§ 95.19.3d - Legge 27 dicembre 1953, n. 957.
Sistemazione del personale degli enti locali non più facenti parte del territorio dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:27/12/1953
Numero:957


Sommario
Art. 1.      Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di previdenza del personale degli enti locali delle zone di confine, che, in dipendenza del Trattato di [...]
Art. 2.      Il personale di ruolo temporaneamente collocato presso enti similari del territorio dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, si intende [...]
Art. 3.      La metà dei posti da conferire per pubblico concorso che siano o si rendano successivamente vacanti presso gli enti previsti dall'articolo precedente è assegnata - salvo [...]
Art. 4.      Al personale non di ruolo, collocato presso enti similari nel territorio dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, sono attribuiti lo stato [...]
Art. 5.      Al personale previsto negli articoli precedenti, nonchè a quello che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia già conseguita la sistemazione in organico [...]
Art. 6.      Al personale delle aziende municipalizzate sono attribuiti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di pari grado o categoria dipendente dalle [...]
Art. 7.      Il personale contemplato dalla presente legge, anche se non collocato presso enti similari, è iscritto, a decorrere dalla data di cessazione dal servizio presso gli enti [...]
Art. 8.      Qualora, a norma degli ordinamenti degli istituti di previdenza, sia stato provveduto o debba provvedersi alla liquidazione di assegni di quiescenza con onere ripartito [...]
Art. 9.      Per i dipendenti, impiegati e salariati in servizio, iscritti al 1° gennaio 1951 o successivamente alla Cassa di previdenza degli impiegati degli enti locali od alla [...]
Art. 10.      Per il personale già collocato presso enti similari restano ferme le disposizioni previste dalla legge 19 maggio 1950, n. 319; gli enti suddetti sono, peraltro, [...]
Art. 11.      Le questioni relative alla eventuale inefficacia delle nomine e degli atti di carriera del personale previsto dalla presente legge, adottati posteriormente alla data [...]
Art. 12.      Il Ministero dell'interno, sentito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, qualora trattisi di personale sanitario, ha facoltà di assegnare agli enti [...]
Art. 13.      Le norme contenute nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, anche nei confronti del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza
Art. 14.      Agli enti locali presso i quali, in applicazione della presente legge, sia stato sistemato in soprannumero personale già appartenente agli enti locali delle zone di [...]
Art. 15.      Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1952-53, con una aliquota di lire 40 milioni delle maggiori [...]
Art. 16.      Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno emanate le norme per l'esecuzione [...]


§ 95.19.3d - Legge 27 dicembre 1953, n. 957.

Sistemazione del personale degli enti locali non più facenti parte del territorio dello Stato.

(G.U. 31 dicembre 1953, n. 299).

 

 

     Art. 1.

     Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di previdenza del personale degli enti locali delle zone di confine, che, in dipendenza del Trattato di pace, approvato col decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, non fanno più parte del territorio dello Stato, sono regolati dalle disposizioni della presente legge.

 

          Art. 2.

     Il personale di ruolo temporaneamente collocato presso enti similari del territorio dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, si intende sistemato in pianta stabile presso gli enti cui è stato assegnato, con la posizione stabilita nel relativo decreto Ministeriale; tale sistemazione deve considerarsi in soprannumero ed indipendente dal numero dei posti previsti negli organici degli enti medesimi.

     Qualora presso gli enti suddetti, dopo che siano state disposte le sistemazioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, modificato con le leggi 1° marzo 1949, n. 55, 8 marzo 1949, n. 99, e 24 aprile 1950, n. 267, risultino posti vacanti con funzioni analoghe a quelle svolte dal personale profugo presso gli enti di provenienza, che si siano resi disponibili entro il 31 dicembre 1950 e che siano conferibili per pubblico concorso o per chiamata diretta, tali posti saranno assegnati al personale suindicato in servizio presso gli enti ove si siano verificate le vacanze, secondo l'ordine di anzianità di servizio da calcolarsi a norma dell'art. 5 della presente legge.

