Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 28/07/2004 |
Numero: | 18 |
§ 6.2.74 - L.R. 28 luglio 2004, n. 18.
Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006, a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione.
(B.U. 28 luglio 2004, n. 104).
Art. 1. Stato di previsione delle entrate.
1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2004 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di Euro 771.103.023,62 quanto alla previsione di competenza, e diminuito di Euro 218.858.750,16 quanto alla previsione di cassa.
Art. 2. Stato di previsione delle spese.
1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2004 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta aumentato di Euro 771.103.023,62 quanto alla previsione di competenza, e diminuito di Euro 220.342.812,10 quanto alla previsione di cassa.
Art. 3. Fondo di riserva del bilancio di cassa.
1. Il fondo di riserva di cassa U.P.B. 1.7.1.1.29020 - Fondo di riserva di cassa (Cap. 85300) di cui all'articolo 7 della
Art. 4. Mutui e prestiti.
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 16, comma 1 della
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all’articolo 16, comma 2 della
3. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui all’articolo 16, comma 7 della
Art. 5. Mutuo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi per la mobilità ciclistica (articolo 18 della
1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla
2. E' autorizzata, a tal fine, l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli e nelle correlate unità previsionali di base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio 2004.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi del mutuo è garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli stanziamenti all'uopo previsti al capitolo 88732 afferente alla U.P.B. 1.7.4.5.30501 (Quota capitale per l’ammortamento mutui – Risorse statali) e al capitolo 87732 afferente alla U.P.B. 1.7.4.2.30251 (Interessi passivi per l’ammortamento mutui - Risorse statali) del Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e per tutta la durata del mutuo. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore dell’istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse del mutuo alle scadenze stabilite.
4. L'onere annuale relativo alle rate di ammortamento del mutuo di cui al presente articolo è pari ad Euro 175.453,93 a partire dall'esercizio finanziario di entrata in ammortamento e per tutta la durata dello stesso.
5. Esso farà carico ai capitoli 87732 e 88732, distinti per quota interessi e per quota di rimborso del capitale sui Bilanci di previsione a decorrere dall'esercizio 2004 e sarà finanziato con un limite d'impegno statale a favore della Regione Emilia-Romagna ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 della
6. Le spese per l'ammortamento del mutuo, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della
Art. 6. Mutui per il finanziamento degli interventi nel settore ferroviario. Attuazione dell’Accordo di programma ex articolo 15 del
1. Per l'attuazione dell'Accordo di programma stipulato in data 18 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 15 del
2. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli e nelle correlate unità previsionali di base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2004.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli stanziamenti all'uopo previsti al capitolo 88760 afferente alla U.P.B. 1.7.4.5.30501 (Quota capitale per l’ammortamento mutui – Risorse statali) e al capitolo 87760 afferente alla U.P.B. 1.7.4.2.30251 (Interessi passivi per l’ammortamento mutui – Risorse statali) del Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e per tutta la durata del mutuo. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore dell’istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.
4. Gli oneri annuali relativi alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo sono pari per i due mutui quindicennali rispettivamente ad Euro 2.121.604,94 e ad Euro 3.779.948,04, per il mutuo decennale ad Euro 10.533.589,93 a partire dall'esercizio finanziario di entrata in ammortamento e per tutta la durata degli stessi.
5. Gli oneri annuali faranno carico ai capitoli 87760 e 88760 all'uopo istituiti, distinti per quota interessi e per quota di rimborso del capitale sul Bilancio di previsione a decorrere dall’esercizio 2004 e saranno finanziati con limiti d'impegno statali a favore della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del Decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti prot. 7578/2002.
6. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della
7. Le risorse necessarie all’attuazione dell’Accordo di programma di cui al comma 1 saranno depositate presso un conto corrente infruttifero intestato al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con vincolo di destinazione a favore della Regione Emilia-Romagna.
Art. 7. Mutuo per il finanziamento degli interventi nel settore del trasporto pubblico locale (articolo 2, comma 5 della
1. Al fine di permettere la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 5 della
2. E’ autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 afferenti ad apposite unità previsionali di base.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi del mutuo è garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli stanziamenti all'uopo previsti al capitolo 88738 U.P.B. 1.7.4.5.30501 (Quota capitale per l’ammortamento mutui - Risorse statali) e al capitolo 87738 U.P.B. 1.7.4.2.30251 (Interessi passivi per l’ammortamento mutui – Risorse statali) del Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e per tutta la durata del mutuo. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore dell’istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse del mutuo alle scadenze stabilite.
4. L'onere annuale relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo è pari ad Euro 2.744.800,00 a partire dall'esercizio finanziario di entrata in ammortamento e per tutta la durata dello stesso.
5. Esso farà carico ai capitoli 87738 e 88738, distinti per quota interessi e per quota di rimborso del capitale sui Bilanci di previsione a decorrere dall'esercizio finanziario 2004 e sarà finanziato con un limite d'impegno statale previsto a tal fine, dall'articolo 13, comma 2 della
6. Le spese per l'ammortamento del mutuo, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della
Art. 8. Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione conto del tesoriere.
1. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in chiusura dell'esercizio 2003 accertate in sede di ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della
Art. 9. Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente.
1. Per effetto dell'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio dell'esercizio 2004, l'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente è determinato in Euro 2.458.997.880,17.
Art. 10. Bilancio pluriennale.
1. Al Bilancio pluriennale relativo al triennio 2004-2006 approvato dall'articolo 20 della
Art. 11. Entrata in vigore.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(Omissis)