§ 98.1.30592 - D.P.R. 8 giugno 1973, n. 1072.
Riduzione dell'onere contributivo per l'anno 1973 in favore della pesca marittima.


Settore:Normativa nazionale
Data:08/06/1973
Numero:1072


Sommario
Art. 1.      L'onere contributivo globale previsto dall'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658, a carico degli armatori e dei marittimi imbarcati sui pescherecci operanti nel Mediterraneo è ridotto, per [...]
Art. 2.      Per effetto della riduzione prevista dall'art. 1 del presente decreto, gli armatori ed i marittimi imbarcati su pescherecci operanti nel Mediterraneo sono esonerati, per l'anno 1973, dal [...]


§ 98.1.30592 - D.P.R. 8 giugno 1973, n. 1072.

Riduzione dell'onere contributivo per l'anno 1973 in favore della pesca marittima.

(G.U. 22 aprile 1973, n. 104)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 19 della legge 28 marzo 1968, n. 479, che, con effetto dal 1° settembre 1967, ha sostituito il terzo, quarto e sesto comma dell'art. 22 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fissando in lire 10.000 milioni il contributo finanziario dello Stato destinato a concorrere alla riduzione degli oneri previdenziali derivanti agli armatori ed ai marittimi imbarcati su pescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo, dall'applicazione dell'art. 7 della legge n. 658 sopra citata;

     Visto l'art. 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, che proroga per il quinquennio 1973-77 il contributo straordinario dello Stato a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo, nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni compresi nel periodo anzidetto;

     Considerato che lo stesso art. 14 della legge anzidetta dispone che l'aliquota contributiva da applicarsi per le gestioni assicurative interessate, nei confronti della categoria, debba essere determinata, in relazione al concorso statale, con la forma e la modalità previste dal secondo comma dell'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658;

     Preso atto dell'intervenuto aumento, a decorrere dal 1° aprile 1973, dell'aliquota contributiva di pertinenza della gestione marittimi nella misura dal 6 al 7,50 per cento delle retribuzioni imponibili, ai sensi dell'art. 6 della legge 22 febbraio 1973, n. 27;

     Tenuto conto della disposizione contenuta nell'art. 8 della legge n. 27/1973 citata;

     Udito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale di previdenza marinara, emesso in data 30 marzo 1973, secondo il quale l'utilizzazione del contributo di lire 2.000 milioni sopra indicato rende possibile la riduzione, per l'anno 1973, dell'onere contributivo degli armatori e dei marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo nella misura complessiva pari al 16,50 per cento delle retribuzioni imponibili;

     Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     L'onere contributivo globale previsto dall'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658, a carico degli armatori e dei marittimi imbarcati sui pescherecci operanti nel Mediterraneo è ridotto, per l'anno 1973, in misura pari al 16,50 per cento delle retribuzioni imponibili.

 

          Art. 2.

     Per effetto della riduzione prevista dall'art. 1 del presente decreto, gli armatori ed i marittimi imbarcati su pescherecci operanti nel Mediterraneo sono esonerati, per l'anno 1973, dal pagamento del contributo di pertinenza della gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara e tenuti al versamento del contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con una diminuzione del coefficiente di commisurazione del contributo stesso pari a 10,50 punti per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1973 ed a 9 punti per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1973, fermo restando il criterio di ripartizione del residuo carico contributivo tra armatori e marittimi, secondo le norme generali relative alla contribuzione di competenza del predetto Fondo.