§ 6.3.4 – L.R. 20 aprile 1979, n. 10.
Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure ed alle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 provvedimenti generali di rifinanziamento
Data:20/04/1979
Numero:10


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.  Le sottoelencate autorizzazioni di spesa finanziate con assegnazioni statali a destinazione vincolata, disposte dai provvedimenti legislativi a fianco di ciascuna notati per l'esercizio finanziario [...]
Art. 12.  Sono disposte, a partire dall'esercizio 1980, le seguenti autorizzazioni di spesa:
Art. 13.  E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1979 la spesa di L. 700.000.000 per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità [...]
Art. 14.  A norma degli artt. 20, 6° comma e 57, 3° comma, della L.R. 5 maggio 1977, n. 18, è autorizzata, per l'esercizio 1979, la spesa di L. 150.000.000 per contributi alle Associazioni di produttori [...]
Art. 15.  (omissis)
Art. 16.  (omissis)
Art. 17.  I limiti di impegno autorizzati a partire dall'esercizio 1979 dall'art. 4 lett. a) e b), della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15, rispettivamente di L. 800.000.000 per gli interventi in conto [...]
Art. 18.  Il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 4-4-1973, n. 20, è sostituito dai seguenti:
Art. 19.  L'autorizzazione di spesa di cui al 2° comma dell'art. 14 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 42, per il triennio 1979-1981 a favore dell'E.R.V.E.T. S.p.A. è elevato a complessive L. [...]
Art. 20.  Per l'attività di promozione dell'artigianato e della piccola industria, anche ai fini della partecipazione delle aziende a manifestazioni fieristiche, mostre, convegni di carattere artigiano, a [...]
Art. 21.  Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3 «Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia», modificata dall'art. 4 della legge regionale «Provvedimento [...]
Art. 22.  Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 aprile 1977, n. 13 «Contributi alla formazione del fondo di garanzia dei Consorzi regionali aventi per scopo la concessione di fidejussioni a forme [...]
Art. 23.  Fra il 2° e il 3° comma dell'art. 2 della legge regionale 17 dicembre 1976, n. 53, è aggiunto il seguente comma:
Art. 24.  Ai fini della sottoscrizione di quote azionarie nella SIVALCO S.p.A., di Comacchio in adempimento agli impegni discendenti dall'accordo para-sociale allegato alla legge regionale 25 febbraio 1973, [...]
Art. 25.  Per favorire l'attività di propaganda del turismo emiliano- romagnolo nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 1, 2° comma, lett. b) ed art. 3, 4° comma, del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, [...]
Art. 26.  Per la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni e ai loro Consorzi, nonché ai Comitati comprensoriali ed alle Comunità montane per la formazione di alcuni strumenti urbanistici a norma [...]
Art. 27.  E' autorizzato per gli esercizi finanziari 1980 e 1981 la spesa complessiva di L. 3.000.000.000 per l'attuazione degli interventi e la concessione delle provvidenze previste dalla L.R. 7-1-1974, n. [...]
Art. 28.  Il 1° comma dell'art. 24 della L.R. 2 settembre 1978, n. 42, è modificato nel modo seguente:
Art. 29.  La Regione Emilia-Romagna è autorizzata per l'esercizio finanziario 1979 a concorrere nella spesa per l'attività di studio, pianificazione e progettazione della IDROSER S.p.A. costituita a norma [...]
Art. 30.  Per consentire il completamento del trasferimento dell'abitato di Succiso in Comune di Ramiseto, a norma delle leggi regionali 27 aprile 1976, n. 20 e 24 agosto 1977, n. 36, è disposta, per [...]
Art. 31.  A completamento degli interventi di cui alla legge regionale 30 dicembre 1976, n. 57 «Intervento promozionale per la realizzazione di un terminal merci in Comune di Ravenna, è disposta, per il [...]
Art. 32.  Per gli interventi di cui all'art. 9, lett. a), della L.R. 27 aprile 1976, n. 19, «Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - [...]
Art. 33.  Per fare fronte agli oneri connessi alla risoluzione contrattuale anticipata delle concessioni pluriennali di servizi di autolinee gestiti da imprese private, è autorizzata a norma dell'art. 186 e [...]
Art. 34.  Per la concessione di contributi in conto capitale a favore di Comuni, Province e loro Consorzi, per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali di loro competenza, a norma [...]
Art. 35.  Al limite di impegno autorizzato dalla L.R. 28-8-1977, n. 37, art. 3 lett. b) «Assegnazione di fondi ai Comuni per interventi a favore di aziende commerciali, artigianali ed alberghiere danneggiate [...]
Art. 36.  Per lo svolgimento delle attività di promozione educativa e culturale per adulti previste dall'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con particolare riferimento ai corsi di orientamento [...]
Art. 37.  Per i fini di cui alla L.R. 10 novembre 1977, n. 43 «Contributo all'Orchestra Stabile dell'Emilia-Romagna» è disposta, per il triennio 1979-1981, un'autorizzazione complessiva di spesa di L. [...]
Art. 38.  Per la realizzazione dell'iniziativa di cui alla L.R. 4 marzo 1974, n. 10 «Celebrazione del XXX anniversario della Resistenza» è disposta, per l'esercizio finanziario 1979, un'autorizzazione di [...]
Art. 39.  La Regione Emilia-Romagna è autorizzata per l'esercizio finanziario 1979 ad intervenire per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei consulenti socio-economici in agricoltura a norma [...]
Art. 40. 
Art. 41.  L'art. 5 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 28 «Interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico ed [...]
Art. 42.  Per l'esercizio finanziario 1979 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a rinnovare la propria fidejussione a garanzia della restituzione da parte degli Istituti Ortopedici Rizzoli - Ente [...]
Art. 43.  In attuazione delle funzioni trasferite alle Regioni in materia di agevolazioni di credito a norma dell'art. 109 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato:
Art. 44.  Il riferimento all'art. 3 della L.R. 2 settembre 1978, n. 42, contenuto nell'art. 12 della L.R. 29 dicembre 1978, n. 55, 1° comma «Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche [...]
Art. 45.  Alla legge regionale 14 maggio 1975, n. 31 «Provvidenze per la ristrutturazione ed il miglioramento qualitativo delle produzioni agricole pregiate e per l'incremento della produzione bieticola» sono [...]
Art. 46.  Il quinto comma dell'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 34
Art. 47.  In attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale la Regione Emilia-Romagna provvede, limitatamente all'anno 1979, a destinare il fondo sanitario [...]
Art. 48.  L'art. 4 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 17 e successive modifiche e integrazioni, è così sostituito:
Art. 49.  Per l'assolvimento delle funzioni, già di competenza degli enti nazionali operanti in materia socio-assistenziale di cui all'art. 1/bis della legge 21 ottobre 1978, n. 641, a partire dal 1° aprile [...]
Art. 50.  Qualora alla data del 1° aprile 1979 fissata dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, per il completamento delle procedure di trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti nazionali [...]
Art. 51.  Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge ammontanti a complessive L. 51.238.108.919 nel triennio 1979-1981 la Regione fa fronte a norma dell'art. 5, comma [...]


