§ 2.2.68 - Legge Regionale 9 dicembre 1982, n. 81.
Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento di personale in posizione di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:09/12/1982
Numero:81


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55. 
Art. 56. 


§ 2.2.68 - Legge Regionale 9 dicembre 1982, n. 81.

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento di personale in posizione di comando ed assunto a contratto.

(B.U. 10 dicembre 1982, n. 112).

 

TITOLO I

MODIFICAZIONI, INTEGRAZIONI ED INTERPRETAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1981. N. 53

 

Art. 1.

     All'articolo 8, quinto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è soppressa la frase «qualora non si tratti di coordinamento di attività di personale appartenente esclusivamente a livelli inferiori».

 

     Art. 2.

     In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui agli articoli 21, quarto e quinto comma, e 25, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nel caso in cui ad un dipendente dell'VIII livello siano attribuiti più incarichi per i quali è prevista l'attribuzione di indennità mensili pensionabili, al medesimo spetta la sola indennità di maggiore importo.

 

     Art. 3. [1]

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4. [3]

     All'articolo 21, sesto comma, e all'articolo 25, quinto comma della legge regionale 53/1981, dopo le parole «per malattia» è aggiunta la frase «nonchè per gravidanza o puerperio ai sensi dell'articolo 91, lettera g».

 

     Art. 5.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 6.

     In via di interpretazione autentica della norma di cui al primo comma dell'articolo 96, deve intendersi che il periodo di servizio attivo di tre mesi interrompe il cumulo dei congedi per malattia anche agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'articolo 95 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

 

     Art. 7.

     All'articolo 79, quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, richiamato dall'articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole «Presidente del Consiglio» vengono aggiunte le parole «dei Vice Presidenti del Consiglio»; la cifra «750» è sostituita dalla cifra «960».

     (Omissis) [5].

 

     Art. 8.

     In via di interpretazione autentica della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 80 della legge regionale 48/1975, richiamato dall'articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la voce stipendio ivi indicata deve intendersi, ai soli fini della determinazione dell'importo orario base del compenso per lavoro straordinario, comprensiva degli assegni e indennità fissi e continuativi previsti dall'articolo 18 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e dagli articoli 9, primo comma, e 12, quarto comma, della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, nonchè dagli articoli 21, 25, 110, primo comma, 194, 196 e 197 della citata legge regionale n. 53/1981.

 

     Art. 9.

     In via di interpretazione autentica, si intende che la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è applicabile esclusivamente nei confronti di dipendenti regionali chiamati a far parte degli organi collegiali, permanenti o temporanei, operanti in seno alla Regione ed agli enti regionali, con esplicito riferimento alle specifiche funzioni od all'incarico dagli stessi svolti nell'Amministrazione regionale ovvero delle commissioni d'esame e dei gruppi di lavoro.

     Negli altri casi i dipendenti regionali chiamati a far parte dei predetti organi collegiali hanno diritto ai compensi e/o indennità eventualmente previsti per i componenti degli organi stessi, semprechè assicurino il pieno rispetto dell'orario di servizio, anche mediante recupero delle ore impiegate nello svolgimento degli incarichi in questione.

 

     Art. 10.

     In via di interpretazione autentica della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 132 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il cumulo del compenso per lavoro straordinario con l'indennità di missione deve intendersi riferito esclusivamente alle ore di servizio, effettuate in missione, per lo svolgimento di effettiva attività straordinaria preventivamente autorizzata.

     Il limite di cui al secondo comma dell'articolo 119 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è elevato a lire 15.000.

     Alla fine del secondo comma dell'articolo 119 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 la frazione «1/3» è sostituita dalle parole «1/6 per pasto».

 

     Art. 11.

     In via di interpretazione autentica della norma di cui all'articolo 133, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per trasferimento ad altra sede di servizio si intende anche il cambiamento di sede dell'ufficio cui il dipendente è assegnato.

 

     Artt. 12. - 13.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 14.

     Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 145 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è prorogato a 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla comunicazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico regionale.

 

     Art. 15.

