§ 2.4.18 - L.R. 25 luglio 1984, n. 22.
Concessione di contributi alle Comunità Montane e/o ai Comuni per attività divulgative della cultura e dell'informazione televisiva.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comunità montane
Data:25/07/1984
Numero:22


Sommario
Art. 1.      La Regione Basilicata, al fine di assicurare l'informazione e l'effettiva partecipazione democratica delle popolazioni montane alla vita nazionale e regionale, contribuisce alla integrazione dei [...]
Art. 2.      Per la realizzazione dei fini, di cui all'articolo precedente, e autorizzata la concessione di appositi contributi alle Comunità Montane e/o ai Comuni per gli anni finanziari 1984-1985-1986.
Art. 3.      Le Comunità Montane e/o i Comuni possono inoltrare ai fini della concessione dei contributi, domanda al Presidente della Giunta regionale, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.
Art. 4.      Nei limiti degli stanziamenti indicati dal successivo articolo 5, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delibera la concessione del contributo sulla spesa ritenuta [...]
Art. 5.      L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in L. 450.000.000 per il triennio 1984-86, in ragione di L. 150.000.000. all'anno.


§ 2.4.18 - L.R. 25 luglio 1984, n. 22.

Concessione di contributi alle Comunità Montane e/o ai Comuni per attività divulgative della cultura e dell'informazione televisiva.

 

Art. 1.

     La Regione Basilicata, al fine di assicurare l'informazione e l'effettiva partecipazione democratica delle popolazioni montane alla vita nazionale e regionale, contribuisce alla integrazione dei programmi di infrastrutturazione di impianti ripetitori per la graduale eliminazione di zone d'ombra di ricezione delle reti radiofoniche e televisive della Concessionaria RAI.

 

     Art. 2.

     Per la realizzazione dei fini, di cui all'articolo precedente, e autorizzata la concessione di appositi contributi alle Comunità Montane e/o ai Comuni per gli anni finanziari 1984-1985-1986.

 

     Art. 3.

     Le Comunità Montane e/o i Comuni possono inoltrare ai fini della concessione dei contributi, domanda al Presidente della Giunta regionale, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.

     Le domande debbono essere corredate da:

     - copia della deliberazione dell'organo dell'ente;

     - relazione tecnico-finanziaria dell'intervento proposto, elaborata d'intesa con la RAI.

 

     Art. 4.

     Nei limiti degli stanziamenti indicati dal successivo articolo 5, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delibera la concessione del contributo sulla spesa ritenuta ammissibile a favore degli enti richiedenti.

     L'erogazione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale nella seguente misura:

     1) con acconti fino alla concorrenza del 75% all'atto della presentazione della domanda;

     2) fino alla concorrenza del residuale 25% del contributo al documentato compimento dei lavori.

 

     Art. 5.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in L. 450.000.000 per il triennio 1984-86, in ragione di L. 150.000.000. all'anno.

     La copertura finanziaria è assicurata con le disponibilità esistenti nel fondo globale per provvedimenti in corso - spese correnti - di cui al bilancio pluriennale 1984/86 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.