§ 6.2.9 - L.R. 18 maggio 1987, n. 13.
Disciplina della spesa del bilancio per l'esercizio 1987 e noce relative alle procedure dei programmi di spesa.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:18/05/1987
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Obiettivi degli interventi).
Art. 2.  (Programmi pluriennali e piani annuali di attuazione).
Art. 3.  (Funzioni delegate).
Art. 4.  (Attività degli Enti Strumentali).
Art. 5.  (Limite massimo di indebitamento).
Art. 6.  (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali della Basilicata).
Art. 7.  (Piano di forestazione).
Art. 8.  (Quantificazione degli oneri per l'attuazione della spesa prevista dalla legislazione regionale).
Art. 9.  (Limiti di impegno).
Art. 10.  (Occupazione giovanile).
Art. 11.  (Servizi di trasporto urbano).
Art. 12.  (Quota associativa al CINSEDO).
Art. 13.  (Contributi per le bande musicali).
Art. 14.  (Realizzazione sedi della Giunta e del Consiglio).
Art. 15.  (Integrazione e rifinanziamento della L.R. 4.5.1973 n. 9 recante norme per la concessione di contributi per opere stradali, impianti di pubblica illuminazione, opere igienico-sanitarie ed altre [...]
Art. 16.  (Proroga termini di scadenza della legge regionale sul diritto allo studio universitario).
Art. 17.  (Parco storico naturale delle chiese rupestri di Matera).
Art. 18.  (Attività divulgative della cultura e dell'informazione televisiva).
Art. 19.  (Informazioni al Consiglio).
Art. 20.  (Copertura finanziaria).
Art. 21.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.2.9 - L.R. 18 maggio 1987, n. 13.

Disciplina della spesa del bilancio per l'esercizio 1987 e noce relative alle procedure dei programmi di spesa.

 

Art. 1. (Obiettivi degli interventi).

     I fondi rivenienti dal programma triennale per il Mezzogiorno, dai P.I.M., dal F.I.O. nonché da programmi di settore in applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, salvo quanto diversamente previsto dalle medesime leggi, sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

     - sviluppo dell'occupazione e del reddito;

     - riequilibrio territoriale;

     - aumento della redditività e della produttività della spesa.

     A tal fine, l'Ufficio del Piano, nell'ambito delle attribuzioni di cui alla legge regionale n. 9/86, curerà in particolare:

     - la verifica della compatibilità dei programmi regionali di settore rispetto agli obiettivi del piano regionale di sviluppo;

     - la valutazione degli effetti regionali di leggi, piani e programmi nazionali e di regolamenti europei con particolare riferimento alla legge finanziaria, nonché ai programmi della L. 64/1986, ed ai piani di settore;

     - la messa a punto delle metodologie e procedure, esplicitamente richiamate da leggi nazionali e da regolamenti comunitari, da applicare nei programmi.

     L'Ufficio programmi, per assicurare il concorso degli Enti Locali al processo di formazione dei programmi di intervento e di spesa della Regione, formula proposte in riferimento alle relazioni previsionali e programmatiche degli Enti Locali medesimi ed ai piani di sviluppo socio- economici delle Comunità Montane.

     Ogni programma pluriennale presentato al Consiglio dalla Giunta Regionale deve essere corredato del parere del Comitato per la programmazione di cui alla L.R. n. 7/1978.

 

     Art. 2. (Programmi pluriennali e piani annuali di attuazione).

     I programmi regionali di spesa e di interventi hanno di norma durata triennale e si articolano in piani annuali di attuazione che determinano per ciascun anno il livello di spesa e le attività finanziabili.

     I programmi pluriennali di spesa sono approvati dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.

     I piani annuali sono approvati dalla Giunta Regionale sentita la competente Commissione Consiliare, che ne può richiedere l'esame in Consiglio.

     Per l'esercizio 1987 il termine di approvazione dei piani annuali, ed ove necessario dei programmi pluriennali, viene fissato al 31 maggio [1].

     La Giunta Regionale entro il 28 febbraio con propria delibera fissa i termini entro i quali devono pervenire, a pena di decadenza, le istanze dei soggetti pubblici e privati interessati e la documentazione prevista dalla legislazione di settore dandone idonea pubblicità. La Giunta regionale, sulla base delle istanze prodotte, fissa, altresì, i termini entro i quali deve essere completata l'istruttoria [2].