     Per il personale sanitario laureato e per le ostetriche si procederà all'assegnazione dei posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge e che si renderanno disponibili successivamente, secondo i criteri indicati nel comma precedente.

 

          Art. 3.

     La metà dei posti da conferire per pubblico concorso che siano o si rendano successivamente vacanti presso gli enti previsti dall'articolo precedente è assegnata - salvo le percentuali stabilite per i dipendenti di ruolo o non di ruolo dall'art. 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, modificato con le leggi 1° marzo 1949, n. 55, 8 marzo 1949, n. 99, e 24 aprile 1950, n. 267 - al personale profugo di cui all'articolo medesimo, anche se in servizio presso enti locali diversi da quelli ove si verifichino le vacanze, il quale sia in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione ai relativi concorsi, abbia chiesto di parteciparvi e vi abbia conseguito l'idoneità.

     Qualora i posti siano da conferire per chiamata diretta, la percentuale medesima va applicata nei confronti del personale profugo in possesso dei requisiti prescritti, che ne abbia fatta domanda.

     Per le nomine del personale profugo previste dal presente articolo e da quello precedente si prescinde al requisito relativo al limite di età.

 

          Art. 4.

     Al personale non di ruolo, collocato presso enti similari nel territorio dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, sono attribuiti lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti per i dipendenti non di ruolo di pari categoria in servizio presso gli enti medesimi.

     I provvedimenti relativi alla risoluzione del rapporto di impiego del personale suddetto sono subordinati al nulla-osta del Ministero dell'interno, tranne il caso in cui essi siano adottati per motivi disciplinari o per raggiungimento dei limiti di età o di servizio.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale sanitario incaricato ed interino; per il rimanente personale sanitario il nulla-osta previsto dal comma precedente è di competenza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

 

          Art. 5.

     Al personale previsto negli articoli precedenti, nonchè a quello che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia già conseguita la sistemazione in organico presso enti locali è riconosciuta, ai fini degli aumenti periodici di stipendio e con effetto dalla data di assunzione presso l'ente di assegnazione, l'anzianità di servizio raggiunta presso gli enti di provenienza, nell'ultimo grado conseguito, qualora esso non sia inferiore a quello ricoperto presso gli enti del territorio dello Stato.

     Il servizio non di ruolo prestato presso gli enti di provenienza è, a tale effetto, considerato utile soltanto nei confronti del personale che presso gli enti del territorio nazionale non sia nominato a posti di ruolo.

 

          Art. 6.

     Al personale delle aziende municipalizzate sono attribuiti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di pari grado o categoria dipendente dalle aziende presso le quali sia stato collocato ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137.

     Il personale suddetto sarà considerato in soprannumero, qualora non vi siano posti vacanti con funzioni analoghe a queste stabilite nel relativo decreto Ministeriale di collocamento, e sarà riassorbito, secondo l'ordine di anzianità di servizio, entro il limite massimo della metà delle nuove assunzioni che saranno disposte.

     Il personale in pianta stabile delle aziende municipalizzate, temporaneamente collocato presso enti locali diversi dalle aziende stesse, è considerato, a tutti gli effetti, di ruolo con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 957, con la qualifica di organico che sarà determinata dal Ministero dell'interno, qualora essa non risulti dal provvedimento ministeriale di collocamento [1].

     Al personale previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente.

 

          Art. 7.

     Il personale contemplato dalla presente legge, anche se non collocato presso enti similari, è iscritto, a decorrere dalla data di cessazione dal servizio presso gli enti di provenienza, agli istituti di previdenza di categoria amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro ovvero all'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche se in precedenza sia stato iscritto a monti pensioni comunali, regolamenti, convenzioni, istituti o fondi speciali per pensioni.

