§ 2.8.32 - D.L. 9 novembre 1966, n. 912 .
Norme per l'erogazione della integrazione del prezzo ai produttori di olio di oliva nonché modificazioni al regime fiscale degli oli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:09/11/1966
Numero:912


Sommario
Art. 1.      Dal 10 novembre 1966, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), oltre a svolgere i compiti di intervento sul mercato derivanti dal regolamento comunitario del 22 [...]
Art. 2.      L'integrazione di prezzo di cui al precedente art. 1 è corrisposta per gli oli di pressione commestibili o grezzi da raffinare nonché per gli oli estratti dalla sansa e non raffinati, purché si [...]
Art. 3.      La concessione dell'integrazione di prezzo è effettuata su domanda del produttore di olio ed è subordinata alla presentazione da parte del medesimo di denuncie di produzione, redatte sui moduli [...]
Art. 4.      I detentori di olive che per la molitura del prodotto fanno ricorso ai frantoi che lavorano per conto terzi, debbono unire alle domande una dichiarazione di produzione della quantità di olio [...]
Art. 5.      E' fatto obbligo a tutti gli esercenti stabilimenti di molitura delle olive di tenere un registro di lavorazione nel quale debbono essere annotati giornalmente e per ogni singola partita:
Art. 6.      Per l'esecuzione dei compiti ad essa affidati con il presente decreto l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si avvale degli ispettorati provinciali dell'alimentazione.
Art. 7.      I moduli per le domande di integrazione e per le denuncie di produzione sono posti a disposizione degli interessati presso gli ispettorati provinciali dell'alimentazione e presso gli altri [...]
Art. 8.      In deroga all'art. 6 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, le partite di olio di oliva [...]
Art. 9.      All'atto delle importazioni dall'estero di olive e di sansa di oliva, destinate ad uso diverso dalla disoleazione, l'importatore è tenuto al versamento di una cauzione di un importo [...]
Art. 10.      A coloro i quali, alle ore 24 del 9 novembre 1966, detengono, in quantità superiore a 5 quintali, olio di oliva di pressione commestibile, lampante o rettificato, prodotto nelle campagne [...]
Art. 11.      Per ottenere l'indennizzo di cui al precedente art. 10, i detentori di prodotti di cui all'articolo medesimo debbono far pervenire entro il 14 novembre 1966, denuncia in duplice copia al [...]
Art. 12.      Chiunque nelle denuncie, dichiarazioni o atti equipollenti previsti dagli articoli 3, primo comma, 4, 11 e 14 del presente decreto, espone scientemente dati o notizie inesatti relativi ai [...]
Art. 13.      L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, per l'attuazione dei compiti ad essa demandati, può avvalersi, per tempi determinati, con decisione del suo Consiglio di [...]
Art. 14.      I produttori di olio ottenuto da olive della campagna 1966-67 prima dell'entrata in vigore del presente decreto debbono far pervenire all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione, entro il 15 [...]
Art. 15.      In ciascuna Provincia produttrice di olio di oliva è istituita presso l'Ispettorato provinciale dell'alimentazione, una commissione, nominata con decreto del prefetto, costituita;
Art. 16.      L'imposta di fabbricazione sugli oli greggi di semi destinati a qualsiasi uso e la corrispondente sovrimposta di confine sono stabilite nella misura di lire 700 per quintale di prodotto.
Art. 17. 
Art. 17 bis. 
Art. 18.      La sansa di oliva, di produzione nazionale o importata dall'estero destinata alla disoleazione, deve essere avviata ai sansifici col vincolo di apposita bolletta di accompagnamento.
Art. 19. 
Art. 19 bis. 
Art. 20.      Gli stabilimenti nei quali si estrae olio dalla sansa di oliva sono soggetti a vigilanza continuativa della Finanza.
Art. 20 bis. 
Art. 21.      L'olio ottenuto dalla sansa di oliva, ove non sia immediatamente estratto dallo stabilimento con pagamento dell'imposta di fabbricazione, deve essere custodito in appositi magazzini vincolati [...]
Art. 22. 
Art. 23.      La produzione di olio di oliva, di olio estratto dalla sansa di oliva e la raffinazione dell'olio di oliva in stabilimenti nei quali si producono, si raffinano o comunque si lavorano oli di [...]
Art. 24.      Nella verificazione dei magazzini istituiti presso gli stabilimenti nei quali si estrae olio dalla sansa di oliva è ammessa una differenza per calo o dispersione tra la giacenza reale e la [...]
Art. 25.      E' concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione all'olio di oliva e all'olio acido di oliva di raffinazione esportati all'estero
Art. 25–bis. 
Art. 26.      Le olive, la sansa di oliva e i residui della lavorazione degli oli di oliva, importati dall'estero e destinati ad usi diversi dalla disoleazione, non sono soggetti al pagamento dell'imposta di [...]
Art. 27.      Le modalità che si renderanno necessarie per l'applicazione delle norme fiscali contenute nel presente decreto sono stabilite con decreti del Ministro per le finanze.
Art. 28.      L'accertamento delle violazioni delle norme del presente decreto, oltre che agli ufficiali ed agenti indicati nel titolo II, capo 2°, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, spetta, nei limiti delle [...]
Art. 29.      Gli addetti alla vigilanza agli effetti dell'applicazione del presente decreto hanno diritto di accedere liberamente, sia di giorno che di notte, nelle raffinerie di oli di oliva e di olio di [...]
Art. 29 bis. 
Art. 30.      Le controversie sulla qualificazione dei prodotti, agli effetti del presente decreto, sono definite con la procedura per la risoluzione delle controversie doganali.
Art. 31. 
Art. 32.      L'azione per il recupero dei tributi previsti dal presente decreto si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui si sarebbe dovuto eseguire il pagamento.
Art. 33.      Il credito dello Stato per le imposte e per i diritti previsti dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, sui prodotti, sul macchinario e sul [...]
Art. 33 bis. 
Art. 34.      Chiunque trasporta o fa trasportare i prodotti di cui ai precedenti articoli 17, 18 e 26 senza la bolletta di accompagnamento o con la bolletta irregolare, è punito con la multa da lire [...]
Art. 35.      Chiunque manomette o altera in qualsiasi modo i congegni, i bolli o i sigilli posti dall'Amministrazione finanziaria è punito a termine dell'art. 349 del Codice penale.
Art. 36.      Qualora in sede di verificazione dei magazzini istituiti presso gli stabilimenti nei quali si estrae olio dalla sansa di oliva, la differenza per calo o dispersione di olio di oliva superi lo [...]
Art. 37.      Chiunque viola le disposizioni di cui ai precedenti articoli 22 e 23 è punito con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni.
Art. 38.      L'omessa o irregolare tenuta dei registri di cui all'art. 5 è punita con l'ammenda da lire cinquantamila a lire due milioni.
Art. 39. 
Art. 40.      Per le violazioni alle leggi d'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sugli oli di oliva non è ammessa la definizione amministrativa.
Art. 41.      Le riduzioni previste per le seconde, terze e successive ore, nelle aliquote orarie stabilite per tutti i servizi svolti dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e contemplate nella [...]
Art. 42.      Per il personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero delle finanze adibito all'applicazione del presente decreto, i limiti di durata delle prestazioni [...]
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45.      I semi oleosi di qualsiasi provenienza che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino nelle fabbriche di disoleazione o nelle raffinerie, o che a qualsiasi titolo e in [...]
Art. 46.      L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o la dogana sulla base delle denuncie di cui al precedente art. 45 procede subito alla determinazione della differenza tra la maggiore imposta [...]
Art. 47.      L'imposta di fabbricazione stabilita dal precedente art. 17 si applica sull'olio di oliva di pressione commestibile, sull'olio di oliva lampante, sull'olio di oliva lavato, sull'olio di sansa di [...]
Art. 48.      Chiunque presenta le denuncie di cui ai precedenti articoli 45e 47 in modo infedele è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.
Art. 49.      E' istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato un fondo denominato "Fondo di rotazione per interventi nel settore oleario" con la dotazione di milioni 58.100 destinato al pagamento delle [...]
Art. 50.      Le disponibilità esistenti sulle annualità versate dal Tesoro al fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, sono ridotte di [...]
Art. 51.      All'ulteriore onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 1 e 14 si provvede, quanto a milioni 22.000, con le entrate provenienti dalla gestione di olio di semi "surplus" condotto [...]
Art. 52.      All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la somma di milioni 1.500 per oneri di [...]
Art. 53.      Alle minori entrate dipendenti dall'applicazione degli articoli 16 e 44 si fa fronte con il gettito del provento previsto dagli articoli 17 e 47 nonché con quello derivante dal provvedimento [...]
Art. 54.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti negli anni finanziari 1966 e 1967 alle variazioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto.
Art. 55.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 2.8.32 - D.L. 9 novembre 1966, n. 912 [1].

