§ 5.1.65 - L.R. 15 giugno 1988, n. 48.
Norme di attuazione della Legge 16 marzo 1987, n. 115, recante disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:15/06/1988
Numero:48


Sommario
Art. 1.  (Obiettivi e Finalità).
Art. 2.  (Comitato regionale diabetologico).
Art. 3.  (Servizi di diabetologia).
Art. 4.  (Servizio ambulatoriale).
Art. 5.  (Servizio regionale di diabetologia pediatrica).
Art. 6.  (Servizio ospedaliero di diabetologia).
Art. 7.  (Organizzazione Dipartimentale).
Art. 8.  (Educazione Sanitaria).
Art. 9.  (Formazione e aggiornamento professionale).
Art. 10.  (Prevenzione).
Art. 11.  (Modalità di cure).
Art. 12.  (Associazioni di volontariato diabetici).
Art. 13.  (Norma finanziaria).
Art. 14.  (Urgenza).


§ 5.1.65 - L.R. 15 giugno 1988, n. 48.

Norme di attuazione della Legge 16 marzo 1987, n. 115, recante disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito.

(B.U. n. 18 del 12 luglio 1988).

 

Art. 1. (Obiettivi e Finalità).

     La Regione Abruzzo, in armonia con quanto previsto dalla legge n. 115 del 16 marzo 1987, con la presente legge detta norme per la disciplina degli interventi rivolti alla prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito mediante:

     a) l'istituzione e la riorganizzazione dei servizi specialistici diabetologici che devono operare nella Regione;

     b) la predisposizione dei progetti-obiettivo, azioni programmate e ogni altra iniziativa diretta a fronteggiare la malattia;

     c) l'emanazione di direttive per favorire l'educazione Sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia;

     d) la determinazione delle linee programmatiche per la realizzazione di corsi per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale sanitario addetto ai servizi diabetologici.

     e) L'istituzione del registro epidemiologico del diabete mellito ad esordio in età pediatrica in Abruzzo, quale unica fonte ufficiale sull'epidemiologia del diabete mellito di tipo I in età pediatrica nella Regione Abruzzo [1].

 

     Art. 2. (Comitato regionale diabetologico).

     E' istituito presso il Settore Sanità, igiene e sicurezza sociale della Giunta regionale, il Comitato regionale diabetologico.

     Il Comitato, è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto:

     1) dal Componente la Giunta regionale preposto al Settore Sanità, igiene e sicurezza sociale o un suo delegato che lo presiede;

     2) dal Dirigente del Servizio di assistenza sanitaria di base, specialistica e farmaceutica del Settore Sanità, igiene e sicurezza sociale;

     3) dal Dirigente del Servizio regionale per lo studio, la prevenzione e il trattamento del diabete infantile di cui al successivo art. 3;

     4) dagli aiuti preposti ai servizi di diabetologia a livello ospedaliero;

     5) da tre medici dei servizi ambulatoriali di diabetologia designati dal Competente la Giunta preposto al Settore Sanità;

     6) da un medico di base di medicina generale per ciascuna provincia, designato dai rispettivi ordini provinciali dei medici;

     7) da un rappresentante designato dalle associazioni per la tutela del diabetico organizzate su base regionale;

     8) da un rappresentante designato dalle associazioni di giovani diabetici d'Abruzzo, maggiormente rappresentative;

     9) da un rappresentante designato congiuntamente dalla Sezione abruzzese della Società Italiana di diabetologia e della Sezione abruzzese dell'associazione medici diabetologi;

     10) da un funzionario del Settore Sanità della Giunta regionale appartenente a qualifica funzionale non inferiore alla VIII, con funzioni di Segretario.

     Le designazioni di cui al comma precedente devono pervenire entro 60 giorni dalla richiesta da parte del Settore.

     In caso di mancata designazione di non oltre un terzo di componenti, il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina del Comitato nelle persone già designate.

     A seguito di ulteriori designazioni fuori termine, il Presidente provvede con successivi atti alla integrazione del Comitato.

     In seconda convocazione il Comitato è validamente costituito qualunque sia il numero dei partecipanti, purché non inferiore a tre.

