Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale |
Data: | 21/02/1994 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Limite massimo di indebitamento). |
Art. 2. (Piano di forestazione). |
Art. 3. (Quantificazione degli oneri per l'attuazione della spesa prevista dalla legislazione regionale). |
Art. 4. (Limiti di impegno). |
Art. 5. (Occupazione giovanile). |
Art. 6. (Spese di funzionamento degli Enti Strumentali o dipendenti dalla Regione). |
Art. 7. (Cessazione della partecipazione al Consorzio Lucano Universitario). |
Art. 8. (Disposizioni in materia di credito agrario). |
Art. 9. (Norme in materia di contributi e tasse per servizi pubblici di trasporto). |
Art. 10. (Spese per l'informazione e la pubblicità). |
Art. 11. (Cessazione della partecipazione regionale all'Associazione denominata "Centro per la Valorizzazione e Gestione delle Risorse Storico- Ambientali"). |
Art. 12. (Contributi ai Consorzi di Bonifica su mutui a ripiano di esercizi pregressi). |
Art. 13. (Disposizioni varie). |
Art. 14. (Copertura finanziaria). |
Art. 15. (Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore). |
§ 6.2.45 - L.R. 21 febbraio 1994, n. 8.
Disciplina e norme di contenimento della spesa di bilancio per l'esercizio 1994.
Art. 1. (Limite massimo di indebitamento).
Il limite massimo di indebitamento a carico del bilancio della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1994 è fissato in L. 119.677.000.000 ed è finanziato con la contrazione di mutui di cui al capitolo 1300 dell'entrata del bilancio 1994.
Art. 2. (Piano di forestazione).
Al finanziamento del piano per gli interventi di forestazione gestiti direttamente o tramite gli Enti delegati si provvede per l'esercizio 1994 con i seguenti stanziamenti del bilancio annuale:
Cap. 1931 L. 930.000.000 |
Cap. 1942 L. 2.660.000.000 |
Cap. 1944 L. 5.515.000.000 |
Cap. 3502 L. 3.500.000.000 |
----------------- |
TOTALE L. 12.605.000.000 |
Tali disponibilità sono integrate con i fondi destinati all'attività formativa di specializzazione per n. 3000 unità del comparto forestale di cui n. 1000 per il completamento del progetto formativo rientrante nel programma 1992/93 del POP Regione Basilicata e n. 2000 per il nuovo progetto formativo previsto nel piano di formazione professionale 1994.
L'attività formativa di cui al precedente comma, valutata per l'anno 1994 in complessive L. 13.500.000.000, viene imputata agli specifici capitoli della Rubrica Formazione Professionale del bilancio regionale.
Ulteriori interventi nel settore della forestazione saranno finanziati con le risorse rivenienti dal regolamento CEE 2085/93 Fondi FEOGA - Misure 15.2 e 16.2 per un ammontare presumibile di L. 6 miliardi e dal programma concernente interventi di manutenzione idraulica e forestale di cui al D.L. 20-5-1993, n. 148 per un presumibile importo di L. 1.500.000.000.
Il piano annuale sarà approvato dal Consiglio Regionale entro il 31 marzo 1994.
Art. 3. (Quantificazione degli oneri per l'attuazione della spesa prevista dalla legislazione regionale).