     Alla fine del primo comma dell'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono aggiunte le parole «o, in ogni stato e grado del procedimento, venga pronunciata declaratoria di amnistia nei suoi confronti».

 

     Art. 16.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 17.

     Alla fine del terzo comma dell'articolo 153 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene aggiunta la seguente frase: «..; le prestazioni di cui al punto 6) spettano, con la stessa decorrenza, anche al personale in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale».

 

     Artt. 18. - 20.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 21. [9]

     Fino alla data in cui i posti disponibili del VII livello non siano ricoperti ai sensi dell'articolo 172, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, i direttori degli enti regionali ed i direttori di servizio vengono sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dal personale dell'VIII livello anche preposto ad altro Ente o Servizio, secondo la procedura stabilita rispettivamente dagli articoli 22, secondo comma, e 23, secondo comma, della citata legge regionale n. 53/1981 [10].

 

     Art. 22. [11]

     Ai concorsi pubblici da bandire nell'anno 1982 continuano ad applicarsi le norme in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

 

     Art. 23.

     All'articolo 176, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, all'articolo 2, terzo comma, lettera c), della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 86, ed all'articolo 2, quarto comma, lettera c), ed ottavo comma, lettera c), della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, sono soppresse le frasi «e comunque per un massimo di 16 anni»

 

     Art. 24.

     In. via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 177 della legge regionale 31 agosto 1981, n 53, la rideterminazione dello stipendio spetta al personale che nel corso del 1981 abbia effettivamente svolto, salvo assenze per congedo ordinario o congedo straordinario per malattia o per infermità, con carattere di continuità le mansioni previste dall'articolo 82, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e gli siano state corrisposte o abbia avuto diritto alla corresponsione delle indennità previste dalle citate norme dell'articolo 82.

     (Omissis) [12].

 

     Art. 25.

     In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 178 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ai fini dell'applicazione degli articoli 38, sesto comma, e 176, sesto comma, della medesima legge, al personale vincitore di concorsi interni effettuati con decorrenza 1° gennaio 1979, l'anzianità maturata dal dipendente alla data del 31 dicembre 1978 nella qualifica funzionale di provenienza dall'ultima classe di stipendio viene mantenuta, nel limite massimo di due anni, al fine dell'attribuzione della successiva classe di stipendio nel livello di inquadramento.

 

     Art. 26.

     In via di interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 178 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il richiamo alle norme del medesimo articolo s'intende riferito anche alla norma di cui al secondo comma. A tal fine, per aumento conseguito per effetto del passaggio di carriera si intende la differenza tra il trattamento economico attribuito nella qualifica dirigenziale di Direttore di servizio di II classe per effetto della prima applicazione del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e della normativa regionale allora vigente ed il trattamento economico in godimento nella qualifica di Direttore di sezione, alla data di decorrenza della promozione a Direttore di servizio di II classe.

     Per i Direttori di servizio di II classe ad esaurimento, il calcolo di cui al comma precedente si effettua sulla base dello stipendio che sarebbe loro spettato qualora avessero conseguito, in sede di prima applicazione del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, l'inquadramento nella qualifica iniziale dei ruoli dirigenziali.

     Al personale interessato all'applicazione del presente articolo viene comunque garantito un beneficio minimo pari al valore di una classe di stipendio nella misura prevista dalla tabella «C» allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 [13].

 

     Artt. 27. - 28.

     (Omissis) [14].

 

     Art. 29.

     (Omissis) [15].

 

     Art. 30.

     (Omissis) [16].

 

     Art. 31.

     In via di interpretazione autentica della disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 86, al personale dei soppressi Enti provinciali per il turismo di cui al primo comma del medesimo articolo viene esteso il trattamento economico previsto dall'articolo 176 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nelle misure e con le decorrenze ivi indicate.

     Il servizio prestato presso i suddetti Enti dal 1° gennaio 1979 alla data di soppressione degli Enti medesimi è utile nel livello d'inquadramento nel ruolo unico regionale ai fini dell'applicazione del sesto comma del sopracitato articolo 176.