§ 6.3.4 – L.R. 20 aprile 1979, n. 10.

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure ed alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1979 e del bilancio pluriennale 1979-1981.

(B.U. 24 aprile 1979, n. 46).

 

Art. 1.

     Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 «Formazione di una cartografia regionale» [1] è disposta per gli esercizi finanziari 1979-1981 una autorizzazione complessiva di spesa di L. 4.700.000.000 di cui L. 1.300.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

 

     Art. 2.

     Per la concessione di contributi alle Comunità montane per le spese di primo impianto e di avvio a norma della L.R. 12 agosto 1974, n. 39 [2], è autorizzata per l'esercizio finanziario 1979 la spesa di L. 150.000.000.

 

     Art. 3.

     L'art. 8 della L.R. 2 settembre 1978, n. 42, è così modificato :

     (omissis) [3]

 

     Art. 4.

     (omissis) [4]

 

     Art. 5.

     Per gli interventi di sviluppo della zootecnia e degli allevamenti in genere previsti dalle leggi statali 6 luglio 1912, n. 832; 29 giugno 1929, n. 1336; 30 giugno 1954, n. 493 e 29 novembre 1956, n. 1336, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     - per l'esercizio 1979 Lire 2.750.000.000, con una riduzione di L. 110.000.000 rispetto a quanto disposto dall'art. 3 della L.R. 2 settembre 1978, n. 42;

     - per gli esercizi 1980 e 1981 L. 1.600.000.000 complessive.

     Per l'esercizio 1979 la copertura finanziaria dello stanziamento, già assicurata da mezzi propri della Regione, viene parzialmente garantita per L. 1.503.000.000 dalla assegnazione di pari importo disposta dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste sulle quote 1978 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 «Quadrifoglio» destinata al finanziamento dei programmi coordinati dal Ministero medesimo.

 

     Art. 6.

     Per la prosecuzione delle funzioni inerenti alle attività fin qui svolte dagli Istituti di incremento ippico, trasferite alle Regioni a norma dell'art. 66, lettera d), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è autorizzata la spesa annua di L. 70.000.000 per ciascuno degli esercizi 1979, 1980, 1981.

 

     Art. 7.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6 «Interventi per la forestazione nel territorio regionale, con particolare riferimento al territorio montano», sono disposte per gli esercizi 1980 e 1981 le seguenti autorizzazioni globali di spesa:

     a) Forestazione e miglioramento agro-silvo-pastorale dei terreni demaniali e del patrimonio forestale regionale nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale a norma dell'art. 2: L. 4.586.000.000

     b) Forestazione su terreni di proprietà pubblica o collettiva con specie legnose a rapido accrescimento, a norma dell'art. 1, lettera b) e dell'art. 2: L. 400.000.000

     c) Contributi alle Comunità montane per interventi promozionali per la gestione e custodia dei beni silvo-pastorali delle aziende speciali consorziali fra enti locali ed altri enti a norma dell'art. 3, 1° comma: L. 300.000.000

     d) Contributi alle comunità montane per la redazione di piani economici per la razionale gestione delle proprietà forestali pubbliche e collettive a norma dell'art. 3, comma 2°: L. 100.000.000

     e) Contributi in capitale ad aziende singole o associate ed a cooperative di conduzione terreni per l'attuazione di nuovi impianti di specie legnose a rapido accrescimento, comprese le conifere, a norma dell'art. 1, lettera b) e dell'art. 4: L. 300.000.000

     f) Contributi per lo sviluppo dell'assistenza tecnica a favore di cooperative di lavoratori forestali a norma dell'art. 5: L. 300.000.000

     g) Manutenzione delle opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, a norma dell'art. 6, lettera b): L. 1.600.000.000.

     I fondi di cui al presente articolo possono essere utilizzati come quota di capitale a carico della Regione sui progetti che abbiano ottenuto il finanziamento sul «Fondo Europeo Agricolo FEOGA».

 

     Art. 8.

     Per la concessione di contributi per la promozione ed attuazione dei rimboschimenti e dei miglioramenti ai pascoli a norma degli artt. 18, 31 e 34 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata per gli anni 1980 e 1981 la spesa di L. 330.000.000.

 

     Art. 9.

     Per gli interventi in materia di forestazione di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, sono disposte, per gli esercizi 1980 e 1981 le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Vivai forestali (art. 91 e segg.): L. 1.400.000.000;

     b) Prevenzione incendi boschivi (art. 105): L. 300.000.000.

 

     Art. 10.

     Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 10 della L.R. 2- 9-1978, n. 42, è autorizzata per l'esercizio 1979 una maggiore spesa di L. 500.000.000 per la manutenzione delle opere di bonifica a norma degli articoli 16 e segg. del R.D.L. 13-12-1933, n. 215.

     E' altresì autorizzata per gli esercizi 1980 e 1981 la spesa di L. 2.000.000.000, già prevista nel bilancio pluriennale 1978-1981.