Per l'attuazione della spesa regionale relativa alle seguenti materie, la quantificazione finanziaria per l'esercizio 1994 viene fissata nei limiti appresso indicati:
1) Fondo spese di rappresentanza ai sensi della Legge regionale 3-2- 1978, n. 6 - Stanziamento di L. 20.000.000 al Cap. 170;
2) Spese per prestazioni professionali, studi, progetti, indagini, rilevazioni e consulenze - Stanziamento di L. 250.000.000 al Cap. 560;
3) Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti - Stanziamento di L. 800.000.000 al Cap. 710;
4) Spese e contributi per convegni, mostre e altre manifestazioni - Stanziamento di L. 100.000.000 al Cap. 750;
5) Spese e contributi per finalità promozionali nel campo economico sociale e culturale - Stanziamento di L. 100.000.000 al Cap. 830;
6) Fondo per l'attuazione del diritto allo studio ai sensi della Legge regionale 20-6-1979, n. 21 - Stanziamento di L. 6.800.000.000 al Cap. 1020;
7) Contributo ordinario all'I.R.S.U.B. - Istituto Regionale per il diritto allo studio universitario - ai sensi della Legge regionale 18-12- 1989, n. 34 - Stanziamento di L. 1.750.000.000 al Cap. 1021;
8) Spese per la programmazione e sviluppo delle attività educative e culturali sul territorio regionale ai sensi della Legge regionale 1-6-88, n. 22 - Stanziamento di L. 1.000.000.000 al Cap. 1320;
9) Spese per i servizi di pubblica lettura ed interventi di educazione permanente ai sensi della Legge regionale 21-5-1980, n. 37 - Stanziamento di L. 200.000.000 al Cap. 1321;
10) Opere urgenti di edilizia scolastica richieste da esigenze di igiene e sicurezza (Articolo 29 della
11) Contributi alle Comunità Montane e ai Comuni per attività divulgative della cultura e dell'informazione televisiva di cui alla
12) Contributo ordinario al Parco Giada di Lagonegro - Stanziamento di L. 150.000.000 al Cap. 1970;
13) Premio regionale "Sapori Lucani" di cui alla
14) Spese per la produzione biologica ed integrata di prodotti agricoli (Legge regionale 16-3- 1993, n. 12) - Stanziamento di L. 40.000.000 al Cap. 3320;
15) Spese per lo sviluppo e valorizzazione della produzione, trasformazione e commercializzazione del vino Aglianico in base alla Legge regionale 18-8-1983, n. 22 - Stanziamento di L. 200.000.000 al Cap. 3488;
16) Contributo al Comitato Italiano per l'UNICEF di cui alla Legge regionale 17-4-1990, n. 15 - Stanziamento di L. 40.000.000 al Cap. 4055;
17) Interventi a favore di cittadini portatori di handicaps ai sensi della Legge regionale 30-11-1984, n. 38 - Stanziamento di L. 300.000.000 al Cap. 4090;
18) Interventi a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e alcool ai sensi della Legge regionale 22-3-1985, n. 11 - Stanziamento di L. 30.000.000 al Cap. 4095;
19) Contributi a favore delle Associazioni di volontariato socio- assistenziali di cui alla Legge regionale 22-3-1985, n. 10 - Stanziamento di L. 80.000.000 al Cap. 4100;
20) Fondi regionali per i servizi socio-assistenziali di cui alla Legge regionale 4-12-1980, n. 50 - Stanziamento di L. 10.000.000.000 al Cap. 4105;
21) Contributi e spese per la tutela e l'igiene del suolo e dell'abitato e per smaltimento di rifiuti (Articolo 15 L.R. n. 7/86 come modificato art. 10
22) Spese per l'igiene dell'acqua, la salubrità dell'aria e per approvvigionamento idrico (Articolo 16
23) Contributi ai Comuni e loro Consorzi per il miglioramento delle strutture dei servizi veterinari e degli impianti di macellazione (Articolo 17
24) Contributi in favore degli Enti di Tutela e Assistenza agli Invalidi ai sensi della Legge regionale 4-4-1989, n. 7 - Stanziamento di L. 50.000.000 al Cap. 5201;
25) Interventi creditizi a favore degli artigiani di cui alla Legge regionale 25-11-1986, n. 24 - Stanziamenti di L. 400.000.000 al Cap. 5680 per gli interventi di cui all'art. 18, di L. 150.000.000 al Cap. 5681 per i contributi di cui all'art. 8 e di L. 10.000.000 al Cap. 5683 per la costituzione di garanzie fidejussorie di cui all'art. 16 della citata
26) Fondo di programmazione turistica di cui alla
27) Contributi per interventi in zone turistiche (Articolo 25
28) Contributi per il turismo sociale e giovanile (Articolo 26 della
29) Interventi straordinari per gli itinerari delle nevi di cui alla Legge regionale 8-3-1988, n. 9 - Stanziamento di L. 100.000.000 al Cap. 5865;
30) Contributi per la promozione commerciale di cui all'art. 1 della Legge 18-3-1959, n. 133. Stanziamenti:
- Cap. 6050 - Manifestazioni fieristiche mercati - L. 10.000.000;
- Cap. 6070 - Promozione, formazione e sviluppo commerciale delle piccole e medie aziende - L. 10.000.000;
31) Interventi contributivi per favorire la razionalizzazione del settore distributivo ai sensi della Legge regionale 23-2-1985, n. 3 modificata e integrata dalla Legge regionale 7-11-1988, n. 37 - Stanziamenti di L. 200.000.000 al Cap. 6081 e L. 20.000.000 al Cap. 6090;
32) Interventi a favore degli emigrati di cui alla Legge regionale 21- 2-1990, n. 6 - Stanziamenti di L. 550.000.000 al Cap. 6410, L. 100.000.000 al Cap. 6420, L. 50.000.000 al Cap. 6430, L. 50.000.000 al Cap. 6440 e L. 50.000.000 al Cap. 6450;
33) Contributi agli Enti Locali sulle spese di energia elettrica per il funzionamento degli impianti destinati al sollevamento e depurazione delle acque ai sensi della Legge regionale 2-9-1988, n. 33 - Stanziamento di L. 180.000.000 al Cap. 6760;
34) Contributi ai Comuni per interventi urgenti di ripristino e sistemazione di opere pubbliche ai sensi della Legge regionale 23-11-78, n. 51 - Stanziamento di L. 1.000.000.000 al Cap. 7110.