Norme per l'erogazione della integrazione del prezzo ai produttori di olio di oliva nonché modificazioni al regime fiscale degli oli.

(G.U. 9 novembre 1966, n. 279).

 

     Art. 1.

     Dal 10 novembre 1966, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), oltre a svolgere i compiti di intervento sul mercato derivanti dal regolamento comunitario del 22 settembre 1966, numero 136/66 relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, affidatile, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, col decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 25 ottobre 1966, provvede, per conto dello Stato, secondo le norme del presente decreto, a corrispondere per l'olio di oliva, prodotto nella campagna 1966-67, una integrazione pari alla differenza tra il prezzo indicativo alla produzione e il prezzo indicativo di mercato.

 

          Art. 2.

     L'integrazione di prezzo di cui al precedente art. 1 è corrisposta per gli oli di pressione commestibili o grezzi da raffinare nonché per gli oli estratti dalla sansa e non raffinati, purché si tratti di oli prodotti con olive nazionali raccolte nella campagna 1966-67.

 

          Art. 3.

     La concessione dell'integrazione di prezzo è effettuata su domanda del produttore di olio ed è subordinata alla presentazione da parte del medesimo di denuncie di produzione, redatte sui moduli di cui al primo comma del successivo art. 7.

     Le domande debbono essere presentate: per gli oli di pressione, all'ispettorato dell'alimentazione della provincia ove trovasi il frantoio presso cui è stata effettuata la molitura delle olive; per gli oli di estrazione dalla sansa vergine, all'ispettorato dell'alimentazione della Provincia ove ha sede lo stabilimento di estrazione.

 

          Art. 4.

     I detentori di olive che per la molitura del prodotto fanno ricorso ai frantoi che lavorano per conto terzi, debbono unire alle domande una dichiarazione di produzione della quantità di olio ricavata, rilasciata dal gestore del frantoio presso cui è stata effettuata la molitura per loro conto.

     Nel caso che la molitura venga effettuata in impianto gestito dallo stesso proprietario delle olive, questi, in luogo della dichiarazione di produzione di cui al comma precedente, presenta gli estratti del registro di lavorazione di cui al primo comma del successivo art. 5, relativi alle partite di olio per le quali viene richiesta l'integrazione di prezzo.

     Gli stabilimenti di estrazione con solvente di olio dalla sansa vergine di oliva, nel presentare la domanda di integrazione di prezzo, oltre a denunciare la quantità di olio prodotto, debbono indicare gli stabilimenti di molitura dai quali hanno acquistato la sansa.

 

          Art. 5.

     E' fatto obbligo a tutti gli esercenti stabilimenti di molitura delle olive di tenere un registro di lavorazione nel quale debbono essere annotati giornalmente e per ogni singola partita:

     la quantità di olive lavorate;

     il proprietario delle olive;

     l'olio di pressione prodotto;

     la sansa ricavata.

     Sullo stesso registro sono altresì annotati: le quantità di sansa vergine cedute agli stabilimenti di estrazione dell'olio dalla sansa, con l'indicazione dello stabilimento medesimo; gli estremi della bolletta di accompagnamento della sansa avviata agli stabilimenti.

     Gli esercenti stabilimenti di estrazione con solvente di olio dalla sansa vergine di oliva sono obbligati a tenere un registro di carico e di scarico nel quale debbono essere riportati:

     la quantità di sansa acquistata con l'indicazione del venditore e degli estremi della bolletta di accompagnamento;

     la quantità di sansa passata alla lavorazione;

     la relativa quantità di olio ottenuto;

     gli stabilimenti che provvedono alla rettificazione dell'olio di sansa prodotto.

     Gli esercenti stabilimenti di raffinazione dell'olio di oliva lampante e di oli estratti dalla sansa debbono tenere un registro di carico e di scarico nel quale vanno riportati i movimenti di entrata delle materie prime e di uscita del prodotto finito e dei sottoprodotti della lavorazione.

     Gli esercenti stabilimenti di molitura e di quelli di estrazione con solvente di olio dalla sansa vergine di oliva sono tenuti a segnalare ogni dieci giorni, ai competenti ispettorati provinciali dell'alimentazione i dati riassuntivi di lavorazione, quali risulteranno dai registri di cui ai commi precedenti.