     Le procedure ed i termini di cui al presente articolo si applicano, anche in deroga alla vigente normativa regionale, fatte salve diverse previsioni di specifiche normative statali o comunitarie.

 

     Art. 3. (Funzioni delegate).

     Le direttive che accompagnano i piani e programmi devono contenere anche la determinazione dei tempi tecnici necessari per l'attuazione dei progetti e lo svolgimento delle funzioni delegate.

     La Giunta Regionale provvede, nei limiti delle vigenti disposizioni statali in materia, all'erogazione dei fondi necessari per l'espletamento delle funzioni delegate. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta o propone i relativi provvedimenti inclusi quelli di trasferimento o comando del personale regionale connessi alle funzioni delegate ai sensi e nei limiti della normativa regionale vigente.

     Entro il 30 settembre la Giunta Regionale predispone, sulla base di idonea ricognizione, una relazione sullo stato della gestione dei programmi, degli interventi e delle funzioni delegate o affidate agli Enti Locali, anche al fine dell'adozione di procedure sostitutive, nei confronti degli Enti delegati o concessionari inadempienti.

 

     Art. 4. (Attività degli Enti Strumentali).

     Al fine di assicurare il raccordo tra fase di programmazione regionale e fase di attuazione ed il coordinamento delle azioni, i termini di presentazione alla Giunta Regionale dei bilanci di previsione degli Enti Strumentali della Regione sono fissati al 20 ottobre di ogni anno.

     I Bilanci preventivi, adottati nelle forme di rito, devono essere accompagnati da una relazione sullo stato di attuazione dei programmi e delle funzioni di competenza e sugli intenti programmatici per l'esercizio successivo.

     Per quanto riguarda gli altri enti, i cui bilanci siano costituiti per più del 50% da entrate provenienti, sotto qualsiasi forma, da capitoli di spesa di bilancio regionale, l'erogazione dei fondi da parte della Regione è subordinata al rispetto dei tempi e delle condizioni di cui ai commi precedenti, salvo vincoli diversi fissati da norme specifiche.

     Il Consiglio Regionale entro il 31 Gennaio dell'anno successivo deve emanare le proprie direttive per l'attuazione dei programmi degli Enti suddetti.

 

     Art. 5. (Limite massimo di indebitamento).

     Il limite massimo di indebitamento a carico del bilancio della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1987 è fissato in L. 150.770 miliardi.

 

     Art. 6. (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali della Basilicata).

     Il contributo ordinario per assicurare il funzionamento dell'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali della Basilicata - I.B.R.E.S. - è stabilito per il 1987 in lire 600.000.000, da erogarsi annualmente subito dopo l'approvazione del Bilancio regionale.

     Il programma di attività dell'Istituto a partire dal 1987 deve prevedere oltre i compiti di cui all'art. 2 dello Statuto dell'IBRES:

     a) la presentazione, di concerto con il Dipartimento Programmazione:

     - di un rapporto annuale sull'economia della Basilicata, entro il 30 settembre di ogni anno;

     - di un rapporto annuale sulle autonomie locali, entro il 30 giugno di ogni anno;

     b) le collaborazioni richieste dalla Regione, per l'osservatorio regionale del Mercato del lavoro.

 

     Art. 7. (Piano di forestazione).

     Il fondo occorrente all'attuazione degli interventi di forestazione per il 1987 da parte delle Comunità Montane e del Consorzio dei Comuni non Montani del Materano è determinato in L. 36 miliardi, di cui L. 24 miliardi a carico dei capitoli 3501 e 3502.

     Alla copertura della rimanente somma di L. 12 miliardi si provvederà con le assegnazioni statali di cui al D.L. n. 760/1986.

     Al fondo si accede sulla base di un piano annuale di intervento da predisporre ed approvare entro il 31 maggio e che dovrà tener conto degli interventi previsti per la difesa del suolo, il consolidamento degli abitati, le opere di civiltà nelle campagne, il verde pubblico nei centri abitati, la tutela del paesaggio con riferimento alle colture tipiche e alla creazione, il rafforzamento e la riattivazione di vivai comunali, zonali e regionali.

