§ 6.2.74 - L.R. 28 luglio 2004, n. 18.
Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006, a norma [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:28/07/2004
Numero:18

§ 6.2.74 - L.R. 28 luglio 2004, n. 18.

Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006, a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione.

(B.U. 28 luglio 2004, n. 104).

 

Art. 1. Stato di previsione delle entrate.

     1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2004 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.

     2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di Euro 771.103.023,62 quanto alla previsione di competenza, e diminuito di Euro 218.858.750,16 quanto alla previsione di cassa.

 

Art. 2. Stato di previsione delle spese.

     1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2004 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.

     2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta aumentato di Euro 771.103.023,62 quanto alla previsione di competenza, e diminuito di Euro 220.342.812,10 quanto alla previsione di cassa.

 

Art. 3. Fondo di riserva del bilancio di cassa.

     1. Il fondo di riserva di cassa U.P.B. 1.7.1.1.29020 - Fondo di riserva di cassa (Cap. 85300) di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 29 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e Bilancio pluriennale 2004-2006) è aumentato di Euro 130.000.000,00.

 

Art. 4. Mutui e prestiti.

     1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 16, comma 1 della legge regionale n. 29 del 2003 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 è diminuito di Euro 33.500.000,00.

     2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all’articolo 16, comma 2 della legge regionale n. 29 del 2003 è ridefinito in Euro 693.000.000,00. Tale importo risulta dagli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento ed elencati nella Tabella M allegata alla presente legge – articolo 3, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica).

     3. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui all’articolo 16, comma 7 della legge regionale n. 29 del 2003 è ridefinito in Euro 161.805.983,63.

 

Art. 5. Mutuo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi per la mobilità ciclistica (articolo 18 della legge n. 166 del 2002).

     1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica) la Regione è autorizzata, ai sensi dell'articolo 18 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) a contrarre un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., da assumere in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, per complessivi Euro 1.898.879,09 e al tasso del 4,50% con ammortamento quindicennale.

     2. E' autorizzata, a tal fine, l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli e nelle correlate unità previsionali di base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio 2004.

     3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi del mutuo è garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli stanziamenti all'uopo previsti al capitolo 88732 afferente alla U.P.B. 1.7.4.5.30501 (Quota capitale per l’ammortamento mutui – Risorse statali) e al capitolo 87732 afferente alla U.P.B. 1.7.4.2.30251 (Interessi passivi per l’ammortamento mutui - Risorse statali) del Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e per tutta la durata del mutuo. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore dell’istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse del mutuo alle scadenze stabilite.

     4. L'onere annuale relativo alle rate di ammortamento del mutuo di cui al presente articolo è pari ad Euro 175.453,93 a partire dall'esercizio finanziario di entrata in ammortamento e per tutta la durata dello stesso.

     5. Esso farà carico ai capitoli 87732 e 88732, distinti per quota interessi e per quota di rimborso del capitale sui Bilanci di previsione a decorrere dall'esercizio 2004 e sarà finanziato con un limite d'impegno statale a favore della Regione Emilia-Romagna ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 della legge n. 166 del 2002 e nell'ambito del riparto previsto a favore della Regione Emilia-Romagna, dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 31 dicembre 2003.

     6. Le spese per l'ammortamento del mutuo, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

 

Art. 6. Mutui per il finanziamento degli interventi nel settore ferroviario. Attuazione dell’Accordo di programma ex articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

     1. Per l'attuazione dell'Accordo di programma stipulato in data 18 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la Regione, per il finanziamento di interventi nel settore del trasporto ferroviario, la Regione, in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, è autorizzata a contrarre tre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di cui due con ammortamento quindicennale ed uno con ammortamento decennale per complessivi Euro 149.576.079,78 al tasso del 4,50% per i due mutui quindicennali e al tasso del 4,10% per il mutuo decennale.

     2. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli e nelle correlate unità previsionali di base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2004.

     3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli stanziamenti all'uopo previsti al capitolo 88760 afferente alla U.P.B. 1.7.4.5.30501 (Quota capitale per l’ammortamento mutui – Risorse statali) e al capitolo 87760 afferente alla U.P.B. 1.7.4.2.30251 (Interessi passivi per l’ammortamento mutui – Risorse statali) del Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e per tutta la durata del mutuo. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore dell’istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.

