§ 2.4.46 - L.R. 1 luglio 2002, n. 9.
Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.4 beni e attività culturali
Data:01/07/2002
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Natura.
Art. 3.  Composizione.
Art. 4.  Incompatibilità.
Art. 5.  Decadenza.
Art. 6.  Dimissioni.
Art. 7.  Funzioni del Presidente e del Vice Presidente.
Art. 8.  Regolamento interno.
Art. 9.  Indennità e rimborsi.
Art. 10.  Struttura organizzativa.
Art. 11.  Norma transitoria.
Art. 12.  Funzioni proprie.
Art. 13.  Funzioni delegate.
Art. 13 bis.  (Osservatorio regionale sull'informazione e sulla comunicazione)
Art. 14.  Norma finanziaria.
Art. 15.  Dichiarazione di urgenza.


§ 2.4.46 - L.R. 1 luglio 2002, n. 9.

Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM.

(B.U. 8 luglio 2002, n. 32).

 

Art. 1. Oggetto.

     In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della Legge 31 luglio 1997, n.249, "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", la presente Legge istituisce presso il Consiglio regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni, denominato CO.RE.COM, e ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento, al fine di assicurare a livello territoriale regionale, le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

     Le disposizioni della presente Legge si attengono agli indirizzi ed ai criteri individuati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della Legge 31 luglio 1997, n.249, con deliberazione n.52 del 28 aprile 1999, nonché al Regolamento adottato dall'Autorità, in applicazione della medesima norma, con deliberazione n.53 del 28 aprile 1999.

 

     Art. 2. Natura.

     Il CO.RE.COM. è organo di consulenza, gestione e garanzia della Regione per le funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

     Il CO.RE.COM., oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di cui agli articoli 12 e 13, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

     Il CO.RE.COM. è, altresì, organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

 

     Art. 3. Composizione.

     Il CO.RE.COM. è costituito da tre componenti, compreso il Presidente, scelti tra persone in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati ed appositamente valutati [1].

     Il Presidente del CO.RE.COM. è eletto dal Consiglio regionale nell’ambito di una terna definita dal Presidente del Consiglio regionale d’intesa col Presidente della Giunta regionale. Gli altri componenti sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato [2].

     I componenti del CO.RE.COM sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, restano in carica per tre anni. In sede di prima attuazione non sono eleggibili i componenti del CORERAT [3].

     [Il CO.RE.COM., subito dopo l'insediamento, elegge, con votazione segreta ed a maggioranza dei suoi componenti, il Vice Presidente. A quest'ultimo compete sostituire il Presidente in caso di assenza, di impedimento o di delega, nonché svolgere le funzioni di Presidente, in caso di anticipata cessazione dalla carica e fino all'elezione del nuovo Presidente] [4].

     Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CO.RE.COM.

     Al rinnovo del CO.RE.COM. si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza del Comitato in carica.

     In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro del CO.RE.COM., il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo membro che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del Comitato. Al componente che subentra quando manca meno della metà alla scadenza ordinaria non si applica il divieto di rieleggibilità di cui al comma 3.

 

     Art. 4. Incompatibilità.

     La carica di componente del CO.RE.COM. è incompatibile con le seguenti funzioni:

     membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;

     componente del Governo nazionale;

     Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, Consigliere regionale;

     Sindaco, Presidente di Amministrazione provinciale, Assessore comunale o provinciale;

     Presidente, Amministratore, componente di organismi direttivi di Enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;

     detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici;

     amministratore, dirigente, dipendente o socio azionista di imprese pubbliche e private, operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale che locale. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazioni di incompatibilità;

     titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attiva con i soggetti di cui alla lettera "g";

     dipendente regionale.

     2. Ciascun componente del CO.RE.COM è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che configurano cause di incompatibilità.

 

     Art. 5. Decadenza.

     Il Presidente ed i componenti decadono se sopravviene nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 4 e l'interessato non provvede a determinare la cessazione.

     La causa di incompatibilità è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 1, a far cessare la causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

     I componenti del CO.RE.COM. decadono dall'incarico se non interviene, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente , a tre sedute consecutive, ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare.

     Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione sia d'ufficio, sia su segnalazione di cui al comma 1, nonché, se ne è a conoscenza, dei casi di cui al comma 2.

