§ 5.2.25 - L.R. 14 maggio 1985, n. 39.
Interventi promozionali per il potenziamento dei servizi socio- assistenziali a favore delle persone anziane prive di autosufficienza.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:14/05/1985
Numero:39


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      Nei limiti delle disponibilità di bilancio all'uopo previste per gli interventi di cui al precedente art. 1, sono concessi contributi una tantum in conto capitale pari all'intero costo delle [...]
Art. 4.      La domanda, volta ad ottenere il contributo di cui al precedente art. 3, deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. [...]
Art. 5.      Gli enti inclusi nel piano di cui al precedente art. 4, devono presentare, a pena di decadenza del contributo, entro 150 giorni dalla comunicazione fattane dalla Giunta regionale, la seguente [...]
Art. 6.      Sugli immobili ristrutturati, ampliati o completati con i contributi di cui alla presente legge è costituito vincolo ventennale di destinazione.
Art. 7.      La Regione, inoltre, in attuazione dell'art. 2 L.R. 16 settembre 1982, n. 75, promuove e favorisce interventi alternativi al ricovero in favore delle persone anziane di cui alla citata legge n. [...]
Art. 8.      I Comuni singoli o associati gestiscono i servizi da realizzare ai sensi del precedente art. 7, secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge regionale 16 settembre 1982, n. 75.
Art. 9.      Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni singoli o associati, presentano alla Giunta regionale il programma relativo agli interventi, di cui al precedente art. 7, [...]
Art. 10.      Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva la ripartizione dei fondi, all'uopo previsti, tra i comuni singoli ed associati, che presentano il programma di cui al [...]


§ 5.2.25 - L.R. 14 maggio 1985, n. 39.

Interventi promozionali per il potenziamento dei servizi socio- assistenziali a favore delle persone anziane prive di autosufficienza.

(B.U. n. 9 del 10 giugno 1985).

 

Art. 1. [1]

     [La Regione, al fine di promuovere il potenziamento dei servizi assistenziali a favore delle persone anziane che, per cause congenite o sopravvenute, sono permanentemente prive di autosufficienza, concede ai Comuni singoli o associati ed alle Istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza, contributi per la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di case di riposo, esistenti nell'ambito regionale.]

 

     Art. 2. [2]

     [Sono ammesse a fruire dei benefici di cui al precedente art. 1 le opere finalizzate alla ristrutturazione, ampliamento o completamento di alloggi, che risultino in tal modo adeguati alla particolare situazione di incapacità degli ospiti di condurre una vita autonoma.

     In particolare, esse devono risultare rispondenti ai seguenti standards strutturali:

1) Alloggi

     a) La struttura, comprendente un minimo di 60 ed un massimo di 100 posti-letto, deve essere costituita da stanze, ad uno o due posti letto, dotate di servizi igienico-sanitari e con disponibilità di acqua corrente fredda e calda.

     Per ragioni di particolari assistenza, le stanze possono essere al massimo di tre o quattro posti-letto;

     b) le stanze devono essere opportunamente aggregate in nuclei di non oltre 20 posti-letti, organizzati in modo da costituire più unità funzionali all'interno della struttura.

     Ciascun nucleo deve essere dotato almeno di un soggiorno e di adeguati servizi igienico-sanitari comuni;

     c) la superficie netta di ciascuna stanza, comprensiva del locale servizi igienici, non deve essere inferiore a mq. 17 e superiore a mq. 24.

     Nel caso risulti necessario realizzare stanze a tre o quattro posti- letto per i fini di cui alla precedente lettera a) del presente articolo, la relativa superficie netta per ciascun ospite non deve comunque essere inferiore a mq. 8,5;

2) Servizi collettivi

     La struttura deve essere dotata di:

     a) una sala da pranzo, ben illuminata e aerata, la cui dimensione minima sia tale da accogliere un numero di posti pari a quella degli ospiti, dotata di tavoli a struttura stabile, accessibili a persone in carrozzella;

     b) una sala riunione, utilizzabile anche per piccoli spettacoli, capace di ospitare almeno 50 posti;

     c) un ambulatorio che, fornito di lavabo con acqua calda e fredda e di servizio igienico direttamente accessibile, deve contenere una zona spogliatoio ed essere preceduta da una zona di attesa.

     La dimensione massima complessiva non deve superare 30 mq.;

     d) una palestra, che sia facilmente accessibile e possibilmente in diretta comunicazione con uno spazio aperto.

     La sua dimensione deve essere tale da contenere l'attrezzatura indispensabile per la rieducazione e la riabilitazione motoria e, comunque, non deve essere inferiore a 50 mq. In uno spazio ad essa attiguo deve essere previsto uno spogliatoio, fornito di servizio igienico. 3) Servizi Generali

     La struttura deve altresì comprendere:

     a) un Ufficio amministrativo, articolato in almeno due locali da adibire a direzione ed segreteria, preferibilmente a diretto contatto con l'atrio d'ingresso;

     b) un servizio di cucina, costituito da un magazzino delle derrate, fornito di almeno una cella frigorifero; da uno spazio di lavoro, convenientemente suddiviso in una zona di preparazione, una zona di cottura e una zona di lavaggio, e da uno spazio di distribuzione.

     Lo spazio di distribuzione può essere organizzato in modo da assicurare la confezione e l'organizzazione del trasporto dei cibi all'esterno, qualora il servizio di cucina costituisca appoggio al servizio di assistenza domiciliare.

     Il servizio di cucina può essere costituito dal solo spazio di distribuzione, dotato di attrezzature per il riscaldamento dei pasti, per il lavaggio e la custodia delle stoviglie, qualora i pasti vengano forniti, per mezzo di convenzione da un servizio di cucina esterno alla struttura:

     c) un servizio di lavanderia e guardaroba, costituito da locali, ben illuminati ed aerati, atti ad assicurare la raccolta, disinfezione, ammollo, lavaggio, essiccazione, stiratura, rammendo, deposito e distribuzione della biancheria.