 

     Art. 11. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa finanziate con assegnazioni statali a destinazione vincolata, disposte dai provvedimenti legislativi a fianco di ciascuna notati per l'esercizio finanziario 1978, sono trasferite all'esercizio 1979 a seguito della mancata assunzione dell'impegno definitivo nel corso dell'esercizio finanziario 1978.

     a) L. 323.000.000 - Contributi integrativi in capitale per la realizzazione di piani di sviluppo zootecnico. (Art. 23 - Legge 9-5-1975, n. 153; L.R. 5-5-1977 n. 18, art. 11, lett. g) e art. 13) - Capitolo 10730.

     b) L. 324.932.000 - Concessione di contributi integrativi in aggiunta a contributi di cui all'art. 23 della legge 9-5-1975; n. 153, per lo sviluppo delle coltivazioni foraggere in favore di imprenditori agricoli operanti in zone montane e svantaggiate. (Art 10, III comma, legge 10-5- 1976, n. 352 - Attuazione direttive C.E.E. n. 268 e 273; L.R. 5-5-1977, n. 18, art. 13 - IV comma) - Capitolo 15150.

     c) L. 1.509.000.000 - Interventi per il completamento, il ripristino e l'adeguamento funzionale di opere pubbliche di irrigazione. (Art. 8, D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito con legge 16 ottobre 1975, n. 493) Capitolo 16050.

     d) L. 16.344.900 - Oneri di carattere generale per l'attuazione delle direttive C.E.E. (Art. 10, legge 9-5-1975, n. 153; L.R. 5-5-1977, n. 18) - Capitolo 18050.

     e) L. 403.578.000 - Spese e contributi per l'assunzione di consulenti per lo svolgimento di attività di informazione socio-economica in agricoltura. (Art. 60, legge 9-5-1975, n. 153; artt. 43 e 49, L.R. 5-5- 1977, n. 18) - Capitolo 18150.

     f) L. 6.690.000 - Attività di informazione socio economica in agricoltura. (Art. 48, legge 9 maggio 1975, n. 153; L.R. 5-5-1977, n. 18, artt. 43 e ss.) - Capitolo 18160.

     g) L. 62.664.019 - Contributi obbligatori ai Consorzi di difesa dalle avversità ai sensi dell'art. 19, legge 25-5-1970, n. 364. (Art. 70, DPR 24- 7-1977, n. 616) - Capitolo 19510.

     h) L. 1.152.000.000 - Interventi creditizi e contributi di cui agli artt. 3, 4, 5 e 7 della legge 25-5-1970, n. 364, a favore delle aziende agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche. - Capitolo 19560.

     i) L. 400.000.000 - Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributi in conto capitale per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici. (Art. 3, 1° comma, legge regionale 4 aprile 1973, n. 20; art. 1, 1° comma, legge regionale 25 maggio 1974, n. 19) - Capitolo 20030.

 

     Art. 12. Sono disposte, a partire dall'esercizio 1980, le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) contributi in conto interessi sui mutui fino a 20 anni di cui all'art. 3 della legge regionale 4-4-1973, n. 20, per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici;

limite di impegno di L. 440.000.000;

     b) contributi in conto interessi sui mutui di miglioramento fondiario fino a 20 anni, di cui all'art. 2, lettera b), della L.R. 13-8-1973, n. 29; limite di impegno di L. 800.000.000;

     c) contributi in conto interessi sui mutui fino a 20 anni di cui all'art. 3, lett. b), della L.R. 19-5-1975, n. 33, per il finanziamento di piani di sviluppo aziendali ed interaziendali per opere di miglioramento fondiario;

limite di impegno di L. 150.000.000;

     d) contributi in conto di interessi sui mutui di miglioramento fino a 20 anni di cui all'art. 4 della L.R. 19-8-1976, n. 36, per la ristrutturazione degli impianti delle cooperative operanti nel settore lattiero-caseario;

limite di impegno di L. 400.000.000;

     e) contributi in conto interessi sui mutui di miglioramento fondiario per il finanziamento delle iniziative approvate ai sensi del regolamento C.E.E., n. 17, in data 5-2-1964;

limite di impegno di complessive L. 810.000.000, così ripartite:

     - interventi in materia di zootecnia, di cui alla lettera b) dell'art. 8 della L.R. 2-9-1978, n. 42: L. 200.000.000

     - interventi in materia di ortoflorofrutticoltura e di vitivinicoltura di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 8 della L.R. 2-9-1978, n. 42: L. 30.000.000

     - interventi per la realizzazione di infrastrutture in zone di montagna, di collina e svantaggiate a norma dell'art. 26, 2° comma, della L.R. 5-5-1977, n. 18: L. 280.000.000

     - interventi in materia di forestazione a norma dell'art. 8, ultimo comma, della L.R. 2-9-1978, n. 42: L. 300.000.000

     A norma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, graveranno a carico del bilancio regionale le prime cinque annualità dei limiti di impegno di cui al comma precedente, mentre le successive annualità saranno acquisite a carico del bilancio statale.

     E' parimenti autorizzato, a partire dall'esercizio 1980, un limite di impegno di L. 600.000.000 per i contributi negli interessi sui prestiti quinquennali per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole di cui alla L.R. 10-7-1978, n. 22.

     La copertura finanziaria delle nuove spese, pari a complessive L. 3.200.000.000, è ottenuta mediante utilizzazione di quota parte del limite di impegno residuo di Lire 3.300.000.000 previsto a partire dall'esercizio 1980 nell'ambito del programma 11 - altri interventi - settore 02 agricoltura e alimentazione, sezione 3ª attività produttive.

 

     Art. 13. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1979 la spesa di L. 700.000.000 per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per il pronto intervento a norma dell'art. 4, 3° comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364 e artt. 66 e 70 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 14. A norma degli artt. 20, 6° comma e 57, 3° comma, della L.R. 5 maggio 1977, n. 18, è autorizzata, per l'esercizio 1979, la spesa di L. 150.000.000 per contributi alle Associazioni di produttori agricoli, che svolgono altresì attività di assistenza contabile alle aziende agricole, per le spese di primo impianto.

