione degli affari relativi ai mercati, all'annona, alle esposizioni ed alle fiere;

     2) il Servizio del turismo e dell'industria alberghiera, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi al turismo ed all'industria alberghiera della regione, nonchè la trattazione degli affari relativi alla vigilanza sulle Aziende autonome dl cura, soggiorno e turismo.

     Alle dipendenze della Direzione regionale del commercio e del turismo sono altresì posti gli Uffici provinciali del turismo di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine [10].

 

     Art. 8 bis.

     La Direzione regionale delle foreste comprende:

     1) il Servizio della selvicoltura, con il compito di curare l'incremento, la difesa e la gestione del patrimonio boschivo;

     2) il Servizio per le sistemazioni montane, con il compito di Provvedere alle sistemazioni idraulico-forestali ed alle opere pubbliche di bonifica montana;

     3) il Servizio degli affari amministrativi, del Corpo forestale e del contenzioso con il compito di curare la trattazione degli affari di carattere amministrativo e contabile, di provvedere all'organizzazione di corsi di qualificazione, aggiornamento e perfezionamento del personale del Corpo forestale, nonchè con il compito di esercitare funzioni ispettive sul Corpo medesimo e di curare la trattazione delle contravvenzioni;

     4) il Servizio per le progettazioni, con il compito di provvedere alla progettazione delle opere concernenti i bacini montani e gli altri interventi di competenza dell'Amministrazione forestale.

     Alle dipendenze della Direzione regionale delle foreste, con le attribuzioni previste dalle norme vigenti sono posti i seguenti uffici periferici:

     a) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste;

     b) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine;

     c) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pordenone;

     d) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo [11].

 

     Art. 8 ter.

     (Omissis) [12].

 

     Art. 9.

     La Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali comprende:

     1) il Servizio della viabilità con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di strade di interesse locale, provinciale e regionale, nonchè il coordinamento con gli interventi riguardanti la viabilità statale, le comunicazioni autostradali e ferroviarie, gli aereoporti gli autoporti, le idrovie e le infrastrutture di trasporto in genere, nonchè di provvedere agli adempimenti tecnici ed amministrativi, relativi all'affidamento di consulenze ed incarichi diretti alla formazione ed all'aggiornamento della carta tecnica regionale [12/1];

     2) il Servizio dei trasporti e traffici con il compito di curare la trattazione degli affari relativi al trasporto su funivie e linee automobilistiche tranviarie e filoviarie di interesse regionale, al trasporto merci nonchè alle linee marittime di cabotaggio tra gli scali della regione, nonchè di curare il coordinamento con altri mezzi di trasporto di persone e merci;

     3) il Servizio delle attività portuali ed emporiali, con il compito di promuovere l'organizzazione e lo sviluppo delle attività portuali ed emporiali nell'ambito regionale e la realizzazione di opere ed impianti ad esse funzionali [13].

 

     Art. 9 bis.

     Il Servizio della caccia e della pesca ha il compito di curare la trattazione degli affari in materia di caccia e pesca [14].

 

     Art. 10.

     Il Servizio del libro fondiario cura l'impianto e la tenuta dei libri fondiari nonchè le ispezioni connesse con tali compiti, nelle forme e secondo le modalità che verranno previste dalle norme di attuazione in materia.

     Non appena saranno entrate in vigore le norme di cui al precedente comma alle dipendenze del Servizio del libro fondiario verranno posti i seguenti Uffici tavolari funzionanti presso le locali Preture:

     1) Ufficio tavolare di Trieste;

     2) Ufficio tavolare di Gorizia;

     3) Ufficio tavolare di Cervignano;

     4) Ufficio tavolare di Cormons;

     5) Ufficio tavolare di Gradisca;

     6) Ufficio tavolare di Monfalcone;

     7) Ufficio tavolare di Pontebba.

     Il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 30 determinerà gli organici del personale da assegnare ai suddetti uffici, che non potranno tuttavia essere ricoperti se non dopo l'entrata in vigore delle norme di attuazione sopra richiamate.

 

     Art. 10 bis.

     Il Servizio dell'economia montana ha il compito di provvedere allo sviluppo dei territori dl montagna [15].

 

     Art. 11.

     Il Servizio delle attività ricreative e sportive cura lo studio dei problemi e lo sviluppo delle iniziative a carattere ricreativo e sportivo.

 

     Art. 11 bis.

     Il Servizio dell'emigrazione, avente sede nella città di Udine, cura - in collaborazione con le strutture operative regionali, con gli enti locali e con gli enti, associazioni ed istituzioni interessati - la programmazione, il coordinamento e la gestione di tutti gli interventi nel settore dell'emigrazione, compresi quelli straordinari a carico del fondo regionale per l'emigrazione, e svolge funzione di segretariato sociale per l'accoglimento, l'assistenza e l'informazione nei confronti degli emigrati e dei rimpatriati [16].