     La Regione è autorizzata altresì a corrispondere a detto personale i relativi conguagli per il periodo 1° gennaio 1979 - 31 dicembre 1980.

 

     Art. 32.

     (Omissis) [17].

 

     Art. 33. [18]

     Il termine per la presentazione delle istanze alla C.P.D.E.L. di cui al primo comma dell'articolo 199 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è prorogato fino a tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 34. [19]

     Il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 200 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è prorogato fino sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 35.

     All'articolo 202, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «dell'anno 1979» sono sostituite dalle parole «degli anni 1979 e 1980».

 

     Art. 36.

     Qualora per effetto dell'applicazione della norma di cui al secondo comma dell'articolo 206 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, al personale regionale assunto a contratto giornalistico venga attribuito, alla data del 1° settembre 1981, un trattamento economico complessivo, esclusa l'indennità compensativa di cui all'articolo 7, decimo comma, del Contratto nazionale di lavoro giornalistico, inferiore al trattamento economico complessivo spettante, alla medesima data, in base alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nel livello funzionale-retributivo di provenienza, sono attribuiti a detto personale gli aumenti periodici, o trazione di aumenti periodici, pari alla relativa differenza.

     Sono considerate valide le richieste di assunzione a contratto giornalistico già presentate nei termini indicati nell'articolo 206, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

 

     Art. 37.

     [Ai fini della corresponsione del trattamento di missione previsto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 30, continua ad applicarsi, anche dopo l'entrata in vigore della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la tabella «C» allegata alla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48] [20].

     (Omissis) [21].

     Le indennità di trasferta di cui all'articolo 1, primo comma, della legge regionale 8 maggio 1978, n. 35, sono aumentate del 50%.

 

     Art. 38.

     In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 217 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, l'abrogazione della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, non s'intende riferita alle disposizioni di cui al Capo I della medesima legge regionale.

 

     Art. 39.

     In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 217 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, l'abrogazione della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, non si intende riferita alle integrazioni disposte dall'articolo 12 della medesima legge.

 

     Art. 40.

     In via d'interpretazione autentica della norma di cui al primo comma dell'articolo 101 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, per i Direttori di servizio di I e di II classe ad esaurimento l'inquadramento alla qualifica iniziale nei ruoli dirigenziali secondo quanto previsto dal citato articolo 101, primo comma, viene considerato anche ai fini della rideterminazione di cui all'articolo 99 della medesima legge regionale 48/ 1975.

 

     Art. 41.

     Ai fini della rideterminazione di cui al primo comma dell'articolo 99 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, non si applica il limite del triennio previsto dall'articolo 15 della legge regionale 10 maggio 1973, n. 41.

     In via di interpretazione autentica dell'articolo 99 della predetta legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, qualora alla scadenza dell'anzianità di servizio richiesta per il conseguimento della classe di stipendio o qualifica superiore queste corrispondano, la rideterminazione va effettuata con riferimento alla qualifica superiore.

     Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria, per l'attribuzione del beneficio dell'articolo 99, non si applica, nei confronti del personale con qualifica funzionale di segretario. il disposto di cui all'articolo 6 della legge regionale 9 novembre 1971, n. 16.

     Per effetto di quanto disposto dai precedenti commi, la domanda di cui all'articolo 99, terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, va presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [22].

 

     Art. 42. [23]

     All'articolo 105 bis, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n, 48, sub articolo 1 della legge regionale 15 marzo 1976, n. 2, alla fine vengono aggiunte le seguenti parole: «nonchè l'eventuale assegno in godimento a titolo di quattordicesima e quindicesima mensilità, ovvero dl premio di rendimento».

 

     Art. 43.

     (Omissis) [24].

 

     Art. 44.

     In via di interpretazione autentica degli articoli 15 della legge regionale 7 aprile 1978, n. 21, e 129 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, tra i rischi assicurativi devono intendersi pure quelli derivanti da furto, incendio o danneggiamento.

 

TITOLO II

INQUADRAMENTO DI PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO ED ASSUNTO A CONTRATTO

 

     Art. 45.

