Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici |
Data: | 15/12/1978 |
Numero: | 85 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 2.1.11 - Legge Regionale 15 dicembre 1978, n. 85.
Istituzione del Servizio dell'edilizia residenziale e modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 11 settembre 1974, n. 48 e 16 giugno 1978, n. 67, concernenti l'edilizia abitativa.
(B.U. 18 dicembre 1978, n. 117).
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
Gli alloggi che saranno realizzati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dal loro Consorzio in attuazione di programmi di edilizia convenzionata saranno assegnati, in locazione od in proprietà, in deroga alla disciplina prevista dalla
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo integrativo del primo comma dell'art. 25 della
[2] Articolo sostitutivo dell'art. 20 della
[3] Comma modificativo dell'art. 5 della