§ 5.1.17 - L.R. 16 giugno 1980, n. 53.
Norme sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla contabilità delle Unità Locali Socio-Sanitarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:16/06/1980
Numero:53


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della legge).
Art. 2.  (Strumenti di contabilità).
Art. 3.  (Collegamento con la programmazione regionale).
Art. 4.  (Contenuto).
Art. 5.  (Struttura).
Art. 6.  (Modalità di approvazione).
Art. 7.  (Criteri di formazione).
Art. 8.  (Annualità).
Art. 9.  (Universalità e integrità).
Art. 10.  (Equilibrio).
Art. 11.  (Procedura di formazione e di approvazione).
Art. 12.  (Collegamento con i bilanci dei Comuni).
Art. 13.  (Esercizio provvisorio).
Art. 14.  (Classificazione delle entrate).
Art. 15.  (Classificazione delle spese).
Art. 16.  (Quadro generale riassuntivo).
Art. 17.  (Uniformità del bilancio).
Art. 18.  (Fondi di riserva).
Art. 19.  (Fondi speciali).
Art. 20.  (Storni di fondi).
Art. 21.  (Assestamento del bilancio).
Art. 22.  (Variazioni al bilancio).
Art. 23.  (Funzioni delegate dalla Regione).
Art. 24.  (Contabilità speciali).
Art. 25.  (Fasi delle entrate).
Art. 26.  (Accertamento delle entrate).
Art. 27.  (Riscossione delle entrate).
Art. 28.  (Versamento delle entrate).
Art. 29.  (Entrate per funzioni delegate).
Art. 30.  (Entrate derivanti da trasferimenti del patrimonio).
Art. 31.  (Mutui, prestiti e anticipazioni).
Art. 32.  (Residui attivi).
Art. 33.  (Fase della spesa).
Art. 34.  (Impegni di spesa).
Art. 35.  (Limiti all'assunzione di impegni di spesa).
Art. 36.  (Organi competenti all'assunzione di impegni di spesa).
Art. 37.  (Procedura per l'assunzione degli impegni di spesa).
Art. 38.  (Liquidazione della spesa).
Art. 39.  (Ordinazione della spesa).
Art. 40.  (Mandati di pagamento).


§ 5.1.17 - L.R. 16 giugno 1980, n. 53.

Norme sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla contabilità delle Unità Locali Socio-Sanitarie.

(B.U. n. 35 del 19 luglio 1980).

 

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto della legge).

     La presente legge disciplina l'utilizzazione del patrimonio e la contabilità delle unità locali socio-sanitarie della Regione Abruzzo in conformità ai principi stabiliti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale.

 

     Art. 2. (Strumenti di contabilità).

     Gli strumenti di contabilità previsti dalla presente legge mirano ad attuare la gestione delle unità locali socio-sanitarie collegata al piano sanitario regionale e fondata sul principio della corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici entro rigorosi limiti di spesa predeterminati.

 

     Art. 3. (Collegamento con la programmazione regionale).

     Nell'ambito degli obiettivi del piano sanitario regionale e in attuazione dello stesso, le unità locali socio sanitarie adottano piani e programmi settoriali, nonché progetti per obiettivi determinati come metodo normale per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

 

Titolo II

IL BILANCIO DI PREVISIONE

 

 

Capo I

IL BILANCIO PLURIENNALE

 

     Art. 4. (Contenuto).

     Le unità locali socio-sanitarie adottano ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento il medesimo periodo triennale del piano sanitario regionale.

     Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento al piano sanitario regionale e rappresenta il quadro delle risorse che l'unità locale socio- sanitaria prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato.

 

     Art. 5. (Struttura).

     Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale di previsione, è elaborato in termini di competenza e viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio annuale.

     Il bilancio pluriennale indica, per ogni ripartizione dell'entrata e della spesa, la quota relativa a ciascuno degli esercizi compresi nel triennio cui si riferisce.

     Il bilancio pluriennale, è costituito dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese e dal quadro riassuntivo.