     Il personale che alla data del 31 ottobre 1982 ed alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando alla Regione ai sensi dell'articolo 5, punto 2, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, ai sensi degli articoli 44 e 110, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nonchè ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50, può essere inquadrato, al compimento di sei mesi di servizio, previo assenso dell'Amministrazione di provenienza, nel livello funzionale-retributivo corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l'Ente di provenienza secondo l'equiparazione di cui alla Tabella A.

     L'inquadramento del personale di cui al comma precedente è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro 60 giorni dalla data del compimento dei sei mesi di servizio, se successiva, ed ha effetto rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla data del compimento dei sei mesi di servizio.

     Al personale di cui al presente articolo viene attribuito lo stipendio corrispondente al trattamento economico in godimento presso l'ente di provenienza alla data di decorrenza dell'inquadramento, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici nonchè degli altri assegni fissi e continuativi e del rateo determinato alla medesima data dell'importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l'Amministrazione di provenienza; si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella in godimento e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate alla data d'inquadramento per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite a titolo di riduzione dei tempi di percorrenza per il conseguimento della classe immediatamente superiore; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutto le classi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultimo maturato. A detto personale viene comunque garantito 0 Io stipendio iniziale del livello funzionale-retributivo di inquadramento [25].

     Ai soli fini giuridici della determinazione dell'anzianità nel livello di inquadramento, l'anzianità maturata dal personale di cui al presente articolo presso l'Amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera o qualifica o livello è valutata per intero.

     La progressione economica di detto personale si sviluppa in classi biennali nella misura di cui alla tabella C della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l'importo maturabile con l'attribuzione delle otto classi previste dalla citata legge regionale n. 53/1981 e l'importo delle classi acquisite presso l'Amministrazione di provenienza alla data di decorrenza

dell'inquadramento.

 

     Art. 46.

     Il personale assunto a contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 5, punto 3), della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti da almeno sei mesi servizio presso la Regione, compreso il servizio eventualmente prestato in posizione di comando, e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l'assunzione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite di età, può essere inquadrato nel livello funzionale-retributivo corrispondente al livello in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a detto livello, con lo stipendio iniziale previsto per il livello medesimo [26].

     Qualora il personale di cui al precedente comma non sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al livello in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, detto personale è inquadrato nel livello corrispondente al titolo di studio posseduto, con lo stipendio iniziale previsto per il livello medesimo [27].

     L'inquadramento del personale di cui al presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima.

     L'inquadramento del personale di cui al presente articolo, si consegue previo superamento di una prova di idoneità, i cui criteri e modalità di svolgimento verranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali [28].

     In conseguenza degli inquadramenti disposti dal presente articolo, è abrogato il punto 3) dell'articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52.

     Per il personale che non sarà inquadrato ai sensi del presente articolo, resta ferma la validità dei contratti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52.

 

     Art. 47.

     Il personale assunto a contratto ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti servizio presso la Regione e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l'assunzione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite di età, può essere inquadrato al compimento di sei mesi di servizio dalla data di assunzione, nel livello funzionale- retributivo corrispondente alla qualifica rivestita alla data di assunzione secondo l'equiparazione di cui all'articolo 171 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, con lo stipendio iniziale previsto per il livello di inquadramento.

     L'inquadramento del personale di cui al comma precedente è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro 60 giorni dalla data del compimento dei sei mesi di servizio, se successiva, ed ha effetto rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla data del compimento dei sei mesi di servizio.

     Per la valutazione dei requisiti ai fini dell'inquadramento, ad eccezione dei sei mesi di servizio, si ha riguardo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Qualora, per effetto dell'inquadramento, al personale inquadrato ai sensi del presente articolo e del precedente articolo 46 venisse attribuito uno stipendio inferiore a quello in godimento, è attribuito per la differenza un assegno personale riassorbibile con la futura progressione economica.

     L'inquadramento del personale di cui al presente articolo, assunto con la qualifica di consigliere e di segretario, si consegue previo superamento di un esame-colloquio, i cui criteri e modalità di svolgimento verranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.

     In conseguenza degli inquadramenti disposti dal presente articolo, è abrogato l'articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24.