     Qualora il servizio di lavanderia venga assicurato, per mezzo di convenzione, da un servizio esterno, deve comunque essere apprestato idoneo locale guardaroba per il deposito e la distribuzione della biancheria.]

 

     Art. 3.

     Nei limiti delle disponibilità di bilancio all'uopo previste per gli interventi di cui al precedente art. 1, sono concessi contributi una tantum in conto capitale pari all'intero costo delle opere, comprensivo delle spese per la progettazione, fino ad un importo massimo di lire 350.000.000 per ciascun intervento.

 

     Art. 4.

     La domanda, volta ad ottenere il contributo di cui al precedente art. 3, deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Alla domanda deve essere allegato il progetto di massima dell'opera per la quale si chiede il contributo, con relazione tecnica illustrativa e con l'indicazione del relativo costo.

     Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al precedente comma, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano di assegnazione dei contributi regionali e ne determina l'entità per ciascun intervento.

     Il piano viene redatto in base ai seguenti elementi:

     a) popolazione ultrasessantenne residente nel Comune in cui è ubicata la struttura risultante dall'ultimo censimento demografico;

     b) capacità ricettiva della struttura per la quale si chiede il contributo e numero dei relativi ospiti alla data di entrata in vigore della presente legge;

     c) capacità ricettiva e numero dei relativi ospiti di altre strutture per anziani, esistenti nell'ambito del medesimo Comune, alla data di entrata in vigore della presente legge;

     d) numero e percentuale di ospiti provenienti da altri Comuni;

     e) entità della retta praticata per i ricoverati.

 

     Art. 5.

     Gli enti inclusi nel piano di cui al precedente art. 4, devono presentare, a pena di decadenza del contributo, entro 150 giorni dalla comunicazione fattane dalla Giunta regionale, la seguente documentazione: [3].

     a) deliberazione con cui approva il progetto esecutivo;

     b) progetto esecutivo;

     c) concessione di edificare, ove richiesta dal tipo di opera.

     La Giunta regionale dispone la concessione del contributo e fissa il termine entro il quale deve indirsi la gara di appalto dei lavori.

     L'erogazione del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di appalto.

     L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

 

     Art. 6.

     Sugli immobili ristrutturati, ampliati o completati con i contributi di cui alla presente legge è costituito vincolo ventennale di destinazione.

     Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari a cura e spese dell'Ente beneficiario del contributo.

     La Giunta regionale può autorizzare lo svincolo anticipato dall'immobile per motivi di pubblico interesse.

     La diversa destinazione dell'immobile, salvo il caso previsto al comma precedente, prima che scadano i termini previsti al primo comma, comporta la revoca del contributo ed il recupero delle somme erogate.

 

     Art. 7.

     La Regione, inoltre, in attuazione dell'art. 2 L.R. 16 settembre 1982, n. 75, promuove e favorisce interventi alternativi al ricovero in favore delle persone anziane di cui alla citata legge n. 75/82, con particolare riferimento a quelle prive di autosufficienza, diretti a prevenire e superare situazioni di bisogno e di emarginazione, fino al completamento reinserimento nella vita di relazione familiare e sociale, sia attraverso la trasformazione dei servizi esistenti, per il loro adeguamento a forme aperte di intervento, sia attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi disciplinati dalla richiamata L.R. n. 75 del 1982.

     Gli interventi ed i servizi da promuovere, trasformare e coordinare, ai sensi del precedente comma, possono riguardare una o più delle seguenti forme assistenziali: assistenza economica, assistenza domiciliare, assistenza alla vita di relazione, centro diurno, soggiorno di vacanza e cura, comunità alloggio, casa di riposo.

 

     Art. 8.

     I Comuni singoli o associati gestiscono i servizi da realizzare ai sensi del precedente art. 7, secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge regionale 16 settembre 1982, n. 75.

     Possono altresì avvalersi delle prestazioni di volontariato, sia in forma singola che associata, previa convenzione con i relativi organismi, o dei servizi civili sostitutivi degli obblighi di leva, secondo la normativa vigente.

 

     Art. 9.

     Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni singoli o associati, presentano alla Giunta regionale il programma relativo agli interventi, di cui al precedente art. 7, che intendono attuare nel rispettivo territorio [4].

     Il programma contiene la descrizione degli interventi e dei servizi prescelti, ai fini della loro trasformazione, coordinamento ed integrazione, il numero dei soggetti ai quali essi sono rivolti e l'importo della relativa spesa che, comunque, non può superare la cifra risultante dal prodotto della rispettiva popolazione residente, in base all'ultimo censimento demografico, ed il parametro 3903.

 

     Art. 10.

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva la ripartizione dei fondi, all'uopo previsti, tra i comuni singoli ed associati, che presentano il programma di cui al precedente art. 9.

 

     Artt. 11. - 12. (Norma finanziaria, urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 26 della L.R. 4 gennaio 2005, n. 2, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo abrogato dall’art. 26 della L.R. 4 gennaio 2005, n. 2, con la decorrenza ivi indicata.

[3] Comma così modificato con art. 1 L.R. 5 dicembre 1985, n. 63.

[4] L'art. 1 della L.R. 15 dicembre 1986, n. 71, dispone: «I Comuni, singoli o associati, che non hanno presentato alla Giunta Regionale, entro il termine fissato dall'art. 9 della L.R. 14 maggio 1985, n. 39, il programma relativo agli interventi di cui all'art. 7 della medesima legge regionale, possono provvedervi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».