 

          Art. 6.

     Per l'esecuzione dei compiti ad essa affidati con il presente decreto l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si avvale degli ispettorati provinciali dell'alimentazione.

     A tale scopo, i suddetti ispettorati provvedono ad espletare i servizi necessari ad assicurare l'esatta applicazione delle norme del presente decreto.

     Il capo dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione dispone il pagamento dell'integrazione di prezzo spettante agli aventi diritto, con ordinativi su aperture di credito disposte a suo favore dall'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     I rendiconti sugli ordini di accreditamento di cui al precedente comma sono resi, con le modalità indicate all'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal capo dell'ispettorato predetto e sono soggetti al controllo successivo delle Ragionerie regionali dello Stato e delle Delegazioni della Corte dei conti competenti per territorio.

 

          Art. 7.

     I moduli per le domande di integrazione e per le denuncie di produzione sono posti a disposizione degli interessati presso gli ispettorati provinciali dell'alimentazione e presso gli altri uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     I registri di lavorazione e quelli di carico e di scarico, di cui al precedente art. 5, debbono essere vidimati e timbrati dagli ispettorati provinciali dell'alimentazione e ritirati a cura degli interessati presso gli ispettorati medesimi.

     E' fatto obbligo agli esercenti stabilimenti di molitura delle olive di trasmettere giornalmente agli ispettorati provinciali dell'alimentazione, copia delle dichiarazioni di produzione rilasciata, ai sensi dell'art. 4, primo comma del presente decreto, nonché copia a ricalco delle pagine del registro di lavorazione.

 

          Art. 8.

     In deroga all'art. 6 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, le partite di olio di oliva dichiarate per l'importazione in data anteriore al 10 novembre 1966 e non ancora lasciate alla libera disponibilità dell'importatore, in luogo del dazio, sono soggette al prelievo stabilito dal regolamento del 22 settembre 1966, n. 136/66.

     Per le temporanee importazioni di olio di oliva effettuate prima del 10 novembre 1966, in luogo del dazio, è dovuto, in caso di nazionalizzazione, il diritto di prelievo stabilito dal precedente comma.

 

          Art. 9.

     All'atto delle importazioni dall'estero di olive e di sansa di oliva, destinate ad uso diverso dalla disoleazione, l'importatore è tenuto al versamento di una cauzione di un importo corrispondente all'integrazione di prezzo di cui al precedente art. 1, maggiorata del 20 per cento, riferita alla quantità di olio contenuta nei prodotti medesimi.

     Tale cauzione sarà rimborsata su presentazione di un certificato rilasciato dal competente comando della guardia di finanza, attestante che la merce importata non è stata utilizzata per la fabbricazione di olio di oliva.

     Trascorso il periodo di tre mesi dalla data della nazionalizzazione senza che l'importatore abbia presentato il certificato di cui al comma precedente, la cauzione è trattenuta in via definitiva dallo Stato con decisione unilaterale.

 

          Art. 10.

     A coloro i quali, alle ore 24 del 9 novembre 1966, detengono, in quantità superiore a 5 quintali, olio di oliva di pressione commestibile, lampante o rettificato, prodotto nelle campagne anteriori a quella 1966-67, olio di sansa di oliva, greggio o rettificato; miscele degli oli suddetti, nonché olio di semi, sia tal quale e sia contenuto nei semi oleosi, è concesso un indennizzo nella misura che sarà stabilita dal Comitato interministeriale dei prezzi, tenuto conto del minor prezzo di mercato dei prodotti anzidetti, nonché dei benefici di cui al successivo art. 46 [2].

     In ogni caso, per l'olio di oliva e per quello di sansa di oliva, greggi o rettificati, l'indennizzo non potrà essere superiore all'integrazione di prezzo di cui all'art. 1 del presente decreto.

     Sono esclusi dall'indennizzo di cui al comma precedente gli oli destinati ad usi industriali.

     L'indennizzo di cui al primo comma è concesso su conforme parere della Commissione di cui all'art. 15 del presente decreto.

 

          Art. 11.

     Per ottenere l'indennizzo di cui al precedente art. 10, i detentori di prodotti di cui all'articolo medesimo debbono far pervenire entro il 14 novembre 1966, denuncia in duplice copia al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, indicando:

     a) il nome della ditta o la ragione sociale nonché la sede dell'avente diritto;

     b) l'esatta ubicazione del magazzino nel quale l'olio è depositato;

     c) la quantità di olio giacente alle ore 24 del 9 novembre 1966.

     Coloro che detengono sia olio di oliva che olio di semi debbono presentare due denuncie separate.

     Entro il 16 novembre 1966, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, anche con l'ausilio della guardia di finanza, dovrà compiere i necessari accertamenti e successivamente trasmetterà, con il proprio visto, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una copia della denuncia con l'indicazione della quantità di olio di oliva o di olio di semi ammissibile alla concessione dell'indennizzo.

     Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministero del tesoro.

 

          Art. 12.

     Chiunque nelle denuncie, dichiarazioni o atti equipollenti previsti dagli articoli 3, primo comma, 4, 11 e 14 del presente decreto, espone scientemente dati o notizie inesatti relativi ai prodotti per i quali il presente decreto prevede integrazione di prezzo o indennizzi, è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da un mese a quattro anni e con la multa da lire cinquantamila a lire tre milioni.

     La stessa pena si applica a chiunque faccia scientemente uso delle denuncie, dichiarazioni o atti contenenti i dati o notizie inesatti, di cui al comma precedente, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

     Chiunque per effetto delle false dichiarazioni di cui al primo comma del presente articolo ottiene le integrazioni e gli indennizzi previsti dal presente decreto, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da lire 24.000 a lire 120.000 [3].

 

          Art. 13.

     L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, per l'attuazione dei compiti ad essa demandati, può avvalersi, per tempi determinati, con decisione del suo Consiglio di amministrazione, di personale di enti pubblici sottoposti a vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assumendone gli oneri relativi.

     Al personale di cui al comma precedente, utilizzato presso gli Ispettorati provinciali dell'alimentazione che abbiano sede in comune diverso da quello dove il personale stesso aveva la sede di servizio presso l'ente di appartenenza, viene attribuita una indennità giornaliera, sostitutiva del trattamento di missione e del compenso per prestazioni straordinarie, nella misura che sarà proposta dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e da adottarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di disporre con proprio decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, dandone notizia all'amministrazione interessata, la cessazione o l'interruzione per un periodo non superiore ad un semestre dei comandi di personali disposti ai sensi dell'art. 15 della legge 6 marzo 1958, n. 199.