 

TITOLO II

DIREZIONI REGIONALI [17]

 

     Art. 12.

     (Omissis) [18].

 

     Art. 13.

     La Direzione regionale dell'agricoltura comprende:

     1) il Servizio della zootecnia, con il compito di promuovere, coordinare ed attuare ogni iniziativa tendente al miglioramento ed all'incremento del patrimonio zootecnico regionale;

     2) il Servizio della produzione agricola, con il compito di promuovere, coordinare ed attuare ogni iniziativa tendente al potenziamento della produzione agricola;

     3) il Servizio della bonifica e della irrigazione, con il compito di curare l'attuazione delle disposizioni in materia di bonifica, di irrigazione, di difesa e sistemazione dei corsi d'acqua;

     4) il Servizio dei miglioramenti fondiari, con il compito di promuovere e coordinare le iniziative in materia di miglioramenti fondiari e di sviluppo della meccanizzazione agricola;

     5) il Servizio delle avversità atmosferiche, con il compito di curare la prevenzione dei danni, nonchè di promuovere gli interventi nei settori colpiti da avversità atmosferiche [19];

     6) il Servizio della cooperazione agricola, del credito agrario, con il compito di curare lo sviluppo della cooperazione agricola, della proprietà direttocoltivatrice e del credito agrario [20];

     7) il Servizio per la valorizzazione dell'agricoltura di montagna, con il compito di promuovere gli interventi per le strutture aziendali, interaziendali e collettive (comprese le malghe) sui territori montani [21];

     8) il Servizio degli affari amministrativi, con il compito di curare la trattazione degli affari di carattere amministrativo, contabile e statistico, nonchè di quelli concernenti gli usi civici.

     Il Servizio degli affari amministrativi svolge inoltre compiti di segreteria a favore del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici con sede in Trieste e degli organi collegiali funzionanti presso la Direzione [22].

     Alle dipendenze della Direzione regionale dell'agricoltura, con le attribuzioni previste dalle norme vigenti, sono posti i seguenti uffici periferici [23]:

     1) Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Trieste;

     2) Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Gorizia;

     3) Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine;

     4) Ispettorato circondariale dell'agricoltura di Pordenone;

     5) Osservatorio per le malattie delle piante di Trieste;

     6) Osservatorio per le malattie delle piante di Gorizia.

 

     Art. 14.

     La Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività e beni culturali comprende:

     1) il Servizio dell'istruzione e dell'assistenza scolastica, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi all'istruzione, all'attuazione del diritto allo studio, all'edilizia scolastica, nonchè alla ricerca scientifica [24];

     2) il Servizio della formazione professionale, con il compito di promuovere e coordinare le attività formative e professionali di ogni tipo;

     3) il Servizio delle attività culturali, con il compito di promuovere e sostenere le attività culturali, ivi comprese quelle relative agli scambi tra regioni vicine e alla valorizzazione delle lingue e delle culture locali;

     4) il Servizio dei beni culturali, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi alla difesa ed alla valorizzazione del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, nonchè agli affari relativi ai musei ed alle biblioteche di interesse locale e regionale; di esercitare inoltre tutte le funzioni, sia trasferite, sia delegate, già spettanti alla Sovrintendenza ai beni librari [25].

 

     Artt. 15. - 17.

     (Omissis) [26].

 

     Art. 18.

     (Omissis) [27].

 

     Art. 19.

     (Omissis) [28].

 

     Art. 20.

     La Direzione regionale della ragioneria generale comprende:

     1) il Servizio del bilancio e del rendiconto, con il compito di curare la preparazione del bilancio di previsione, degli atti di variazione e del rendiconto generale della Regione; di esaminare i bilanci ed i rendiconti degli enti ed aziende regionali, nonchè di esprimere parere sui provvedimenti legislativi ed amministrativi con effetti finanziari;

     2) il Servizio della vigilanza e del controllo, con il compito di provvedere alla vigilanza sull'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale, sull'accertamento e versamento delle entrate, sul servizio di tesoreria, sulle contabilità speciali e sulle gestioni contabili dei funzionari delegati e degli enti regionali;

     3) il Servizio centrale della ragioneria, con il compito di provvedere al riscontro amministrativo-contabile e al controllo sulla legalità dei provvedimenti di spesa degli organi regionali centrali;

     4) il Servizio distaccato della ragioneria di Udine, con le attribuzioni di cui al precedente punto 3) in ordine ai provvedimenti di spesa della Direzione regionale dell'agricoltura, della Direzione regionale delle foreste, della Direzione regionale degli enti locali, del Servizio della caccia e della pesca, del Servizio dell'economia montana, del Servizio dell'emigrazione, nonchè della Segreteria generale straordinaria [29].

