Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/01/1975 |
Numero: | 544 |
Sommario |
Art. 1. L'onere contributivo globale, previsto dall'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658, a carico degli armatori e dei marittimi imbarcati sui pescherecci operanti nel Mediterraneo è ridotto, per [...] |
Art. 2. Per effetto della riduzione prevista dall'art. 1 del presente decreto, gli armatori ed i marittimi imbarcati sui pescherecci operanti nel Mediterraneo sono esonerati, per l'anno 1974, dal [...] |
§ 98.1.30619 - D.P.R. 23 gennaio 1975, n. 544. [1]
Riduzione dell'onere contributivo per l'anno 1974 in favore della pesca nel Mediterraneo.
(G.U. 20 novembre 1975, n. 307)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 14 della
Considerato che lo stesso art. 14 della legge sopracitata dispone che l'aliquota contributiva da applicarsi per le gestioni assicurative interessate, nei confronti della categoria, debba essere determinata, in relazione al concorso finanziario dello Stato, con le forme e le modalità di cui all'art. 7, secondo comma, della
Preso atto che, con decreto ministeriale 20 febbraio 1974, le retribuzioni medie mensili imponibili ai fini contributivi, di cui alla tabella allegata alla
Tenuto conto, altresì, del
Sentito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, emesso in data 21 dicembre 1973, secondo il quale l'utilizzazione del contributo statale di L. 2.000 milioni sopra indicato rende possibile la riduzione, per l'anno 1974, dell'onere contributivo degli armatori e dei marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo nella misura complessiva pari al 12,90 per cento delle retribuzioni imponibili;
Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
L'onere contributivo globale, previsto dall'art. 7 della
Per effetto della riduzione prevista dall'art. 1 del presente decreto, gli armatori ed i marittimi imbarcati sui pescherecci operanti nel Mediterraneo sono esonerati, per l'anno 1974, dal versamento del contributo di pertinenza della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara e tenuti, per lo stesso anno, al versamento del contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con una diminuzione del coefficiente di commisurazione del contributo stesso pari a 5,40 punti, da ripartirsi in favore degli armatori e dei marittimi secondo il criterio di ripartizione dell'onere contributivo afferente il Fondo predetto.
[1] Abrogato dall'art. 62 del