 

          Art. 14.

     I produttori di olio ottenuto da olive della campagna 1966-67 prima dell'entrata in vigore del presente decreto debbono far pervenire all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione, entro il 15 novembre 1966, la domanda di integrazione di prezzo di cui al precedente art. 3, indicando la data di produzione dell'olio, il frantoio presso il quale è stata effettuata la molitura, l'azienda agricola produttrice delle olive, i locali dove l'olio è custodito e le altre notizie chieste con i moduli di denuncia ritirabili presso l'Ispettorato provinciale dell'alimentazione [4].

     Sono valide anche le domande presentate entro il 30 novembre 1966 [5].

     L'indennizzo di cui all'articolo 10 è concesso anche ai detentori di olio ottenuto da olive della campagna 1966-67 che abbiano acquistato il prodotto prima dell'entrata in vigore del presente decreto ed abbiano denunziato la quantità posseduta ai sensi del successivo articolo 47 [6].

     L'Ispettorato provinciale dell'alimentazione provvede al pagamento dell'integrazione, dopo aver esperiti gli accertamenti del caso, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 15 del presente decreto.

 

          Art. 15.

     In ciascuna Provincia produttrice di olio di oliva è istituita presso l'Ispettorato provinciale dell'alimentazione, una commissione, nominata con decreto del prefetto, costituita;

     1) dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede;

     2) dall'ispettore provinciale dell'alimentazione, in qualità di vice presidente;

     3) dall'intendente di finanza;

     4) dal direttore della ragioneria provinciale dello Stato;

     5) da un ufficiale della guardia di finanza;

     6) dal dirigente dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione;

     7) dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     8) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

     9) da tre rappresentanti dei produttori olivicoli, scelti dal prefetto su designazione delle organizzazioni di categoria [7] .

     I componenti della Commissione esclusi quelli di cui al numero 9) possono farsi rappresentare da un funzionario del proprio ufficio.

     Le adunanze della Commissione sono valide con l'intervento di cinque membri escluso il presidente. La Commissione delibera a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     Le funzioni di segretario sono affidate dal presidente della Commissione ad un funzionario appartenente ai ruoli delle carriere direttive o di concetto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     La Commissione ha i seguenti compiti:

     a) esprimere parere in ordine alla organizzazione dei servizi preordinati dall'ispettore provinciale dell'alimentazione per l'espletamento dei compiti ad esso demandati dal presente decreto, suggerendo le eventuali modifiche ed integrazioni;

     b) esprimere parere sulla concessione degli indennizzi e delle integrazioni di prezzo, a norma rispettivamente degli articoli 10 e 14 del presente decreto;

     c) prendere cognizione, decadalmente, dei provvedimenti adottati dall'Ispettorato provinciale dell'alimentazione in attuazione del presente decreto; ed in particolare delle concessioni disposte e dei pagamenti ordinati, prescrivendo, ove lo ritenga necessario, opportuni accertamenti anche mediante organi di polizia, allo scopo di prevenire e perseguire eventuali abusi ed illeciti;

     d) suggerire provvedimenti e misure per prevenire il ripetersi di illeciti e di abusi che vengano, comunque, rilevati nel corso della gestione;

     e) esprimere parere su ogni questione che venga ad essa sottoposta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione;

     f) riferire decadalmente al Ministro per l'agricoltura e le foreste sull'attuazione del presente decreto nella Provincia, precisando le concessioni di integrazione di prezzo e di indennizzo concesse a norma del presente decreto, dei pagamenti ordinati con riferimento ad esse, degli inconvenienti verificatisi nel corso della gestione dei rimedi suggeriti ed adottati per rimuoverli, degli abusi e degli illeciti eventualmente rilevati e delle iniziative assunte per perseguirli e per prevenirne il ripetersi.

     Ai componenti della Commissione competono i gettoni di presenza ed il trattamento di missione ed a tal fine i componenti non aventi rapporto d'impiego con l'Amministrazione dello Stato sono equiparati ai funzionari con la qualifica di direttore di divisione. Le spese della Commissione sono a carico della gestione.

     Nelle Provincie nelle quali la produzione dell'olio di oliva ha importanza trascurabile il Ministro per l'agricoltura e le foreste attribuisce al capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura i compiti della Commissione di cui al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 16.

     L'imposta di fabbricazione sugli oli greggi di semi destinati a qualsiasi uso e la corrispondente sovrimposta di confine sono stabilite nella misura di lire 700 per quintale di prodotto.

     Sugli oli di semi raffinati importati dall'estero la sovrimposta di confine è stabilita nella misura di lire 760 per quintale di prodotto.

     Gli acidi grassi e le oleine di oli di semi importati dall'estero, qualunque sia la loro acidità, sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine di lire 700 per quintale.

     Le paste di raffinazione di oli di semi importati dall'estero sono soggette al pagamento della sovrimposta di confine di lire 700 per quintale, commisurata sulla quantità di olio di semi non combinato in esse contenuto eccedente il 10 per cento.

     I panelli, anche se sfarinati, destinati a disoleazione con solvente, sono soggetti al pagamento dell'imposta sulla quantità di olio ricavabile determinata analiticamente. Nel caso che i panelli ed i relativi sfarinati, ottenuti per pressione, siano estratti sotto la vigilanza finanziaria dagli stabilimenti di produzione degli oli di semi e siano spediti, per l'ulteriore disoleazione con solvente in altri stabilimenti, sulla quantità di olio ricavata è dovuta l'imposta in misura pari alla differenza tra la resa con solvente e quella a pressione [8].

     Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati importati dall'estero sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine nella misura di lire 700 per quintale.

     Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati preparati nel territorio nazionale con l'impiego di oli di semi per i quali è stata già pagata l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di confine, non sono assoggettati al pagamento del tributo di cui al precedente comma.

     I prodotti importati dall'estero contenenti oli di semi sono soggetti alla sovrimposta di confine sulla quantità fissa di olio prevista dalle note alle voci della tariffa dei dazi doganali oppure, nei casi non contemplati da dette note, sulla quantità di olio in essi presente da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

 

          Art. 17. [9]

     L'olio di oliva di pressione commestibile, l'olio di oliva lampante, l'olio di oliva lavato e l'olio estratto dalla sansa di oliva sono soggetti all'imposta di fabbricazione nella misura di lire 1400 per ogni quintale di prodotto.

     In eguale misura si applica la sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero.