     La classificazione delle entrate e delle spese nel bilancio pluriennale è effettuata sulla base dei piani, programmi e progetti di cui all'art. 3 della presente legge e riferita ai titoli e alle categorie del bilancio annuale.

     Il bilancio pluriennale costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di spese pluriennali derivanti dall'attuazione dei piani, programmi e progetti di cui al precedente comma.

     L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso contemplate.

 

     Art. 6. (Modalità di approvazione).

     Il bilancio pluriennale è approvato dall'assemblea generale dell'unità locale socio-sanitaria con le stesse modalità previste per l'approvazione del bilancio annuale dal successivo art. 11.

     Il bilancio pluriennale deve essere approvato in pareggio complessivamente e per ciascuno degli anni cui si riferisce.

 

 

Capo II

IL BILANCIO ANNUALE

 

     Art. 7. (Criteri di formazione).

     Le previsioni del bilancio annuale delle unità locali socio-sanitarie sono formulate in termini di competenza e in termini di cassa.

     Per ciascun capitolo di entrata o di spesa, il bilancio indica:

     1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, a norma dei successivi artt. 26 e 34;

     3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui autorizza il pagamento nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza.

     Tra le entrate e le spese di cui al n. 2) del precedente secondo comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo presunto al termine dell'esercizio precedente. Tra le entrate e le spese di cui al n. 3) è iscritto altresì l'ammontare presunto del fondo o deficit di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

     Al bilancio di previsione annuale sono allegati:

     a) il bilancio pluriennale;

     b) la relazione generale, nella quale sono tra l'altro illustrati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni;

     c) il preventivo economico, che contiene la previsione dei fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione, da compilare secondo schemi uniformi stabiliti con la deliberazione del Consiglio Regionale di cui al successivo art. 85;

     d) l'elenco dei capitoli di spesa per la cui integrazione non è ammesso il prelevamento dal fondo di riserva ordinario ai sensi del successivo art. 18.

 

     Art. 8. (Annualità).

     L'unità temporale della gestione dell'unità locale socio-sanitaria è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. A partire da tale termine non possono più effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio di competenza dell'anno precedente.

 

     Art. 9. (Universalità e integrità).

     Tutte le entrate devono essere iscritti nel bilancio della unità locale socio sanitaria al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

     Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

     Il bilancio di previsione è unico.

     Sono vietate le gestioni fuori bilancio.

 

     Art. 10. (Equilibrio).

     Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio nella parte relativa alle entrate e spese di competenza.

     Le entrate e le spese di competenza devono pareggiare con riferimento a ciascun titolo del bilancio.

     In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

 

     Art. 11. (Procedura di formazione e di approvazione).

     Il bilancio di previsione è predisposto dal comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

     Entro il successivo mese di ottobre, il progetto di bilancio è trasmesso dal presidente del comitato di gestione ai singoli comuni per il parere e per le eventuali proposte di modifica o integrazione.

     Ove i consigli comunali interpellati non si pronuncino nel termine di trenta giorni dall'invio, deve intendersi acquisito il parere favorevole.

     Il bilancio di previsione deve essere deliberato dall'assemblea generale dell'unità locale socio-sanitaria a maggioranza assoluta dei componenti assegnati entro il 30 novembre di ciascun anno.

 

     Art. 12. (Collegamento con i bilanci dei Comuni).

     Il bilancio di previsione dell'unità locale socio-sanitaria è allegato al bilancio di previsione dei singoli comuni.

     Le risultanze complessive di entrata e di spesa del bilancio di previsione dell'unità locale socio-sanitaria devono essere iscritte nel bilancio di previsione dei singoli comuni.

 

     Art. 13. (Esercizio provvisorio).

     L'unità locale socio-sanitaria, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, non può mensilmente impegnare né pagare, per ciascun capitolo di spesa, somme superiori ad un dodicesimo di quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato o nei limiti delle maggiori somme occorrenti qualora si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

 

     Art. 14. (Classificazione delle entrate).

     Nel bilancio di previsione dell'unità locale socio-sanitaria le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:

     - Titolo I: Entrate correnti;

     - Titolo II: Entrate in conto capitale;

     - Titolo III: Entrate per partite di giro e contabilità speciali.

