§ 5.2.20 - L.R. 16 settembre 1982, n. 75.
Interventi promozionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi socio assistenziali a favore delle persone anziane.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:16/09/1982
Numero:75


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Obiettivi).
Art. 3.  (Definizione dei servizi).
Art. 4.  (Assistenza economica).
Art. 5.  (Assistenza domiciliare).
Art. 6.  (Assistenza alla vita di relazione).
Art. 7.  (Centro diurno).
Art. 7 bis.      Può essere assegnata alle famiglie che hanno anziani in accoglienza, per tutto il periodo di durata dell'accoglienza una somma mensile di importo pari a quella determinata dal quarto comma [...]
Art. 8.  (Assistenza abitativa).
Art. 9.  (Soggiorno di vacanza e cura).
Art. 10.  (Comunità alloggio).
Art. 11.  (Casa di riposo).
Art. 12.  (Destinatari dei servizi).
Art. 13.  (Forme di gestione).
Art. 13 bis.      I Comuni e le Comunità montane possono concedere in comodato a libere associazioni di anziani, formalmente costituite, beni mobili e immobili non altrimenti utilizzati, al fine di consentirne il [...]
Art. 14.  (Finanziamenti).
Art. 15.  (Copertura finanziaria).
Art. 16.  (Norma transitoria).
Art. 17.  (Urgenza).


§ 5.2.20 - L.R. 16 settembre 1982, n. 75.

Interventi promozionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi socio assistenziali a favore delle persone anziane.

(B.U. n. 38 del 12 ottobre 1982).

 

Art. 1. (Finalità).

     La Regione, in attuazione dei principi costituzionali e dell'art. 3 dello Statuto, promuove iniziative per la realizzazione ed il potenziamento di servizi socio-assistenziali, anche gratuiti e di prestazioni economiche a favore degli anziani, tendenti, nel quadro della sicurezza sociale e nel rispetto della dignità della persona, a garantire le necessarie condizioni che consentano il loro permanere nell'ambito della famiglia e della comunità di appartenenza e ad assicurare agli stessi la possibilità di scelta tra le varie provvidenze predisposte, nonché la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi [1].

 

     Art. 2. (Obiettivi).

     La Regione in particolare promuove e favorisce interventi per le persone anziane che, coordinati ed integrati con gli altri servizi socio assistenziali e con i relativi programmi regionali, risultano diretti al perseguimento delle seguenti finalità:

     a) prevenzione e superamento di situazioni di bisogno e di emarginazione fino al completo reinserimento nella vita di relazione familiare e sociale;

     b) trasformazione dei servizi esistenti in favore degli anziani, per il loro adeguamento a forme aperte di intervento.

     La Regione, inoltre, in relazione alle previsioni del piano socio- sanitario regionale, promuove indagini, studi e rilevazioni sistematiche sulle condizioni ed i problemi delle persone anziane; promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del personale da adibire o impegnato nei servizi in favore degli anziani.

 

     Art. 3. (Definizione dei servizi).

     I servizi socio-assistenziali per gli anziani si articolano in:

     1) servizi aperti:

     a) assistenza economica;

     b) assistenza domiciliare;

     c) assistenza alla vita di relazione;

     d) centro diurno;

     e) accoglienza in famiglia di anziani che ne siano privi o siano in stato di abbandono [2].

     2) Servizi residenziali:

     a) assistenza abitativa;

     b) soggiorno di vacanze e cura;

     c) comunità alloggio;

     d) casa di riposo.

 

     Art. 4. (Assistenza economica).

     L'assistenza economica ha il fine di prevenire il ricovero degli anziani in istituto, di evitare il rischio del loro isolamento e di consentire Ia prosecuzione della loro partecipazione alla vita della propria comunità.

     Essa si attua mediante la concessione di contributi contingenti per il concorso delle spese per il sostentamento ed il canone di locazione, per l'installazione e l'uso di servizi di riscaldamento, igienico-sanitari e telefonici e per l'avvio o la continuazione di attività produttive e sociali.

 

     Art. 5. (Assistenza domiciliare).

     Al fine di favorire il mantenimento degli anziani nel proprio nucleo familiare e nel proprio contesto sociale, l'assistenza domiciliare si attua mediante la fornitura a domicilio di pasti, di prestazioni di aiuto per il governo dell'abitazione e per la cura e l'igiene della persona, e, per il tramite delle Unità Locali Socio-Sanitarie, di prestazioni di natura sanitaria ed infermieristica.

 

     Art. 6. (Assistenza alla vita di relazione).

     L'assistenza alla vita di relazione è quella prestata in forme che contribuiscono ad evitare o attenuare l'isolamento delle persone anziane e garantiscono il mantenimento, l'inserimento o reinserimento dell'anziano nella vita di relazione sociale.

 

     Art. 7. (Centro diurno). [3]

     [Il centro diurno, anche in appoggio al servizio di assistenza domiciliare, costituisce luogo d'incontro sociale, culturale e ricreativo, e fornisce, altresì, servizi di mensa, di lavanderia e stireria.]

 

     Art. 7 bis.

     Può essere assegnata alle famiglie che hanno anziani in accoglienza, per tutto il periodo di durata dell'accoglienza una somma mensile di importo pari a quella determinata dal quarto comma lettera a) dell'art. 8 della L.R. n. 15/1989.

     La Giunta con apposita direttiva normerà i criteri di accesso al beneficio in termini di soglia di reddito sia dell'anziano che della famiglia ospitante [4].

 

     Art. 8. (Assistenza abitativa).