     Trascorso il termine di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio regionale:

     provvede all'archiviazione del procedimento se la causa di decadenza risulta insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 1, rimossa;

     provvede all'adozione del provvedimento di decadenza, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

     Le decisioni di cui al comma 5 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del CO.RE.COM. ed all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

 

     Art. 6. Dimissioni.

     Le dimissioni dei componenti il CO.RE.COM. sono presentate, tramite il Presidente, al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale ed all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il Presidente del Consiglio regionale provvede, con le modalità di cui all'articolo 3, alla sostituzione dei componenti dimissionari, informandone successivamente l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

     Per l'elezione dei componenti del CO.RE.COM. e del Presidente non si applicano trasferimenti di competenza al Presidente del Consiglio.

 

     Art. 7. Funzioni del Presidente e del Vice Presidente.

     Il Presidente del CO.RE.COM.:

     rappresenta il Comitato;

     convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede e ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate;

     cura i rapporti istituzionali con gli Organi della Regione e con le Autorità.

     In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

 

     Art. 8. Regolamento interno.

     Entro un mese dall'insediamento, il CO.RE.COM. adotta un Regolamento interno che disciplina:

     la struttura organizzativa;

     le modalità di funzionamento;

     i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti esterni pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell'informazione.

 

     Art. 9. Indennità e rimborsi.

     Al Presidente del CO.RE.COM è attribuita un'indennità mensile di funzione pari al 40 per cento della indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali. Al Vice Presidente del CO.RE.COM. è attribuita un'indennità mensile di funzione pari al 35 per cento dell'indennità mensile di carica spettante ai Consiglieri regionali.

     Ai componenti è attribuita un'indennità mensile di funzione pari al 30 per cento dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali. Detta indennità è decurtata del 5 per cento mensile, in caso di assenza non giustificata.

     Ai componenti del CO.RE.COM., che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato, è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i Consiglieri regionali.

 

     Art. 10. Struttura organizzativa.

     Per l'esercizio delle sue funzioni il CO.RE.COM. si avvale di un'apposita sede istituita presso il Consiglio regionale.

     La dotazione organica della struttura di supporto e servizio all’attività del CO.RE.COM., al cui vertice é preposto un dirigente di ruolo del Consiglio regionale, é determinata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed é costituita con personale in servizio nei ruoli del Consiglio regionale e da quello proveniente da altre amministrazioni dello Stato, così come previsto dall’articolo 1, comma 14, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), o da aziende pubbliche operanti nel campo delle telecomunicazioni, comunque dotati di alta professionalità [5].

     Nelle more dell'individuazione delle sezioni e dei servizi con cui definire l'organizzazione delle funzioni del CO.RE.COM., d'intesa con l'Autorità Nazionale per le Garanzie nelle Comunicazioni ed in applicazione di quanto disposto dagli articoli 12 e 13, la struttura operativa del CO.RE.COM. è costituita dal personale del Consiglio regionale attualmente in servizio ed assegnato al CO.RE.RAT.

 

     Art. 11. Norma transitoria.

     All'avvio dell'esercizio della propria attività, al CO.RE.COM. sono delegate le funzioni previste dall'articolo 13, attraverso la stipula di apposite convenzioni.

     In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'elezione dei membri del CO.RE.COM.

     Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, se il Consiglio non provvede con proprio atto legislativo, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con regolamento - in vigore fino a quando il Consiglio regionale non approva una legge organica sul sistema integrato della comunicazione in Campania - le politiche volte alla creazione, promozione o definizione di strumenti di sostegno alla realtà produttiva dell'informazione locale che facciano da volano allo sviluppo della comunicazione in Campania, e disciplina:

     a) la possibile creazione di poli di produzione dell'informazione;

     b) la politica degli investimenti strutturali e infrastrutturali finalizzati al miglioramento della logistica e dell'organizzazione dei centri di produzione;

     c) le nuove iniziative editoriali nella fase iniziale della loro attività;

     d) la creazione di un fondo di garanzia che consenta l'accesso al credito agli operatori del settore;

     e) le iniziative e le strutture volte alla formazione professionale dei lavoratori impegnati nel settore;

     f) l'individuazione e la messa in opera di strumenti per l'acquisizione di servizi qualificati, se questi sono necessari al miglioramento dell'efficienza aziendale e della qualità dell'informazione;

     g) la produzione di programma e servizi di informazione finalizzati alla diffusione pubblicitaria dell'immagine e dell'attività della Regione, da destinare alle agenzie giornalistiche radiotelevisive ed alle emittenti radio televisive che operano in ambito regionale in modo continuativo da almeno due anni con propria sede redazionale;

     h) la regolamentazione delle risorse destinate alla pubblicità ed alla comunicazione istituzionale da parte delle pubbliche amministrazioni in Campania;

     i) la localizzazione e l'attribuzione dei siti di trasmissione delle reti pubbliche per l'emittenza radiotelevisiva e per le telecomunicazioni e gli strumenti di sostegno eventualmente necessari;

     l) il piano regionale per l'identificazione dei punti di vendita comunali destinati alla distribuzione in esclusiva della stampa quotidiana e periodica;

     m) l'istituzione del registro regionale degli operatori della comunicazione, la iscrizione al quale è riservata alle imprese che operano nel settore dell'informazione e della comunicazione, secondo quanto previsto dalla Legge n. 249/97, la cui produzione sia destinata per almeno il 90 per cento alla popolazione residente nella Regione Campania ed il cui capitale sia detenuto per almeno il 75 per cento da soggetti residenti nella Regione stessa;

     n) l'istituzione di un registro regionale per la quantificazione ed il controllo della spesa relativa alla pubblicità ed alla comunicazione istituzionale da parte degli enti locali campani e dei soggetti assimilabili.

     Nelle more dell'elezione del CO.RE.COM., le funzioni proprie e delegate sono esercitate dal CO.RE.RAT., ai cui membri si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa, e si corrisponde il trattamento economico previsto dall'articolo 9.

     A far data dall'attuazione di quanto previsto dal comma 2, la legge regionale 6 novembre 1991, n.19, è abrogata.

 

     Art. 12. Funzioni proprie.

     1. Il CO.RE.COM. svolge le seguenti funzioni proprie:

     a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta Regionale; in particolare:

     1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett. a), n. 1 e 2, della Legge 249/97, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

     2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie, di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 249/97;

     3) cura, su richiesta degli Organi della Regione, analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione stessa adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazione operanti nel territorio regionale;

     4) monitorizza l'utilizzazione della pubblicità degli Enti di cui all'articolo 9, comma 1, della Legge 6 agosto 1990, n.223, presentando rapporti periodici;

     5) predispone, su richiesta dei titolari dell'iniziativa legislativa, analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione delle proposte di legge regionali in materia rientrante, in tutto o in parte, nel settore delle comunicazioni;

     6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;

     7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni o organismi culturali o dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

     8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;

     9) cura, in stretta collaborazione con l'Osservatorio regionale sull'informazione e sulla comunicazione, ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socioeconomico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni e presenta rapporti periodici agli organi della Regione [6];

     10) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'ordine dei giornalisti, con l'associazione Stampa Campana, con le associazioni degli utenti, con la commissione regionale per le Pari Opportunità, con l'Osservatorio regionale sull'informazione e sulla comunicazione, con gli organi dell'amministrazione scolastica e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni [7];

     10-bis) collabora con l'Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne di cui al comma 124 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - Collegato alla legge di stabilità regionale 2014) per monitorare la programmazione televisiva, la comunicazione a mezzo stampa e le altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i diritti di genere e siano poste in essere iniziative contro la violenza sulle donne [8].

     b) funzioni gestionali:

     1) cura la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni delle emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di trasmissione e ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;

     2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla Legge 14 aprile 1975, n.103;

     3) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale di cui all'art.11, comma 3, lettera m);

     4) consente, nelle more, l'utilizzo delle denominazioni attuali come risultanti dall'elenco delle imprese radio televisive locali e regola, previa autorizzazione, le modificazioni dei segni distintivi ad esse riferiti.

     c) funzioni di controllo:

     1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni ed i dati di cui dispone, insieme con l'Agenzia Regionale Per l'Ambiente Campania -A.R.P.A.C.- e con gli altri organismi a ciò predisposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.

 

     Art. 13. Funzioni delegate.

     1. Il CO.RE.COM. svolge le funzioni di gestione, garanzia e controllo delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della Legge 249/97 e del Regolamento adottato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con deliberazione n.53 del 28 aprile 1999. In particolare, sono delegate al CO.RE.COM. le seguenti funzioni di cui della Legge 249/97:

     a) funzioni consultive in materia di:

     1) adozione del Regolamento per l'istituzione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n.5;

     2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n.7;

     3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi per l'adozione da parte di ciascun gestore di una carta di servizio di standard minimi per ogni comparto di attività di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.2;

     4) adozione del Regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.12;

     5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.10;

     b) funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:

     1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n.5;

     2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.13;

     c) funzioni di vigilanza e controllo in materia di:

     1) esistenza dei fenomeni di interferenze elettromagnetiche di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n.3;

     2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n.8;

     3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n.15;

     4) conformità alle prescrizioni di Legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.1;

     5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

     6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in ogni forma diffusa di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.3;

     7) rispetto dei periodi minimi necessari per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.4;

     8) rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.6;

     9) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.8;

     10) rispetto dei criteri fissati nel Regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.12;

     11) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti di cui all'articolo 2;

     12) monitoraggio e verifica del rispetto delle norme di cui all'articolo 19 della Legge 223/90 per le radio televisioni locali.

     d) funzioni istruttorie in materia di:

     1) controversie in tema di interconnessione ed accesso alle infrastrutture di telecomunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n.9;

     2) controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni ed utenti privati di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n.10.

 

     Art. 13 bis. (Osservatorio regionale sull'informazione e sulla comunicazione) [9]

     1. È istituito, presso il Consiglio Regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio regionale sull'informazione e sulla comunicazione.

     2. L'Osservatorio, in stretto raccordo con il CORECOM:

     a) promuove il monitoraggio del contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore dell'informazione e della comunicazione;

     b) elabora proposte e iniziative finalizzate a stimolare il comparto dell'informazione e della comunicazione a livello regionale;

     c) promuove la cooperazione con ulteriori organismi regionali e locali impegnati nella vigilanza e nel monitoraggio delle attività di informazione e comunicazione al fine di prevenire episodi di discriminazione;

     d) promuove attività di educazione all'informazione, inviando proposte alla Giunta regionale.

     3. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio regionale o suo delegato ed è composto da:

     a) un delegato del Presidente della Giunta regionale assistito dal dirigente apicale della struttura amministrativa regionale competente per materia;

     b) il presidente del CORECOM;

     c) il presidente della Commissione consiliare competente in materia di editoria o consigliere delegato;

     d) un rappresentante dell'Ordine dei giornalisti;

     e) un rappresentante della sezione regionale della Federazione nazionale stampa italiana;

     f) un rappresentante degli editori, designato dalle relative associazioni di categoria.

     4. L'incarico di componente dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcun emolumento, indennità, rimborso, gettone o compenso comunque denominato.

 

     Art. 14. Norma finanziaria.

     Nella stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11, comma 1, sono specificate le risorse assegnate dall'Autorità Nazionale per le Garanzie nelle Comunicazioni, così come previsto con delibera n.52 del 28 aprile 1999 di cui all'articolo 1,comma 2. Tali risorse sono iscritte sia nell'entrata che nella spesa del bilancio di previsione della Regione Campania per gli anni corrispondenti.

     Le spese per gli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 9 sono iscritte nel Bilancio del Consiglio regionale.

     Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, le spese per il funzionamento del CO.RE.COM. sono a carico del Consiglio regionale ed iscritte, con apposita dotazione, nel Bilancio del Consiglio regionale, in sostituzione dello stanziamento previsto per il funzionamento del CO.RE.RAT.

 

     Art. 15. Dichiarazione di urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Comma già modificato dall'art. 52 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 13 febbraio 2014, n. 7.

[2] Comma già sostituito dall’art. 1 della L.R. 11 marzo 2004, n. 4, dall'art. 52 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 febbraio 2014, n. 7.

[3] Comma già modificato dall'art. 41 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1, dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 2010, n. 2, dall'art. 1 della L.R. 20 luglio 2010, n. 7, dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 8, dall'art. 52 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 13 febbraio 2014, n. 7.

[4] Comma abrogato dall'art. 52 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 febbraio 2014, n. 7.

[6] Numero così modificato dall'art. 14 della L.R. 6 febbraio 2018, n. 1.

[7] Numero così modificato dall'art. 14 della L.R. 6 febbraio 2018, n. 1.

[8] Numero aggiunto dall'art. 11 della L.R. 6 febbraio 2018, n. 1.

[9] Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 6 febbraio 2018, n. 1.