     Nell'ambito di ciascun titolo le entrate si ripartiscono in categorie, secondo la loro provenienza, e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

     In distinte categorie del Titolo I e del Titolo II dovranno essere iscritte, rispettivamente, la quota del fondo sanitario regionale per il finanziamento delle spese correnti e la quota del fondo sanitario regionale per il finanziamento delle spese di investimento.

     Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

 

     Art. 15. (Classificazione delle spese).

     Nel bilancio di previsione dell'unità locale socio-sanitaria, le spese sono ripartite nei seguenti titoli:

     Titolo I: Spese correnti, che comprendono le spese di normale funzionamento e l'onere per l'ammortamento dei beni patrimoniali;

     - Titolo II: Spese in conto capitale, che comprendono le spese attinenti ad investimenti diretti e indiretti;

     - Titolo III: Spese per partite di giro e contabilità speciali.

     Nell'ambito di ciascun titolo, le spese correnti e quelle in conto capitale sono ripartite in:

     - Sezioni, secondo i servizi cui si riferiscono gli oneri relativi;

     - Categorie, secondo l'analisi economica;

     - Capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

     Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese.

     Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio o di un piano, programma o progetto.

     Non possono essere comunque incluse nel medesimo capitolo spese correnti e spese di investimento.

     Il bilancio contiene, per la spesa, un riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

 

     Art. 16. (Quadro generale riassuntivo).

     Il bilancio di previsione deve contenere un quadro generale riassuntivo delle entrate per categorie e per titoli e delle spese per titoli, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

 

     Art. 17. (Uniformità del bilancio).

     La classificazione economica e funzionale delle spese, la denominazione dei capitoli delle entrate e delle spese, nonché i relativi codici, devono uniformarsi ai criteri che saranno stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, come sostituito dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

     Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma, l'ordinamento contabile delle unità locali socio- sanitarie, per quanto attiene al presente obbligo, dovrà essere conforme ai criteri contenuti nella legge della Regione Abruzzo 29 dicembre 1977, n. 81 e nella presente legge.

 

     Art. 18. (Fondi di riserva).

     Nel bilancio di previsione dell'unità locale socio-sanitaria sono istituiti, nel Titolo I, un fondo di riserva ordinario e un fondo di riserva per le spese impreviste che, nel loro insieme, non possono superare il 2% del totale delle spese correnti.

     Il prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario è effettuato con deliberazione del comitato di gestione per provvedere ad integrare gli stanziamenti di spesa corrente che si manifestassero insufficienti nel corso dell'esercizio.

     Il bilancio di previsione deve contenere in allegato i capitoli di spesa per la cui integrazione non è ammessa l'utilizzazione del fondo di riserva ordinario.

     Il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste è effettuato con deliberazione del comitato di gestione, da sottoporre a ratifica dell'assemblea generale nella prima riunione successiva, soltanto per istituire nuovi capitoli relativi a spese che:

     a) abbiano un carattere meramente accidentale;

     b) abbiano carattere di assoluta necessità e non possono prorogarsi senza evidente detrimento del pubblico servizio;

     c) non impegnino, con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri.

     Nel solo bilancio di cassa è iscritto un apposito fondo di riserva il cui ammontare non può superare un dodicesimo delle previsioni dei pagamenti iscritti in bilancio.

     Il prelievo delle somme da detto fondo e la relativa destinazione all'integrazione degli altri capitoli di spesa del bilancio di cassa sono disposti con deliberazione del comitato di gestione.

     E', in ogni caso, vietata l'imputazione diretta di impegni e di pagamenti di spesa ai fondi di riserva di cui al presente articolo.

 

     Art. 19. (Fondi speciali).

     Nel bilancio di previsione dell'unità locale socio-sanitaria sono istituiti, rispettivamente nel Titolo I e nel Titolo II, un tondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese correnti e un fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale.

