| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 6. Appalti | 
| Capitolo: | 6.3 appalto pubblico di lavori | 
| Data: | 12/01/1974 | 
| Numero: | 8 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. I termini indicati nell'art. 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, sono prorogati al 31 dicembre 1975 | 
§ 6.3.20 – L. 12 gennaio 1974, n. 8.
Norme in materia di appalti di opere pubbliche.
(G.U. 7 febbraio 1974, n. 36).
     In deroga al primo comma dell'art. 48 del 
All'atto del pagamento in conto, è corrisposto, dietro richiesta dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.
     I termini indicati nell'art. 5 della 
La norma di cui al quarto comma del predetto art. 5, relativa all'erogazione delle rate di mutuo, si applica a tutti i lavori pubblici realizzati con il concorso o con il contributo dello Stato nella spesa.
[1] Le disposizioni di cui al presente articolo sono state prorogate al 31 dicembre 1978 per effetto dell'art. 10 bis del 
[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1976 per effetto dell'art. 16 ter del