§ 98.1.30619 - D.P.R. 23 gennaio 1975, n. 544.
Riduzione dell'onere contributivo per l'anno 1974 in favore della pesca nel Mediterraneo.


Settore:Normativa nazionale
Data:23/01/1975
Numero:544


Sommario
Art. 1.      L'onere contributivo globale, previsto dall'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658, a carico degli armatori e dei marittimi imbarcati sui pescherecci operanti nel Mediterraneo è ridotto, per [...]
Art. 2.      Per effetto della riduzione prevista dall'art. 1 del presente decreto, gli armatori ed i marittimi imbarcati sui pescherecci operanti nel Mediterraneo sono esonerati, per l'anno 1974, dal [...]


§ 98.1.30619 - D.P.R. 23 gennaio 1975, n. 544. [1]

Riduzione dell'onere contributivo per l'anno 1974 in favore della pesca nel Mediterraneo.

(G.U. 20 novembre 1975, n. 307)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, che proroga per il quinquennio 1973-77 il contributo straordinario dello Stato di cui all'art. 19 della legge 28 marzo 1968, n. 479, a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo, nella misura di L. 2.000 milioni per ciascuno degli anni compresi nel periodo anzidetto;

     Considerato che lo stesso art. 14 della legge sopracitata dispone che l'aliquota contributiva da applicarsi per le gestioni assicurative interessate, nei confronti della categoria, debba essere determinata, in relazione al concorso finanziario dello Stato, con le forme e le modalità di cui all'art. 7, secondo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658;

     Preso atto che, con decreto ministeriale 20 febbraio 1974, le retribuzioni medie mensili imponibili ai fini contributivi, di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono state ulteriormente aumentate, con effetto dal 1° gennaio 1974, nella misura del 9,8 per cento;

     Tenuto conto, altresì, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1973, n. 1072, registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1974, atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 80;

     Sentito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, emesso in data 21 dicembre 1973, secondo il quale l'utilizzazione del contributo statale di L. 2.000 milioni sopra indicato rende possibile la riduzione, per l'anno 1974, dell'onere contributivo degli armatori e dei marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo nella misura complessiva pari al 12,90 per cento delle retribuzioni imponibili;

     Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     L'onere contributivo globale, previsto dall'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658, a carico degli armatori e dei marittimi imbarcati sui pescherecci operanti nel Mediterraneo è ridotto, per l'anno 1974, in misura pari al 12,90 per cento delle retribuzioni imponibili.

 

          Art. 2.

     Per effetto della riduzione prevista dall'art. 1 del presente decreto, gli armatori ed i marittimi imbarcati sui pescherecci operanti nel Mediterraneo sono esonerati, per l'anno 1974, dal versamento del contributo di pertinenza della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara e tenuti, per lo stesso anno, al versamento del contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con una diminuzione del coefficiente di commisurazione del contributo stesso pari a 5,40 punti, da ripartirsi in favore degli armatori e dei marittimi secondo il criterio di ripartizione dell'onere contributivo afferente il Fondo predetto.

 


[1] Abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.