§ 5.1.1 - L.R. 26 aprile 1974, n. 14.
Istituzione dei dipartimenti negli Ospedali Generali Provinciali della Regione. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:26/04/1974
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Gli Ospedali regionali e provinciali che intendano istituire strutture dipartimentali ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, debbono osservare la disciplina prevista dalla [...]
Art. 2.      Il Dipartimento è la struttura organizzativa unitaria tra le divisioni e servizi affini e complementari che, al fine di conseguire il principio dell'unità di cura, realizza l'economia di [...]
Art. 3.      La Direzione del Dipartimento è affidata ad un Comitato composto nei modi previsti dall'art. 10 del D.P.R. 27 marzo 1969, n° 128.
Art. 4.      Il Comitato di Dipartimento elegge nel suo seno, a scrutinio segreto, con funzioni esecutive, un coordinatore per un periodo, rinnovabile, di un anno.
Art. 5.      Il Comitato si riunisce su invito del coordinatore almeno una volta la settimana, osservando le procedure consuete per l'avviso di convocazione, l'ordine del giorno dei lavori la legittimità [...]
Art. 6.      I compiti della didattica ospedaliera sono affidati al Dipartimento.
Art. 7.      Nell'ambito di più Dipartimenti, su conforme decisione dei rispettivi Comitati Direttivi, possono costituirsi gruppi di lavoro al fine di:
Art. 8.      Sono compiti del coordinatore:
Art. 9.      L'istituzione di nuove unità di cura deve essere realizzata nell'ambito di un Dipartimento in base alle indicazioni del Consiglio dei Sanitari.
Art. 10.      Ogni sanitario. qualunque rapporto contragga con l'Ente ospedaliero, deve essere inquadrato nell'attività del dipartimento alla cui normativa resta vincolato.
Art. 11.      Il Comitato, di concerto con la Direzione sanitaria, stabilisce l'orario di attività del Dipartimento cui, indipendentemente dal rapporto di lavoro a tempo pieno o definitivo, deve adeguarsi [...]
Art. 12.      Il servizio di pronta disponibilità integra l'attività del Dipartimento di emergenza e viene effettuato, in ordine alla diagnosi e alla cura, sotto l'esclusiva responsabilità personale del [...]
Art. 13.      Il Presidente dell'Ente ospedaliero, di intesa col Direttore sanitario e sentito il consiglio dei sanitari, propone al Consiglio di Amministrazione l'istituzione dei Dipartimenti stabilendone:
Art. 14.      La proposta complessiva di istituzione dei Dipartimenti per ciascun Ospedale generale provinciale e regionale deve essere approva dalla Regione per il ricorso col piano ospedaliero regionale.


§ 5.1.1 - L.R. 26 aprile 1974, n. 14.

Istituzione dei dipartimenti negli Ospedali Generali Provinciali della Regione. [*]

(B.U. n. 17 del 15 maggio 1974).

 

Art. 1.

     Gli Ospedali regionali e provinciali che intendano istituire strutture dipartimentali ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, debbono osservare la disciplina prevista dalla presente legge.

 

     Art. 2.

     Il Dipartimento è la struttura organizzativa unitaria tra le divisioni e servizi affini e complementari che, al fine di conseguire il principio dell'unità di cura, realizza l'economia di gestione e l'efficienza funzionale dell'Ente ospedaliero.

 

     Art. 3.

     La Direzione del Dipartimento è affidata ad un Comitato composto nei modi previsti dall'art. 10 del D.P.R. 27 marzo 1969, n° 128.

     L'organizzazione dipartimentale non comporta alcuna variazione sia allo stato giuridico che al trattamento economico dei sanitari ospedalieri di qualsiasi qualifica, stabiliti dai contratti e dagli accordi sindacali di categoria.

     Il Comitato di Dipartimento formula gli indirizzi e i programmi per l'attività assistenziale e didattica, nonché le proposte di spesa per l'acquisto di attrezzature, per l'attuazione dei progetti di ricerca e dei programmi suddetti.

     Per le competenze del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo si fa riferimento alla normativa vigente anche quando non espressamente citata.

 

     Art. 4.

     Il Comitato di Dipartimento elegge nel suo seno, a scrutinio segreto, con funzioni esecutive, un coordinatore per un periodo, rinnovabile, di un anno.

