Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/02/2001 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato [...] |
§ 98.1.27259 - Legge 28 febbraio 2001, n. 26.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali
(G.U. 1 marzo 2001, n. 50)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 2000, N. 392.
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: "e lire 49.969 milioni per l'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: ", lire 49.969 milioni per l'anno 2001 e lire 53.969 milioni a decorrere dall'anno 2002";.
al comma 3, le parole: "Per gli anni 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2000";
dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. All'articolo 208, comma 1, lettera b), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
4-ter. Il comma 3 dell'articolo 201 del citato testo unico approvato con
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 4, valutato in lire 71.953 milioni per l'anno 2000, in lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e in lire 58.091 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 15.351 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 56.602 milioni per l'anno 2000, lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e lire 58.091 milioni dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno";
dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6-bis. All'articolo 53, comma 10, della
dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. Il comma 4 dell'articolo 12 del
7-ter. All'articolo 45, comma 32, della
a) al primo ed al secondo periodo, dopo le parole: "per i mutui”, sono inserite le seguenti: "e per le obbligazioni”;
b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le operazioni finanziarie basate sulla cartolarizzazione di crediti di pubbliche amministrazioni derivanti da trasferimenti statali sono ammesse soltanto per trasferimenti previsti da norme vigenti e nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dal presente comma”.
7-quater. Al primo comma dell'articolo 5 della
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis (Termini per ricorsi avverso atti di accertamento o, liquidazione di tributi comunali e locali). - 1. Nelle controversie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del
Art. 1-ter (Concessione di un contributo per le finalità dell'ANUSCA). - 1. Il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 1 miliardo, come limite di impegno decennale, a decorrere dall'anno 2001, in favore dell'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe (ANUSCA), eretta in ente morale con decreto del Ministro dell'interno del 19 luglio 1999, per la costruzione di un fabbricato da adibire a sede dell'Accademia per gli ufficiali di stato civile.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 1 miliardo annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
"Art. 2-bis (Permessi retribuiti). - 1. Al comma 1 dell'articolo 80 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Art. 2-ter (Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali). - 1. All'articolo 116, comma 1, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Art. 2-quater (Indice nazionale delle anagrafi e carta d'identità elettronica). - 1. All'articolo 1 della
"E' istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è adottato il regolamento per la gestione dell'INA”.
2. All'utilizzazione della quota del fondo di cui all'articolo 103 della
3. Gli oneri derivanti, per l'anno 2001, dall'attuazione del comma 2 sono imputati, relativamente al sistema di accesso ed interscambio anagrafico, all'INA ed alla carta d'identità elettronica, all'unità previsionale di base 3.2.1.4., concernente i progetti finalizzati, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, cui affluiranno i relativi fondi secondo le procedure di cui al comma 2.
Art. 2-quinquies (Trasferimento ai comuni di beni immobili compresi nelle saline). - 1. I beni immobili compresi nelle saline già in uso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non più necessari, in tutto o in parte, alla produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai sensi della
Art. 2-sexies (Abrogazione di norme). - 1. L'articolo 2 della