     4. Gli oneri annuali relativi alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo sono pari per i due mutui quindicennali rispettivamente ad Euro 2.121.604,94 e ad Euro 3.779.948,04, per il mutuo decennale ad Euro 10.533.589,93 a partire dall'esercizio finanziario di entrata in ammortamento e per tutta la durata degli stessi.

     5. Gli oneri annuali faranno carico ai capitoli 87760 e 88760 all'uopo istituiti, distinti per quota interessi e per quota di rimborso del capitale sul Bilancio di previsione a decorrere dall’esercizio 2004 e saranno finanziati con limiti d'impegno statali a favore della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del Decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti prot. 7578/2002.

     6. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge regionale n. 40 del 2001.

     7. Le risorse necessarie all’attuazione dell’Accordo di programma di cui al comma 1 saranno depositate presso un conto corrente infruttifero intestato al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con vincolo di destinazione a favore della Regione Emilia-Romagna.

 

Art. 7. Mutuo per il finanziamento degli interventi nel settore del trasporto pubblico locale (articolo 2, comma 5 della legge n. 194 del 1998 e articolo 13, comma 2 della legge n. 166 del 2002).

     1. Al fine di permettere la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 5 della legge 18 giugno 1998, n. 194 (Interventi nel settore dei trasporti) e ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge n. 166 del 2002 la Regione è autorizzata a contrarre un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., da assumere in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, per complessivi Euro 29.706.050,68 al tasso del 4,50% con ammortamento quindicennale.

     2. E’ autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 afferenti ad apposite unità previsionali di base.

     3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi del mutuo è garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli stanziamenti all'uopo previsti al capitolo 88738 U.P.B. 1.7.4.5.30501 (Quota capitale per l’ammortamento mutui - Risorse statali) e al capitolo 87738 U.P.B. 1.7.4.2.30251 (Interessi passivi per l’ammortamento mutui – Risorse statali) del Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e per tutta la durata del mutuo. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore dell’istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse del mutuo alle scadenze stabilite.

     4. L'onere annuale relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo è pari ad Euro 2.744.800,00 a partire dall'esercizio finanziario di entrata in ammortamento e per tutta la durata dello stesso.

     5. Esso farà carico ai capitoli 87738 e 88738, distinti per quota interessi e per quota di rimborso del capitale sui Bilanci di previsione a decorrere dall'esercizio finanziario 2004 e sarà finanziato con un limite d'impegno statale previsto a tal fine, dall'articolo 13, comma 2 della legge n. 166 del 2002 e nell'ambito del riparto per l’annualità 2004 prevista a favore della Regione Emilia-Romagna, dal Decreto Interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 5 maggio 2003.

     6. Le spese per l'ammortamento del mutuo, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge regionale n. 40 del 2001.

 

Art. 8. Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione conto del tesoriere.

     1. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in chiusura dell'esercizio 2003 accertate in sede di ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della legge regionale n. 40 del 2001, con determinazione del responsabile del servizio bilancio-risorse finanziarie n. 5150 del 20 aprile 2004, e della giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del responsabile del servizio bilancio-risorse finanziarie n. 5305 del 22 aprile 2004, di approvazione del conto del tesoriere reso a norma dell'articolo 63, comma 2 della legge regionale n. 40 del 2001, è disposto l'aggiornamento degli elementi del Bilancio di previsione 2004 di cui all'articolo 11, comma 3 - Residui attivi e passivi, comma 4 - Avanzo d'amministrazione applicato al bilancio e comma 5 - Giacenza iniziale di cassa, della legge regionale sopramenzionata.

 

Art. 9. Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente.

     1. Per effetto dell'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio dell'esercizio 2004, l'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente è determinato in Euro 2.458.997.880,17.

 

     Art. 10. Bilancio pluriennale.

     1. Al Bilancio pluriennale relativo al triennio 2004-2006 approvato dall'articolo 20 della legge regionale n. 29 del 2003, sono apportate le variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.

 

Art. 11. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 

Tabelle

(Omissis)