 

     Art. 15. (omissis) [5]

 

     Art. 16. (omissis) [6]

 

     Art. 17. I limiti di impegno autorizzati a partire dall'esercizio 1979 dall'art. 4 lett. a) e b), della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15, rispettivamente di L. 800.000.000 per gli interventi in conto interessi di cui all'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31 e di L. 200.000.000 per gli interventi in conto interessi di cui all'art. 3 della legge medesima, sono unificati in un unico capitolo di spesa di nuova istituzione, dotato di uno stanziamento annuo di L. 1.000.000.000, al quale faranno capo indistintamente tutte le iniziative di spesa assunte dalla Regione con riferimento ad entrambi gli interventi.

 

     Art. 18. Il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 4-4-1973, n. 20, è sostituito dai seguenti:

     (omissis) [7]

     I pareri preventivi finora espressi ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18-8-1973, n. 29 e degli articoli 2, 3 e 5 della L.R. 14-5-1975, n. 31, dalle Commissioni provinciali costituite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4-4-1973, n. 20, sono demandati ai Consigli dei produttori e lavoratori di cui all'art. 4 della L.R. 5-5-1977, n. 18.

     Le Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 della L.R. 4-4-1973, n. 20, modificato dal precedente comma del presente articolo, concorrono, con la espressione di un parere consultivo, alla formazione dei programmi regionali riguardanti nuove opere di bonifica, infrastrutture aventi prevalente interesse agricolo e impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, forestali e zootecnici e loro sottoprodotti.

     Il primo comma dell'art. 55 della L.R. 5-5-1977 n. 18, è sostituito dal seguente:

     (omissis) [8] bis.

 

     Art. 19. L'autorizzazione di spesa di cui al 2° comma dell'art. 14 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 42, per il triennio 1979-1981 a favore dell'E.R.V.E.T. S.p.A. è elevato a complessive L. 9.200.000.000 di cui L. 1.650.000.000, in ragione di annue L. 550.000.000, sono destinate a finanziare la normale attività istituzionale dell'Ente e L. 7.550.000.000, di cui L. 2.350.000.000 nel 1979, sono destinate a favorire l'attività dell'Ente in conformità ai programmi regionali di sviluppo [9].

     L'autorizzazione complessiva relativa all'esercizio finanziario 1979 ammonta a L. 4.200.000.000 comprese L. 1.300.000.000, già autorizzate con legge regionale 5 giugno 1975, n. 43 e trasferite all'esercizio 1979 a norma del 1° comma dell'art. 14 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 42.

 

     Art. 20. Per l'attività di promozione dell'artigianato e della piccola industria, anche ai fini della partecipazione delle aziende a manifestazioni fieristiche, mostre, convegni di carattere artigiano, a norma della legge 8-7-1950, n. 484, è disposta, per l'esercizio 1979, un'ulteriore autorizzazione di spesa di L. 150.000.000.

 

     Art. 21. Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3 «Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia», modificata dall'art. 4 della legge regionale «Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali ecc.», n. 55 del 29 dicembre 1978, sono disposte per gli anni 1980 e 1981 le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Concorso negli interessi sui crediti di esercizio: L. 900.000.000 in ciascuno dei due anni; totale L. 1.800.000.000;

     b) Contributo ordinario per la costituzione del fondo di garanzia: L. 100.000.000, in ciascuno dei due anni, totale L. 200.000.000.

 

     Art. 22. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 aprile 1977, n. 13 «Contributi alla formazione del fondo di garanzia dei Consorzi regionali aventi per scopo la concessione di fidejussioni a forme associative artigiane di primo grado», è disposta per l'esercizio finanziario 1979 l'autorizzazione di spesa di L. 500.000.000.

 

     Art. 23. Fra il 2° e il 3° comma dell'art. 2 della legge regionale 17 dicembre 1976, n. 53, è aggiunto il seguente comma:

     (omissis) [10].

     Fra il 3° ed il 4° comma dell'art. 2 della legge regionale 17 dicembre 1976, n. 53, è aggiunto il seguente comma:

     (omissis) [11].

 

     Art. 24. Ai fini della sottoscrizione di quote azionarie nella SIVALCO S.p.A., di Comacchio in adempimento agli impegni discendenti dall'accordo para-sociale allegato alla legge regionale 25 febbraio 1973, n. 13, è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

 

     Art. 25. Per favorire l'attività di propaganda del turismo emiliano- romagnolo nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 1, 2° comma, lett. b) ed art. 3, 4° comma, del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, nonché dell'art. 57, 1° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è disposta per gli esercizi 1980 e 1981 una autorizzazione globale di spesa di L. 2.450.000.000.

 

     Art. 26. Per la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni e ai loro Consorzi, nonché ai Comitati comprensoriali ed alle Comunità montane per la formazione di alcuni strumenti urbanistici a norma delle leggi regionali 23 gennaio 1973, n. 10 e 9 gennaio 1975, n. 1, è autorizzata per il solo esercizio finanziario 1979 la spesa di L. 100.000.000.

 

     Art. 27. E' autorizzato per gli esercizi finanziari 1980 e 1981 la spesa complessiva di L. 3.000.000.000 per l'attuazione degli interventi e la concessione delle provvidenze previste dalla L.R. 7-1-1974, n. 2 «Primi provvedimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei centri storici».

     La erogazione dei contributi a fondo perduto di cui al primo comma dell'art. 5 della L.R. 7-1-1974, n. 2, viene disposta in ragione del 90% dell'ammontare del contributo previa dimostrazione dell'avvenuto inizio dei lavori ed il restante 10% sulla base della omologazione degli atti di collaudo o dei certificati finali di regolare esecuzione.

 

     Art. 28. Il 1° comma dell'art. 24 della L.R. 2 settembre 1978, n. 42, è modificato nel modo seguente:

     (omissis) [12].

