§ 2.2.10 - L.R. 15 gennaio 1982, n. 12.
Partecipazione a società a totale o prevalente capitale pubblico che esercitano attività e servizi connessi all'esercizio del pubblico trasporto.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:15/01/1982
Numero:12


Sommario
Art. 1.      La Regione Abruzzo, nell'ambito delle sue finalità di sviluppo socio- economico e di riequilibrio territoriale, promuove lo sviluppo, il miglioramento, la razionalizzazione e l'integrazione dei [...]
Art. 2.      Per l'attuazione dei fini di cui al precedente art. 1 la Regione Abruzzo, azionista della S.p.A. SAGA con sede in Pescara e della S.p.A. ARPA con sede in Chieti, che esercitano attività e [...]
Art. 3.      La partecipazione di cui all'art. 2 verrà attivata solo a seguito della modifica dello Statuto della SAGA che prevede un'adeguata partecipazione della Regione nel Consiglio di Amministrazione [...]


§ 2.2.10 - L.R. 15 gennaio 1982, n. 12.

Partecipazione a società a totale o prevalente capitale pubblico che esercitano attività e servizi connessi all'esercizio del pubblico trasporto.

(B.U. n. 4 del 4 febbraio 1982)

 

Art. 1.

     La Regione Abruzzo, nell'ambito delle sue finalità di sviluppo socio- economico e di riequilibrio territoriale, promuove lo sviluppo, il miglioramento, la razionalizzazione e l'integrazione dei servizi pubblici di trasporto.

 

     Art. 2.

     Per l'attuazione dei fini di cui al precedente art. 1 la Regione Abruzzo, azionista della S.p.A. SAGA con sede in Pescara e della S.p.A. ARPA con sede in Chieti, che esercitano attività e servizi connessi allo sviluppo del trasporto aereo e su gomma, può partecipare all'aumento di Capitale Sociale delle dette Società.

 

     Art. 3.

     La partecipazione di cui all'art. 2 verrà attivata solo a seguito della modifica dello Statuto della SAGA che prevede un'adeguata partecipazione della Regione nel Consiglio di Amministrazione con almeno 4 rappresentanti nonché della Camera di Commercio e dell'Amministrazione Provinciale di Pescara.

 

     Artt. 4. - 5. (Norma finanziaria, urgenza).

     (Omissis).