Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.4 beni e attività culturali |
Data: | 04/02/2013 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Contributo regionale) |
Art. 3. (Adesione della Regione Abruzzo all'Associazione "FORMEZ PA - Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA" (FORMEZ PA)) |
Art. 4. (Modifica alla L.R. 17.11.2010, n. 49 "Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010") |
Art. 5. (Modifica all'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 69 "Rifinanziamento L.R. 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo)") |
Art. 6. (Modifica all'art. 63 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria [...] |
Art. 7. (Entrata in vigore) |
§ 5.4.274 - L.R. 4 febbraio 2013, n. 5.
Riconoscimento dell’alto valore culturale del concorso letterario internazionale di narrativa "Città di Penne-Mosca" e del Centro di Documentazione per le Tradizioni Popolari "A.M. Di Nola" di Cocullo. Adesione della Regione Abruzzo all’Associazione "Formez P.A. - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A.". Modifica alle leggi regionali n. 49 del 17 novembre 2010 e n. 69 del 28 dicembre 2012 e modifica all’art. 63 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1
(B.U. 6 febbraio 2013, n. 5)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione riconosce il ruolo, nel campo della cultura letteraria in Abruzzo, del Premio letterario "Città di Penne-Mosca" e ne promuove la continuità, l’ulteriore sviluppo, nonché la diffusione.
2. La Regione riconosce altresì il ruolo, nel campo dello studio delle tradizioni popolari abruzzesi, del Centro di Documentazione per le Tradizioni Popolari "A.M. Di Nola" di Cocullo e ne promuove la continuità, l’ulteriore sviluppo, nonché la diffusione.
Art. 2. (Contributo regionale)
1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, può sostenere finanziariamente le attività mediante elargizioni ai Comuni di contributi anche annuali.
2. La concessione dei contributi regionali, nelle forme e modi di cui al comma 3, sono subordinati alla presentazione, entro il termine di sessanta giorni antecedente la data di svolgimento delle attività, di una relazione dettagliata, comprensiva della previsione di spesa, firmata dal legale rappresentante.
3. L’ammontare complessivo dei contributi, che non può eccedere il 50% delle spese sostenute, è erogato dalla Giunta regionale nelle seguenti misure:
a. 40% prima della realizzazione delle attività e, comunque, a seguito della presentazione della relazione di cui al comma 2;
b. 60% entro trenta giorni dalla presentazione di una relazione illustrativa dell’attività svolta, corredata del bilancio consuntivo dell’attività finanziata, a firma del legale rappresentante.
4. I contributi regionali, se erogati, salvo diversa disposizione di legge, non sono cumulabili con quelli derivanti dall’applicazione di altre leggi regionali.
Art. 3. (Adesione della Regione Abruzzo all'Associazione "FORMEZ PA - Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA" (FORMEZ PA))
1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del dettato dell'art. 67, comma 2, dello Statuto Regionale, intende avvalersi delle funzioni di supporto alle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa, svolte dall'Associazione "FORMEZ PA - Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA" (FORMEZ PA) nei confronti dei soggetti associati, al fine di accompagnare e supportare questo Ente nello svolgimento delle attività istituzionali, per la modernizzazione ed innovazione delle strutture organizzative, in funzione dello sviluppo economico e occupazionale del territorio regionale, intervenendo in materia di formazione, di servizi e di assistenza tecnica.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, in considerazione della valenza delle attività espletate da FORMEZ PA per il perseguimento della propria missione istituzionale, si associa all'Associazione FORMEZ PA, attenendosi alle modalità indicate nello Statuto di FORMEZ PA, registrato a Civitavecchia il 26.3.2010 al n. 398 Serie 1 T.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati per l'anno 2013 in € 5.000,00 (Cinquemila/00), si fa fronte con le risorse stanziate sull'unità previsionale di base 02.01.005 - Capitolo di spesa 011450 "Spese per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento del personale e riqualificazione professionale - L.R. 14.9.1999, n. 77" del bilancio annuale di previsione 2013. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con le disponibilità presenti sul capitolo stesso il cui stanziamento verrà definito annualmente con legge di bilancio.
4. La Direzione Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali provvede all'attuazione ed agli aspetti amministrativo-contabili derivanti dal presente articolo.
Art. 4. (Modifica alla L.R. 17.11.2010, n. 49 "Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010")
1. All'articolo 3, comma 1, della
Art. 5. (Modifica all'art. 2 della
2. L'articolo 2 della
«Art. 2
(Norma finanziaria)
1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 è autorizzata per l'anno 2013 la riprogrammazione delle risorse vincolate relative al capitolo di spesa U.P.B. 05.02.010 - 292361 denominato "Interventi per funzioni trasferite dal
2. La riprogrammazione di cui al comma 1 è effettuata mediante riduzione del fondo di riserva per la riassegnazione delle economie vincolate apportando al bilancio di previsione dell'esercizio 2013 le seguenti variazioni in termini di cassa e competenza:
a. UPB 15.01.003 capitolo di spesa 326000 denominato "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate" in diminuzione di Euro 5,5 milioni;
b. UPB 06.02.004 capitolo di spesa 242422 denominato "Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8.11.2001 n. 57" in aumento di Euro 5,5 milioni.»
Art. 6. (Modifica all'art. 63 della
1. Al comma 2, dell'art. 63, della
2. I commi da 3 a 14, dell'art. 63, della
Art. 7. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.