 

     Art. 29. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata per l'esercizio finanziario 1979 a concorrere nella spesa per l'attività di studio, pianificazione e progettazione della IDROSER S.p.A. costituita a norma della legge regionale 5 giugno 1975, n. 44, per un ulteriore importo di L. 750.000.000.

 

     Art. 30. Per consentire il completamento del trasferimento dell'abitato di Succiso in Comune di Ramiseto, a norma delle leggi regionali 27 aprile 1976, n. 20 e 24 agosto 1977, n. 36, è disposta, per l'esercizio finanziario 1979, l'autorizzazione di spesa di L. 600.000.000.

 

     Art. 31. A completamento degli interventi di cui alla legge regionale 30 dicembre 1976, n. 57 «Intervento promozionale per la realizzazione di un terminal merci in Comune di Ravenna, è disposta, per il biennio 1980-1981, un'ulteriore autorizzazione di spesa di L. 500.000.000, ad integrazione di quanto autorizzato dall'Art. 22 della L.R. 10 maggio 1978, n. 15.

 

     Art. 32. Per gli interventi di cui all'art. 9, lett. a), della L.R. 27 aprile 1976, n. 19, «Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative», concernenti la costruzione a proprio totale carico della Regione di opere, impianti ed attrezzature, è autorizzata, per l'esercizio 1979, un'ulteriore spesa di L. 125.000.000.

 

     Art. 33. Per fare fronte agli oneri connessi alla risoluzione contrattuale anticipata delle concessioni pluriennali di servizi di autolinee gestiti da imprese private, è autorizzata a norma dell'art. 186 e segg. del T.U. 9-5-1912, n. 1447, la spesa di L. 1.174.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

 

     Art. 34. Per la concessione di contributi in conto capitale a favore di Comuni, Province e loro Consorzi, per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali di loro competenza, a norma dell'art. 18 della L.R. 8 marzo 1976, n. 10, è disposta, ad integrazione di quanto autorizzato dall'art. 30 della L.R. 2-9-1978, n. 42, un'ulteriore autorizzazione di spesa, per l'esercizio 1979, di L. 140.000.000.

 

     Art. 35. Al limite di impegno autorizzato dalla L.R. 28-8-1977, n. 37, art. 3 lett. b) «Assegnazione di fondi ai Comuni per interventi a favore di aziende commerciali, artigianali ed alberghiere danneggiate in occasione di eventi straordinari» è ridotto di L. 40.000.000 annui. Ad esso viene data decorrenza a partire dall'esercizio 1979.

 

     Art. 36. Per lo svolgimento delle attività di promozione educativa e culturale per adulti previste dall'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con particolare riferimento ai corsi di orientamento musicale, ai corsi di alfabetizzazione ed i corsi monografici, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1979 la spesa di L. 600.000.000.

 

     Art. 37. Per i fini di cui alla L.R. 10 novembre 1977, n. 43 «Contributo all'Orchestra Stabile dell'Emilia-Romagna» è disposta, per il triennio 1979-1981, un'autorizzazione complessiva di spesa di L. 150.000.000 di cui L. 50.000.000 a carico dell'esercizio 1979.

 

     Art. 38. Per la realizzazione dell'iniziativa di cui alla L.R. 4 marzo 1974, n. 10 «Celebrazione del XXX anniversario della Resistenza» è disposta, per l'esercizio finanziario 1979, un'autorizzazione di spesa di L. 40.000.000.

 

     Art. 39. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata per l'esercizio finanziario 1979 ad intervenire per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei consulenti socio-economici in agricoltura a norma dell'art. 36 del D.P.R. 24 giugno 1977, n. 616 e dell'art. 46 della legge regionale 5 maggio 1977, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni per una spesa complessiva di L. 170.000.000.

 

     Art. 40. [13] Le sottoelencate autorizzazioni di spesa finanziate con mezzi regionali disposte dai provvedimenti legislativi a fianco di ciascuna notati sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono trasferite all'esercizio finanziario 1979, a seguito della mancata assunzione dell'impegno definito nel corso dell'esercizio finanziario 1978.

     a) L. 1.000.000.000 - Contributi alla S.I.VAL.CO. S.p.A. per lo sviluppo e la valorizzazione delle itticoltura nelle acque interne lagunari. Legge regionale 25 febbraio 1973, n. 13, modificata dall'art. 11, legge regionale 10 maggio 1978, n. 15 - Capitolo 24.110.

     b) L. 2.000.000.000 - Realizzazione di opere ed impianti di interesse regionale nelle residue Valli di Comacchio per favorire l'allevamento di specie ittiche di acqua salmastra, tramite la S.I.VAL.CO. S.p.A. Legge regionale 25 maggio 1973, n. 13, modificata dall'art. 11, legge regionale 10 maggio 1978, n. 15 - Capitolo 24140.

     c) L. 1.065.000.000 - Contributi in capitale ai fini della costruzione, ammodernamento e potenziamento di stalle sociali, di organici complessi zootecnici realizzati da cooperative di conduzione terreni e di centri di allevamento a carattere interaziendale. Artt. 3 e 4, legge regionale 13 agosto 1973, n. 29; art. 1, 1° comma, lett. b), L.R. 18 maggio 1974, n. 17 - Capitolo 10650.

     d) L. 250.000.000 - Interventi per il finanziamento dei centri socio- sanitari realizzati dagli Enti locali e loro Consorzi. Legge regionale 16 gennaio 1975, n. 3, rifinanziata con l'art. 31 della L.R. 10 maggio 1978, n. 15 - Capitolo 57500.

     e) L. 500.000.000 - Contributi in capitale ai Comuni per la costruzione, l'acquisto ed il riattamento di appartamenti polifunzionali. L.R. 7 maggio 1975, n. 27, rifinanziata con l'articolo 30 della L.R. 10 maggio 1978, n. 15 - Capitolo 57550.

     f) L. 500.000.000 - Spese per l'elaborazione meccanografica e l'impianto di elenchi unici regionali dei medici e degli aventi diritto all'assistenza medico-generica e pediatrica. L.R. n. 54 del 1978 (c.n.i.).

