Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.1 assistenza e previdenza |
Data: | 28/11/1938 |
Numero: | 2138 |
Sommario |
Art. unico. A decorrere dal 1° gennaio 1940 i contributi che gli agricoltori ed i lavoratori dell'agricoltura sono tenuti a corrispondere, per le associazioni professionali, per [...] |
§ 2.1.1 – R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138. [1]
Unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari
(G.U. 10 febbraio 1939, n. 34)
A decorrere dal 1° gennaio 1940 i contributi che gli agricoltori ed i lavoratori dell'agricoltura sono tenuti a corrispondere, per le associazioni professionali, per l'assistenza malattie, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, sono stabiliti sulla base dell'impiego di mano d'opera per ogni azienda agricola.
Dalla stessa data i criteri d'imposizione dei contributi, che per i titoli sopra cennati e per la disoccupazione involontaria vengono corrisposti per i dirigenti e per gli impiegati di aziende agricole, saranno determinati con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e foreste, ai sensi dell'art. 3, n. 1 della
La misura dei contributi di cui ai precedenti commi è annualmente determinata con Regio decreto, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della
Con Regi decreti, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla