§ 2.1.9 - L.R. 20 agosto 1973, n. 49.
Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici
Data:20/08/1973
Numero:49


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Quando nelle leggi o nei regolamenti regionali è fatta menzione dell'Assessore regionale all'urbanistica o dell'Assessorato regionale dell'urbanistica, la menzione si intende riferita
Art. 4.      Il Comitato urbanistico regionale, di cui all'art. 42 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, s'intende costituito presso l'Assessorato regionale [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      Quando leggi o regolamenti regionali menzionano la Direzione regionale dell'urbanistica o il Direttore regionale dell'urbanistica, la menzione si intende riferita
Art. 7.      Quando leggi o regolamenti regionali menzionano la Direzione regionale della programmazione o il Direttore regionale della programmazione, la menzione s'intende riferita alla Direzione regionale [...]
Art. 8. 
Art. 13. 
Art. 14.      Per far fronte alle nuove attribuzioni che la presente legge demanda agli Assessorati ed agli Uffici della Presidenza il numero degli addetti tecnici previsto nella tabella allegata alla legge [...]
Art. 15.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 2.1.9 - L.R. 20 agosto 1973, n. 49.

Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale. [1]

(B.U. 24 agosto 1973, n. 40).

 

CAPO I

Ulteriori modificazioni alla L.R. 31 agosto 1964, n. 1, concernente

la composizione della Giunta regionale e le attribuzioni della

Presidenza della Giunta e degli Assessorati regionali

 

     Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

CAPO II

Ulteriori modificazioni alla L.R. 28 marzo 1968, n. 22, concernente

l'ordinamento degli Uffici del Consiglio e dell'Amministrazione regionali

 

          Art. 2.

     (Omissis) [3].

 

CAPO III

Disposizioni di coordinamento

 

     Art. 3.

     Quando nelle leggi o nei regolamenti regionali è fatta menzione dell'Assessore regionale all'urbanistica o dell'Assessorato regionale dell'urbanistica, la menzione si intende riferita:

     - all'Assessore regionale alla pianificazione ed al bilancio o, rispettivamente, all'Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio, se trattasi di materia compresa fra quelle indicate sub art. 1, punto IX);

     - all'Assessore regionale ai lavori pubblici o, rispettivamente, all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, se trattasi di materia compresa fra quelle indicate sub art. 1, punto VII).

     Tuttavia, le funzioni attribuite all'Assessorato ed all'Assessore all'urbanistica dalle leggi regionali 16 giugno 1970, n. 23, e 13 marzo 1972, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, sono, in ogni caso, esercitate dall'Assessorato e dall'Assessore alla pianificazione ed al bilancio.

 

     Art. 4.

     Il Comitato urbanistico regionale, di cui all'art. 42 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, s'intende costituito presso l'Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio ed è presieduto dall'Assessore.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 6.

     Quando leggi o regolamenti regionali menzionano la Direzione regionale dell'urbanistica o il Direttore regionale dell'urbanistica, la menzione si intende riferita:

     - al Servizio della pianificazione territoriale o, rispettivamente, al Dirigente di tale Servizio, se si tratta di funzioni che ineriscono alla pianificazione territoriale;

     - al Servizio della pianificazione urbana o, rispettivamente, al Dirigente di tale Servizio, se si tratta di funzioni che ineriscono alla pianificazione urbana.

 

     Art. 7.

     Quando leggi o regolamenti regionali menzionano la Direzione regionale della programmazione o il Direttore regionale della programmazione, la menzione s'intende riferita alla Direzione regionale della pianificazione e del bilancio od al Direttore regionale della pianificazione e del bilancio.

 

          Art. 8. [5]

 

     Artt. 9. - 12.

     (Omissis) [6].

 

          Art. 13. [7]

     [(Omissis) [8].

     Quando nella stessa legge è fatta menzione dell'Assessorato e dell'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali, la menzione s'intende riferita alla Presidenza della Giunta regionale ovvero all'Assessore da lui delegato.

     Del Comitato, di cui all'art. 10 della medesima legge, è chiamato a far parte anche il Direttore regionale dell'istruzione e delle attività culturali.]

 

     Art. 14.

     Per far fronte alle nuove attribuzioni che la presente legge demanda agli Assessorati ed agli Uffici della Presidenza il numero degli addetti tecnici previsto nella tabella allegata alla legge regionale 10 maggio 1973, n. 41, è aumentato di cinque unità; con successiva legge regionale ed in conformità all'impegno assunto con gli articoli 1 e 12 della legge regionale citata, si provvederà alla revisione dell'organico del personale dell'Amministrazione regionale.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 15.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[2] Norma modificativa degli artt. 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 14 bis della L.R. 31 agosto 1964, n. 1.

[3] Norma modificativa degli artt. 2, 3, 5, 8, 9, 10 bis, 11 bis, 12, 13, 16, 23, 24, 25, 26, 27 bis e 28 della L.R. 28 marzo 1968, n. 22.

[4] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 13 aprile 1978, n. 24.

[5] Articolo abrogata dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della stessa L.R. 12/2002.

[6] Articoli dal 9 al 12 modificativi e integrativi della L.R. 25 maggio 1966,

[7] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 13 ottobre 2008, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Comma sostitutivo del II comma dell'art. 5 della L.R. 21 luglio 1971, n. 27.

[9] Comma abrogativo del II comma dell'art. 37 della L.R. 10 novembre 1969, n. 36.