     La stessa misura d'imposta si applica sull'olio contenuto nelle olive, nella sansa di olive e negli altri residui della lavorazione degli oli di oliva di cui alla voce 15.17 della tariffa dei dazi doganali, importati dall'estero. Detti prodotti debbono essere avviati con bolletta di accompagnamento dalla dogana di confine alle rispettive destinazioni.

     Sugli oli acidi di oliva di affinazione importati dall'estero è dovuta la sovrimposta di confine nella misura di lire 1.400 al quintale.

     Sull'olio di oliva rettificato e sull'olio di sansa di oliva rettificato importati dall'estero è dovuta la sovrimposta di confine nella misura di lire 1520 al quintale.

     I prodotti importati dall'estero contenenti olio di oliva sono soggetti alla sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente.

     L'imposta di fabbricazione e la sovrimposta di confine di cui al terzo e sesto comma del presente articolo sono liquidate in base al contenuto di olio da accertarsi mediante analisi eseguita dai laboratori chimici delle dogane e imposte indirette su campioni appositamente prelevati all'atto dell'importazione.

 

          Art. 17 bis. [10]

     I prezzi di intervento e quelli indicativi di mercato fissati per gli oli di oliva e di sansa di oliva in sede comunitaria debbono intendersi al netto delle imposte.

     In conseguenza, ai prodotti suddetti, sia nella fase di consegna agli organismi di intervento e sia nella fase di commercializzazione, in cui entrano in funzione i prezzi indicativi di mercato, dovrà essere applicata sui prezzi stabiliti dalla Comunità una maggiorazione fissa di lire 14 per chilogrammo, pari alla misura della imposta di fabbricazione disposta a carico degli stessi prodotti con il precedente articolo 17.

 

          Art. 18.

     La sansa di oliva, di produzione nazionale o importata dall'estero destinata alla disoleazione, deve essere avviata ai sansifici col vincolo di apposita bolletta di accompagnamento.

     Detta bolletta per il prodotto nazionale deve essere rilasciata direttamente dall'esercente lo stabilimento di molitura delle olive.

 

          Art. 19. [11]

     Gli esercenti oleifici nei quali si ottiene olio di oliva di pressione commestibile, olio di oliva lampante ed olio di oliva lavato debbono presentare apposita dichiarazione bimestrale al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro i primi 10 giorni del mese successivo al bimestre cui si riferisce la dichiarazione stessa.

     In tale dichiarazione deve essere indicato:

     a) la quantità di olive lavorate;

     b) la quantità di olio di oliva di pressione commestibile e lampante ottenuto;

     c) la quantità di olio di oliva lavato prodotto;

     d) la quantità di sansa di oliva ottenuta;

     e) la quantità di energia elettrica (forza motrice) espressa in kWh consumata durante la lavorazione negli oleifici azionati con motori elettrici;

     f) il numero delle ore giornaliere di lavorazione per gli oleifici azionati con mezzi diversi dall'energia elettrica;

     g) l'ammontare dell'imposta dovuta.

     L'imposta corrispondente alla produzione dichiarata sarà versata dagli esercenti oleifici alla tesoreria provinciale competente in due rate eguali scadenti il giorno 10 di ciascuno dei due mesi successivi a quello in cui è stata presentata la dichiarazione bimestrale.

     L'esercente oleificio, qualora effettui lavorazioni per conto terzi, ha il diritto di rivalsa sui proprietari delle olive per l'imposta di fabbricazione corrisposta sull'olio ottenuto.

 

          Art. 19 bis. [12]

     Chiunque intenda estrarre olio dalla sansa di oliva deve presentare denuncia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente almeno 20 giorni prima di iniziare l'attività.

     La denuncia, corredata dalla planimetria dei locali dello stabilimento nonché dallo schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

     a) la ditta e chi la rappresenta;

     b) l'ubicazione dello stabilimento;

     c) i locali di cui si compone la fabbrica e l'uso al quale ciascuno è destinato con riferimento alla planimetria;

     d) il tipo, le caratteristiche e la potenzialità degli impianti di produzione e delle attrezzature accessorie;

     e) il processo di lavorazione ed il tipo di solvente da impiegare;

     f) i locali o i serbatoi vincolati dalla finanza per la custodia dell'olio estratto dalla sansa di oliva;

     g) la quantità massima di olio estratto dalla sansa di oliva che si intende tenere nei locali o nei serbatoi indicati alla precedente lettera f)".

     Uguale denuncia deve essere presentata entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da chi già esercisce stabilimenti nei quali si estrae olio dalla sansa di oliva.

 

          Art. 20.

     Gli stabilimenti nei quali si estrae olio dalla sansa di oliva sono soggetti a vigilanza continuativa della Finanza.

     Gli oleifici nei quali si estrae olio dalle olive o si esegue il lavaggio con acqua della sansa di oliva nonché gli stabilimenti di raffinazione dell'olio di oliva lampante, dell'olio di oliva lavato e dell'olio estratto dalla sansa di oliva sono soggetti a vigilanza saltuaria della Finanza.

 

          Art. 20 bis. [13]

     Le ditte esercenti stabilimenti, nei quali si estrae olio dalla sansa di oliva, almeno 5 giorni prima di iniziare la lavorazione, debbono presentare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente apposita dichiarazione mensile di lavoro, in doppio esemplare, nella quale devono essere indicati:

     a) la ditta e chi la rappresenta;

     b) l'ubicazione dello stabilimento;

     c) il tempo continuativo o distinto in vari periodi, in cui si intende dar corso alla estrazione dell'olio dalla sansa di oliva;

     d) i quantitativi di sansa da adoperare e di olio da ottenere.

     Terminata la lavorazione, l'agente di finanza addetto alla vigilanza appone i suggelli agli apparecchi.

 

          Art. 21.

     L'olio ottenuto dalla sansa di oliva, ove non sia immediatamente estratto dallo stabilimento con pagamento dell'imposta di fabbricazione, deve essere custodito in appositi magazzini vincolati alla Finanza.

     L'olio di sansa di oliva non potrà essere estratto dai predetti magazzini se non previa esibizione da parte del fabbricante della quietanza di Tesoreria comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta.

 

          Art. 22. [14]

     Negli stabilimenti in cui si estrae olio dalla sansa di oliva è vietato introdurre materie grasse di qualsiasi natura e provenienza diversa dalla sansa di oliva.

     Nelle raffinerie di olio di oliva e nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili e a qualunque uso destinati, è vietato introdurre o detenere materie grasse di qualsiasi natura e provenienza diversa dall'olio di oliva di pressione commestibile, dall'olio di oliva lampante, dall'olio di oliva lavato, dall'olio di sansa di oliva, dall'olio di oliva rettificato, dall'olio di sansa di oliva rettificato, dall'olio di semi grezzo, dall'olio di semi rettificato e dai sottoprodotti della lavorazione dell'olio di oliva, dell'olio di sansa di oliva e dell'olio di semi ottenuti negli stessi stabilimenti.