     Il piano annuale può destinare anche una quota del fondo per concorrere alla realizzazione di progetti di forestazione produttiva.

 

     Art. 8. (Quantificazione degli oneri per l'attuazione della spesa prevista dalla legislazione regionale).

     Per l'attuazione della spesa regionale relativa alle seguenti materie la quantificazione finanziaria annuale per l'esercizio 1987 o pluriennale viene fissata nei limiti appresso indicati:

     1) Piani paesistici di cui alla legge 8.8.1985, n. 431 - Stanziamento annuale di L. 1.000.000.000 al Cap. 3850;

     2) Stazione di Geodesia Spaziale, per il biennio 1987/88 viene autorizzata la spesa di L. 2 miliardi con uno stanziamento annuale per il 1987 di L. 1.200.000.000 al Cap. 7120;

     3) Completamento complesso termale «La Calda» di Latronico - Stanziamento annuale L. 1.000.000.000 al Cap. 5905;

     4) Ammodernamento e sistemazione di strade provinciali - Per il biennio 1987/88 viene autorizzata la spesa di L. 10.000.000.000, con uno stanziamento annuale per l'esercizio 1987 di L. 4.000.000.000 al Cap. 7025;

     5) Opere di consolidamento di abitati. Per il biennio 1987/88 viene autorizzata la spesa di L. 40.000.000.000, con uno stanziamento annuale per l'esercizio 1987 di lire 20.000.000.000 al Cap. 1912.

     6) Contributi ai Comuni per interventi urgenti - Stanziamento annuale di L. 4.000.000.000 al Cap. 7110;

     7) Edilizia scolastica minore - Stanziamento annuale lire 1.000.000.000al Cap. 1421;

     8) Ristrutturazione, sistemazione e ampliamento di edifici destinati a case di riposo. - Stanziamento annuale di lire 1.000.000.000 al Cap. 4121;

     9) Spese per smaltimento di rifiuti, Stanziamento annuale di L. 1.500.000.000 al Cap. 4650.

     10) Spese per l'igiene pubblica - Stanziamento annuale di lire 500.000.000 al Cap. 4651;

     11) Contributi per servizi di macellazione - Stanziamento annuale di lire 700.000.000 al Cap. 5051;

     12) Fondo spese di rappresentanza Stanziamento annuale L. 20.000.000al Cap. 170;

     13) Manutenzione e adattamento di locali - Stanziamento annuale L. 800.000.000 al Cap. 710.

     14) Incarichi professionali Per il biennio 1987/88 viene autorizzata la spesa di L. 3.000.000.000, con uno stanziamento annuale per l'esercizio 1987 di L. 1.500.000.000 al Cap. 560;

     15) Spese e contributi per convegni, mostre e altre manifestazioni - Stanziamento annuale L. 500.000.000, al Cap. 750;

     16) Spese e contributi per finalità promozionali Stanziamento annuale L. 600.000.000 al cap. 830;

     17) Contributi in conto capitale in favore degli artigiani Stanziamento annuale di L. 1.200.000.000 al Cap. 5670;

     18) Contributi per interventi in zone turistiche - Stanziamento annuale di L. 1.200.000.000 al Cap. 5820;

     19) Contributi per il turismo sociale e giovanile - Stanziamento annuale di L. 200.000.000 al Cap. 5860;

     20) Contributi per la promozione commerciale.

     Stanziamenti annuali:

     - Cap. 6050 L. 30.000.000

     - Cap. 6060 L. 30.000.000

     - Cap. 6070 L. 30.000.000

     - Cap. 6120 L. 30.000.000

     21) Contributi per palestre scolastiche - Stanziamento annuale di L. 250.000.000 al Cap. 1460;

     22) Interventi urgenti di edilizia scolastica - Stanziamento annuale di L. 750.000.000 al Cap. 1461;

     23) Contributi per impianti sportivi - Stanziamento annuale di L. 500.000.000 al Cap. 5925.

     Per la realizzazione dei vari interventi si applica la disciplina prevista dalle leggi di settore e quella rinveniente dalla legge regionale n. 7/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui alla legge regionale n. 27 del 22.12.1986.