     Il prelevamento di somme da detti fondi è effettuato con deliberazione dell'assemblea generale, per incrementare sia le dotazioni di competenza che di cassa dei capitoli di provenienza e per istituire nuovi capitoli, nel caso in cui quelli di provenienza siano stati nel frattempo soppressi, in relazione al pagamento dei residui passivi di spese correnti, ovvero di spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e reclami degli aventi diritto.

     E' vietata l'imputazione diretta di pagamenti di residui passivi ai fondi di cui al presente articolo.

 

     Art. 20. (Storni di fondi).

     Per gli storni di fondi da un capitolo all'altro della stessa sezione o di una sezione all'altra del bilancio, occorre che la spesa cui si intende provvedere sia di urgente necessità e che la somma da prelevarsi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.

     Sono vietati gli storni di fondi:

     a) tra capitoli relativi a spese non iscritte nello stesso titolo del bilancio;

     b) tra i residui, nonché tra i residui e la competenza e viceversa;

     c) tra i capitoli di spesa per l'esercizio di funzioni delegate dalla Regione, ai sensi del successivo art. 43, in favore dei restanti capitoli di spesa.

     Le variazioni previste dal presente articolo sono deliberate dall'assemblea generale.

 

     Art. 21. (Assestamento del bilancio).

     Entro il 30 giugno di ogni anno, l'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione, delibera l'assestamento del bilancio di previsione, mediante il quale si provvede:

     1) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     2) all'aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo finanziario dell'esercizio precedente costituito dal saldo, positivo o negativo, tra le entrate accertate e le spese impegnate alla data del 31 dicembre, integrato con le variazioni intervenute alla stessa data del 30 giugno nell'ammontare dei residui attivi e passivi;

     3) all'aggiornamento del fondo o deficit di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

     4) all'adeguamento delle previsioni di entrata e di spesa in relazione all'entità dell'avanzo o del disavanzo finanziario accertato rispetto a quello iscritto;

     5) ad apportare le altre variazioni ritenute opportune alle entrate e alle spese iscritte in bilancio, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

     Restano fermi i vincoli di equilibrio del bilancio di cui al precedente art. 10.

     L'assestamento del bilancio è deliberato sulla base dei risultati del conto finanziario di cui al successivo art. 98.

     Qualora il conto medesimo non sia stato approvato dall'assemblea nel termine di cui all'art. 95, all'assestamento del bilancio si provvede sulla base di apposita deliberazione del comitato di gestione di accertamento dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

 

     Art. 22. (Variazioni al bilancio).

     Il comitato di gestione può deliberare, nel corso dell'esercizio, variazioni al bilancio di previsione soltanto per iscrivere nuove o maggiori spese derivanti da assegnazioni dello Stato e della Regione vincolate a scopi specifici.

     Ogni altra variazione al bilancio, che non rientri nelle ipotesi previste nel precedente art. 18, è deliberata con provvedimento dell'assemblea generale.

     Nessuna variazione al bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce.

 

     Art. 23. (Funzioni delegate dalla Regione).

     Le entrate e le spese per l'esercizio di funzioni delegate dalla Regione ai Comuni in materia di sanità, sono iscritte nel bilancio dell'unità locale socio-sanitaria, secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 29 e 43. Le modalità inerenti al controllo sull'esercizio di dette funzioni e alla rendicontazione delle relative spese sono stabilite dagli artt. 92 e 102 della presente legge.

 

     Art. 24. (Contabilità speciali).

     La gestione finanziaria dei presidi e servizi multizonali si attua sulla base di apposita contabilità speciale che deve essere allegata alla contabilità generale dell'unità locale socio-sanitaria competente per territorio.

     Le unità locali socio-sanitarie potranno istituire altre contabilità speciali per specifiche funzioni e servizi che presentino caratteristiche particolari secondo le indicazioni del piano sanitario regionale.

     Alle contabilità speciali si applicano le disposizioni della presente legge.

 

 

Titolo III

LA GESTIONE FINANZIARIA

 

 

Capo I

GESTIONE DELLE ENTRATE

 

     Art. 25. (Fasi delle entrate).

