§ 5.1.33 - L.R. 14 gennaio 1983, n. 3.
Disciplina transitoria della costituzione e del riparto del Fondo Sanitario Regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:14/01/1983
Numero:3


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'anno 1982 e fino all'emanazione della legge regionale prevista dall'art. 51, 4° comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge di approvazione del piano sanitario [...]
Art. 2.      Il fondo sanitario regionale si articola in due componenti:
Art. 3.      Il fondo sanitario regionale di parte corrente è destinato al finanziamento:
Art. 4.      Il fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti e il fondo sanitario regionale destinato alle spese in conto capitale sono iscritti in due distinti capitoli dello [...]
Art. 5.      La Giunta regionale provvede a determinare, sulla base delle assegnazioni ricevute ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le quote del fondo sanitario regionale di parte [...]
Art. 6.      Il fondo sanitario regionale di parte corrente, di cui alla lettera a) del precedente art. 3, viene ripartito tra le unità locali socio-sanitarie sulla base della quota a destinazione indistinta [...]
Art. 7.      Il fondo sanitario regionale in conto capitale è destinato al finanziamento:
Art. 8.      In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, il fondo sanitario regionale in conto capitale, ad eccezione della quota di cui al precedente art. 7 - lettera d), è ripartito tra le [...]
Art. 9.      All'assegnazione alle Unità Locali Socio-Sanitarie delle somme di cui alla presente legge, la Giunta regionale provvede all'inizio di ciascun trimestre secondo la procedura di cui all'art. 35 [...]
Art. 10.  (Urgenza).


§ 5.1.33 - L.R. 14 gennaio 1983, n. 3.

Disciplina transitoria della costituzione e del riparto del Fondo Sanitario Regionale.

(B.U. n. 5 del 15 febbraio 1983).

 

Art. 1.

     A decorrere dall'anno 1982 e fino all'emanazione della legge regionale prevista dall'art. 51, 4° comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge di approvazione del piano sanitario regionale di cui all'art. 55 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833, la costituzione e il riparto del fondo sanitario regionale sono regolati dalla presente legge.

 

     Art. 2.

     Il fondo sanitario regionale si articola in due componenti:

     a) fondo sanitario regionale di parte corrente;

     b) fondo sanitario regionale in conto capitale.

     Il fondo sanitario regionale di parte corrente è alimentato dalla quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione dal Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 51, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Il fondo sanitario regionale in conto capitale è alimentato dalla quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione dal Ministero del Bilancio e della Programmazione economica, ai sensi dell'art. 51, secondo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 3.

     Il fondo sanitario regionale di parte corrente è destinato al finanziamento:

     a) delle spese correnti delle unità locali socio-sanitarie relative al servizio sanitario, quota a destinazione indistinta;

     b) delle spese connesse all'attuazione dei progetti-obiettivo;

     c) delle spese connesse alla formazione del personale del servizio sanitario;

     d) delle spese connesse all'educazione sanitaria;

     e) delle spese connesse alla ricerca finalizzata;

     f) delle spese connesse ad interventi imprevisti, ai sensi dell'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     g) del contributo all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale «G. Caporale» di Teramo per il finanziamento delle spese correnti entro i limiti dell'assegnazione statale ad esso riservata.

 

     Art. 4.

     Il fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti e il fondo sanitario regionale destinato alle spese in conto capitale sono iscritti in due distinti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

     L'eventuale articolazione dei fondi stessi in più capitoli di spesa è rinviata alla legge di approvazione del medesimo bilancio regionale.

 

     Art. 5.

     La Giunta regionale provvede a determinare, sulla base delle assegnazioni ricevute ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le quote del fondo sanitario regionale di parte corrente da destinare agli interventi di cui al precedente art. 3.

     L'accantonamento per interventi imprevisti di cui al precedente art. 3

- lettera f) - non può superare il cinque per cento della quota del fondo

sanitario nazionale assegnata alla Regione per il finanziamento delle spese

correnti.

 

     Art. 6.

     Il fondo sanitario regionale di parte corrente, di cui alla lettera a) del precedente art. 3, viene ripartito tra le unità locali socio-sanitarie sulla base della quota a destinazione indistinta assegnata nell'esercizio precedente aumentata dello stesso tasso di incremento dell'analoga quota del fondo sanitario nazionale - parte corrente - assegnata alla Regione Abruzzo.

     Le quote del fondo sanitario regionale, di parte corrente di cui alle lettere b), c), d), e) del precedente art. 3 sono utilizzate, con deliberazione del Consiglio regionale, direttamente dalla Regione per esigenze di carattere unitario o mediante specifiche assegnazioni aggiuntive alle Unità Locali Socio-Sanitarie con vincolo di destinazione.

     Le quote del fondo sanitario regionale di parte corrente di cui alle lettere f), g) del precedente art. 3 sono assegnate con deliberazioni della Giunta regionale.

 

     Art. 7.

     Il fondo sanitario regionale in conto capitale è destinato al finanziamento:

     a) delle spese relative al rinnovo e al potenziamento del patrimonio tecnologico;

     b) delle spese attinenti alla manutenzione straordinaria dei locali;

     c) delle spese relative al completamento delle opere di edilizia sanitaria, entro i limiti stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica;

     d) del contributo all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale «G. Caporale» di Teramo per il finanziamento delle spese in conto capitale entro i limiti dell'assegnazione statale ad esso riservata.

 

     Art. 8.

     In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, il fondo sanitario regionale in conto capitale, ad eccezione della quota di cui al precedente art. 7 - lettera d), è ripartito tra le Unità Locali Socio- Sanitarie con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sulla base di parimenti oggettivi che tengano conto della popolazione, del patrimonio strutturale e delle esigenze di riequilibrio.

 

     Art. 9.

     All'assegnazione alle Unità Locali Socio-Sanitarie delle somme di cui alla presente legge, la Giunta regionale provvede all'inizio di ciascun trimestre secondo la procedura di cui all'art. 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119 e nei limiti delle quote assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 10. (Urgenza).

     (Omissis).