 

     Art. 21.

     La Direzione regionale dei servizi amministrativi comprende:

     1) il Servizio della finanza regionale, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di finanza regionale, di tributi e contributi, di mutui, di prestiti, di credito e risparmio; di predisporre documenti e note per le relazioni amministrative ed economiche sui bilanci e rendiconti, mantenendo i necessari rapporti con gli Assessorati e con la Direzione regionale della programmazione studi e statistica in materia economico-finanziaria; di esercitare la vigilanza sulla gestione economico- finanziaria degli enti regionali;

     2) il Servizio del demanio e del patrimonio, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di demanio e patrimonio della Regione, ed in particolare di quelli concernenti la consistenza, l'utilizzazione e la manutenzione dei beni patrimoniali disponibili ed indisponibili, le affittanze attive e passive, gli acquisti, le vendite, le permute e le donazioni di beni immobili;

     3) il Servizio del provveditorato, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di approvvigionamento, di conservazione e distribuzione di mobili e altri materiali, di acquisto e manutenzione dei mezzi di trasporto per il funzionamento dei vari servizi, di operazioni di cassa e rendiconti dei consegnatari. Il Servizio del provveditorato attende inoltre alla gestione tecnico-disciplinare degli autisti.

 

     Art. 22.

     La Direzione regionale dell'igiene e della sanità comprende:

     1) il Servizio della pianificazione sanitaria e della organizzazione sanitaria territoriale, con il compito di curare la predisposizione del Piano sanitario regionale, il suo aggiornamento, l'attuazione e le verifiche periodiche in collegamento con la programmazione generale della Regione, nonchè di promuovere, coordinare e definire gli elementi di rilevazione, elaborazione e diffusione delle informazioni nell'ambito del sistema informativo sanitario, con particolare riguardo alle strutture, alla gestione economico-finanziaria e alle attività in materia di igiene e sanità;

     2) il Servizio dell'assistenza sanitaria, con il compito di svolgere l'attività di programmazione, impulso, coordinamento e controllo, sotto i profili tecnico e giuridico-amministrativo in materia di assistenza medico- generica, specialistica, ospedaliera, farmaceutica e integrativa;

     3) il Servizio dell'igiene e della tutela ambientale, con il compito di svolgere le attività di programmazione, impulso, coordinamento e controllo, sotto i profili tecnico e giuridico-amministrativo in materia di igiene degli alimenti di origine non animale, delle bevande, dell'ambiente di vita e di lavoro;

     4) Il Servizio veterinario, con il compito di svolgere l'attività di programmazione, impulso, coordinamento e controllo, sotto i profili tecnico e giuridico-amministrativo in materia di assistenza e profilassi zooiatrica, di igiene zootecnica e degli alimenti di origine animale;

     5) il Servizio degli interventi speciali socio-sanitari, con il compito di svolgere attività di programmazione, impulso, coordinamento e controllo, sotto i profili tecnico e giuridico-amministrativo in materia di interventi socio-sanitari e di tutela dei minorati psichici e fisici, nonchè di trattare gli affari connessi alla medicina legale ed alle farmacie;

     6) il Servizio del personale delle Unità Sanitarie Locali, con il compito di formare gli elenchi dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, di predisporre ed attuare i procedimenti concorsuali, di curare la mobilità del personale, di svolgere attività di programmazione, impulso, coordinamento e controllo in ordine alla formazione e all'aggiornamento professionale, in collaborazione con la competente Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, nonchè di definire i rapporti con le Università e gli Istituti Scientifici a fini di ricerca e di insegnamento e di utilizzazione delle strutture delle U.S.L.;

     7) il Servizio economico-finanziario, con il compito di curare la ripartizione e la gestione del fondo sanitario regionale, nonchè degli altri finanziamenti assegnati al comparto sanitario della Regione [30].

 

     Art. 23.

     La Direzione regionale dell'industria comprende:

     1) il Servizio della promozione industriale, con il compito di promuovere lo sviluppo delle attività industriali e delle relative infrastrutture nell'ambito del territorio regionale, nonchè provvedere alla trattazione degli affari in materia di enti e consorzi di promozione e di supporto alle attività industriali; di assicurare la verifica ed il coordinamento delle iniziative e degli interventi promossi dagli enti ed organismi per l'industrializzazione;

     2) il Servizio delle ristrutturazioni aziendali e dei programmi settoriali, con il compito di curare i problemi delle ristrutturazioni aziendali, nonchè l'elaborazione dei programmi settoriali; di curare i rapporti con le aziende industriali a partecipazione statale operanti nella regione;

     3) il Servizio delle miniere e della pesca marittima, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi alle miniere, cave e torbiere e di promuovere e sostenere lo sviluppo della pesca marittima e delle attività connesse [31].