Art. 4. (Limiti di impegno).
I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1994 per i seguenti capitoli negli importi appresso indicati:
Cap. 1420 Edilizia scolastica LL.RR. 42/75 e L. 1.350.000.000 |
5/80 |
Cap. 2841 Miglioramenti fondiari L.R. 30/76 L. 600.000.000 |
Cap. 3180 Esecuzione Piani Feoga LL.RR. L. 1.900.000.000 |
11/74 e 25/79 |
Cap. 3670 Interventi straordinari di L. 950.000.000 |
edilizia abitativa L.R. 30/79 |
Cap. 3700 Rafforzamento sistemi urbani L.R. L. 1.500.000.000 |
19/85 |
Cap. 5910 Impianti sportivi L.R. 20/77 L. 300.000.000 |
Cap. 5920 Impianti sportivi L.R. 31/79 L. 130.000.000 |
Cap. 5930 Impianti sportivi L.R. 18/85 L. 150.000.000 |
Cap. 6773 Risanamento delle acque L. 650/79 L. 500.000.000 |
- L.R. 5/82 |
Cap. 6780 Opere acquedotti e fognature L.R. L. 200.000.000 |
9/73 e successive integrazioni |
Cap. 6790 Opere igieniche LL.RR. 9/73, 24/85 L. 6.000.000.000 |
e successive integrazioni |
Cap. 6900 Completamento opere energia L. 1.900.000.000 |
elettrica LL.RR. 9/73 e 24/85 e |
successive integrazioni |
Cap. 6910 Edilizia pubblica LL.RR. 9/73 e L. 2.300.000.000 |
24/85 e successive integrazioni |
Cap. 7010 Opere stradali LL.RR. 9/73 e 24/85 L. 9.400.000.000 |
e successive integrazioni |
Art. 5. (Occupazione giovanile).
Per le finalità di cui alla Legge regionale 29-8-1985, n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente interventi straordinari a sostegno dell'occupazione giovanile, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa complessiva di L. 1.650.000.000 così articolata:
- L. 450.000.000 a carico del Cap. 1165 per contributi in conto interessi a sostegno delle cooperative giovanili;
- L. 1.200.000.000 a carico del Cap. 1166 per interventi straordinari (fondi regionali).
Sono altresì destinate alle finalità di cui alla citata
Gli interventi del P.O.P. Basilicata - Fondo FESR sottoprogramma artigianato e servizi - nella quota riservata alle cooperative giovanili, di cui alla L.R. 32/85, relativamente ai Capitoli 5692 e 5693 del bilancio 1993, trovano concreta attuazione nell'anno 1994 nel limite complessivo di L. 5.105.850.000.
Art. 6. (Spese di funzionamento degli Enti Strumentali o dipendenti dalla Regione).
I contributi regionali per spese di funzionamento degli Enti Strumentali o comunque dipendenti dalla Regione, anche in deroga alle disposizioni contenute in leggi di settore, vengono fissati per l'esercizio 1994 nelle seguenti misure:
E.S.A.B. Ente di Sviluppo Agricolo in L. 18.750.000.000 |
Basilicata |
E.R.G.A.L. Ente Regionale per la Gestione delle L. 2.625.000.000 |
Acque Lucane |
I.R.S.U.B. Istituto Regionale Studenti L. 1.750.000.000 |
Universitari di Basilicata |
Al fine di perseguire ulteriori obiettivi di contenimento della spesa, oltre che di razionalizzazione e di efficienza dell'attività degli Enti Strumentali o dipendenti dalla Regione, con successivi atti legislativi si provvederà ad una nuova disciplina circa la composizione, le funzioni e le spettanze degli organi di amministrazione degli Enti Strumentali della Regione.
