Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 04/12/1980 |
Numero: | 83 |
Sommario |
Art. 1. Allo scopo di consentire il simultaneo ed effettivo funzionamento delle unità locali socio-sanitarie, istituite con L.R. 25 febbraio 1980, n. 10, qualora entro il 19 dicembre 1980 non siano [...] |
Art. 2. A decorrere dal 1° gennaio 1981 sono trasferite ai Comuni e attribuite alle unità locali socio-sanitarie della Regione Abruzzo le funzioni indicate nell'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. [...] |
Art. 3. A decorrere dalle date di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 2 della presente legge e fino all'istituzione dei ruoli nominativi regionali previsti dalla L.R. 4 giugno 1980, n. 51, il [...] |
Art. 4. A decorrere dalle date di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 2 della presente legge e in attesa delle operazioni di inventariazione e di assegnazione previste dagli artt. 57 e 58 della [...] |
Art. 5. Per il solo anno 1981, ai sensi dell'art. 61, terzo comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in attesa dell'emanazione della legge regionale prevista dall'art. 51, 4° comma, [...] |
Art. 6. In deroga all'art. 11 della L.R. 16 giugno 1980, n. 53, il bilancio di previsione delle unità locali socio-sanitarie per l'anno finanziario 1981, è predisposto dal Comitato di gestione entro il [...] |
Art. 7. A decorrere dal 1° gennaio 1981 e fino a quando non sarà stipulata la convenzione per il servizio di tesoreria, prevista dall'art. 8 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con [...] |
Art. 8. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 66 - secondo comma - della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alle unità locali socio-sanitarie non possono essere imputati crediti e debiti conseguenti [...] |
Art. 9. (Urgenza) |
§ 5.1.20 - L.R. 4 dicembre 1980, n. 83.
Norme per l'avvio e il funzionamento delle Unità Locali Socio-sanitarie nella Regione Abruzzo.
(B.U. Straord. del 9 dicembre 1980.)
Allo scopo di consentire il simultaneo ed effettivo funzionamento delle unità locali socio-sanitarie, istituite con
Il Commissario resta in carica fino alla costituzione degli organi dell'unità locale socio-sanitari e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni. Al medesimo spetta un compenso pari all'indennità di carica di cui all'art. 16, primo comma, della legge regionale 12 febbraio 1980,n. 10.
A decorrere dal 1° gennaio 1981 sono trasferite ai Comuni e attribuite alle unità locali socio-sanitarie della Regione Abruzzo le funzioni indicate nell'art. 14 della
A decorrere dal 1° aprile 1981 sono attribuite alle unità locali socio-sanitarie le funzioni di cui all'art. 14 della
Le funzioni in materia di tutela sociale previste dalla
Le funzioni di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria, di cui all'art. 32 della
Salvo quanto previsto dal precedente comma, l'individuazione delle funzioni da attribuire alle singole unità locali socio-sanitarie e delle relative procedure, è effettuata, ai sensi dell'art. 61, 3° comma, della
Ai sensi dell'art. 66 della
a) gli enti ospedalieri alla data del 31 dicembre 1980;
b) i consorzi sanitari di enti locali, ivi compresi i consorzi provinciali antitubercolari, alla data del 31 marzo 1981.
A decorrere dalle date di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 2 della presente legge e fino all'istituzione dei ruoli nominativi regionali previsti dalla
L'individuazione del personale di cui al precedente comma per ciascuna unità locale socio-sanitaria è effettuata con la stessa deliberazione di cui al 5° comma dell'art. 2.
Le richieste di comando del personale degli Enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse, di cui all'art. 67 della
In attesa dell'attuazione degli artt. 39, 40 e 41 del
Per esigenze di servizio non procrastinabili e su istanza motivata dell'Unità Locale Socio-Sanitaria interessata, il comando di cui al precedente comma può essere eccezionalmente disposto dalla Giunta regionale, anche a prescindere dalle modalità indicate nel suddetto comma, dopo aver sentito il dipendente e previo parere dell'Unità Locale Socio- Sanitaria di appartenenza [2].
A decorrere dalle date di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 2 della presente legge e in attesa delle operazioni di inventariazione e di assegnazione previste dagli artt. 57 e 58 della
Per il solo anno 1981, ai sensi dell'art. 61, terzo comma, lettera c), della
Per finalità di perequazione, le somme assegnate a ciascuna unità locale socio-sanitaria ai sensi del precedente comma, sono incrementate o diminuite di un sesto della differenza tra somma assegnata e somma spettante in proporzione diretta al numero degli abitanti al 31 dicembre 1980.
All'assegnazione di quote relative alle spese in conto capitale provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale secondo le indicazioni del piano sanitario regionale.
In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, qualora si renda necessario o urgente, per le esigenze dell'assistenza sanitaria provvede all'acquisto, alla sostituzione o al rinnovo di impianti e di attrezzature o alla manutenzione straordinaria di locali, l'assegnazione dei fondi occorrenti è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adottata su richiesta del Comitato di gestione, corredata di una relazione illustrativa della spesa e dei motivi che la rendono necessaria.
Le assegnazioni di cui al presente articolo sono effettuate entro i limiti della quota del fondo sanitario nazionale spettante alla Regione Abruzzo e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8 del
In ordine ai controlli della spesa e alle relative responsabilità di gestione si osservano le disposizioni contenute nei titoli VI e VIII della
In deroga all'art. 11 della
La classificazione economica e funzionale delle spese, la denominazione dei capitoli del bilancio nonchè i relativi codici devono uniformarsi ai criteri stabiliti con
In attesa della deliberazione del bilancio da parte dell'assemblea generale è consentito l'esercizio provvisorio entro i limiti stabiliti dall'art. 13 della
A decorrere dal 1° gennaio 1981 e fino a quando non sarà stipulata la convenzione per il servizio di tesoreria, prevista dall'art. 8 del
Fermo restando quanto stabilito dall'art. 66 - secondo comma - della
Nell'ambito del servizio amministrativo di ciascuna unità locale socio-sanitaria di cui all'art. 20 della
Le istruzioni per la tutela uniforme delle contabilità stralcio sono impartite dalla Giunta regionale.
Le disponibilità finanziarie derivanti da eventuali avanzi di gestione delle contabilità stralcio di cui al presente articolo sono fatte affluire in un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria regionale per essere destinate alla copertura dei disavanzi di altre gestioni stralcio nell'ambito regionale.
L'eventuale avanzo netto complessivo sarà versato all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 69 della
Art. 9. (Urgenza)
(Omissis).
[1] Comma così modificato con art. 1
[2] Comma aggiunto con art. 1