     Le entrate previste in bilancio passano attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

 

     Art. 26. (Accertamento delle entrate).

     L'entrata viene accertata quando viene individuato il titolo, la ragione del credito e la persona del debitore.

     L'entrata accertata costituisce competenza dell'esercizio soltanto per l'ammontare complessivo o parziale del credito che viene a scadenza entro l'esercizio medesimo.

     Le entrate derivanti da anticipazioni di cassa di cui al successivo art. 31 vengono accertate esclusivamente sulla base del relativo provvedimento di autorizzazione.

     Le entrate concernenti poste compensative della spesa e quelle iscritte nel titolo III del bilancio, sono accertate in corrispondenza all'assunzione dei correlativi impegni di spesa.

 

     Art. 27. (Riscossione delle entrate).

     Salvo quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai capi III e IV del presente titolo, le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che, ai sensi del successivo art. 44, gestisce il servizio di tesoreria e di cassa mediante reversali di incasso.

     L'istituto tesoriere non può ricusare l'esazione di somme che vengono pagate in favore dell'unità locale socio-sanitaria, senza la preventiva emissione di reversale di incasso, salvo a chiedere, entro tre giorni, la regolarizzazione contabile.

     Le reversali di incasso devono essere firmate dal Presidente del comitato di gestione o da uno dei componenti dello stesso comitato, all'uopo delegato dal Presidente e controfirmato dal funzionario responsabile del servizio bilancio e ragioneria dell'unità locale socio sanitaria o da chi lo sostituisce.

     Le reversali che si riferiscono alle entrate in conto competenza, vanno tenute distinte da quelle relative alle entrate in conto residui.

     Le reversali d'incasso devono contenere le seguenti indicazioni:

     a) il numero d'ordine progressivo;

     b) il titolo, la categoria e il capitolo del bilancio cui l'entrata va imputata;

     c) il debitore o i debitori che effettueranno il versamento;

     d) la causale del versamento;

     e) la somma da incassare scritta in lettere e in cifre:

     f) la data e il luogo di emissione.

 

     Art. 28. (Versamento delle entrate).

     Le somme a qualsiasi titolo spettanti all'unità locale socio-sanitaria sono integralmente versate nella cassa dell'istituto tesoriere.

     Le somme riscosse dagli agenti contabili di cui alla presente legge devono essere, parimenti versate nella cassa dell'istituto tesoriere non oltre il terzo giorno dalla loro riscossione, dagli stessi agenti, che ne danno comunicazione al servizio bilancio e ragioneria dell'unità locale socio-sanitaria.

     Ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato i proventi ed i redditi netti derivanti dal patrimonio trasferito ai Comuni per le unità locali socio-sanitarie e i proventi derivanti da attività a pagamento svolte dalle unità locali socio-sanitarie e dai presidi sanitari ad esse collegati, nonchè da recuperi, anche a titolo di rivalsa.

     I versamenti al bilancio dello Stato devono essere effettuati entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre.

 

     Art. 29. (Entrate per funzioni delegate).

     Le somme assegnate dalla Regione ai Comuni per l'esercizio di funzioni delegate in materia di sanità sono trasferite, dai Comuni medesimi, all'unità locale socio-sanitaria, con vincolo di destinazione agli scopi indicati nella legge regionale di delega.

     Dette entrate sono iscritte in appositi capitoli del bilancio dell'unità locale socio-sanitaria e poste in correlazione alle corrispondenti spese.

 

     Art. 30. (Entrate derivanti da trasferimenti del patrimonio).

     Fermo restando quanto stabilito dagli artt. 65 - II comma e 66 - 7° comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le entrate derivanti da alienazione o trasformazione di beni immobili, mobili, titoli e attrezzature facenti parte del patrimonio dei comuni destinati all'unità locale socio-sanitaria, nonché quelle derivanti dalla costituzione dei diritti reali sui medesimi, devono essere utilizzate esclusivamente per spese in conto capitale relative ad opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari e alla tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi.

 

     Art. 31. (Mutui, prestiti e anticipazioni).

     All'unità locale socio-sanitaria è vietato, anche attraverso i comuni, il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento.