 

     Art. 9. (Limiti di impegno).

     I limiti di impegno disposti dalle sottoindicate leggi regionali, a carico dei capitoli di spesa a fianco di esse indicati, sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1987 per i seguenti importi:

 

 

- Cap. 1420 - Edilizia scolastica L.R. 42/75 e 5/80

                                                   L. 800 .000.000

- Cap. 3035 - Siccità 1983 L.R. 33/83 art. 5

                                                  L. 5.200.000.000

- Cap. 3700 - Rafforzamento urbano L.R. 19/85       L. 500.000.000

- Cap. 5910 - Impianti sportivi L.R. 30/74          L. 700.000.000

- Cap. 5930 - Impianti sportivi L.R. 18/85          L. 250.000.000

- Cap. 6763 - Legge Merli L.R. 5/82                 L. 600.000.000

- Cap. 6790 - Opere igieniche L.R. 9/73 e 24/85   L. 6.020.000.000

- Cap. 6910 - Edilizia pubblica - L.R. 9/73 e 24/85

                                                  L. 1.860.000.000

- Cap. 7010 - Opere stradali L.R. 9/73 e 24/85    L. 6.200.470.000

 

 

     Art. 10. (Occupazione giovanile).

     Per le finalità di cui alla legge regionale 29.8.1985, n. 32 relativa agli interventi straordinari a sostegno dell'occupazione giovanile è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, una spesa complessiva di lire 23.100.000.000, così articolata:

     - L. 14.500.000.000 a carico del cap. 1155 per attività formativa;

     - L. 600.000.000 a carico del cap. 1165 per contributi in conto interessi a sostegno delle cooperative giovanili;

     - L. 8.000.000.000 a carico del cap. 1166 per interventi straordinari.

     Tali fondi, per l'esercizio finanziario 1987, sono integrati di una quota, pari al 5% degli stanziamenti relativi ai seguenti capitoli, fatta salva la compatibilità con le vigenti leggi di settore:

 

 

     1) AGRICOLTURA                            L. 1.365.000.000

     a) Cooperazione (capp. 2622-2623-2624)

     L. 7.300.000.000 x 5%                       L. 365.000.000

     b) Credito Agrario (capp. 2962-2963-2964-2965)

        L. 12.000.000.000 x 5%                  L. 600.000.000

     c) Miglioramento fondiari (capp. 3504-3505-3506-3507)

        L. 8.000.000.000 x 5%                   L. 400.000.000

     2)  ASSISTENZA SOCIALE (capp. 4090-4095-4105)

          L. 13.750.000.000 x 5%                L. 687.500.000

     3)  ARTIGIANATO (capp. 5670-5681)

          L. 1.500.000.000 x 5%                  L. 75.000.000

     4) TURISMO (capp. 5870-5871-5900)

          L. 4.800.000.000 x 5%                 L. 240.000.000

     5)  PROGRAMMA TRIENNALE (capp. 7310-7312-7313-7315)

          L. 35.000.000.000 x 5%              L. 1.750.000.000

    TOTALE                                    L. 4.117.500.000

 

 

     Entro il 31 maggio 1987 il Consiglio Regionale approva, su proposta della Giunta, il programma triennale degli interventi della L.R. 32/85 sulla occupazione giovanile.

     Le domande di cui all'art. 3 della L.R. 32/85 intese ad ottenere gli interventi per le singole opportunità offerte dalla legge devono essere presentate entro i termini fissati dalla Giunta Regionale, con proprio atto deliberativo, che dovrà prevedere anche le idonee forme di pubblicazione.

 

     Art. 11. (Servizi di trasporto urbano).

     E' autorizzata a carico del Cap. 5485 del bilancio 1987 la spesa di L. 3.000.000.000 per le esigenze dei servizi di trasporto urbano non rientranti nei finanziamenti di cui alla legge n. 151/1981.

     Il programma degli interventi sarà definito con atto del Consiglio regionale.

 

     Art. 12. (Quota associativa al CINSEDO).

     Per l'anno 1987 il contributo a favore del CINSEDO di cui alla legge regionale n. 38 del 30.12.1983 è stabilito in lire 20.000.000.