 

     Art. 5.

     Il Comitato si riunisce su invito del coordinatore almeno una volta la settimana, osservando le procedure consuete per l'avviso di convocazione, l'ordine del giorno dei lavori la legittimità delle partecipazioni e delle divisioni.

     L'assemblea dei sanitari del Dipartimento, cui compete la verifica degli indirizzi e dei programmi nonché l'elezione del Comitato, si riunisce ogni tre mesi.

 

     Art. 6.

     I compiti della didattica ospedaliera sono affidati al Dipartimento.

     L'idoneità dei sanitari ai compiti della didattica è connessa al possesso della specialità nella relativa disciplina con tre anni di servizio prestato con qualsiasi qualifica nella disciplina principale o in branche affini, a norma dell'elenco di cui al D.M. 20 ottobre 1971.

 

     Art. 7.

     Nell'ambito di più Dipartimenti, su conforme decisione dei rispettivi Comitati Direttivi, possono costituirsi gruppi di lavoro al fine di:

     a) favorire i rapporti complementari sia nell'assistenza che nella didattica;

     b) organizzare le attività specialistiche negli ambulatori e nei centri di medicina sociale e preventiva e di concerto con gli organismi delle unità locali dei servizi sanitari e sociali, adeguare i presidi alle esigenze e alle caratteristiche dei comprensori.

     La promozione delle iniziative del gruppo è affidata a un incaricato scelto dal Comitato di Dipartimento cui ha l'obbligo di riferire periodicamente.

 

     Art. 8.

     Sono compiti del coordinatore:

     a) convocare e presiedere sia il Comitato di Dipartimento che l'Assemblea (art. 5);

     b) costituire gruppi di studio (art. 7);

     c) affidare a un operatore principale, nel contesto degli ordini degli orari di servizio emanati dalla direzione sanitaria, la responsabilità delle decisioni per gli interventi di urgenza;

     d) mantenere i collegamenti con tutti gli altri organi dell'ospedale:

     e) curare l'attuazione delle decisioni assunte dal comitato direttivo e dell'assemblea.

 

     Art. 9.

     L'istituzione di nuove unità di cura deve essere realizzata nell'ambito di un Dipartimento in base alle indicazioni del Consiglio dei Sanitari.

     Le dotazioni degli organici, pur strettamente corrispondenti alle Divisioni o Sezioni e servizi, devono essere adeguate alla struttura dipartimentale.

 

     Art. 10.

     Ogni sanitario. qualunque rapporto contragga con l'Ente ospedaliero, deve essere inquadrato nell'attività del dipartimento alla cui normativa resta vincolato.

 

     Art. 11.

     Il Comitato, di concerto con la Direzione sanitaria, stabilisce l'orario di attività del Dipartimento cui, indipendentemente dal rapporto di lavoro a tempo pieno o definitivo, deve adeguarsi l'orario di servizio di tutti i sanitari. Eventuali variazioni degli orari saranno concertate tra i coordinatori e la Direzione sanitaria.

     Il controllo sull'orario di lavoro compete alla Direzione sanitaria.

 

     Art. 12.

     Il servizio di pronta disponibilità integra l'attività del Dipartimento di emergenza e viene effettuato, in ordine alla diagnosi e alla cura, sotto l'esclusiva responsabilità personale del sanitario incaricato.

 

     Art. 13.

     Il Presidente dell'Ente ospedaliero, di intesa col Direttore sanitario e sentito il consiglio dei sanitari, propone al Consiglio di Amministrazione l'istituzione dei Dipartimenti stabilendone:

     a) la denominazione e composizione;

     b) la dotazione dei servizi sia generali che specifici;

     c) le competenze relative all'attività assistenziale e di ricerca;

     d) l'elenco dei sanitari assegnati;

     e) il numero complessivo dei posti-letto.

 

     Art. 14.

     La proposta complessiva di istituzione dei Dipartimenti per ciascun Ospedale generale provinciale e regionale deve essere approva dalla Regione per il ricorso col piano ospedaliero regionale.

 

 

 


[*] L'art. 2 della L.R. 4 dicembre 1980, n 83 ha estinto gli Enti ospedalieri.