     Restano, tuttavia, in vigore le eventuali convenzioni stipulate dagli enti locali di provenienza con l'Istituto nazionale della previdenza sociale o con altri istituti di assicurazione a carattere nazionale, salva la facoltà per gli interessati di chiedere il passaggio d'iscrizione agli istituti di previdenza di categoria, considerandosi, in tal caso, il periodo di servizio precedentemente assistito dalle predette convenzioni come reso con iscrizione a regolamento speciale di pensione.

     I contributi dovuti per legge e per le suddette convenzioni dagli enti locali fanno carico al bilancio dello Stato per il periodo intercorrente fra la data di cessazione dal servizio presso gli enti locali di provenienza e la data del temporaneo collocamento ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137.

 

          Art. 8.

     Qualora, a norma degli ordinamenti degli istituti di previdenza, sia stato provveduto o debba provvedersi alla liquidazione di assegni di quiescenza con onere ripartito fra gli istituti medesimi e gli enti locali indicati nell'art. 1, lo Stato subentra negli obblighi e nei diritti degli enti suddetti. Allo Stato fanno, altresì, carico gli eventuali contributi arretrati dovuti dagli enti medesimi agli istituti di previdenza di categoria amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale o ad altri istituti di previdenza a carattere nazionale.

     Le disposizioni previste dai predetti ordinamenti riguardanti la cumulabilità dei servizi ed il riparto dell'assegno di quiescenza con una quota a carico dello Stato, ai sensi del precedente comma, si estendono anche ai servizi resi presso le aziende municipalizzate con iscrizione a regolamenti, convenzioni, casse, istituti o fondi speciali di pensione.

     Per i servizi resi senza iscrizione agli istituti di previdenza, non ammessi al cumulo agli effetti del trattamento di quiescenza, potrà essere chiesto il riscatto, qualora ricorrano le condizioni previste dagli ordinamenti degli istituti predetti.

     Ai fini del riconoscimento dei servizi resi presso gli enti di cui all'art. 1 della presente legge, le Prefetture, a richiesta della Direzione generale degli istituti di previdenza, raccoglieranno i possibili elementi di prova atti a stabilire la durata, la natura e lo svolgimento del rapporto di impiego degli interessati, rilasciando una dichiarazione facente fede delle circostanze sopra enunciate.

 

          Art. 9.

     Per i dipendenti, impiegati e salariati in servizio, iscritti al 1° gennaio 1951 o successivamente alla Cassa di previdenza degli impiegati degli enti locali od alla Cassa di previdenza dei salariati degli enti locali amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, è riconosciuto utile, agli effetti del trattamento di quiescenza, il periodo di servizio prestato in qualità di impiegati o salariati di ruolo metropolitani presso i municipi coloniali italiani, purchè, durante il periodo stesso, siano stati assistiti, ai fini previdenziali, da polizza di assicurazione stipulata con l'Istituto nazionale delle assicurazioni o con altro istituto assicurativo.

     Nel caso di cessazione dal servizio presso alcuno degli enti locali iscritti agli Istituti di previdenza, qualora il conferimento dell'assegno di riposo si effettui dagli Istituti stessi, il riconoscimento di cui al comma precedente viene regolato dalle norme previste dagli ordinamenti delle Casse di previdenza sopramenzionate, considerandosi, agli effetti del cumulo, il servizio come prestato con iscrizione a regolamento speciale di pensione. L'assegno di riposo per il complessivo servizio sarà liquidato e corrisposto dagli istituti di previdenza, i quali si rivarranno, per il periodo di servizio coloniale, verso lo Stato a carico del capitolo di spesa per le pensioni del Ministero dell'interno.

