Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.3 emigrazione e immigrazione |
Data: | 30/05/2003 |
Numero: | 122 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, è convertito in [...] |
§ 10.3.120 - Legge 30 maggio 2003, n. 122.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.
(G.U. 31 maggio 2003, n. 125)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - 1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari possono proseguire, nei limite massimo complessivo di 384 unità e nei limiti di spesa di cui al comma 3, i rapporti di lavoro avviati con il personale con contratto temporaneo di cui all'articolo 1, comma 1, del
2. Il proseguimento dei rapporti contrattuali di cui al comma 1 è autorizzato caso per caso dall'amministrazione centrale, in base alle esigenze operative delle singole sedi, per un periodo massimo di dodici mesi a partire dalla scadenza dei diversi singoli contratti. Tali autorizzazioni sono accordate in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3.178.552 euro per l'anno 2003 e di 17.500.304 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-ter. - 1. Per le finalità di cui alla