 

     Art. 13. (Contributi per le bande musicali).

     E' autorizzata a carico del Cap. 5841 del bilancio la spesa di L. 150.000.000 per la concessione di contributi per la promozione dei concerti bandistici.

     I contributi saranno concessi per non più di una sola volta all'anno, secondo le modalità fissate dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione.

     I beneficiari dovranno produrre apposita documentazione giustificativa della spesa, sulla base di quanto richiesto dalla Giunta Regionale con la delibera di concessione.

 

     Art. 14. (Realizzazione sedi della Giunta e del Consiglio).

     Gli interventi di cui all'art. 13 della legge regionale concernente l'assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1986 sono stabiliti in L. 50 miliardi, di cui L. 8 miliardi a carico del capitolo 3740 del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

 

     Art. 15. (Integrazione e rifinanziamento della L.R. 4.5.1973 n. 9 recante norme per la concessione di contributi per opere stradali, impianti di pubblica illuminazione, opere igienico-sanitarie ed altre opere di pertinenza degli Enti Locali).

     1) Per consentire la formazione di una più adeguata ed equilibrata qualità della vita sul territorio la Regione promuove un programma straordinario di interventi diretti a migliorare la infrastrutturazione elementare.

     2) L'intervento ha luogo mediante la concessione a favore degli Enti Locali di contributi costanti nella misura del 5%, sulla spesa riconosciuta necessaria.

     3) Allo scopo di assicurare la coerenza dell'intervento di cui al presente articolo con i piani e programmi regionali definiti, i finanziamenti sono diretti a favorire la realizzazione delle opere di cui all'art. 3 della legge regionale 26.4.1985 n. 24 con priorità per quelle finalizzate alla eliminazione di situazioni di particolare gravità ed urgenza nel settore delle opere igieniche ovvero necessarie per completare funzionalmente interventi parzialmente eseguiti.

     4) I contributi costanti di cui al punto 2 sono concessi agli Enti Locali sui finanziamenti per mutui da contrarre entro le seguenti misure:

     - Ai Comuni per un importo pari a quello assegnato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26-4-1985, n. 24;

     Alle Province di Potenza e Matera, rispettivamente per L. 6.000.000.000 e L. 4.000.000.000.

     5) Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 24 del 26-5-1985 a favore dei comuni che dimostrino di avere risorse impegnabili insufficienti è autorizzata la concessione di contributi in misura superiore a quella prevista dal comma 2 del presente articolo e comunque nei limiti del tasso praticato dalla Cassa DD.PP. in modo da consentire, tenuto conto delle oggettive ed accertate disponibilità finanziarie di ciascun Comune, la contrazione dei mutui occorrenti per la esecuzione delle opere ammesse ai benefici di legge.

     6) Una quota del limite di impegno autorizzato ai sensi del presente articolo, non inferiore al 15% è accantonata per le esigenze previste dall'art. 5 della legge regionale 28.8.1979 n. 32 nonché per fronteggiare esigenze urgenti, imprevisti ed i maggiori oneri derivati dall'applicazione delle norme del comma 5 del presente articolo.

     7) Entro 30 gg. dalla data di comunicazione della promessa di contributo, gli Enti Locali devono far conoscere il programma di utilizzazione del finanziamento assentito.

     Ai fini della formale concessione dei contributi autorizzati dal presente articolo, gli Enti devono presentare al Dipartimento Assetto del Territorio la documentazione prevista dal 30 comma dell'art. 9 della L.R. 8.2.1977 n. 10 entro il termine stabilito nella lettera di comunicazione del finanziamento.

     Per le opere di edilizia scolastica ammesse ai benefici del presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 30.8.1976 n. 25.

     8) Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato l'ulteriore complessivo limite di impegno di L. 5.000.000.000.000.

 

 

     Il predetto limite di impegno viene cosi ripartito:

     CAP. 1420 - Contributi costanti per l'attuazione degli interventi a

favore dell'edilizia scolastica.

     Limite di impegno ventennale a partire dal 1988

                                                 L.   100.000.000

     Limite di impegno ventennale a partire dal 1989

                                                 L.   200.000.000

                                         Sommano L.   300.000.000

     CAP. 6790 - Contributi costanti per la realizzazione di acquedotti,

fognature, opere igieniche e sanitarie di interesse di Enti Locali.