     E' altresì vietato introdurre o detenere negli opifici, di cui ai precedenti commi, coloranti naturali o artificiali oppure prodotti contenenti detti coloranti atti a colorare oli di semi ed oli di oliva. Tale divieto comprende i prodotti vitaminici e provitaminici dotati di potere colorante ed altri prodotti diversi da quelli che normalmente vengono impiegati per la raffinazione degli oli di oliva, come l'anidride maleica.

 

          Art. 23.

     La produzione di olio di oliva, di olio estratto dalla sansa di oliva e la raffinazione dell'olio di oliva in stabilimenti nei quali si producono, si raffinano o comunque si lavorano oli di semi, deve essere effettuata in tempi distinti oppure con impianti sistemati in locali separati.

     La produzione e la raffinazione dell'olio da semi in stabilimenti nei quali si produce, si raffina o comunque si lavora olio d'oliva o olio estratto dalla sansa di oliva, devono essere effettuate in tempi distinti oppure con impianti sistemati in locali separati [15].

 

          Art. 24.

     Nella verificazione dei magazzini istituiti presso gli stabilimenti nei quali si estrae olio dalla sansa di oliva è ammessa una differenza per calo o dispersione tra la giacenza reale e la rimanenza contabile, non superiore alla misura dello 0,50 per cento riferita al peso totale dell'olio estratto dai magazzini.

 

          Art. 25.

     E' concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione all'olio di oliva e all'olio acido di oliva di raffinazione esportati all'estero [16].

     Il diritto alla restituzione si prescrive nel termine di due anni, a decorrere dalla data della bolletta doganale di esportazione o dalla data di comunicazione alla ditta interessata dell'esito dell'analisi compiuta dal competente Laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette.

     Non è ammessa altra prova dell'avvenuta esportazione all'estero all'infuori della esibizione della bolletta originale di esportazione, debitamente munita dell'attestazione degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni in vigore.

 

          Art. 25–bis. [17]

     E' concesso il rimborso dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine per gli oli di oliva, per gli oli di oliva idrogenati, per gli oli acidi di oliva nonchè per gli acidi grassi di oli di oliva impiegati, nel territorio nazionale, sotto vigilanza continuativa della Finanza, nella fabbricazione di prodotti per i quali non è possibile, qualora venissero importati, determinare mediante analisi chimica, la quantità di oli di oliva, di oli di oliva idorgenati, di oli acidi di oliva e di acidi grassi di oli di oliva in essi contenuta da sottoporre al pagamento della sovrimposta di confine.

     Le norme di applicazione di quanto stabilito al comma precedente saranno determinate dal Ministero per le finanze.

 

          Art. 26.

     Le olive, la sansa di oliva e i residui della lavorazione degli oli di oliva, importati dall'estero e destinati ad usi diversi dalla disoleazione, non sono soggetti al pagamento dell'imposta di fabbricazione sull'olio in essi contenuto. Detti prodotti debbono essere avviati dalle Dogane di confine alle rispettive destinazioni con vincolo della bolletta di accompagnamento.

     L'importatore deve presentare alla Dogana attraverso la quale avviene l'importazione domanda corredata da un certificato rilasciato dalla competente autorità comprovante l'uso al quale i prodotti vengono destinati.

 

          Art. 27.

     Le modalità che si renderanno necessarie per l'applicazione delle norme fiscali contenute nel presente decreto sono stabilite con decreti del Ministro per le finanze.

 

          Art. 28.

     L'accertamento delle violazioni delle norme del presente decreto, oltre che agli ufficiali ed agenti indicati nel titolo II, capo 2°, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, spetta, nei limiti delle attribuzioni stabilite nella predetta legge, anche:

     a) al personale dell'amministrazione finanziaria e ai dipendenti pubblici all'uopo incaricati dal Ministro per l'agricoltura e foreste, muniti della speciale tessera di riconoscimento;

     b) agli ufficiali ed agenti di cui agli articoli 41 e 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

     c) al personale sanitario di cui agli articoli 1 e3 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

     I processi verbali di accertamento dei reati di natura fiscale sono dagli ufficiali, funzionari ed agenti scopritori, trasmessi all'Intendenza di finanza competente, per l'ulteriore corso.

     La disposizione dell'art. 3, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, si applica alle violazioni delle norme del presente decreto.

 

          Art. 29.

     Gli addetti alla vigilanza agli effetti dell'applicazione del presente decreto hanno diritto di accedere liberamente, sia di giorno che di notte, nelle raffinerie di oli di oliva e di olio di sansa di oliva, negli stabilimenti di estrazione di olio dalla sansa di oliva, negli oleifici nei quali si estrae olio dalle olive o si procede alla lavatura della sansa di oliva, nonché di eseguire ispezioni, riscontri ed inventari, di esaminare i registri e documenti prescritti, di prelevare campioni e di effettuare ogni altra operazione di vigilanza e di controllo.

     L'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di prescrivere, a spese del fabbricante, l'esecuzione delle opere e l'attuazione delle misure che riterrà necessarie per la tutela degli interessi fiscali [18].

     Gli esercenti hanno l'obbligo di assistere gli agenti preposti alla vigilanza e di agevolarne le operazioni, fornendo anche la mano d'opera ed i mezzi occorrenti.

 

          Art. 29 bis. [19]

     Le ditte che estraggono olio dalla sansa di oliva debbono presentare una cauzione pari al 10 per cento dell'imposta corrispondente alla quantità massima di olio che intendono tenere nei locali o nei serbatoi vincolati dalla finanza.

     La cauzione deve essere presentata nel termine che sarà fissato dall'Amministrazione finanziaria e nei modi previsti dalle norme legislative vigenti per gli altri prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.

     Chiunque ometta di prestare, nel termine di cui sopra, la cauzione prevista dal primo comma del presente articolo è punito con la pena pecuniaria da lire centomila a lire cinquecentomila.

 

          Art. 30.

     Le controversie sulla qualificazione dei prodotti, agli effetti del presente decreto, sono definite con la procedura per la risoluzione delle controversie doganali.

 

          Art. 31. [20]

     Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate entro i termini previsti possono essere riscosse dal ricevitore doganale con la procedura esecutiva del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero dalle esattorie con le norme, con i mezzi e con i diritti stabiliti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

 

          Art. 32.