     In sede di reiscrizione degli stanziamenti di cui alle lettere a) e b) al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 è autorizzato il seguente storno di fondi:

     Capitolo 24110 - Aumento da L. 1.000.000.000 a L. 1.120.000.000.

     Capitolo 24140 - riduzione da L. 3.000.000.000 a L. 2.880.000.000.

     L'Allegato «A» della legge regionale 20 aprile 1979, n. 10, è così modificato, in corrispondenza del Cap. 21090, riferito all'art. 19 della legge stessa:

Art. 19 - 21090 Contributo all'E.R.V.E.T. S.p.A. per favorirne l'attività di sviluppo in conformità ai programmi regionali

 

 

1979                                              L. 1.500.000.000

1980/1981                                         L. 4.500.000.000

totale del triennio                               L. 6.000.000.000

 

 

     Art. 41. L'art. 5 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 28 «Interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico ed artistico», è così modificato:

     (omissis) [14]

 

     Art. 42. Per l'esercizio finanziario 1979 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a rinnovare la propria fidejussione a garanzia della restituzione da parte degli Istituti Ortopedici Rizzoli - Ente ospedaliero con sede in Bologna delle anticipazioni di cassa concesse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria dell'Ente medesimo riguardanti la sola gestione speciale «Officine degli Istituti Ortopedici Rizzoli».

     L'autorizzazione di cui al 1° comma del presente articolo ha valore per le operazioni di anticipazione in atto fino alla data della formale scorporazione della gestione «Officine» dell'Ente ospedaliero «Istituti Ortopedici Rizzoli» di Bologna e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1979 entro il limite massimo di Lire 5.400.000.000 di anticipazione complessiva di cassa.

     La fidejussione è concessa trimestralmente con atto deliberativo della Giunta regionale sulla base della presentazione da parte dell'Ente ospedaliero interessato dei documenti attestanti il credito liquido ed esigibile in essere vantato nei confronti del Ministero della Sanità, dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra, nonché di altri enti pubblici, e per un importo non superiore al loro complessivo ammontare.

     Alle spese eventualmente conseguenti alla prestazione della fidejussione, l'Amministrazione regionale fa fronte con i fondi di cui al capitolo 89100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1979, integrato, se necessario, col prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie del bilancio medesimo, da attuarsi con atto deliberativo di Giunta.

     La Giunta regionale è tenuta ad esercitare, nei modi consentiti dalle vigenti leggi, le azioni necessarie volte al recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione in conseguenza della fidejussione prestata.

 

     Art. 43. In attuazione delle funzioni trasferite alle Regioni in materia di agevolazioni di credito a norma dell'art. 109 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato:

     a) a stipulare apposite convenzioni con i rappresentanti degli istituti ed enti finanziatori per la fissazione dei tassi praticati dagli istituti ed enti medesimi nelle operazioni di credito agevolato in materia di agricoltura ed alimentazione assistite dal concorso regionale, entro il limite massimo stabilito dalle competenti autorità statali a norma dell'art. 109, 2° comma;

     b) a variare, con proprio decreto su conforme deliberazione della Giunta regionale e sentita la competente commissione del Consiglio regionale, i tassi agevolati posti a carico dei beneficiari nelle operazioni di cui alla precedente lettera a) in relazione al mutare delle condizioni del mercato finanziario ed agli obiettivi della programmazione regionale e nel rispetto delle disposizioni recate dalla vigente normativa statale, in riferimento alla funzione di indirizzo e coordinamento prevista dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

     Le nuove misure dei tassi determinate ai sensi del Comma precedente si applicano alle operazioni il cui nulla osta sia di data successiva a quella di adozione delle misure stesse.

 

     Art. 44. Il riferimento all'art. 3 della L.R. 2 settembre 1978, n. 42, contenuto nell'art. 12 della L.R. 29 dicembre 1978, n. 55, 1° comma «Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali ecc. ... assunto in coincidenza con il 2° provvedimento di variazione al bilancio annuale 1978 ed al bilancio pluriennale 1978-1981», deve intendersi rettificato in «art. 9 della L.R. 2 settembre 1978, n. 42».

 

     Art. 45. Alla legge regionale 14 maggio 1975, n. 31 «Provvidenze per la ristrutturazione ed il miglioramento qualitativo delle produzioni agricole pregiate e per l'incremento della produzione bieticola» sono apportate le seguenti modificazioni:

     dopo il 1° comma dell'art. 3 della legge regionale è aggiunto il seguente comma:

     (omissis) [15];

     dopo la lettera c) dell'art. 5 della legge medesima è aggiunta la seguente lettera:

     (omissis) [16].

     Dopo il primo comma dell'art. 7 [17] della legge medesima, è aggiunto il seguente comma:

     «Possono essere altresì finanziati progetti per il potenziamento di laboratori per la ricerca applicata riguardante le produzioni considerate dalla presente legge, gestiti da enti pubblici o di diritto pubblico, da consorzi o da associazioni dei produttori».

 

     Art. 46. Il quinto comma dell'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 34 [18], viene sostituito dal seguente:

     «Il 90% del fondo regionale per il diritto allo studio è ripartito annualmente fra i Comuni della Regione con il seguente criterio:

     - il 78% è ripartito fra tutti i Comuni sulla base del numero degli iscritti alle scuole dell'infanzia di ogni Comune, del numero della popolazione residente in età dell'obbligo, del numero degli iscritti alla scuola media superiore, residenti in ogni Comune;

     - il 19% è ripartito tra i Comuni sede di istituti di scuola media superiore, in quanto ad essi spetta l'organizzazione del servizio di mensa e l'attribuzione di sussidi didattici, sulla base del numero degli iscritti agli istituti medesimi;

     - il 3% è ripartito tra i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sulla base del numero degli iscritti alle scuole dell'infanzia di ogni Comune, del numero della popolazione residente in età dell'obbligo, del numero degli iscritti alla scuola media superiore, residenti in ogni Comune.

