§ 10.3.120 - Legge 30 maggio 2003, n. 122.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:30/05/2003
Numero:122


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, è convertito in [...]


§ 10.3.120 - Legge 30 maggio 2003, n. 122.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.

(G.U. 31 maggio 2003, n. 125)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52.

 

     Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 1-bis. - 1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari possono proseguire, nei limite massimo complessivo di 384 unità e nei limiti di spesa di cui al comma 3, i rapporti di lavoro avviati con il personale con contratto temporaneo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2002, n. 35, e di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104.

     2. Il proseguimento dei rapporti contrattuali di cui al comma 1 è autorizzato caso per caso dall'amministrazione centrale, in base alle esigenze operative delle singole sedi, per un periodo massimo di dodici mesi a partire dalla scadenza dei diversi singoli contratti. Tali autorizzazioni sono accordate in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. I relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

     3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3.178.552 euro per l'anno 2003 e di 17.500.304 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Art. 1-ter. - 1. Per le finalità di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, il Ministero degli affari esteri e le rappresentanze diplomatiche e consolari sono autorizzati ad effettuare, in caso di necessità e urgenza, lavori e acquisti di beni e servizi in economia, nei limiti dell'assegnazione dei pertinenti capitoli di bilancio e in deroga alle limitazioni di spesa di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".