     Il 10% degli alloggi costruiti nella Regione, con i criteri di cui all'art. 19 della L. 8 agosto 1977, n. 513, secondo i piani dell'edilizia agevolata, è assegnato, in via prioritaria, alle persone anziane che versino nelle condizioni di cui al successivo art. 12 che non siano usufruttuarie o proprietarie di altro alloggio.

     L'assegnazione è fatta a titolo di affitto e cessa con il venir meno delle condizioni in base alle quali essa fu disposta.

     In caso di decesso dell'anziano, l'alloggio torna nella piena disponibilità dell'Ente che ne ha titolarità, per l'assegnazione ad altro anziano, salvo il diritto del coniuge, non legalmente separato, di continuare nel medesimo rapporto di affitto, se ed in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

 

     Art. 9. (Soggiorno di vacanza e cura).

     Il soggiorno di vacanza e cura è un servizio residenziale temporaneo, che si realizza in località particolarmente idonee anche per cure climatiche e termali, al fine di offrire agli anziani l'occasione di svago e di nuovi contatti sociali, e la possibilità di conservazione e di recupero dello stato di benessere fisico e psichico.

 

     Art. 10. (Comunità alloggio). [5]

     [La comunità alloggio, realizzata in normali case di abitazione ubicate in zone urbane residenziali e collegata con i servizi assistenziali e sanitari di base, è una comunità a carattere familiare, costituita da sei fino a dodici persone, che gestiscono autonomamente la propria vita comunitaria.]

 

     Art. 11. (Casa di riposo). [6]

     [In carenza di altre forme di assistenza ed in alternativa ad esse, gli anziani possono essere ospitati presso case di riposo, fornite di servizi socio-assistenziali e collegate con i servizi sanitari di base. Tale collegamento può attuarsi anche mediante la presenza, per non meno di due ore giornaliere, presso le Case di riposo pubbliche, di un medico e di un infermiere professionale.

     A tal fine l'Ente gestore della struttura assistenziale deve avanzare richiesta alla Unità Locale Socio-Sanitaria nel cui ambito ha sede [7].

     Le case di riposo debbono essere provviste di personale di assistenza adeguatamente qualificato, in misura non inferiore di uno a venti anziani.

     In dette strutture deve essere assicurata la partecipazione degli ospiti all'organizzazione e gestione della vita di istituto e deve essere garantita agli stessi una normale vita di relazione con la comunità esterna.]

 

     Art. 12. (Destinatari dei servizi).

     I servizi socio-assistenziali di cui alla presente legge sono rivolti agli anziani residenti nel territorio regionale, che versino nella necessità di avvalersene per particolari condizioni socio-sanitarie ed ambientali.

     A tali fini è considerato anziano il cittadino che ha raggiunto i limiti di età previsti per il conseguimento della pensione o che, per sopravvenuta invalidità, non eserciti o non possa proficuamente esercitare attività lavorative.

     Sono ammessi gratuitamente a fruire di detti servizi coloro che si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti commi ed abbiano un reddito non superiore a quello dei trattamenti minimi di pensione erogati dall'INPS.

     Possono, altresì, accedervi, dietro pagamento totale o parziale del relativo costo, secondo criteri determinati dal Consiglio regionale, coloro che si trovino nelle suddette condizioni che abbiano un reddito superiore a tali limiti.

 

     Art. 13. (Forme di gestione).

     I Comuni singoli o associati, gestiscono direttamente i servizi socio- assistenziali previsti dalla presente legge oppure stipulano apposite convenzioni con enti assistenziali pubblici e privati o con cooperative in possesso di requisiti che garantiscano la conformità del servizio convenzionato, alle prescrizioni in detta legge contenute.

     Le convenzioni devono prevedere:

     a) l'indicazione del tipo di servizio;

     b) la determinazione delle relative prestazioni da erogare agli assistiti;

     c) la durata;

     d) il corrispettivo;

     e) adeguate forme di controllo da parte del Comune stipulante sulla rispondenza del servizio reso alle condizioni stabilite.

     I Comuni e loro associazioni assicurano la gestione sociale dei servizi in favore delle persone anziane con la partecipazione degli utenti, degli operatori dei servizi e delle organizzazioni sociali.

     I Comuni, inoltre, possono avvalersi dalla collaborazione offerta dalle libere iniziative di volontariato.

 

     Art. 13 bis.

     I Comuni e le Comunità montane possono concedere in comodato a libere associazioni di anziani, formalmente costituite, beni mobili e immobili non altrimenti utilizzati, al fine di consentirne il recupero e l'impiego per fini socialmente utili [8].

 

     Art. 14. (Finanziamenti). [9]

 

     Art. 15. (Copertura finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 16. (Norma transitoria).

     Limitatamente all'anno 1982, i Comuni utilizzano i contributi regionali di cui alla presente legge prioritariamente per il servizio di assistenza domiciliare.

 

     Art. 17. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Vedi L.R. 15 febbraio 1980, n. 10, art. 27 e L.R. 14 maggio 1985, n. 39.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 17 luglio 1996, n. 49.

[3] Articolo abrogato dall’art. 26 della L.R. 4 gennaio 2005, n. 2, con la decorrenza ivi indicata.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 17 luglio 1996, n. 49.

[5] Articolo abrogato dall’art. 26 della L.R. 4 gennaio 2005, n. 2, con la decorrenza ivi indicata.

[6] Articolo abrogato dall’art. 26 della L.R. 4 gennaio 2005, n. 2, con la decorrenza ivi indicata.

[7] L'originario primo comma è stato così integrato con art. 1 L.R. 7 febbraio 1989, n. 7.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 17 luglio 1996, n. 49.

[9] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 17 dicembre 1996, n. 135.