     Il 10% del fondo regionale per il diritto allo studio viene utilizzato direttamente dalla Giunta regionale per interventi relativi al funzionamento dei convitti scuola in favore degli alunni della scuola dell'obbligo e secondaria superiore, e per interventi a carattere promozionale e straordinario ad integrazione di iniziative dei Comuni».

     Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 34, viene modificato come segue:

     « - A partire dal 1° gennaio 1978 è costituito il fondo regionale, per le attività estive ed invernali a favore di minori di età compresa tra i 3 ed i 14 anni, che persegue prioritariamente il fine di favorire la predisposizione dei servizi estivi ed invernali per minori, promuovendone al tempo stesso il riequilibrio territoriale».

     Il sesto comma dell'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 34, è sostituito dal seguente:

     « - A partire dal 1979 il fondo regionale per le attività estive a favore dei minori viene ripartito annualmente dalla Giunta regionale tra i Comuni in base ai seguenti criteri;

     a) una quota-parte non inferiore al 40% da destinare in quote-rette da L. 60.000 ciascuna da ripartirsi in maniera proporzionale al numero complessivo dei minori, residenti nel territorio regionale, che abbiano usufruito, nell'anno di competenza, un soggiorno di vacanza con pernottamento. L'assegnazione successiva delle quote-rette attribuite ad ogni singolo Comune viene definita, a livello locale, attraverso commissioni consiliari comprensive anche delle minoranze;

     b) una quota-parte non inferiore al 50% da ripartirsi in maniera proporzionale alle spese sostenute per la gestione dei servizi estivi diurni per minori, residenti nel territorio comunale. Tali servizi possono essere gestiti direttamente dal comune e da altri enti ed associazioni che perseguono fini socio-educativi, nell'ambito di una valutazione comune, effettuata a livello locale, delle esigenze del territorio.

     Per l'assegnazione di detti contributi, al fine di mantenere lo scopo promozionale di riequilibrio, vengono fissate le seguenti quote massime da ammettere al riparto:

     - L. 80 milioni per ogni gestore di uno o più soggiorni estivi diurni, qualora l'ammontare complessivo delle spese sostenute dal gestore stesso superi la somma di L. 150 milioni;

     - L. 60 milioni qualora l'ammontare complessivo delle spese sostenute dal gestore di uno o più soggiorni estivi diurni superi i 60 milioni e sia inferiore ai 150 milioni.

     c) una quota parte non superiore al 5% in maniera proporzionale alle spese programmate per brevi soggiorni guidati, durante il periodo scolastico (non riconoscibili nelle gite scolastiche), effettuati in collaborazione con gli organi collegiali della scuola.

     Qualora l'ammontare delle richieste presentate dai Comuni venga a limitare lo scopo promozionale di riequilibrio del contributo, verranno fissate quote massime da ammettere al riparto.

     I dati di cui ai punti a), b), c), sono documentati con apposite deliberazioni della Giunta comunale da trasmettere alla Regione entro il termine massimo del 1° ottobre dell'anno di competenza».

     Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 34, è sostituito dal seguente:

     «Il riparto dei fondi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 della presente legge è disposto, entro il mese di gennaio di ogni anno, con atto della Giunta regionale.»

     La erogazione dei fondi è effettuata trimestralmente in via anticipata. La prima erogazione trimestrale ha luogo alla intervenuta approvazione della deliberazione di giunta dinanzi richiamata.

 

     Art. 47. In attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale la Regione Emilia-Romagna provvede, limitatamente all'anno 1979, a destinare il fondo sanitario regionale agli enti utilizzatori di cui al 4° comma dell'art. 52 della legge medesima secondo le seguenti modalità:

     a) alla assegnazione dei fondi di cui al capitolo del bilancio di previsione 1979:

n. 50760 «Interventi per l'attuazione dei piani psichiatrici comprensoriali» si provvede ai sensi della legge regionale 31-7-1978, n. 25 «Riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica»;

     b) alla utilizzazione dei fondi di cui ai seguenti capitoli di spesa: n. 52200 «Spese correnti degli enti ospedalieri della Regione Emilia- Romagna»

n. 52250 «Fondo di riserva regionale di cui all'art. 10, 3° comma, della L.R. n. 29/76 per fare fronte ad eventi straordinari ed imprevedibili» n. 50780 «Spese destinate al completamento di strutture ed alla acquisizione di attrezzature per la realizzazione della assistenza sanitaria»

n. 52300 «Spese per l'assistenza ospedaliera prestata da istituti convenzionati con la Regione»

n. 52400 «Spese per l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti di aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro, nonché per l'assistenza ospedaliera dei marittimi all'estero, secondo le norme di cui al R.D. 23 settembre 1937, n. 1918, convertito in legge 24-4-1938, n. 831»

n. 52500 «Spese per il rimborso delle quote determinate ai sensi del 3° comma dell'art. 12 del D.L. 8-7-1974, n. 264, agli aventi diritto che si ricoverino in istituti di cura non convenzionati od in classi diverse da quelle convenzionate»

n. 52800 «Somme rimborsate ai soggetti non aventi diritto all'assistenza ospedaliera gratuita iscritti nei ruoli cui all'art. 13 del D.L. 8 luglio 1974, 264, per partite erroneamente iscritte a ruolo (L.R. 14-5-1975, n. 30)»

si provvede ai sensi della L.R. 20/1/1975, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) alla utilizzazione delle somme di cui al seguente capitolo di spesa:

n. 57850 «Riparto fra gli enti locali, gli istituti mutualistici e le altre istituzioni pubbliche operanti sul territorio che svolgono attività in materia sanitaria della quota del fondo sanitario ad essi spettante a norma del 3° e 4° comma dell'art. 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833» si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei piani economici contabili presentati dagli enti stessi a norma dell'ultimo comma dell'art. 52 della legge 23-12-1978, n. 833, e dei rendiconti trimestrali di cui al penultimo comma del medesimo articolo;

     d) alla utilizzazione delle somme di cui al seguente capitolo di spesa:

n. 50750 «Spese per l'organizzazione e la redistribuzione sul territorio di strutture sanitarie ai fini della prevenzione, della riabilitazione e di specifici interventi di assistenza sanitaria» (c.n.i.)

si provvede mediante atto deliberativo di Giunta, sentita la competente Commissione consiliare.

