Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.9 personale |
Data: | 15/10/1962 |
Numero: | 1497 |
Sommario |
Art. 1. I dipendenti degli Enti locali delle zone di confine cedute, sistemati presso enti similari del territorio dello Stato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 957 e [...] |
Art. 2. Gli effetti giuridici ed economici dei provvedimenti di revisione della posizione attribuita al personale profugo delle zone di confine, in applicazione del decreto [...] |
Art. 3. Il terzo comma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è sostituito dal seguente |
Art. 4. Per il personale di cui all'articolo precedente, ai fini della partecipazione agli scrutini e ai concorsi interni per promozione indicati nell'art. 1, è considerato [...] |
Art. 5. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge si osservano, in quanto applicabili, anche nei confronti dei dipendenti profughi collocati a riposo nel [...] |
Art. 6. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è a carico degli enti interessati |
§ 41.9.51 - Legge 15 ottobre 1962, n. 1497. [1]
Modifiche ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 957, concernente la sistemazione del personale degli Enti locali non più facenti parte del territorio dello Stato.
(G.U. 31 ottobre 1962, n. 276)
I dipendenti degli Enti locali delle zone di confine cedute, sistemati presso enti similari del territorio dello Stato ai sensi della
I dipendenti stessi conseguiranno le promozioni successive, in soprannumero, in proporzione di un profugo per ogni tre posti di organico vacanti da conferire per il corrispondente grado o qualifica.
Ai fini del raggiungimento dell'anzianità, nel grado o nella qualifica, necessaria per l'ammissione agli scrutini o ai concorsi interni previsti nei precedenti commi, è valutato il servizio prestato presso l'ente di provenienza.
Qualora il numero dei posti da conferire di volta in volta in ciascun grado o qualifica sia inferiore a tre o a un multiplo di tre, la proporzione prevista nel secondo comma è raggiunta, o completata, in occasione delle successive promozioni.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per le promozioni alla qualifica più elevata dei ruoli assimilabili alle carriere direttive e di concetto del personale statale per la quale sia previsto un solo posto.
Gli effetti giuridici ed economici dei provvedimenti di revisione della posizione attribuita al personale profugo delle zone di confine, in applicazione del
I termini previsti dal secondo comma dell'art. 12 della
Il terzo comma dell'art. 6 della
"Il personale in pianta stabile delle aziende municipalizzate, temporaneamente collocato presso enti locali diversi dalle aziende stesse, è considerato, a tutti gli effetti, di ruolo con decorrenza dalla data di entrata in vigore della
Per il personale di cui all'articolo precedente, ai fini della partecipazione agli scrutini e ai concorsi interni per promozione indicati nell'art. 1, è considerato utile il servizio non di ruolo prestato presso l'ente di assegnazione.
Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge si osservano, in quanto applicabili, anche nei confronti dei dipendenti profughi collocati a riposo nel periodo tra la data di entrata in vigore della
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è a carico degli enti interessati.
[1] Abrogata dall'art. 1 del