Art. 7. (Cessazione della partecipazione al Consorzio Lucano Universitario).
A partire dall'esercizio finanziario 1994 cessano le erogazioni della Regione per la partecipazione al Consorzio Lucano Universitario, di cui all'art. 3 della
Art. 8. (Disposizioni in materia di credito agrario).
Per le esigenze dell'annata agraria 1994/95 di cui alle Leggi regionali 28-11-1972, n. 9 e 6-8-1974, n. 17 e per il completamento dei pagamenti connessi agli impegni giuridici assunti negli esercizi precedenti, la Giunta regionale è autorizzata a concedere le relative provvidenze entro le disponibilità finanziarie di complessive L. 15.852.789.500, stanziate ai Capitoli 2962 e 2964 del bilancio per l'esercizio 1994, che rappresentano il limite consentito dalla presente legge.
Le provvidenze di cui al 1° comma saranno riconosciute a partire dalla campagna agraria 1994-95, agli imprenditori agricoli singoli od associati come individuati dalla
Art. 9. (Norme in materia di contributi e tasse per servizi pubblici di trasporto).
Il contributo di sorveglianza dovuto ai sensi della Legge 28-9-1939, n. 1822 e la tassa prevista dall'art. 34 T.U. (approvato D.P.R. 5-2-1953, n. 39) per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici, sono versati dai concessionari dei servizi di trasporto pubblici di linea direttamente agli Enti Concedenti.
(Omissis) [1].
Art. 10. (Spese per l'informazione e la pubblicità).
Le spese per la realizzazione di forme di pubblicità previste nei diversi capitoli settoriali del bilancio regionale e in particolare quelle di cui al Capitolo 731 e quelle derivanti dall'attuazione degli articoli 19 e 20 della Legge regionale 1-6-1988, n. 22 saranno effettuate sulla base di quanto stabilito dalla Legge regionale 1-7-1993, n. 29 ed in relazione ad un piano annuale di investimenti pubblicitari da approvare entro il 30 giugno 1994.
Art. 11. (Cessazione della partecipazione regionale all'Associazione denominata "Centro per la Valorizzazione e Gestione delle Risorse Storico- Ambientali").
A partire dall'esercizio 1994 cessano le erogazioni della Regione a favore del "Centro per la Valorizzazione e Gestione delle Risorse Storico- Ambientali" di cui alla
Art. 12. (Contributi ai Consorzi di Bonifica su mutui a ripiano di esercizi pregressi).
La Regione Basilicata concede ai Consorzi di Bonifica contributi straordinari per il pagamento delle rate di ammortamento, scadenti nel 1994, dei mutui contratti fino al 31 dicembre 1992 a fronte di disavanzi di bilancio maturati a tutto il 31-12-1989, ai sensi dell'art. 5 della
L'onere relativo farà carico al Capitolo 2772 del bilancio regionale 1994.
Per gli anni successivi si provvederà con le leggi di approvazione del bilancio regionale.
Art. 13. (Disposizioni varie).
Sono estese all'esercizio 1994 le disposizioni di cui agli articoli 15
- 16 - 17 - 21 - 22 - 23 - 25 - 26 e 29 della Legge regionale 12-3-1986, n.
7, quelle di cui agli articoli 1 - 2 - 3 e 4 della Legge regionale 18-5-
1987, n. 13, quelle di cui agli articoli 7 e 9 della Legge regionale 17-2-
1988, n. 5, quelle di cui agli articoli 6 e 9 della Legge regionale 21-2-
1990, n. 4 e quelle di cui all'articolo 10 della Legge regionale 18-2-1991,
n. 4, quelle di cui agli articoli 7 - 9 e 10 della Legge regionale 31-1-
1992, n. 2 e quelle di cui all'art. 9 della Legge regionale 22-2-1993, n.
10.
Il termine di approvazione dei piani annuali di cui all'art. 2 della
I piani pluriennali ed annuali per i prossimi esercizi dovranno essere approvati contestualmente alla legge di bilancio.
Nei piani saranno fissati i termini di cui al 5° comma dell'art. 2 della
Il termine entro il quale gli Enti strumentali devono inviare alla Giunta regionale i rispettivi bilanci di previsione è fissato al 30 settembre.
Art. 14. (Copertura finanziaria).
Le autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio 1994 e nel bilancio pluriennale 1994/96 ad esso allegato.
Art. 15. (Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore).
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma abrogato dall’art. 11 della