     Con deliberazione dell'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione, l'unità locale socio-sanitaria può contrarre anticipazioni mensili con l'istituto tesoriere unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa e per un importo non eccedente un dodicesimo della quota del fondo sanitario regionale - parte corrente iscritta nel titolo I dell'entrata del bilancio relativo all'esercizio cui l'anticipazione si riferisce.

     Qualora il bilancio non sia ancora stato approvato dal competente organo regionale di controllo, l'anticipazione va riferita alla quota del fondo sanitario regionale - parte corrente - iscritta nel titolo I dell'entrata dell'ultimo bilancio approvato.

     Le anticipazioni devono essere estinte nell'anno finanziario in cui sono contratte.

 

     Art. 32. (Residui attivi).

     Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse, nonché quelle riscosse e non versate entro il 31 dicembre di ciascun anno finanziario.

     Le reversali d'incasso non estinte entro lo stesso termine del 31 dicembre e giacenti presso l'istituto tesoriere, sono restituite al servizio bilancio e ragioneria dell'unità locale socio-sanitaria, entro il 10 gennaio dell'anno successivo.

     Le reversali d'incasso non estinte sono annullate. Per le entrate rimaste da riscuotere si provvede all'emissione di altre reversali nell'esercizio successivo, con imputazione al conto dei residui attivi.

     Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

 

 

Capo II

GESTIONE DELLE SPESE

 

     Art. 33. (Fase della spesa).

     La gestione finanziaria della spesa segue le fasi dell'impegno della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

 

     Art. 34. (Impegni di spesa).

     Formano impegni sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'unità locale socio-sanitaria a creditori determinati o determinabili in base alla legge, a contratto e ad altro titolo idoneo, sempreché la relativa obbligazione venga a scadere entro il termine dell'esercizio.

     Gli impegni di spesa sono normalmente riferiti all'esercizio finanziario in corso, ad eccezione di quelli relativi alle seguenti spese entro i limiti di cui al successivo art. 35:

     a) spese in conto capitale ripartite in più esercizi;

     b) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni anche a carico del solo esercizio successivo;

     c) spese di carattere continuativo e ricorrente per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi, in presenza di particolari motivi di necessità e convenienza.

     In tutti i casi di spese pluriennali di cui al precedente comma, formano impegno sugli stanziamenti di ogni esercizio le sole quote che vengono a scadenza entro il termine dell'esercizio medesimo.

     Le deliberazioni concernenti le spese pluriennali previste dal presente articolo devono contenere la dimostrazione della relativa copertura finanziaria, con riferimento al bilancio pluriennale.

 

     Art. 35. (Limiti all'assunzione di impegni di spesa).

     Gli impegni non possono, in nessun caso, superare i limiti degli stanziamenti di spesa di competenza del bilancio di previsione.

     Gli impegni di spesa pluriennali, di cui al II comma del precedente articolo 34, non possono estendersi oltre i tre anni, ad eccezione di quelli concernenti spese da erogarsi in annualità.

     Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite di impegno costituisce il limite massimo entro il quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità.

     Gli impegni così assunti si estendono per tanti esercizi quante sono le annualità da pagare sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.

     Nessun impegno di spesa può essere assunto dopo la chiusura definitiva dell'esercizio finanziario, salvo quanto previsto dal 3° comma del successivo art. 42.

 

     Art. 36. (Organi competenti all'assunzione di impegni di spesa).

     Gli organi di spesa sono assunti dagli organi dell'unità locale socio- sanitaria, secondo le rispettive attribuzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

     L'assunzione degli impegni di spesa concernenti le retribuzioni al personale ed altre spese fisse, può essere effettuata una sola volta per tutto l'anno finanziario o a scadenze periodiche.

 

     Art. 37. (Procedura per l'assunzione degli impegni di spesa).

     Tutte le proposte dei provvedimenti che comportino spesa a carico del bilancio di previsione dell'unità locale socio-sanitaria, devono indicare, a cura dei singoli incaricati dell'istruttoria, l'imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio e l'esistenza della disponibilità dello stanziamento.

