§ 2.1.11 - Legge Regionale 15 dicembre 1978, n. 85.
Istituzione del Servizio dell'edilizia residenziale e modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 11 settembre 1974, n. 48 e 16 giugno [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici
Data:15/12/1978
Numero:85


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.1.11 - Legge Regionale 15 dicembre 1978, n. 85.

Istituzione del Servizio dell'edilizia residenziale e modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 11 settembre 1974, n. 48 e 16 giugno 1978, n. 67, concernenti l'edilizia abitativa.

(B.U. 18 dicembre 1978, n. 117).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [3].

     Gli alloggi che saranno realizzati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dal loro Consorzio in attuazione di programmi di edilizia convenzionata saranno assegnati, in locazione od in proprietà, in deroga alla disciplina prevista dalla legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, privilegiando coloro nei confronti dei quali viene emesso il provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 16, primo comma, lettera f), della stessa legge regionale 22 maggio 1975. n. 26.

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo integrativo del primo comma dell'art. 25 della L.R. 28 marzo 1968, n. 22.

[2] Articolo sostitutivo dell'art. 20 della L.R. 16 giugno 1978, n. 67.

[3] Comma modificativo dell'art. 5 della L.R. 11 settembre 1974, n. 48.