     Il Comitato formula proposte ed esprime pareri in ordine agli interventi di cui all'art. 1 della legge 16 marzo 1987, n. 115.

     Promuove, altresì, iniziative per il potenziamento della ricerca finalizzata e collabora con gli organi regionali per l'emanazione di direttive rivolte a fornire indirizzi uniformi e coordinati per l'attuazione della presente legge.

     Ai componenti del Comitato di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 spetta, ove ne ricorrano le condizioni, l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio previste per i dipendenti regionali della 2ª qualifica dirigenziale.

 

     Art. 3. (Servizi di diabetologia).

     Fatte salve le strutture per lo studio, prevenzione e cura del diabete mellito già legittimamente istituite nella Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 e dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che vanno comunque integrate secondo le finalità e gli obiettivi della presente legge, nelle Unità Locali Socio-Sanitarie, che ne sono sprovviste, sono istituiti servizi di diabetologia con prevalente carattere ambulatoriale, collegati funzionalmente con le altre strutture ospedaliere e sanitarie esistenti nell'ambito territoriale di rispettiva competenza.

     La seconda divisione di pediatria del Presidio Ospedaliero «SS. Annunziata» della ULSS di Chieti, convenzionata con la Facoltà di Medicina della stessa città (clinica pediatrica), svolge il servizio per lo studio, la prevenzione e il trattamento del diabete infantile.

     Ogni ULSS della Regione Abruzzo può istituire, nell'ambito delle divisioni di area medica, una sezione di diabetologia.

     Tale sezione, nel quadro di una organizzazione dipartimentale interdisciplinare e polispecialistica, assicura il servizio diabetologico attraverso le seguenti funzioni:

     a) attività di diagnosi e cura in regime di ricovero;

     b) attività di consulenza specialistica interna ed esterna anche per gli esami di laboratorio di pertinenza diabetologica;

     c) assistenza di day-hospital;

     d) attività di coordinamento per assicurare l'assistenza domiciliare.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4. (Servizio ambulatoriale).

     La dotazione organica dei servizi di cui al primo comma dell'articolo 3 della presente legge, ove non già diversamente strutturati alla data di entrata in vigore della presente legge, è costituita da almeno:

     a) due posti di assistente medico;

     b) due posti di infermiere professionale;

     c) un posto di dietista;

     d) un posto di assistente sociale.

 

     Art. 5. (Servizio regionale di diabetologia pediatrica).

     La dotazione organica del Servizio, di cui al 2° comma del precedente art. 3 è aumentata di:

     a) 2 posti di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero/1° livello dirigenziale;

     b) 1 posto di infermiere professionale;

     c) 1 posto di dietista;

     d) 1 posto di Assistente sociale [3].

 

     Art. 6. (Servizio ospedaliero di diabetologia).

     La dotazione organica della sezione, di cui al terzo comma del precedente articolo 3, è costituita da:

     a) un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero;

     b) un posto di assistente medico.

 

     Art. 7. (Organizzazione Dipartimentale).

     Le Unità Locali Socio-Sanitarie devono assicurare la realizzazione del metodo dipartimentale per il funzionamento dei servizi ospedalieri e ambulatoriali di cui al 1° e 3° comma del precedente art. 3, attraverso il coinvolgimento di tutte le strutture ospedaliere, di base, o integrative territoriali.

     La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana direttive in ordine alle modalità operative per l'attuazione del dipartimento, osservando, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge regionale 26 aprile 1974, n. 14.

 

     Art. 8. (Educazione Sanitaria).

     Il Settore Sanità della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale, di cui al precedente articolo 2, annualmente emana direttive sui termini per l'educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia.

     Stabilite a livello regionale le linee di coordinamento e di indirizzo, la programmazione complessiva, la strutturazione temporale e quella economica-gestionale, le Unità Locali Socio-Sanitarie, provvedono all'attuazione di corsi, tendenti all'autocontrollo della malattia, utilizzando specialisti in diabetologia e endocrinologia e in discipline affini o equipollenti.

 

     Art. 9. (Formazione e aggiornamento professionale).