     Le deliberazioni, gli atti e i provvedimenti che comunque autorizzano spese a carico del bilancio dell'unità locale socio-sanitaria, devono essere trasmessi, con la relativa documentazione, al servizio bilancio e ragioneria, per l'assunzione dell'impegno definitivo di spesa.

     Prima di eseguire la registrazione, il servizio bilancio e ragioneria verifica la legalità della spesa, l'esatta imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio e l'esistenza della disponibilità dello stanziamento.

     Gli atti che non siano ritenuti regolari ai sensi del comma precedente, sono rimessi dai responsabile del servizio bilancio e ragioneria, con relazione motivata, al Presidente del comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria. Il Presidente può ordinare, con proprio decreto, che la registrazione abbia uguale corso, salvo ratifica del decreto medesimo da parte del comitato di gestione, nella prima riunione successiva.

     L'ordine non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio, o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o alla competenza anziché ai residui.

     La mancata ratifica da parte del comitato di gestione del decreto di cui al precedente comma 4°, dà luogo a responsabilità amministrativa del Presidente.

     Sulle deliberazioni, atti e provvedimenti di cui al presente articolo, il servizio bilancio e ragioneria deve apporre il visto per l'assunzione dell'impegno.

     L'eventuale annullamento, da parte del competente organo regionale di controllo, dei provvedimenti stessi deve essere tempestivamente comunicato al servizio bilancio e ragioneria, per la cancellazione del relativo impegno di spesa.

 

     Art. 38. (Liquidazione della spesa).

     La liquidazione delle spese, consistente nella determinazione dell'indennità del creditore e dell'esatto ammontare del debito scaduto, è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore medesimo.

     Nel caso di spese derivanti da forniture di beni, opere e servizi, non può procedersi a liquidazione se non previo accertamento dell'avvenuta consegna, del collaudo e dell'iscrizione in inventario dei relativi beni, secondo quanto previsto dai successivi artt. 57 e 58.

     Alla liquidazione delle spese provvede il comitato di gestione, entro i limiti dell'impegno assunto e con atti di mera esecuzione.

 

     Art. 39. (Ordinazione della spesa).

     Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento o buoni di prelievo, nonchè dei ruoli di spesa fissa.

     I predetti titoli di spesa sono tratti sull'istituto tesoriere dell'unità locale socio-sanitaria e sono firmati dal presidente del comitato di gestione o da uno dei componenti del comitato stesso delegato dal Presidente, dal coordinatore responsabile per la parte amministrativa dell'ufficio di direzione o da chi lo sostituisce, e dal responsabile del servizio bilancio e ragioneria o da chi lo sostituisce.

     Prima di emettere i titoli di spesa di cui al I comma, il servizio bilancio e ragioneria dell'unità locale socio-sanitaria, verifica la legalità della spesa, la causale del pagamento, l'intervenuta liquidazione del conto, e che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa iscritto in bilancio e dell'impegno cui la spesa si riferisce.

     Non può farsi luogo all'emissione di titoli di pagamento se i relativi provvedimenti non siano divenuti esecutivi o non risultino immediatamente eseguibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Nel caso in cui il responsabile del servizio bilancio e ragioneria non ritenga di provvedere all'emissione dei titoli di spesa, in base ai riscontri previsti dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 37.

     Ogni titolo di spesa emesso può essere riferito ad un solo capitolo di bilancio.

     I titoli di spesa che si riferiscono a pagamenti in conto competenza, devono essere tenuti distinti da quelli relativi a pagamenti in conto residui.

 

     Art. 40. (Mandati di pagamento).

     I mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:

     a) il numero d'ordine progressivo;

     b) il titolo, la sezione e il capitolo del bilancio cui il pagamento va imputato, lo stanziamento originario e variato, i pagamenti già disposti e la rimanenza disponibile in termini di cassa;

     c) il creditore o i creditori o chi per essi fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza;

     d) la causale del pagamento;

     e) la somma da pagare scritta in lettere e in cifre;

     f) il luogo dove deve eseguirsi il pagamento;