§ 10.3.117 - D.L. 31 marzo 2003, n. 52 .
Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:31/03/2003
Numero:52


Sommario
Art. 1.      1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 23 [...]
Art. 1 bis.  [2]
Art. 1 ter.  [3]
Art. 2.      1. Per il completamento dell'informatizzazione e per l'aggiornamento dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero tramite il sistema di accesso e interscambio [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 10.3.117 - D.L. 31 marzo 2003, n. 52 [1].

Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.

(G.U. 1 aprile 2003, n. 76)

 

     Art. 1.

     1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2003.

     2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.

 

          Art. 1 bis. [2]

     1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari possono proseguire, nei limite massimo complessivo di 384 unità e nei limiti di spesa di cui al comma 3, i rapporti di lavoro avviati con il personale con contratto temporaneo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2002, n. 35, e di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104.

     2. Il proseguimento dei rapporti contrattuali di cui al comma 1 è autorizzato caso per caso dall'amministrazione centrale, in base alle esigenze operative delle singole sedi, per un periodo massimo di dodici mesi a partire dalla scadenza dei diversi singoli contratti. Tali autorizzazioni sono accordate in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. I relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

     3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3.178.552 euro per l'anno 2003 e di 17.500.304 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 1 ter. [3]

     1. Per le finalità di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, il Ministero degli affari esteri e le rappresentanze diplomatiche e consolari sono autorizzati ad effettuare, in caso di necessità e urgenza, lavori e acquisti di beni e servizi in economia, nei limiti dell'assegnazione dei pertinenti capitoli di bilancio e in deroga alle limitazioni di spesa di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

          Art. 2.

     1. Per il completamento dell'informatizzazione e per l'aggiornamento dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero tramite il sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA), il Ministero dell'interno si avvale della infrastruttura informatica di base dell'indice nazionale delle anagrafi (INA), previsto dall'articolo 2-quater del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, allocato presso il centro nazionale per i servizi demografici, costituito con decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2002.

     2. Il Ministro dell'interno, nel quadro delle direttive e degli indirizzi del Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione, può avvalersi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle forme di finanziamento previste dalle lettere a), b) e c) del comma 4 dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini della produzione e dell'emissione della carta d'identità elettronica.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 30 maggio 2003, n. 122.

[2]  Articolo inserito dalla legge di conversione. Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 2 del D.L. 2 ottobre 2003, n. 272.

[3]  Articolo inserito dalla legge di conversione.