Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.4 beni e attività culturali |
Data: | 11/03/2004 |
Numero: | 4 |
§ 2.4.49 - L.R. 11 marzo 2004, n. 4.
Modifica dell’art. 3 della Legge regionale 1 luglio 2002, n. 9 “Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM.”.
(B.U. 15 marzo 2004, n. 12).
Art. 1.
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della
“Il Presidente del CO.RE.COM. è eletto dal Consiglio regionale con votazione segreta, separata da quella per l’elezione degli altri componenti, su una terna di nomi proposta dal Presidente del Consiglio regionale, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale. Il quorum per l’elezione del Presidente è quello della maggioranza dei due terzi dei presenti. Se non si raggiunge il quorum nelle prime due votazioni, si procede all’elezione con il quorum della maggioranza semplice.
Gli altri componenti del CO.RE.COM. sono ugualmente eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a cinque nomi. In caso di parità, si procede al ballottaggio tra i nominativi che hanno riportato pari numero di voti.”
Art. 2. Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.