Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.3 emigrazione e immigrazione |
Data: | 02/10/2003 |
Numero: | 272 |
Sommario |
Art. 1. Rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero |
Art. 2. Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122 |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 10.3.128 - D.L. 2 ottobre 2003, n. 272 [1] .
Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.
(G.U. 3 ottobre 2003, n. 230)
Art. 1. Rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero
1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del
1-bis. Le somme iscritte in conto competenza nello Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, ai sensi della
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.
Art. 2. Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis del
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma inserito dalla L. di conversione.