     Per il personale che non sarà inquadrato ai sensi del presente articolo, resta ferma la validità dei contratti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza secondo quanto previsto dall'articolo 20, ultimo comma, della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24.

 

     Art. 48.

     In attuazione di quanto disposto dall'articolo 63, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, il personale insegnante della scuola elementare che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio presso la Regione ai sensi dell'articolo 65 o dell'articolo 79 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, nonchè il personale medesimo già in servizio nei soppressi patronati scolastici, nel limite di tre unità, può essere inquadrato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima, nel V livello funzionale-retributivo del ruolo unico regionale.

     Al personale di cui al comma precedente viene attribuito lo stipendio corrispondente al trattamento economico in godimento presso l'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi e del rateo determinato alla medesima data dell'importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l'Amministrazione di provenienza; si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella in godimento e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate alla data d'inquadramento per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite a titolo di riduzione dei tempi di percorrenza per il conseguimento della classe immediatamente superiore; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultimo maturato. A detto personale viene comunque garantito lo stipendio iniziale del livello funzionale-retributivo di inquadramento [29].

     Ai soli fini giuridici della determinazione dell'anzianità nel livello di inquadramento, l'anzianità maturata dal personale di cui al presente articolo presso l'Amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera o qualifica o livello è valutata per intero.

     La progressione economica di detto personale si sviluppa in classi biennali nella misura di cui alla Tabella C della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l'importo maturabile con l'attribuzione delle 8 classi previste dalla citata legge regionale n. 53/1981 e l'importo delle classi acquisite presso l'Amministrazione di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 49.

     (Omissis) [30].

 

     Art. 50.

     In attesa di definire l'organico con la legge di riforma dell'Amministrazione regionale secondo quando previsto dall'articolo 172, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per sopperire alle crescenti immediate esigenze di funzionalità dell'apparato burocratico ed in conseguenza degli inquadramenti disposti dal Titolo II della presente legge, il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato per livello delle seguenti unità:

 

 

VI livello                       n. 28

V livello                        n. 65

IV livello                       n. 44

III livello                      n. -

II livello                       n. 6

                                  -----

Totale                           n. 143

 

 

     Art. 51.

     I maggiori oneri relativi agli assegni fissi ed alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

     Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati per l'esercizio 1982, rispettivamente, di lire 162 milioni, di lire 67 milioni e di lire 56 milioni.

     All'onere complessivo di lire 285 milioni si provvede come segue:

     - per lire 160 milioni, relativi alle somme da corrispondere a titolo di saldo dei benefici economici già maturati, mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1981, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982;

     - per le restanti lire 125 milioni con la maggiore entrata prevista sul capitolo 404 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 125 milioni.

 

     Art. 52.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della presente legge fanno carico al capitolo 222 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi, che presentano sufficiente disponibilità.

 

     Art. 53.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del secondo e terzo comma dell'articolo 10 e primo e secondo comma dell'articolo 37 della presente legge fanno carico ai capitoli 223 e 224 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi, che presentano sufficiente disponibilità.

 

     Art. 54.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 della presente legge fanno carico al capitolo 228 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, che presentano sufficiente disponibilità [31].

 

     Art. 55.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del terzo comma dell'articolo 37 della presente legge fanno carico ai capitoli 1602 e 1603 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio negli esercizi successivi, che presentano sufficiente disponibilità.

 

     Art. 56.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

TABELLA A

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Comandi ex L.R.       Livello o qualifica   Livello funzionale

52/1980 Ente di       o carriera o          retributivo L.R. 31

provenienza           categoria di          agosto 1981, n. 53

                       provenienza

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Comune                Educatore asilo nido           V

Comune                Dattilografo - IV              IV

                       liv.

Amministrazione       Applicato di                   IV

statale               segreteria

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Comandi ex L.R.       Livello o qualifica   Livello funzionale

52/1980 Ente di       o carriera o          retributivo L.R. 31

provenienza           categoria di          agosto 1981, n. 53

                       provenienza

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Amministrazione       VII qualifica                  VI

statale

Amministrazione       IV qualifica                   IV

statale

Comune                Bibliotecario IX               VI

                       liv.