     L'azione per il recupero dei tributi previsti dal presente decreto si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui si sarebbe dovuto eseguire il pagamento.

     La prescrizione per l'azione civile è interrotta quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso, il termine utile di cinque anni decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciata nel procedimento penale, siano divenuti irrevocabili.

 

          Art. 33.

     Il credito dello Stato per le imposte e per i diritti previsti dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, sui prodotti, sul macchinario e sul materiale mobile, anche se di proprietà di terzi, esistenti nelle fabbriche e nei magazzini annessi o in altri locali, comunque soggetti a vigilanza fiscale.

 

          Art. 33 bis. [21]

     L'esercente che non presenti, presenti in ritardo o inesattamente la dichiarazione di cui al precedenteart. 19 è punito con la pena pecuniaria in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

     Qualora invece la dichiarazione stessa, riconosciuta regolare, sia stata presentata entro i 10 giorni successivi al termine di scadenza previsto dal precedente art. 19, il contravventore è punito con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centomila.

 

          Art. 34.

     Chiunque trasporta o fa trasportare i prodotti di cui ai precedenti articoli 17, 18 e 26 senza la bolletta di accompagnamento o con la bolletta irregolare, è punito con la multa da lire centomila a lire un milione.

 

          Art. 35.

     Chiunque manomette o altera in qualsiasi modo i congegni, i bolli o i sigilli posti dall'Amministrazione finanziaria è punito a termine dell'art. 349 del Codice penale.

 

          Art. 36.

     Qualora in sede di verificazione dei magazzini istituiti presso gli stabilimenti nei quali si estrae olio dalla sansa di oliva, la differenza per calo o dispersione di olio di oliva superi lo 0,50 per cento stabilito dal precedente art. 24 ma non l'1,50 per cento, l'esercente è tenuto a corrispondere l'imposta di fabbricazione sulla quantità che eccede il calo ammesso.

     Se la differenza riscontrata eccede l'1,50 per cento, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta di fabbricazione relativa alla totale deficienza riscontrata, con l'ammenda non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta stessa. In ogni caso l'ammenda non può essere inferiore a lire trecentomila.

 

          Art. 37.

     Chiunque viola le disposizioni di cui ai precedenti articoli 22 e 23 è punito con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni.

 

          Art. 38.

     L'omessa o irregolare tenuta dei registri di cui all'art. 5 è punita con l'ammenda da lire cinquantamila a lire due milioni.

     L'omessa o ritardata trasmissione dei documenti di cui all'art. 5 ultimo comma, e 7 ultimo comma, è punita con la pena pecuniaria da lire ventimila a lire quattrocentomila.

     Qualsiasi violazione delle norme fiscali stabilite dal presente decreto per la quale non sia prevista una specifica sanzione, è punita con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire un milione. Con la stessa pena sono punite le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti del Ministro per le finanze emanati ai sensi del precedente art. 27.

     Si applicano le norme della legge 7 gennaio 1929, numero 4.

     Le penalità di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un quarto quando le inadempienze siano state commesse da frantoiani che lavorano per conto di terzi [22].

 

          Art. 39. [23]

     Le disposizioni di cui agli articoli 12, 34, 36, 37, 38 e 48 del presente decreto per quanto concerne la misura delle pene della multa e dell'ammenda, sono adottate in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale e delle sue successive modificazioni.

 

          Art. 40.

     Per le violazioni alle leggi d'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sugli oli di oliva non è ammessa la definizione amministrativa.

 

          Art. 41.

     Le riduzioni previste per le seconde, terze e successive ore, nelle aliquote orarie stabilite per tutti i servizi svolti dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e contemplate nella tabella citata dall'art. 6 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349, sono soppresse.

 

          Art. 42.

     Per il personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero delle finanze adibito all'applicazione del presente decreto, i limiti di durata delle prestazioni straordinarie retribuibili sono raddoppiati.

 

          Art. 43. [24]

     Le domande di cui all'articolo 3 possono essere presentate per il tramite degli assuntori di servizi contemplati dall'articolo 10 della legge 13 maggio 1966, n. 303, di cui l'AIMA si avvale per l'esecuzione dei propri compiti di organismo di intervento e per gli specifici fini di cui all'articolo 11 del regolamento comunitario 136/66.

     Gli assuntori di servizi corrispondono ai produttori dell'olio, all'atto della consegna del prodotto, sia il prezzo di intervento che l'integrazione.

     A questo fine, ogni assuntore di servizio chiede all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione di certificare sulla domanda di integrazione che i dati ivi contenuti corrispondono a quelli risultanti dalle copie a ricalco delle pagine del registro di lavorazione di cui al terzo comma dell'articolo 7.

     L'integrazione relativa al prodotto conferito ad ammassi volontari è corrisposta dall'AIMA, per mezzo degli Ispettori provinciali dell'alimentazione, direttamente ai conferenti.

 

          Art. 44. [25]

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla margarina di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1959, n. 450, sono ridotte a lire 3.000 per quintale, fermo restando quanto dispone l'art. 1 della legge 16 giugno 1960, n. 623.

     E' abrogato l'articolo 6 della legge 16 giugno 1960, n. 623 [26].

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIAMENTO

 

          Art. 45.

     I semi oleosi di qualsiasi provenienza che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino nelle fabbriche di disoleazione o nelle raffinerie, o che a qualsiasi titolo e in qualsiasi luogo siano detenuti dai fabbricanti o raffinatori di oli di semi, anche se in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria e anche se viaggianti, debbono essere denunciati dai fabbricanti, dai raffinatori o da qualsiasi altro detentore diverso dai produttori, distintamente per qualità, per quantità e provenienza entro il 14 novembre 1966 all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana, secondo la rispettiva competenza.

     Analoga denuncia, entro lo stesso termine, deve essere presentata per l'olio greggio di semi di qualsiasi provenienza, per quello raffinato importato o prodotto nel territorio dello Stato, per gli acidi grassi e oleine di oli di semi qualunque sia la loro acidità, per gli oli di semi parzialmente idrogenati nonché per l'olio non combinato contenuto, in quantità superiore al dieci per cento, nelle paste di raffinazione, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in quantità superiore a 5 quintali per ciascun prodotto e comunque o dovunque in possesso dei fabbricanti o dei raffinatori ovvero dei gestori i depositi previsti dall'art. 13 del decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, numero 769.

     L'ufficio tecnico o la dogana, ricevute le denuncie di cui ai precedenti commi procede, entro il 16 novembre 1966, ai necessari accertamenti.

 

          Art. 46.