 

     Art. 24.

     La Direzione regionale dei lavori pubblici comprende:

     1) il Servizio degli affari amministrativi e contabili con il compito di curare la trattazione degli affari di carattere amministrativo e contabile, nonchè quelli relativi agli atti delegati, di curare inoltre i servizi di segreteria del Comitato tecnico regionale;

     2) il Servizio dell'edilizia, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di edilizia e ogni intervento relativo alla costruzione, trasformazione e manutenzione degli immobili facenti parte del patrimonio regionale;

     3) il Servizio dell'edilizia residenziale, con il compito di curare la trattazione degli affari riguardanti l'edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata - esclusa la gestione delle pratiche espropriative - e l'urbanizzazione primaria di aree destinate all'edilizia residenziale, nonchè di concedere e liquidare i relativi contributi;

     4) il Servizio dell'idraulica, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di opere idrauliche, studi idrologici, acquedotti, fognature e derivazioni di acque pubbliche [32];

     5) il Servizio espropriazioni, con il compito di esercitare tutte le attribuzioni spettanti alla Regione in materia di espropriazione per pubblica utilità, costituzione di servitù coattive e occupazioni temporanee e d'urgenza, di agevolare gli enti locali e le ditte esproprianti mediante consulenza tecnico-giuridica in materia, di coadiuvare le commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, e di curare la predisposizione di circolari interpretative in materia, promuovendo con ogni mezzo la diffusione a livello locale della conoscenza delle procedure espropriative;

     6) Il Servizio della difesa del suolo, il quale:

     - cura la promozione di studi e ricerche nel campo della geologia applicata finalizzata alla conoscenza del suolo e sottosuolo in funzione di realizzazione di opere e, più in generale, di trasformazione urbanistica del territorio;

     - attende ad ogni altro adempimento in materia geologica, con particolare riguardo all'espressione del parere di cui all'articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3;

     - sovrintende alla programmazione, progettazione, direzione e gestione dei lavori di sistemazione idrogeologica, con esclusione di quelli espressamente affidati dalla legislazione ad altri Servizi;

     - sovrintende agli interventi in materia di prevenzione e di ripristino di competenza della Direzione regionale dei lavori pubblici [33].

     La Direzione regionale dei lavori pubblici esplica, altresì, funzioni di controllo tecnico, valutazione e consulenza su forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti ed affari consimili nei quali la Regione sia interessata e comunque competente ad intervenire nell'esercizio delle sue attribuzioni di controllo [34].

     Alle dipendenze della Direzione regionale dei lavori pubblici, con le attribuzioni previste dalla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, sono posti i seguenti Uffici periferici [35]:

     1) Direzione provinciale dei lavori pubblici di Trieste;

     2) Direzione provinciale dei lavori pubblici di Udine;

     3) Direzione provinciale dei lavori pubblici di Gorizia;

     4) Direzione provinciale dei lavori pubblici di Pordenone [36].

 

     Art. 24 bis.

     La Direzione regionale della pianificazione territoriale comprende:

     1) il Servizio della pianificazione territoriale regionale, con il compito di curare l'elaborazione e l'aggiornamento del piano urbanistico regionale e di ogni altro piano di iniziativa regionale, di curare lo studio e la elaborazione dei modelli regionali in materia urbanistica;

     2) il Servizio della pianificazione territoriale comunale, con il compito di esaminare i piani regolatori comunali, i programmi di fabbricazione, i regolamenti edilizi ed ogni altro strumento urbanistico a livello subordinato a quello comunale [37].

     Alle dipendenze della Direzione regionale della pianificazione territoriale è altresì posto l'Ufficio decentrato nella città di Udine, equiparato a Servizio, con compiti di istruttoria e di collegamento con gli enti locali nelle materie di competenza della Direzione stessa [38].

 

     Art. 25.

     La Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione comprende:

     1) il Servizio dell'artigianato, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi all'artigianato, compresa la vigilanza sull'Ente per lo sviluppo dell'artigianato e sulle Commissioni regionali e provinciali dell'artigianato;

     2) il Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative, con il compito di trattare gli affari relativi alla tenuta del registro regionale delle cooperative e dell'Albo regionale dei revisori degli enti cooperativi, alla revisione delle cooperative ed, in genere, all'applicazione della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè - per quanto di competenza della Regione - ogni altro affare in materia di vigilanza sulle cooperative, ivi comprese le cooperative di lavoro [39].

 

     Art. 26.

     La Direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale comprende:

     1) il Servizio del lavoro, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di lavoro e in particolare il collegamento con l'attività della Commissione regionale per l'impiego, la vigilanza sull'Agenzia regionale del lavoro e attività istruttorie relative a questa, nonchè la collaborazione con le competenti strutture nazionali e regionali interessate alla trattazione di affari relativi alla soluzione di crisi aziendali;          2) il Servizio dell'assistenza sociale, con il compito di trattare gli affari in materia di previdenza e assistenza sociale, con particolare riferimento all'assistenza dei lavoratori, degli handicappati e/o degli emarginati, degli anziani, dei minori [40].

 

     Art. 27.

     La Direzione regionale degli enti locali comprende:

     1) L'Ufficio centrale degli enti locali, con il compito di curare la trattazione degli affari riguardanti gli enti e le istituzioni soggetti al controllo del Comitato centrale di controllo, nonchè gli affari pertinenti o connessi all'esercizio del controllo medesimo;

     2) il Servizio centrale degli affari giuridici e della consulenza, con il compito di curare e coordinare l'assistenza e la consulenza legale anche in forma itinerante e l'organizzazione di seminari o corsi di formazione, d'aggiornamento o di specializzazione nei confronti degli enti e delle istituzioni soggetti al controllo dei Comitati centrale e provinciali di controllo, l'istruttoria del contenzioso per la parte di competenza della Direzione regionale, l'emanazione di norme non legislative e di atti generali in materia di competenza della Direzione regionale, l'emanazione di norme non legislative e di atti generali in materia di competenza della Direzione medesima e, infine, il servizio di segreteria del Collegio di cui all'articolo 16 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48;

     3) il Servizio centrale ispettivo, elettorale e delle circoscrizioni locali, con il compito di curare la trattazione degli affari attinenti alle elezioni ai referendum alle circoscrizioni e denominazioni locali, alla toponomastica, alla polizia locale urbana e rurale, alla vigilanza ed alle ispezioni ordinarie e straordinarie nonchè agli interventi sostitutivi presso gli enti soggetti al controllo regionale al fine di assicurare l'ordinato e regolare funzionamento dei servizi e la corretta ed uniforme osservanza della legge e dei regolamenti;

     4) il Servizio centrale di ragioneria, con il compito di trattare gli affari di contabilità e finanza riguardanti gli enti e le istituzioni sottoposte al controllo del Comitato centrale, gli affari di finanza straordinaria relativi a tutti gli enti locali ed ai loro rapporti con gli organi statali centrali e, infine, di attendere alle rilevazioni statistiche generali e particolari nonchè ai vari adempimenti di natura contabile e finanziaria;

     5) il Servizio centrale delle istituzioni di assistenza e beneficenza con il compito di curare la trattazione degli affari relativi all'assistenza e beneficenza di competenza regionale e per legge non affidati ad altri uffici regionali, di curare inoltre l'istruttoria delle pratiche relative alla erezione, modificazione ed estinzione delle istituzioni operanti nel settore ed ai relativi statuti, nonchè di vigilare e coordinare la loro attività;

     6) il Servizio centrale delle Unità sanitarie locali, con il compito di curare la trattazione e la istruttoria delle pratiche riguardanti gli enti ed organismi soggetti al controllo della apposita Commissione regionale, nonchè gli affari pertinenti o connessi con l'esercizio del controllo medesimo;

     7) l'Ufficio di ragioneria delle Unità sanitarie locali, con il compito di trattare gli affari di bilancio e contabilità riguardanti tali istituzioni.

     La Direzione regionale degli enti locali, inoltre, coordina l'attività degli Uffici e servizi della Direzione regionale, cura gli affari di carattere generale non espressamente attribuiti ad altri Servizi, attende alla formazione del bilancio preventivo regionale, per la parte interessante la Direzione, alle relazioni annuali e periodiche.

     Alle dipendenze della Direzione regionale degli enti locali sono posti i seguenti Uffici periferici, ai quali spetta la trattazione, nell'ambito della provincia, degli affari connessi con l'esercizio dei controlli di competenza del rispettivo Comitato provinciale:

     a) Ufficio provinciale degli enti locali di Gorizia;

     b) Ufficio provinciale degli enti locali di Pordenone;

     c) Ufficio provinciale degli enti locali di Trieste;

     d) Ufficio provinciale degli enti locali di Udine.

