§ 1.2.25 - L.R. 2 marzo 1994, n. 13.
Partecipazione all'attività della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:02/03/1994
Numero:13


Sommario
Art. 1.      1. Il Consiglio regionale, nella persona del Presidente, partecipa all'attività della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome, istituita [...]
Art. 2.      1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e relativi al concorso finanziario della Regione per lo svolgimento delle attività della Conferenza sono a carico del bilancio del [...]
Art. 3.      1. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


§ 1.2.25 - L.R. 2 marzo 1994, n. 13.

Partecipazione all'attività della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome.

 

Art. 1.

     1. Il Consiglio regionale, nella persona del Presidente, partecipa all'attività della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome, istituita per realizzare opportuni coordinamenti e scambi di esperienze al fine di migliorare le attività istituzionali delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

 

     Art. 2.

     1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e relativi al concorso finanziario della Regione per lo svolgimento delle attività della Conferenza sono a carico del bilancio del Consiglio Regionale e ad essi si fa fronte con gli stanziamenti annualmente previsti all'art. 6, cap. 3, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 e agli stessi o corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.