     Limite di impegno ventennale a partire dal 1988

                                                  L.   500.000.000

    Limite di impegno ventennale a partire dal 1989

                                                  L.   800.000.000

                                         Sommano  L. 1.300.000.000

     CAP. 6900 Contributi costanti per la esecuzione delle opere per

fornire l'energia elettrica ai comuni ed alle frazioni che ne sono

sprovvisti.

     Limite di impegno ventennale a partire dal 1988

                                                  L.   150.000.000

     Limite di impegno ventennale a partire dal 1989

                                                  L.   200.000.000

                                         Sommano  L.   350.000.000

 

 

     Art. 16. (Proroga termini di scadenza della legge regionale sul diritto allo studio universitario).

     I termini di efficacia della L.R. 6-1-83, n. 5, concernente «Norme provvisorie sul diritto allo studio universitario», prorogati con leggi regionali 18-8-1984, n. 27 e 30-12-1985, n. 34 sono ulteriormente prorogati al 31-12-1987.

     Alla copertura degli oneri connessi all'applicazione del presente articolo si provvederà con i fondi iscritti al Cap. 1021 del bilancio regionale.

 

     Art. 17. (Parco storico naturale delle chiese rupestri di Matera).

     E' autorizzata a carico del Cap. 1290 del bilancio regionale per l'esercizio 1987 la spesa di L. 100.000.000 per le finalità di cui alla legge regionale 16-1-1978, n. 3 concernente l'istituzione del Parco Storico Naturale delle Chiese Rupestri di Matera.

 

     Art. 18. (Attività divulgative della cultura e dell'informazione televisiva).

     Per le finalità di cui alla legge 25-7-1984, n. 22 è autorizzata la spesa di L. 970 milioni per il triennio 1987/89 con uno stanziamento annuale per l'esercizio 1987 di L. 200.000.000.

 

     Art. 19. (Informazioni al Consiglio).

     Per le spese impegnate sui capitoli di bilancio di seguito elencati, la Giunta trasmette ogni sei mesi al Consiglio Regionale un apposito elenco contenente il capitolo di bilancio, i soggetti beneficiari, l'importo impegnato, le finalità della spesa, gli estremi dell'atto di impegno:

     - Cap. 560 spese per prestazioni professionali;

     - Cap. 750 spese per contributi per convegni;

     - Cap. 830 contributi e spese nel campo economico, sociale e culturale;

     - Cap. 1461 opere urgenti, ed scol., igiene e sicurezza;

     - Cap. 1560 interventi straordinari per la promozione educativa e culturale;

     - Cap. 3850 piani paesistici;

     - Cap. 4060 contributi agli asilo nido;

     - Cap. 4105 servizi socio assistenziali;

     - Cap. 4650 smaltimento rifiuti;

     - Cap. 4651 igiene dell'acqua;

     - Cap. 4800 funz. consultori familiari;

     - Cap. 4810 assistenza alla maternità;

     - Cap. 5810 contributi straordinari Pro-Loco, EPT. ecc.

     - Cap. 5820 contributi interventi urgenti zone turistiche;

     - Cap. 5840 propaganda turistica;

     - Cap. 5860 contributi una tantum per lo sviluppo dello sport, tempo libero, turismo;

     - Cap. 5865 itinerari delle nevi;

     - Cap. 6050 promozione commerciale;

     - Cap. 6060 promozione commerciale;

     - Cap. 6070 promozione commerciale;

     - Cap. 6120 promozione commerciale;

     - Cap. 6270 contributo consorzi tra piccole medie imprese;

     - Cap. 6450 soggiorno figli di emigrati residenti all'estero;

     - Cap. 7110 contributi ai Comuni per interventi urgenti.

 

     Art. 20. (Copertura finanziaria).

     Le autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio 1987 e nel bilancio pluriennale 1987/89 ad esso allegato.

 

     Art. 21.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Termine prorogato al 31 marzo 1988 dall'art. 2 della L.R. 17 febbraio 1988, n. 5.

[2] Comma così integrato dall'art. 2 della L.R. 17 febbraio 1988, n. 5.