     Gli Uffici provinciali curano, inoltre, gli adempimenti relativi alle funzioni di amministrazione attiva previsti dalla presente legge e dalle altre disposizioni e provvedono agli adempimenti loro richiesti dalla Direzione regionale degli enti locali nonchè dagli altri uffici della Regione.

     Ciascun Ufficio provinciale comprende un settore affari generali, un settore affari giuridico-amministrativi ed un settore ragioneria [41].

 

     Art. 27 bis.

     La Direzione regionale del bilancio e della programmazione comprende [42]:

     1) il Servizio della programmazione socio-economica, con il compito di curare la elaborazione di piani economici pluriennali e di programmi organici di sviluppo socio-economico per il territorio regionale, attraverso coordinate indagini nel campo dell'economia generale, industriale e agraria, in quello delle infrastrutture dei trasporti e del commercio ed in quello degli investimenti sociali;

     2) (Omissis) [43];

     3) il Servizio della programmazione della spesa, con il compito di attendere alla elaborazione del programmi pluriennali di spesa per gli interventi di competenza della Regione;

     4) il Servizio della statistica, con il compito di attendere alla raccolta ed alla elaborazione dei dati socio-economici d'interesse della Regione.

     La Direzione regionale della pianificazione e del bilancio, inoltre, cura:

     a) la formulazione delle proposte da presentare allo Stato, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto regionale;

     b) gli adempimenti relativi alla espressione del concerto previsto dall'art. 14 bis, punto 4), della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) gli adempimenti giuridico amministrativi, connessi alle materie attribuite all'Assessorato [44].

 

PARTE III

SEGRETERIE PARTICOLARI

 

     Art. 28. [45]

     Il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori si avvalgono dell'opera di un segretario particolare, che può essere scelto fra i dipendenti della Regione, oppure, in posizione di comando disposta dall'Amministrazione di appartenenza su richiesta di quella regionale, fra i dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici. Il segretario particolare può essere scelto anche fra estranei all'Amministrazione pubblica [46].

     Qualora non vengano scelti fra i dipendenti della Regione, i segretari particolari sono collocati in soprannumero all'organico limitatamente alla durata dell'incarico.

     Il Presidente del Consiglio regionale, i Vice Presidenti del Consiglio, il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori si avvalgono dell'opera di un autista di rappresentanza [47].

     Al personale con qualifica di coadiutore, in possesso della patente che abiliti alla guida di autoveicoli di categoria «C» nonchè degli altri requisiti prescritti, può essere conferito l'incarico di cui al precedente comma nell'ambito delle prestazioni tecnico-manuali di cui all'articolo 14 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e delle relative mansioni obiettive previste dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10 della citata legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ed a cui saranno apportate le necessarie modifiche e/o integrazioni [48].

     Ai suddetti dipendenti si applica l'articolo 79 quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, richiamato dall'articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e modificato dall'articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, e dall'articolo 14 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49 [49].

     Le Segreterie particolari del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono composte dal segretario particolare, nonchè da un appartenente alla carriera di concetto e da un appartenente alla carriera esecutiva ovvero da due appartenenti alla carriera esecutiva dei ruoli della Regione [50].

     Le Segreterie particolari degli Assessori sono composte dal segretario particolare e da un appartenente alla carriera esecutiva o a quella di concetto dei ruoli della Regione [51].

     I Vice Presidenti del Consiglio regionale possono avvalersi dell'opera di un addetto di segreteria, appartenente alla carriera di concetto od a quella esecutiva dei ruoli regionali [52].

 

Norme finali

 

     Art. 29.

     Nelle allegate tabelle viene riportato, suddiviso per ruoli e carriere, l'organico del personale del Consiglio e dell'Amministrazione regionali.

 

     Art. 30.

     L'organizzazione interna degli uffici e l'assegnazione ad essi del personale necessario saranno disciplinate con apposito regolamento di esecuzione.

     Tale regolamento stabilirà inoltre i procedimenti per l'istituzione, la modificazione e la soppressione degli uffici di livello inferiore a quello di servizio.

 

     Art. 31.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 3.750 000 000 per l'esercizio finanziario 1968, si fa fronte, per lire 3.450.000.000 con gli stanziamenti relativi alle spese di personale iscritti, per lo stesso importo complessivo, negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968, e, per la differenza di lire 300 milioni mediante prelevamento dello stesso importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 (Rubrica n. 2 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con propri decreti, da registrarsi alla Corte dei conti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'esercizio 1968.

     L'onere relativo agli esercizi successivi farà carico sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 32.

     Sono abrogate le norme regionali in contrasto con la presente legge.

 

     TABELLE

     (Omissis) [53].