Comune                Ufficiale                      V

                       amministrativo - VI

                       liv.

Comune                Segretario - VI                V

                       livello

Comune                Vigile urbano                  IV

Azienda Soggiorno     Segretario - V liv.            V

Azienda Soggiorno     Coadiutore - IV liv.           IV

Regione Veneto        Collaboratore                  V

Regione Veneto        Applicato                      IV

E.N.P.I.              Collaboratore                  VI

                       tecnico

I.N.P.S.              Assistente                     V

Unità Sanitaria       Archivista

                       dattilografo

Locale                diff.                          IV

Regione Lazio         Collaboratore ex               VI

                       ENAL

------------------------------------------------------------------

Comandi ex L.R.       Livello o qualifica   Livello funzionale

52/1980 Ente di       o carriera o          retributivo L.R. 31

provenienza           categoria di          agosto 1981, n. 53

                       provenienza

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Istituto per          Applicato                      IV

l'Infanzia di

Trieste

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[2] Norma aggiuntiva del quinto comma dell'art. 21 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[3] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[4] Norma sostitutiva del primo comma dell'art. 42 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[5] Comma aggiuntivo del quarto comma dell'art. 114 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[6] Norme sostitutive dei primi commi degli artt. 142 e 145 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[7] Norma introduttiva dell'art. 151 bis della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[8] Norme modificative ed integrative degli artt. 155, 158 bis e ter, 168 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[9] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[10] Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24 giugno 1985, n. 26, in via di interpretazione autentica del presente articolo, deve intendersi che il caso di assenza o impedimento del titolare dell'ufficio si riferisce anche alla vacanza dell'ufficio stesso.

[11] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[12] Comma aggiuntivo del secondo comma, dell'art. 177 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[13] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 14 giugno 1983, n. 54.

[14] Norme integrative degli artt. 181 e 185 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[15] Norma introduttiva della lettera a bis) al terzo comma dell'art. 2 della L.R. 16 dicembre 1981, n. 86.

[16] Norma integrativa del terzo e settimo comma dell'art. 2 della L.R. 30 dicembre 1981, n. 95.

[17] Norma sostitutiva e integrativa del primo e quarto comma dell'art. 199 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[18] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[19] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[20] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[21] Norma sostitutiva del primo comma dell'art. 2 bis della L.R. 31 maggio 1965. n. 6.

[22] Il beneficio di cui al presente articolo deve intendersi cessato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49.

[23] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[24] Norma sostitutiva del punto 4) dell'art. 20 della L.R. 28 marzo 1968, n. 22.

[25] Comma così integrato dall'art. 14 della L.R. 14 giugno 1983, n. 54.

[26] Vedi l'estensione di cui all'art. 15 della L.R. 14 giugno 1983, n. 54, nonchè l'interpretazione autentica dell'art. 35 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49 che qui si riporta «In via di interpretazione autentica della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 46 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, per titolo di studio richiesto per l'accesso al quinto livello si intende, oltre agli specifici diplomi di istruzione secondaria di secondo grado indicati nel Regolamento dei concorsi pubblici per l'assunzione agli impieghi regionali, vigente alla data di entrata in vigore della citata legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, qualunque diploma di istruzione secondaria di secondo grado con corso di studi quinquennale.

[27] Vedi l'estensione di cui all'art. 15 della L.R. 14 giugno 1983, n. 54.

[28] Vedi l'estensione di cui all'art. 15 della L.R. 14 giugno 1983, n. 54. In relazione all'interpretazione autentica di cui alla precedente nota [18], vedi la proroga per la presentazione delle domande li cui all'ultimo comma dell'art. 35 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49.

[29] Comma così integrato dall'art 14 della L.R. 14 giugno 1983, n. 4.

[30] Norma sostitutiva del secondo comma dell'articolo unico della L.R. 10 novembre 1971, n. 47.

[31] Il riferimento previsto dal presente articolo all'art. 13, va correttamente riferito all'art. 16, giusta art. 43 della L.R. 20 giugno 1983, n. 64.