§ 2.4.13 - L.R. 18 dicembre 1984, n. 44.
Contributo annuale all'Ente Autonomo Teatro San Carlo.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.4 beni e attività culturali
Data:18/12/1984
Numero:44


Sommario
Art. 1.      La Regione Campania al fine di contribuire in misura concreta ad iniziative di promozione culturale, che in via subordinata determinano anche la promozione dell'immagine turistica, secondo [...]
Art. 2.      Tra i componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Autonomo Teatro di San Carlo designati dal Consiglio Regionale, a norma del 1° e 3° comma dell'art. 13 della legge 14 agosto 1967, n. [...]
Art. 3. 


§ 2.4.13 - L.R. 18 dicembre 1984, n. 44. [1]

Contributo annuale all'Ente Autonomo Teatro San Carlo.

(B.U. 24 dicembre 1984, n. 75)

 

     Art. 1.

     La Regione Campania al fine di contribuire in misura concreta ad iniziative di promozione culturale, che in via subordinata determinano anche la promozione dell'immagine turistica, secondo quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto, favorisce l'attività istituzionale dell'Ente Autonomo Teatro di San Carlo, mediante:

     a) l'erogazione annuale all'Ente Autonomo Teatro di San Carlo di un contributo per la realizzazione delle stagioni liriche, concertistiche, corali, di balletto e delle iniziative educativo-musicali in genere, curate dall'Ente;

     b) la promozione, in collaborazione con gli Enti locali interessati della Campania, di spettacoli e rappresentazioni allestite dall'Ente Autonomo Teatro di San Carlo in località della Regione che dispongono di idonee strutture;

     c) l'organizzazione, in collaborazione con l'Ente Autonomo Teatro San Carlo, di rappresentazioni diurne e festive destinate in via prevalente a spettatori provenienti da località della Regione esterne al capoluogo, nonché a particolari categorie di cittadini per i quali l'accesso ai programmi sia particolarmente difficile;

     d) l'organizzazione di tourneé all'estero al fine di sottolineare, anche ai fini turistici, l'immagine internazionale della cultura musicale della Regione.

 

     Art. 2.

     Tra i componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Autonomo Teatro di San Carlo designati dal Consiglio Regionale, a norma del 1° e 3° comma dell'art. 13 della legge 14 agosto 1967, n. 800, almeno uno deve essere designato in rappresentanza delle minoranze.

 

     Art. 3. [2]

     [All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in L. 1.000.000.000 per il 1984, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1413 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984, mediante prelievo della somma occorrente dallo stanziamento di cui al capitolo 301 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

     All'onere derivante per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.]


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.

[2] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 15 giugno 2007, n. 6.