 


[1] La presente legge deve intendersi abrogata ai sensi dell'art. 258 della L.R. 1 marzo 1988, n. 7, salvo che per le disposizioni richiamate dalla legge medesima.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 agosto 1973, n. 49, modificato dall'art. 2 della L.R. 21 gennaio 1975, n. 3, ora soppresso dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[3] Comma già sostituito dall'art. 6 della L.R. 22 agosto 1968, n. 30, dall'art. 2 della L.R. 20 agosto 1973, n. 43, dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 1980 n. 12, dall'art. 4 della L.R. 14 aprile 1982, n. 28 dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 1982, n. 85, dall'art. 1 della L.R. 17 ottobre 1983, n. 77, dall'art. 3 della L.R. 14 dicembre 1984, n. 50 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 18 dicembre 1985, n. 51.

[4] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12, modificato dall'art. 4 della L.R. 14 aprile 1982, n. 28, e così sostituito dall'art. 3 dalla L.R. 14 dicembre 1984, n. 50.

[5] Per le aperture di credito a favore di un dipendente da detto Ufficio, vedi le modalità agevolative di cui all'art. 48 della L.R. 6 agosto 1985 n. 30.

[6] Vedi anche l'art. 2 della L.R. 6 settembre 1976, n. 53 relativa all'istituzione della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.

[7] Numero così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 agosto 1973, n. 49.

[8] Articolo già modificato dall'art. 17 della L.R. 22 agosto 1968, n. 30 e così sostituito dall'art. 8 della L.R. 22 maggio 1986, n. 22.

[9] Vedi ora l'art. 42 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[10] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 8 novembre 1971, n. 45, soppresso dall'art. 2 della L.R. 20 agosto 1973, n. 49, successivamente inserito dall'art. 5 della L.R. 14 aprile 1982, n. 28, sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 dicembre 1982, n. 85, dall'art. 2 della L.R. 17 ottobre 1983, n. 77 e dall'art. 4 della L.R. 18 dicembre 1985, n. 51.

[11] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 17 ottobre 1983 n 77.

[12] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 14 dicembre 1984, n. 50 e soppresso dall'ultimo comma dell'art. 4 della L.R. 18 dicembre 1985, n. 51.

[12/1] Punto così integrato dall'ultimo comma dell'art. 59 della L.R. 28 gennaio 1987, n. 3.

[13] Articolo già modificato dall'art 7 della L.R. 22 agosto 1968, n. 30, dall'art. 2 della L.R. 20 agosto 1978 n. 49, dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12, dall'art. 3 della L.R. 17 ottobre 1983, n. 77, dall'art. 5 della L.R. 14 dicembre 1984, n. 50 e così sostituito dall'art. 5 della L.R. 18 dicembre 1985, n. 51.

[14] Articolo aggiunto dall'art. 8 della L.R. 22 agosto 1968, n. 30 e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12. Vedi la regolamentazione provvisoria di cui agli articoli 9 e 10 della L.R. 18 maggio 1981 n. 29.

[15] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 20 agosto 1971, n. 49 e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 1980 n. 12.

[16] Articolo già aggiunto dall'art. 2 della L.R. 20 agosto 1973, n. 49, soppresso dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12, reintrodotto dall'art. 6 della L.R. 14 aprile 1982, n. 28 e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 14 dicembre 1984, n. 50.

[17] Titolo così modificato dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[18] Articolo già modificato dall'art. 2 della L.R. 20 agosto 1973, n. 49 ed ora soppresso dall'art. 6 della L R. 13 giugno 1980, n. 12.

[19] Punto così sostituito dall'art. 4 della L.R. 8 novembre 1971, n. 45.

[20] Punto aggiunto dall'art. 4 della L.R. 8 novembre 1971, n. 45 e successivamente modificato dall'art. 2 della L.R. 20 agosto 1973, n. 49.

[21] Numero aggiunto dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12. +(22)+ Vedi nota che precede.

[22] 

[23] Vedi ora l'art. 12 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[24] Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23 gennaio 1975, n. 9 e con decorrenza dall'1 settembre 1975, le competenze relative al trasporto degli alunni, nonchè all'acquisto di automezzi per il trasporto medesimo sono trasferite al Servizio trasporti e traffici della Presidenza della Giunta regionale.

[25] Articolo sostituito dall'art. 5 della L.R. 8 novembre 1971, n. 45 e dall'art. 4 della L.R. 17 ottobre 1983, n. 77.

[26] Articoli soppressi dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[27] Articolo già sostituito dall'art. 18 della L.R. 3 agosto 1977 n. 48, successivamente modificato dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12 e soppresso dall'art. 5 della L.R. 17 ottobre 1983, n. 77.