     Il riconoscimento di cui trattasi avviene su domanda degli interessati, da presentarsi alla Direzione generale degli istituti di previdenza, entro il termine perentorio di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, ovvero, qualora la cessazione dal servizio avvenga entro detto termine, all'atto della cessazione stessa od entro un anno dalla data di assunzione in servizio soggetto ad iscrizione alle Casse di previdenza. Con la domanda gli interessati debbono, sotto pena di decadenza, consentire la cessione a favore dello Stato dei diritti provenienti dalla polizza di assicurazione di cui al primo comma; nell'ipotesi che già siano avvenute la liquidazione o la riscossione da parte dell'interessato o dei suoi aventi causa, l'importo relativo dovrà essere versato allo Stato, in unica soluzione entro sei mesi dalla data della domanda o, in caso di cessazione dal servizio entro tale termine, con ritenuta sull'assegno di riposo.

 

          Art. 10.

     Per il personale già collocato presso enti similari restano ferme le disposizioni previste dalla legge 19 maggio 1950, n. 319; gli enti suddetti sono, peraltro, esonerati dall'obbligo di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 2 della legge stessa.

     Ai fini dell'applicazione della legge 19 maggio 1950, n. 319, il personale di cui al precedente art. 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora collocato presso enti similari, è considerato alle dipendenze dello Stato, che si sostituisce agli enti locali nelle facoltà e negli obblighi degli enti stessi previsti dalla legge suddetta.

     Il termine di sei mesi, previsto al primo comma dell'art. 4 di detta legge, decorre, per il personale di cui al precedente comma, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 11.

     Le questioni relative alla eventuale inefficacia delle nomine e degli atti di carriera del personale previsto dalla presente legge, adottati posteriormente alla data dell'8 settembre 1943, sono attribuite alla competenza del Ministero dell'interno e, per il personale sanitario, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

     Al personale che, a giudizio del Ministero dell'interno e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, risulti licenziato per comprovati motivi politici o razziali durante il cessato regime, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla riammissione in servizio ed al riconoscimento dell'anzianità, ai fini degli aumenti periodici di stipendio o salario o della riliquidazione della pensione.

 

          Art. 12.

     Il Ministero dell'interno, sentito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, qualora trattisi di personale sanitario, ha facoltà di assegnare agli enti locali, agli effetti degli articoli precedenti, il personale che eventualmente non sia stato ancora collocato ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137. Tale collocamento può essere disposto anche presso regioni ed enti similari, da esse istituiti e si osservano, in tale caso, in quanto applicabili, le disposizioni previste negli articoli precedenti.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno può disporre il trasferimento del personale già collocato presso enti locali, ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, che ne faccia domanda nei sessanta giorni dalla data suddetta, ad altro ente di natura similare, qualora il provvedimento renda possibile il conferimento al personale medesimo di una posizione di impiego e di un trattamento economico e di quiescenza maggiormente rispondenti a quelli risultanti presso gli enti di provenienza. Può, altresì, entro lo stesso termine ed allo stesso fine, rivedere le posizioni già attribuite con i decreti Ministeriali di collocamento al personale suddetto, che ne faccia domanda nel termine suindicato, avuto riguardo alle qualifiche conferite e fermi i criteri stabiliti dal decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137.

 

          Art. 13.

     Le norme contenute nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, anche nei confronti del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.

 

          Art. 14.

     Agli enti locali presso i quali, in applicazione della presente legge, sia stato sistemato in soprannumero personale già appartenente agli enti locali delle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato potrà essere concesso, per un periodo non superiore ad un quinquennio, un contributo a carico dello Stato in misura non eccedente la metà delle spese per gli assegni fissi e continuativi corrisposti al personale medesimo.

     La concessione del contributo suddetto sarà effettuata dal Ministro per l'interno, tenute presenti le condizioni finanziarie degli enti locali interessati e la situazione del relativo personale, sentite la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale per la finanza locale.

 

          Art. 15.

     Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1952-53, con una aliquota di lire 40 milioni delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio e, per l'esercizio finanziario 1953-54, mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

     Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 16.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno emanate le norme per l'esecuzione della presente legge.

     La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 15 ottobre 1962, n. 1497.