 

     Art. 48. L'art. 4 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 17 e successive modifiche e integrazioni, è così sostituito:

     «Per le spese di funzionamento è assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, costituito da:

     a) una quota, uguale per ogni gruppo, a pari a L. 750.000.000 mensili;

     b) una quota, ragguagliata alla consistenza numerica di ogni gruppo pari a:

     - L. 260.000 mensili per ogni consigliere, fino ad un massimo di dieci consiglieri;

     - L. 240.000 mensili per ogni consigliere oltre al decimo».

     Le lettere a), b), e c) dell'art. 3 della legge regionale 15 aprile 1976, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, sono così sostituite:

     «a) L. 700.000 mensili ai gruppi comprendenti un consigliere;

     b) L. 900.000 mensili ai gruppi comprendenti due consiglieri;

     c) L. 1.000.000 mensili ai gruppi comprendenti da tre a cinque consiglieri;

     d) L. 1.200.000 mensili ai gruppi comprendenti oltre cinque consiglieri».

     I contributi sono corrisposti ai gruppi consiliari nelle misure indicate nei commi precedenti, a far tempo dal 1° gennaio 1979.

     A far tempo dal 1° gennaio 1980, i contributi di cui ai commi precedenti sono aumentati del ventiquattro per cento.

     Per l'esercizio 1979, sulla base della legge regionale 21 marzo 1973, n. 17 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata una spesa di L. 311.040.000, con una maggiore spesa, rispetto all'esercizio 1978, di L. 79.200.000.

     Per gli esercizi 1980 e 1981, sulla base della legge regionale 21 marzo 1973, n. 17 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata una spesa di L. 385.690.000 annue, pari a complessive L. 771.380.000, con una maggiore spesa, rispetto all'esercizio 1978, di L. 153.850.000 annue, corrispondenti ad una maggiore spesa complessiva di L. 307.700.000.

 

     Art. 49. Per l'assolvimento delle funzioni, già di competenza degli enti nazionali operanti in materia socio-assistenziale di cui all'art. 1/bis della legge 21 ottobre 1978, n. 641, a partire dal 1° aprile 1979 la Regione è autorizzata a provvedere mediante atto della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, alla assegnazione agli Enti locali dei fondi necessari anche in attesa delle corrispondenti assegnazioni statali. Con lo stesso atto sarà provveduto al prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e dal fondo di cassa, a favore del Capitolo 68150 «Spese per garantire le prestazioni degli Enti compresi nella tabella B allegata dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, a partire dal 1° luglio 1978 (articolo 113 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616)» previsto «per memoria».

 

     Art. 50. Qualora alla data del 1° aprile 1979 fissata dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, per il completamento delle procedure di trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti nazionali di cui alla tabella B, allegata al D.P.R. 24-7-1977, n. 616, o da una successiva data fissata da un nuovo provvedimento legislativo statale, non siano ancora stati emanati i decreti di trasferimento, la Regione è autorizzata a provvedere alla continuità delle prestazioni già di competenza degli Enti suddetti, con atto di Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, ed utilizzando i presidi e le strutture degli Enti stessi, anche in attesa delle corrispondenti assegnazioni statali. A tal fine sono autorizzate a favore dei responsabili degli Enti sopracitati, agenti in qualità di funzionari delegati della Regione, aperture di credito per gli importi ritenuti necessari, a valere sul Capitolo 05640 «Spese per garantire le prestazioni degli Enti compresi nella tabella B allegata al D.P.R. 24-7- 1977, n. 616, a partire dal 1-7-1978 (art. 113 D.P.R. 24-7-1977, n. 616)», previsto per memoria, che sarà dotato di mezzi finanziari mediante il prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e dal fondo di riserva di cassa.

     Le corrispondenti assegnazioni statali disposte dall'art. 113, comma 11°, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, saranno introitate sul Capitolo 03070 previsto sullo stato di previsione delle entrate per memoria.

 

     Art. 51. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge ammontanti a complessive L. 51.238.108.919 nel triennio 1979-1981 la Regione fa fronte a norma dell'art. 5, comma 2°, della legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31, con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1979-1981, stato di previsione delle entrate nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo stato di previsione pluriennale della spesa, secondo quanto analiticamente rappresentato nell'allegato prospetto «A».

 

ALLEGATO «A» (omissis).

 

 


[1] La L.R. 19/12/1975 n. 24 è riportata al § 4.1.10.

[2] Vedi § 2.4.3.

[3] Testo riportato al § 6.3.2.

[4] L'art. 4 è stato abrogato dall'art. 7, lett. b), della L.R. 20/10/1979 n. 31 (vedi § 6.3.5).

[5] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 1993, n. 46.

[6] L'art. 16 è stato abrogato dall'art. 7, lettera a), della L.R. 20/10/1979 n. 31 (vedi § 6.3.5).

[7] Testo riportato al § 3.1.2.

[8] Riportato al § 3.1.9.

[9] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 20/10/1979 n. 31 (vedi § 6.3.5).

[10] Riportato al § 2.2.2/2.

[11] Riportato al § 2.2.2/2.

[12] Testo riportato al § 6.3.2.

[13] L'ultimo comma dell'art. 40 è stato così modificato dall'art. 44 della L.R. 20/10/1979 n. 31 (vedi § 6.3.5).

[14] Testo riportato al § 5.5.2.

[15] Testo riportato al § 3.1.5.

[16] Testo riportato al § 3.1.5.

[17] L'articolo 7 della L.R. n. 31/1975 (§ 3.1.5) è stato soppresso dall'art. 7 della L.R. n. 19/1988 (§ 3.1.20).

[18] La L.R. n. 34/1978 è stata abrogata con l'art. 24 della L.R. n. 6/1983 (§ 5.4.5).