     La Regione, annualmente, d'intesa con gli Ordini provinciali dei medici e con il Comitato, di cui al precedente articolo 2, predispone interventi per la opportuna preparazione del personale, medico e infermieristico, comunque operante nelle Unità Locali Socio-Sanitarie, sul tema del diabete mellito e delle malattie endocrine e metaboliche.

     I corsi periodici, istituiti per tale scopo e finalizzati altresì al coordinamento dell'assistenza domiciliare di base, sono organizzati in ogni Unità Locale Socio-Sanitaria utilizzando gli specialisti compresi nell'organico dei rispettivi servizi di diabetologia di cui ai precedenti articoli 4), 5) e 6).

 

     Art. 10. (Prevenzione).

     Ai fini di una corretta prevenzione della malattia diabetica, la Regione determina le misure idonee per la predisposizione da parte delle Unità Locali Socio-Sanitarie competenti:

     a) di un programma di screening per soggetti ad alto rischio diabetogeno, con precedenza per familiarità diabetica, macrosomia fetale, obesità;

     b) delle iniziative di educazione sanitaria in tema della malattia diabetica rivolte alla globalità della popolazione;

     c) della mappa delle famiglie diabetiche e predisposte al diabete mellito.

     Per gli interventi, le Unità Locali Socio-Sanitarie si avvalgono dei servizi di diabetologia di cui alla presente legge, in coordinamento con i servizi di medicina scolastica, di medicina sportiva e di prevenzione e dei medici di base.

 

     Art. 11. (Modalità di cure).

     Per migliorare le modalità di diagnosi e cura, i servizi specialisti diabetologici provvedono in particolare:

     a) alla elaborazione dei protocolli diagnostici e terapeutici in campo diabetologico;

     b) al monitoraggio epidemiologico del territorio regionale;

     c) alla prevenzione primaria e secondaria del diabete mellito;

     d) alla prevenzione delle sue complicanze;

     e) alla cura e al monitoraggio clinico-metabolico del diabetico;

     f) all'instaurazione di un rapporto di consulenza con i medici di base e con gli specialisti ambulatoriali del territorio, attuando gli istituti previsti dai rispettivi Accordi Collettivi Nazionali;

     g) alle attestazioni, in coordinamento con i servizi di medicina sportiva, dell'idoneità fisica del diabetico ad attività agonistiche.

     La Giunta regionale emana, inoltre, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, disposizioni per la fornitura in forma diretta dei presidi diagnostici e terapeutici, di cui al Decreto del Ministero della Sanità dell'8 febbraio 1982 pubblicato sulla G.U. 17 febbraio 1982, n. 46, e di altri eventuali presidi sanitari ritenuti idonei, con la garanzia comunque del diretto controllo dei servizi di diabetologia di cui all'art. 3.

     A tal fine si osservano le norme di cui all'art. 4 della legge 16 marzo 1987, n. 115.

 

     Art. 12. (Associazioni di volontariato diabetici).

     La Regione riconosce nel contesto della legge regionale sul volontariato, l'apporto delle associazioni dei diabetici e delle loro famiglie per cui ne favorisce la costituzione, ne coordina e promuove l'attività.

     Le Unità Locali Socio-Sanitarie, per realizzare le finalità, di cui alla presente legge, si avvalgono della collaborazione di dette associazioni nella forma e nei limiti previsti dalla legge regionale 16 giugno 1987, n. 32.

 

     Art. 13. (Norma finanziaria).

     All'onere derivante dall'applicazione dell'ultimo comma del precedente articolo 2 si fa fronte con lo stanziamento annualmente previsto dalla legge regionale del 2 febbraio 1988, n. 15, ed iscritto al Cap. 011425 dello stato di previsione della spesa.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con i fondi di cui alla legge 16 marzo 1987, n. 115, nonché con i fondi a destinazione vincolata, di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1983, n. 3 e iscritti al Cap. 081500 (Fondo sanitario di parte corrente) dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 14. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Punto aggiunto dall’art. 1 della L.R. 18 agosto 2004, n. 27.

[2] Ultimi due commi abrogati con art. 1 L.R. 27 luglio 1993, n. 32.

[3] Articolo così modificato con art. 1 L.R. 27 luglio 1993, n. 32.