     L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o la dogana sulla base delle denuncie di cui al precedente art. 45 procede subito alla determinazione della differenza tra la maggiore imposta pagata e quella stabilita dal presente decreto per i semi esteri e nazionali.

     Analogamente procede per i prodotti di cui al secondo comma dello stesso art. 45 [27].

     La differenza tra la maggiore imposta pagata e quella stabilita dal presente decreto è accreditata o rimborsata agli aventi diritto con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze.

 

          Art. 47.

     L'imposta di fabbricazione stabilita dal precedente art. 17 si applica sull'olio di oliva di pressione commestibile, sull'olio di oliva lampante, sull'olio di oliva lavato, sull'olio di sansa di oliva, sull'olio di oliva rettificato, sull'olio di sansa di oliva rettificato, sull'olio di oliva e sull'olio di sansa e di oliva, che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino, in quantità superiore a cinque quintali, nelle raffinerie o comunque e dovunque in possesso del fabbricante o di qualsiasi altro detentore, anche se viaggianti.

     I detentori dei prodotti di cui al precedente comma, entro il 14 novembre 1966, debbono fare denuncia della quantità posseduta all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana secondo le rispettive competenze.

     L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o la dogana, ricevuta la denuncia procede, entro il 16 novembre 1966, ai necessari accertamenti e successivamente effettua la liquidazione dell'imposta dovuta e la notifica all'interessato.

     Questi, non oltre quindici giorni dalla predetta notificazione, deve provvedere al pagamento dell'imposta mediante versamento alla competente sezione di tesoreria provinciale.

     Sulle somme non versate entro il termine suddetto, è dovuta l'indennità di mora prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286.

     Nell'eventualità che la denunzia prescritta nel presente articolo non sia stata presentata, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione deve considerare valida, per il calcolo delle giacenze, la denuncia presentata all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione ai sensi del precedente articolo 14 [28].

 

          Art. 48.

     Chiunque presenta le denuncie di cui ai precedenti articoli 45e 47 in modo infedele è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

     In ogni caso la multa non può essere inferiore ai due milioni di lire.

 

          Art. 49.

     E' istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato un fondo denominato "Fondo di rotazione per interventi nel settore oleario" con la dotazione di milioni 58.100 destinato al pagamento delle integrazioni previste dall'art. 10 del regolamento n. 136/66/C.E.E. del 22 settembre 1966 ed intestato all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

     Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno inscritte le somme di milioni 20.100 nell'anno finanziario 1966 e di milioni 38.000 nell'anno finanziario 1967 da far affluire al fondo di cui al precedente comma.

     I versamenti che per la campagna 1966-67 saranno effettuati a favore del bilancio dello Stato ai sensi del regolamento di cui al presente articolo saranno fatti affluire al fondo suddetto.

     Da tale fondo, in relazione alle esigenze, l'Azienda farà affluire al proprio bilancio le somme occorrenti.

 

          Art. 50.

     Le disponibilità esistenti sulle annualità versate dal Tesoro al fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, sono ridotte di milioni 20.100.

     La somma di milioni 20.100 sarà versata dal fondo allo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1966.

     L'annualità da versare al fondo di cui al precedente primo comma è determinata per l'anno finanziario 1967, in milioni 5.000.

     All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 49 si provvede nell'anno finanziario 1966 con l'entrata di cui al secondo comma del presente articolo e, per l'anno finanziario 1967, con le disponibilità derivanti dall'applicazione del precedente terzo comma, nonché con la riduzione per milioni 28.000 del fondo inscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

 

          Art. 51.

     All'ulteriore onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 1 e 14 si provvede, quanto a milioni 22.000, con le entrate provenienti dalla gestione di olio di semi "surplus" condotto per conto dello Stato e, quanto a milioni 2.900, con corrispondente riduzione del fondo inscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

     All'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 10 valutato in milioni 8.200 si provvede con corrispondente riduzione del fondo inscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione sopra citato.

     All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 46 valutato in milioni 1.500 si provvede con corrispondente riduzione del fondo inscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione sopra indicato.

     Le somme di cui al primo e secondo comma del presente articolo saranno inscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per essere versate all'Azienda che le inscriverà nel proprio bilancio.

     La somma indicata nel terzo comma del presente articolo sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

 

          Art. 52.

     All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la somma di milioni 1.500 per oneri di carattere generale relativi all'applicazione del presente decreto, ivi compresi quelli di personale.

     Con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta di quello per l'agricoltura e per le foreste sarà provveduto al riparto della somma di cui al precedente comma tra i vari titoli di spesa.

     All'onere previsto dal presente articolo si provvede con riduzione del fondo inscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, riguardante provvedimenti legislativi in corso.

 

          Art. 53.

     Alle minori entrate dipendenti dall'applicazione degli articoli 16 e 44 si fa fronte con il gettito del provento previsto dagli articoli 17 e 47 nonché con quello derivante dal provvedimento concernente l'attuazione del regime dei prelievi nel settore dei grassi.

 

          Art. 54.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti negli anni finanziari 1966 e 1967 alle variazioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

     Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del terzo comma dell'art. 49.

 

          Art. 55.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1, L. 23 dicembre 1966, n. 1143.

[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[4] Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 25 novembre 1966, n. 297.

[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[7] Numero così modificato dalla legge di conversione.

[8] Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 25 novembre 1966, n. 297.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 14 del D.L. 21 novembre 1967, n. 1051.

[10] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 25 del D.L. 18 dicembre 1970, n. 1012.

[12] Articolo aggiunto dall'art. 25 del D.L. 18 dicembre 1970, n. 1012.

[13] Articolo aggiunto dall'art. 25 del D.L. 18 dicembre 1970, n. 1012.

[14] Articolo modificato dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. 25 del D.L. 18 dicembre 1970, n. 1012.

[15] Comma aggiunto dalla legge di conversione

[16] Comma così sostituito dall'art. 15 del D.L. 21 novembre 1967, n. 1051.

[17] Articolo aggiunto dall'art. 25 del D.L. 18 dicembre 1970, n. 1012.

[18] Comma aggiunto dall'art. 25 del D.L. 18 dicembre 1970, n. 1012.

[19] Articolo aggiunto dall'art. 25 del D.L. 18 dicembre 1970, n. 1012.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 25 del D.L. 18 dicembre 1970, n. 1012.

[21] Articolo aggiunto dall'art. 25 del D.L. 18 dicembre 1970, n. 1012.

[22] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[23] Articolo così modificato dalla legge di conversione

[24] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[25] Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[26] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[27] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[28] Comma aggiunto dalla legge di conversione.