[28] Articolo soppresso dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 1980, n 12.

[29] Punto così sostituito dall'art. 43 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81 e successivamente integrato dal 49 della L.R. 6 agosto 1985, n. 30.

[30] Articolo già modificato dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 1980, n 12 e ora così sostituito dall'art. della L.R. 24 agosto 1981, n. 50 con decorrenza dal 1° ottobre 1981.

[31] Articolo sostituito dall'art. 6 della L.R. 8 novembre 1971, n. 45 successivamente modificato dall'art. 2 della L.R. 20 agosto 1973, n. 49 dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12 e così sostituito dall'art. 7 della L.R. 14 dicembre 1984, n. 50.

[32] Vedi le maggiori attribuzioni di cui dall'art. 17 della L.R. 13 luglio 1981, n. 45, nonchè le attribuzioni in materia di opere idrauliche nei bacini montani di cui all'art. 40 della L.R. 8 aprile 1982, n. 22.

[33] Punto così sostituito dall'art. 22 della L.R. 31 dicembre 1986, n. 64.

[34] Per le particolari attribuzioni demandate al Direttore regionale ed ai Direttori dei servizi tecnici vedi gli artt. 32 e 33 della L.R. 24 luglio 1982, n. 45.

[35] Vedi anche le particolari attribuzioni dei Direttori provinciali di cui al'art. 34 della L.R. 24 luglio 1982 n. 45.

[36] Articolo già modificato dall'art. 2 della L.R. 20 agosto 1973, n. 49, dall'art. 2 della L.R. 21 gennaio 1975, n. 3, dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12, dall'art. 3 della L.R. 14 dicembre 1982, n. 85, dall'art. 8 della L.R. 14 dicembre 1984, n. 50 e così sostituito dall'art.. 6 della L.R. 18 dicembre 1985, n. 51.

[37] Punto così modificato dall'art. 12 della L.R. 30 agosto 1986, n. 39.

[38] Articolo introdotto dall'art. 7 della L.R. 18 dicembre 1985, n. 51. si richiamano inoltre i compiti di cui all'art. 23 della L.R. 24 gennaio 1981, n. 7.

[39] Articolo già sostituito dall'art. 7 della L.R. 8 novembre 1971, n. 45, successivamente integrato dall'art. 2 della L.R. 20 agosto 1973, n. 49, dall'art 1 della L.R. 15 dicembre 1978, n. 85 e così sostituito dall'art. 9 della L.R. 14 dicembre 1984 n. 50.

[40] Articolo già sostituito dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12, modificato dall'art. 7 della L.R. 14 aprile 1982, n. 28, dall'art. 10 della L.R. 14 dicembre 1984, n. 50 e così sostituito dall'art. 30 della L.R. 7 agosto  1985, n. 32.

[41] Articolo già sostituito dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12, modificato dall'art. 5 della L.R. 11 agosto 1980, n. 34 dall'art. 8 della L.R. 14 aprile 1982, n. 28 e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 17 ottobre 1983, n. 77 e dall'art. 8 della L.R. 18 dicembre 1985, n. 51.

[42] L'originaria denominazione di «Direzione regionale della pianificazione e del bilancio» è stata così modificata dall'art. 11 della L.R. 14 dicembre 1984, n. 50.

[43] Punto soppresso dall'art. 11 della L.R. 14 dicembre 1984, n. 50.

[44] Articolo così modificato dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12, in particolare la lettera c) è stata così sostituita dall'art. 59 della L.R. 28 gennaio 1987, n. 3.

[45] Per il personale di cui al presente articolo vedi l'inquadramento previsto dall'art. 104, I comma, della L.R. 5 agosto 1975, n. 48.

[46] Ai sensi dell'art. 110, II comma, della L.R. 31 agosto 1981, n. 53, i Segretari particolari possono essere scelti solamente tra i dipendenti della Regione o di altre Pubbliche amministrazioni.

[47] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 13 ottobre 1986, n. 40. +(48)+ Vedi nota che precede.

[48] 

[49] Vedi nota [47].

[50] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 8 novembre 1971, n. 45.

[51] Vedi nota che precede.

[52] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 20 agosto 1973, n. 49.

[53] Le tabelle omesse della presente legge sono state modificate dalla L.R. 22 agosto 1968, n. 30, dalla L.R. 14 agosto 1969, n. 29, dalla L.R. 16 dicembre 1970, n. 45, sostituite da quelle allegate alla L.R. 8 novembre 1971, n. 45, ai sensi dell'art. 20 della stessa legge, ed infine modificate dal II comma dell'art. 1 della L.R. 9 novembre 1971, n. 46.